DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1994 

  Direttiva  concernente  l'applicazione  dell'art.  70, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(GU n.268 del 16-11-1994)

  Recenti  posizioni assunte da rappresentanti del Governo, anche nel
corso dell'esame parlamentare di alcuni provvedimenti riguardanti  la
disciplina  dei  rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  impongono  l'adozione   della   presente
direttiva ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  Ritengo  infatti  fondamentale  e  necessaria  per  l'attivita'  di
Governo la puntuale attuazione dell'art. 70,  comma  3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  teso a garantire armonia ed
omogeneita'  nella  materia,  troppo  spesso  messe  in  pericolo  da
iniziative ed interventi non coordinati.
  Gravi   inconvenienti   sono   infatti   prodotti   dalla  tendenza
manifestata  da  talune  amministrazioni  ad  adottare  soluzioni  di
carattere  particolare,  senza  la  necessaria visione di insieme del
fenomeno, con  l'inevitabile  incidenza,  in  negativo,  sugli  altri
pubblici dipendenti.
  In  tale  ottica,  gli  schemi  di  provvedimenti  legislativi ed i
progetti di legge, comunque presentati alla valutazione del  Governo,
contenenti  disposizioni  relative  alle  amministrazioni  pubbliche,
debbono essere sottoposti, ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993 relativo
al regolamento interno del  Consiglio  dei  Ministri,  al  preventivo
concerto  del  Ministero  del  tesoro, di quello del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica.
  Gli altri provvedimenti predisposti dalle  singole  amministrazioni
dello Stato, incidenti nelle medesime materie, devono essere adottati
solo  dopo  che sugli stessi sia stata raggiunta l'intesa in apposite
conferenze di servizi che la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
provvedera'  ad  indire,  anche  su  richiesta  delle amministrazioni
interessate, ai sensi e con le modalita' di  cui  all'art.  14  della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  La  concertazione  dei  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione  pubblica,
deve   essere   effettuata  su  tutti  gli  schemi  di  provvedimenti
legislativi di iniziativa  governativa  e  sugli  schemi  di  decreti
legge.
  Analogo procedimento dovra' essere seguito, secondo quanto previsto
dall'art.  17  del  citato  regolamento  interno  del  Consiglio  dei
Ministri, per gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o  modificativi
ai  testi  degli  schemi di provvedimenti legislativi predisposti dai
singoli  ministeri,  comunque  presentati  all'esame  del  Parlamento
relativi alle amministrazioni pubbliche ed ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti delle medesime.
  I  rappresentanti  del  Governo  in sede parlamentare, non dovranno
presentare o assecondare alcuna proposta di modifica  in  materia  di
amministrazioni  pubbliche  e  di rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti  delle  medesime  -  neanche  nella  forma  attenuata  del
"rimettersi"   alle   decisioni   del  Parlamento  -  senza  che  sia
intervenuto il prescritto nulla osta da parte  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri dopo aver acquisito il concerto dei Ministri
del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del
Dipartimento della funzione pubblica.
  Inoltre  a  fronte  di  emendamenti  parlamentari,  sara'  cura del
rappresentante dell'esecutivo (Ministro e Sottosegretario di  Stato),
che   segua   in   Parlamento  la  discussione  di  un  provvedimento
legislativo,  segnalare  con  assoluta  tempestivita'   ai   predetti
Ministri  l'iniziativa  parlamentare  in  ordine  alla  quale occorre
definire la posizione unitaria del Governo.
  Si rappresenta l'assoluta necessita'  di  una  puntuale  osservanza
della  presente  direttiva,  al  fine  di  evitare  il  ripetersi  di
interventi scoordinati che favoriscono la realizzazione di  normative
contraddittorie   e   producono   la   sovrapposizione   della  fonte
legislativa e di quella contrattuale (con relativi reciproci fenomeni
di "rincorsa") nella regolamentazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
dipendenti  pubblici,  con  la  ulteriore conseguenza di creare gravi
difficolta' nella contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.
  Al riguardo non puo' sfuggire la circostanza che nei prossimi  mesi
saranno  in  pieno  svolgimento  le  trattative  per  il  rinnovo dei
contratti collettivi del pubblico impiego.
  Confido  che  la  presente  direttiva  trovi  la   piu'   ampia   e
responsabile adesione.
   Roma, 10 ottobre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373