MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 1994 

  Autorizzazione  all'aumento  del  titolo   alcolometrico   volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 1994.
(GU n.266 del 14-11-1994)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  settembre 1994 con il quale, a
seguito  della   specifica   richiesta   dell'assessorato   regionale
all'agricoltura  della  regione  Piemonte,  sono state autorizzate le
operazioni di arricchimento per l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale dei prodotti della vendemmia di taluni V.Q.P.R.D.,
limitatamente ad un grado alcool;
  Considerato che l'assessorato della regione Piemonte, a  causa  del
perdurare delle avverse condizioni atmosferiche ha certificato, sulla
base di rilievi in campo, la necessita' di elevare a due gradi alcool
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale dei prodotti
della  vendemmia  per  i  seguenti  V.Q.P.R.D.:  Barolo,  Barbaresco,
Nebiolo   d'Alba,   Barbera  d'Alba,  Dolcetto  d'Alba,  Dolcetto  di
Dogliani, Diano, Roero;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito  aumentare  il
titolo  alcolometrico  volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte e destinati  alla
produzione di V.Q.P.R.D. citati in premessa.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi previsti dai regolamenti
comunitari sopracitati.
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
   Roma, 10 novembre 1994
                                            Il Ministro: POLI BORTONE