DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1994
Direttiva concernente l'applicazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.(GU n.268 del 16-11-1994)
Recenti posizioni assunte da rappresentanti del Governo, anche nel corso dell'esame parlamentare di alcuni provvedimenti riguardanti la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, impongono l'adozione della presente direttiva ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ritengo infatti fondamentale e necessaria per l'attivita' di Governo la puntuale attuazione dell'art. 70, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, teso a garantire armonia ed omogeneita' nella materia, troppo spesso messe in pericolo da iniziative ed interventi non coordinati. Gravi inconvenienti sono infatti prodotti dalla tendenza manifestata da talune amministrazioni ad adottare soluzioni di carattere particolare, senza la necessaria visione di insieme del fenomeno, con l'inevitabile incidenza, in negativo, sugli altri pubblici dipendenti. In tale ottica, gli schemi di provvedimenti legislativi ed i progetti di legge, comunque presentati alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche, debbono essere sottoposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993 relativo al regolamento interno del Consiglio dei Ministri, al preventivo concerto del Ministero del tesoro, di quello del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. Gli altri provvedimenti predisposti dalle singole amministrazioni dello Stato, incidenti nelle medesime materie, devono essere adottati solo dopo che sugli stessi sia stata raggiunta l'intesa in apposite conferenze di servizi che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedera' ad indire, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La concertazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, deve essere effettuata su tutti gli schemi di provvedimenti legislativi di iniziativa governativa e sugli schemi di decreti legge. Analogo procedimento dovra' essere seguito, secondo quanto previsto dall'art. 17 del citato regolamento interno del Consiglio dei Ministri, per gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o modificativi ai testi degli schemi di provvedimenti legislativi predisposti dai singoli ministeri, comunque presentati all'esame del Parlamento relativi alle amministrazioni pubbliche ed ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle medesime. I rappresentanti del Governo in sede parlamentare, non dovranno presentare o assecondare alcuna proposta di modifica in materia di amministrazioni pubbliche e di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle medesime - neanche nella forma attenuata del "rimettersi" alle decisioni del Parlamento - senza che sia intervenuto il prescritto nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo aver acquisito il concerto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. Inoltre a fronte di emendamenti parlamentari, sara' cura del rappresentante dell'esecutivo (Ministro e Sottosegretario di Stato), che segua in Parlamento la discussione di un provvedimento legislativo, segnalare con assoluta tempestivita' ai predetti Ministri l'iniziativa parlamentare in ordine alla quale occorre definire la posizione unitaria del Governo. Si rappresenta l'assoluta necessita' di una puntuale osservanza della presente direttiva, al fine di evitare il ripetersi di interventi scoordinati che favoriscono la realizzazione di normative contraddittorie e producono la sovrapposizione della fonte legislativa e di quella contrattuale (con relativi reciproci fenomeni di "rincorsa") nella regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, con la ulteriore conseguenza di creare gravi difficolta' nella contrattazione con le Organizzazioni Sindacali. Al riguardo non puo' sfuggire la circostanza che nei prossimi mesi saranno in pieno svolgimento le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi del pubblico impiego. Confido che la presente direttiva trovi la piu' ampia e responsabile adesione. Roma, 10 ottobre 1994 Il Presidente: BERLUSCONI Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373