Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.269 del 17-11-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992, che autorizza l'Universita' degli studi di Milano ad istituire, tra l'altro, il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche nell'ambito della facolta' di farmacia; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993 con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia; Vista la proposta di modifica dello statuto approvato dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano, concernente l'istituzione del diploma universitario anzidetto; Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994 e 6 ottobre 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in degrado al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Al titolo XIII, prima degli articoli concernenti i diplomi universitari della facolta' di agraria, sono inseriti, con lo scorrimento dei successivi articoli, quelli sotto riportati, riguardanti il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche afferenti alla facolta' di farmacia. FACOLTA' DI FARMACIA Art. 156. - La facolta' di farmacia conferisce il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE Art. 157. - Presso la facolta' di farmacia e' istituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell'ambiente. Il corso, di durata triennale, ha lo scopo di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avra' competenze specifiche per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell'ambiente. Art. 158 (Accesso al diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del Consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 159 (Corso di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in tecnologie farmaceutiche e' dichiarato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (Tab. XXVII-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988). Il corso di diploma in tecnologie farmaceutiche e' altresi' affine agli altri corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea. Nei trasferimenti tra corsi di diploma o tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto in trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono al corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra il corso di laurea in farmacia e il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b), che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato al corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, al riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea. Art. 160 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali sono superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' pari a sei e' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare. L'insegnamento istituzionale, eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potra' eventualmente essere impartito come corso integrato di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma, risponde alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annulita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" il corso di diploma e l'orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/90, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nella tabella riferita al diploma e riportata al successivo articolo. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. Art. 161 (Ordinamento didattico). - Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenze e distribuzione tra le aree scientifico-disciplinari sono riportati nella seguente tabella. Tipo Codice Area Annualita' Discipline - - - - - Ist. E0510 Chimica biologica 1 Chimica biologica Ist. C0310 Chimica generale 1 Chimica generale ed inorganica Ist. C0500 Chimica organica 1 Chimica organica Ist. A0230 Matematica 1 Matematica Ist. B0110 Fisica 1 Fisica Ist. F052/ Microbiologia 1 Microbiologia, F221 ed igiene igiene Carat. E0901/ Antatomia, 1 Anatomia e E0410/ fisiologia fisiologia F0411 patologia Carat. C0700/ Tossicologia 2 Chimica tossi- E0700 cologica, Tossi- cologia Carat. C011/ Analitico 2 Analisi chimica e C070/ applicativa tossicologica degli C0801/ alimenti, Tecniche C0802 analitiche ambien- tali Carat. C0802 Legislazione 1 Socioeconomia e le- farmaceutica gislazione farma- ceutica. Legisla- zione degli alimen- ti e dell'ambiente Carat. C0900 Bromatologica 1 Chimica degli ali- menti. Chimica bro- matologica Carat. E0700 Farmacologica 1 Tossicologia cellu- lare e molecolare Carat. Ambientale 1 Chimica dell'ambiente Art. 162 (Esame di diploma). - L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 163 (Regolamento del corso di diploma). - Il consiglio di facolta' determina, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 160 e 161. Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dall'art. 161 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 24 ottobre 1994 p. Il rettore: POCAR