Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.274 del 23-11-1994)1) S.E.C.I.M. - Im. Ed. S.r.l.;
Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli e unita' site in Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 15 marzo 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unita' di Revere (Mantova), per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 22 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. S.E.C.I.M. - Im. Ed., con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone): periodo: dal 1 marzo 1987 al 30 settembre 1987; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988; primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1 settembre 1986; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 5 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 settembre 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.r.l. Alpi unita' mensa c/o Marzotto (divisione Lebole moda), con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Rassina (Arezzo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14118/7 del 18 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1995, della ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 5 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 5 febbraio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. N.O.M.O., con sede in Oggiono (Como) e unita' di Oggiono (Como). Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. N.O.M.O., con sede in Oggiono (Como) e unita' di Oggiono (Como), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unita' di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso. Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unita' di Belluno, Breda Piave - Oderzo - Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso, per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, della ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Pinerolo (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 16 febbraio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Beloit Italia, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. E.O.I., con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. E.O.I., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Demalena, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unita' di Trezzano sul Naviglio (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Demalena, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unita' di Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 7) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1995, della ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita' di Milano e Monza (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita' di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Manifattura di Torbiato, con sede in Villaguardia-Como (Como) e unita' di Torbiato di Adro (Brescia). Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Torbiato, con sede in Villaguardia-Como (Como) e unita' di Torbiato di Adro (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mondelli, con sede in Bolzano e magazzino di Lainate (Milano) e sede amministrativa di Milano, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1 aprile 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Roma (filiale), Mandello del Lario (Como) e Motta S. Anastasia (Catania). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Roma (filiale), Mandello del Lario (Como) e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alessio Tubi, con sede in La Loggia (Torino) e unita' di La Loggia (Torino), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994, della ditta S.p.a. Umberto Fiore di Mario Fiore & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e unita' di Gattinara (Vercelli). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Umberto Fiore di Mario Fiore & C., con sede in Gattinara (Vercelli) e unita' di Gattinara (Vercelli), per il periodo dal 14 novembre 1993 al 14 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 14 novembre 1993. Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994, della ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22 ottobre 1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.P., con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 22 aprile 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Cit Viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cit Viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 22 ottobre 1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 22 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Cit Viaggi, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 22 aprile 1994 al 21 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 22 aprile 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 2) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita S.S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Vobarno (Brescia) e ufficio vendita S.S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 3) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di S.S. Giovanni stab. e ufficio di Vittoria (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di S.S. Giovanni stab. e ufficio di Vittoria (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 4) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovannni (Milano) e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Trento. Parere comitato tecnico: seduta dell'11 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. M.C.T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Trento, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 18 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15439/25 del 1 luglio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unita' di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Siracusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo). Parere comitato tecnico: seduta del 14 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unita' di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Sicacusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e fine fase lavorazione. 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.I.S.E.B., con sede in Roma e unita' di Acireale (Catania), Agrigento, Castanea (Messina), Castelvetrano (Trapani), Cismon del Grappa (Vicenza), Fondi (Latina), Frosinone, Lentini (Siracusa), Palermo, Porcia (Pordenone), Roma, Selinunte (Trapani), Tarquinia (Viterbo), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e fine fase lavorazione. 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.I.P. Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unita' di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15443/1 del 6 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994, della ditta S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare (Savona). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 giugno 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza trib. del 23 dicembre 1992, n. 76 - Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 ottobre 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.r.l. Gari, con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di SS. Cosma e Damiano (Latina). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gari, con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unita' di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Irvin Elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico: seduta del 20 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993. 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unita' di Foggia. Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 22 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unita' di Foggia, per il periodo dal 22 maggio 1994 al 21 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1994 con decorrenza 22 maggio 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat Avio (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Avio (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elle Tre, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 1 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.p.a. S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.T.E.M., con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unita' di Figline Valdarno (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unita' di Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.