Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.(GU n.271 del 19-11-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il punto 14 della tabella A allegata al predetto decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con lo stesso decreto; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite, in attuazione delle richiamate disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale, abrogando le norme contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni, e facendo altresi' salve le ammissioni al suddetto beneficio fiscale effettuate con i decreti emanati fino alla data di entrata in vigore del citato decreto 31 dicembre 1993; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Ritenuta altresi' l'opportunita' di conservare la numerazione progressiva adottata per l'elenco degli enti beneficiari allegato al citato decreto ministeriale 24 settembre 1964, e successive modificazioni; Decreta: Articolo unico 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 959) Croce verde San Marzano, con sede in San Marzano di San Giuseppe (Taranto); 960) Pubblica assistenza volontari "Croce bianca San Rocco", con sede in Girifalco (Catanzaro); 961) Pubblica assistenza SS. Crocifisso-Scarciglia Antonio - Pulsano, con sede in Pulsano (Taranto); 962) Associazione volontaria di pubblica assistenza e soccorso AVAS - Presila San Francesco da Paola, con sede in Spezzano Sila (Cosenza); 963) Pubblica assistenza citta' delle Alfonsine, con sede in Alfonsine (Ravenna); 964) Confraternita di Misericordia, con sede in Fabro (Terni); 965) Associazione di pubblica assistenza Croce d'oro - Albissola Marina, con sede in Albissola Marina (Savona); 966) Corpo volontari del soccorso citta' di Omegna e Cusio, con sede in Omegna (Novara); 967) Pubblica assistenza Valle Pega, con sede in Argenta (Ferrara); 968) Associazione volontari di pubblica assistenza "Croce arcobaleno", con sede in Petritoli (Ascoli Piceno); 969) Gruppo intercomunale volontari del pronto soccorso - Nico Soccorso, con sede in Migliarino (Ferrara); 970) Bresciasoccorso, con sede in Brescia; 971) Croce verde, con sede in Cesena (Forli'); 972) Pubblica assistenza Monterenzio, con sede in Monterenzio (Bologna); 973) Croce verde "Ildebrando Jiritano", con sede in Catanzaro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 1994 Il Ministro: TREMONTI