Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Verona.(GU n.276 del 25-11-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Padova; grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Verona; grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994 nella provincia di Rovigo; grandinate dal 24 agosto 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Venezia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Padova: grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere f), g), nel territorio dei comuni di Arre, Bagnoli di Sopra, Barbona, Battaglia Terme, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Conselve, Este, Masi, Merlara, Monselice, Montagnana, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana; grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Este, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Saletto, Sant'Urbano. Rovigo: grandinate del 24 agosto 1994, del 25 agosto 1994, del 30 agosto 1994, del 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere e), f), g), nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Calto, Canda, Ceneselli, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Trecenta, Villanova del Ghebbo. Venezia: grandinate del 24 agosto 1994, del 31 agosto 1994, del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), nel territorio dei comuni di Caorle, Iesolo, San Michele al Tagliamento. Verona: grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere f), g), nel territorio dei comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palu', Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Verona, Villa Bartolomea, Zevio; grandinate dal 24 agosto 1994 al 31 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Oppeano, Palu', Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Terrazzo, Verona, Villa Bartolomea, Zevio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE