MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
aziende:
                                                              
1)  S.E.C.I.M. - Im. Ed. S.r.l.;
(GU n.274 del 23-11-1994)

   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  15  marzo  1993,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.T. - Compagnia  generale  trattori,
con  sede  in  Vercelli  e  unita'  site  in  Emilia-Romagna, Marche,
Toscana,  Umbria,  Lombardia,  Valle   d'Aosta,   Veneto,   Piemonte,
Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, per il periodo dal 15 marzo 1994 al
14 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata l'8  marzo  1994  con  decorrenza  15
marzo 1994;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  1  febbraio  1993,  in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Vetreria
Parmense  Bormioli  Rocco,  con  sede  in  Parma  e  unita' di Revere
(Mantova), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1994  con  decorrenza  1
febbraio 1994;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  17
dicembre  1993  con  effetto  dal  22  febbraio  1993,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sekur, con sede
in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1994  al  21
agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 22
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994 in favore dei  lavoratori
dipendenti   dalle   aziende   sotto   specificate   e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1)  S.r.l.  S.E.C.I.M.  -  Im. Ed., con sede in Cassino (Frosinone) e
stabilimento di Cassino (Frosinone):
periodo: dal 1 marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1 settembre 1986;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato,  la'
dove  concesso,  a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 5 luglio 1994, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale,  disposta  con  decreto  ministeriale del 18
gennaio 1994  con  effetto  dal  22  settembre  1992  in  favore  dei
lavoratori   interessati   e  dipendenti  dalla  sottoindicata  mensa
aziendale,  limitatamente  alle  giornate  in   cui   vi   e'   stato
l'intervento   della   cassa   integrazione   guadagni   ordinaria  o
straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata:
   S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con
sede in Valdagno (Vicenza) e  unita'  di  Rassina  (Arezzo),  per  il
periodo dal 22 marzo 1993 al 2 agosto 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22
marzo 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 14118/7 del 18 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1995, della ditta
S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano
e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 5 agosto
1993, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano
e  unita'  di  Milano, per il periodo dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto
1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo  1994  con  decorrenza  5
febbraio 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.
N.O.M.O., con sede in Oggiono (Como) e unita' di Oggiono (Como).
   Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  15 luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
N.O.M.O.,  con sede in Oggiono (Como) e unita' di Oggiono (Como), per
il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 3 luglio  1994  con  decorrenza  6
giugno 1994;
    3)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 7  dicembre  1993  al  6  dicembre
1994,  della  ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Treviso e Belluno, con sede in Treviso e  unita'  di  Belluno,  Breda
Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso.
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  14  maggio  1993  con  effetto  dal  7
dicembre  1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario  interprovinciale  di  Treviso  e
Belluno,  con  sede  in  Treviso  e  unita' di Belluno, Breda Piave -
Oderzo - Cessalto (Treviso),  Feltre  (Belluno)  e  Treviso,  per  il
periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7
dicembre 1993;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  luglio  1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a.
Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino)  e  unita'  di  Pinerolo
(Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 16 febbraio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  18  marzo  1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Beloit  Italia,  con  sede  in Pinerolo (Torino) e unita' di Pinerolo
(Torino), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza  12
gennaio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta  S.p.a.
E.O.I., con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  5 agosto 1994 con effetto dal 13 dicembre 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
E.O.I.,  con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 13
giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con  decorrenza  13
giugno 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2  gennaio  1995,  della  ditta  S.p.a.
Demalena,  con  sede  in  Trezzano  sul Naviglio (Milano) e unita' di
Trezzano sul Naviglio (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3  gennaio  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Demalena, con sede in Trezzano sul  Naviglio  (Milano)  e  unita'  di
Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1994 con decorrenza 3
luglio 1994;
    7) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1995, della ditta
S.p.a.  Marconi  automazione,  con sede in Monza (Milano) e unita' di
Milano e Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  15  luglio  1994  con  effetto dal 6
settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita'
di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal  6  marzo  1994  al  5
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4  marzo 1994 con decorrenza 6
marzo 1994;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6  dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Manifattura di Torbiato,  con  sede  in  Villaguardia-Como  (Como)  e
unita' di Torbiato di Adro (Brescia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  1 ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Manifattura  di  Torbiato,  con  sede  in  Villaguardia-Como (Como) e
unita' di Torbiato di Adro (Brescia), per il  periodo  dal  6  giugno
1994 al 5 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 luglio 1994 con decorrenza 6
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  aprile  1994  al  31  marzo 1995, della ditta S.p.a.
Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e magazzino di Lainate (Milano)
e sede amministrativa di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e
magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano, per il
periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  18 marzo 1994 con decorrenza 1
aprile 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 aprile 1994 al 17  aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Gilardoni,  con  sede  in Milano e unita' di Roma (filiale), Mandello
del Lario (Como) e Motta S. Anastasia (Catania).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita'
di Roma (filiale), Mandello del Lario (Como)  e  Motta  S.  Anastasia
(Catania), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18
aprile 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  10  gennaio  1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a.
Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unita'  di  La  Loggia
(Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con  sede  in  La  Loggia
(Torino)  e  unita'  di  La  Loggia  (Torino),  per il periodo dal 10
gennaio 1994 al 9 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10
gennaio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in
La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino), per il periodo dal
10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con  decorrenza  10
luglio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta  S.p.a.
Umberto Fiore di Mario Fiore & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e
unita' di Gattinara (Vercelli).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Umberto Fiore di Mario Fiore & C.,  con
sede in Gattinara (Vercelli) e unita' di Gattinara (Vercelli), per il
periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 14
novembre 1993.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  22  ottobre 1993 al 21 ottobre 1994, della ditta S.r.l.
S.A.P., con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  S.A.P.,  con  sede in Roma e unita'
nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22
ottobre 1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.P., con sede in Roma e
unita'  nazionali,  per  il  periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con  decorrenza  22
aprile 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994,  della  ditta  S.r.l.
Cit Viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali.
   Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Cit Viaggi, con sede in Roma  e  unita'
nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22
ottobre 1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta Cit Viaggi, con sede  in  Roma  e
unita'  nazionali,  per  il  periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con  decorrenza  22
aprile 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto  1994,
della ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S.
Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto
1991, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
Falck  Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e unita' di Sesto  S.  Giovanni  (Milano),  per  il  periodo  dal  24
febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1994 con decorrenza 24
febbraio 1994;
    2) e' approvata la proroga  del  programma  per  ristrutturazione
aziendale,  relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994,
della ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S.
Giovanni (Milano) e unita' di Vobarno  (Brescia)  e  ufficio  vendita
S.S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26  agosto
1991,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni  (Milano)
e  unita'  di  Vobarno  (Brescia)  e  ufficio  vendita  S.S. Giovanni
(Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  24
febbraio 1994;
    3)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto  1994,
della  ditta  S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto
S. Giovanni (Milano) e unita' di S.S. Giovanni  stab.  e  ufficio  di
Vittoria (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione di cui all'art. 1, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto
1991, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)
e  unita'  di S.S. Giovanni stab. e ufficio di Vittoria (Milano), per
il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  24
febbraio 1994;
    4)  e'  approvata  la  proroga del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto  1994,
della  ditta  S.r.l.  Falck  Servizi,  con  sede in Sesto S. Giovanni
(Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto
1991, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
Falck  Servizi,  con  sede in Sesto S. Giovannni (Milano) e unita' di
Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23
agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994  con  decorrenza  24
febbraio 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 agosto 1993 al 15  agosto  1994,  della  ditta  S.p.a.
M.C.T.  Metalceramica  Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unita'
di Trento.
   Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16  agosto  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento)  e  unita'
di Trento, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 18 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1994 con decorrenza 16
febbraio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15439/25 del 1 luglio 1994;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  ottobre  1993  al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
S.A.I.S.E.B., con sede  in  Roma  e  unita'  di  Acireale  (Catania),
Agrigento,  Castanea  (Messina),  Castelvetrano (Trapani), Cismon del
Grappa (Vicenza),  Fondi  (Latina),  Frosinone,  Lentini  (Siracusa),
Palermo,  Porcia  (Pordenone),  Roma,  Selinunte (Trapani), Tarquinia
(Viterbo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in
Roma e unita' di Acireale (Catania), Agrigento,  Castanea  (Messina),
Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina),
Frosinone,  Lentini  (Sicacusa),  Palermo,  Porcia (Pordenone), Roma,
Selinunte (Trapani),  Tarquinia  (Viterbo),  per  il  periodo  dal  4
ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 4
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  esclusione  lavoratori  assunti per fine cantiere e fine fase
lavorazione.
    7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in
Roma e unita' di Acireale (Catania), Agrigento,  Castanea  (Messina),
Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina),
Frosinone,  Lentini  (Siracusa),  Palermo,  Porcia (Pordenone), Roma,
Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo), per il periodo dal 4 aprile
1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  31 marzo 1994 con decorrenza 4
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con  esclusione  lavoratori  assunti per fine cantiere e fine fase
lavorazione.
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l.
G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze  e  unita'
di Cerreto Guidi (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione  industrie
pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi (Firenze),
per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2
novembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 15443/1 del 6 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 23 dicembre 1993 al 22
giugno 1994, della ditta S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona)  e
unita' di Altare (Savona).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 dicembre 1992,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Savam, con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare  (Savona),  per
il periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994.
   Art.  3,  comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 23
dicembre 1992, n. 76 - Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 26 ottobre 1993 al 31  marzo  1994,  della  ditta  S.r.l.
Gari,  con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di SS. Cosma
e Damiano (Latina).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Gari, con sede in SS. Cosma e Damiano
(Latina) e unita' di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal
26 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26
ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a.
Irvin Elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unita'  di  Aprilia
(Latina).
   Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica, con sede in  Aprilia
(Latina)  e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 ottobre
1993 al 17 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 18
ottobre 1993.
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Irvin elettronica, con
sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo
dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con  decorrenza  18
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta  S.p.a.
Iveco Fiat, con sede in Torino e unita' di Foggia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del 20 giugno 1994 con effetto dal 22 novembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco
Fiat, con sede in Torino e unita' di Foggia, per il  periodo  dal  22
maggio 1994 al 21 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 22
maggio 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat
Avio (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  15  luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Fiat
Avio  (Gruppo  Fiat),  con  sede in Torino e unita' di Torino, per il
periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994  con  decorrenza  3
luglio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della  ditta  S.p.a.
Elle Tre, con sede in Latina e unita' di Latina.
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina  e  unita'
di Latina, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   4)  a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con effetto dal 1 ottobre 1993, in favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Elle Tre, con sede in
Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 1  aprile  1994  al  30
settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 aprile 1994 con decorrenza 1
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995,  della  ditta  S.p.a.
S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma)  e
unita'  di  Pomezia  (Roma),  per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6
agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza  7
febbraio 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
B.  Bianchi,  con  sede  in  Figline  Valdarno  (Firenze) e unita' di
Figline Valdarno (Firenze).
   Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  B.  Bianchi,  con  sede  in Figline
Valdarno  (Firenze)  e  unita'  di Figline Valdarno (Firenze), per il
periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994  con  decorrenza  21
febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.