MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata   in vigore degli emendamenti al codice internazionale per la
costruzione    e   l'equipaggiamento   di   navi   che    trasportano
prodotti    chimici    liquidi  pericolosi  alla  rinfusa (IBC Code),
adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del Comitato   per
la   protezione    dell'ambiente  marino,   con risoluzione  MEPC  55
(33)  del  30  ottobre  1992,  degli  emendamenti  al  codice  per la
costruzione e l'equipaggiamento di  navi  che   trasportano  prodotti
chimici  liquidi  pericolosi alla   rinfusa  (BCH  Code),  adottati a
Londra nel corso  della  XXXIII    sessione    del  comitato  per  la
protezione dell'ambiente marino,  con  risoluzione  MEPC  56 (33) del
30  ottobre  1992  e  degli    emendamenti   dell'allegato   II della
convenzione  Marpol  73/78    e    relative    appendici  II  e   III
(designazione dell'area antartica  come  area  speciale  - elenchi di
sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), adottati a Londra,
nel  corso  della     XXXIII    sessione    del   comitato   per   la
protezione dell'ambiente  marino,  con  risoluzione   MEPC   57  (33)
del 30 ottobre 1992.
(GU n.292 del 15-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 161)

   Si riportano qui di seguito, in lingua inglese con traduzione  non
ufficiale  in  lingua  italiana  il testo degli emendamenti al Codice
internazionale per la costruzione e  l'equipaggiamento  di  navi  che
trasportano  prodotti  chimici  liquidi  pericolosi alla rinfusa (IBC
Code), adottati  a  Londra,  nel  corso  della  XXXIII  sessione  del
Comitato per la protezione dell'ambiente, marino con Risoluzione MEPC
55  (33)  del  30  ottobre  1992,  degli emendamenti al codice per la
costruzione e l'equipaggiamento  di  navi  che  trasportano  prodotti
chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BHC Code), adottati a Londra
nel  corso  della  XXXIII  sessione  del  comitato  per la protezione
dell'ambiente marino, con risoluzione Mepc 56  (33)  del  30  ottobre
1992  e  degli  emendamenti  all'allegato II della Convenzione Marpol
73/78 e relative appendici II e III (designazione dell'area antartica
come area speciale - elenchi di sostanze liquide  nocive  trasportate
alla rinfusa), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del
comitato  per la protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC
57 (33) del 30 ottobre 1992.
   I  sunnominati  emendamenti  sono  entrati  in  vigore,  ai  sensi
dell'art.16  (2)  (9)  (ii)  della  Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento marino Marpol 73/78, il 1 luglio 1994.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                              ANNESSO 1
                      RISOLUZIONE MEPC.55 (33)
                     ADOTTATA IL 30 OTTOBRE 1992
          ADOZIONE DI EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE
          PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI
                               ADIBITE
      AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI ALLA RINFUSA
                            (CODICE IBC)
IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
   RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convezione  sull'Organizzazione
Marittima   Internazionale   relativa   alle  funzioni  del  Comitato
conferite a quest'ultimo  dalle  Convenzioni  internazionali  per  la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino.
   NOTANDO  l'articolo  16  della  Convenzione  internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in  appresso  denominata
come  la  "Convenzione  del 1973") e l'Articolo VI del protocollo del
1978  relativo  alla  Convenzione  internazionale  del  1973  per  la
prevenzione   dell'inquinamento   da  navi  (in  appresso  denominata
"Protocollo  del  1978")  che specificano la procedura di emendamento
del  Protocollo  del  1978  e  conferiscono  all'organo   appropriato
dell'Organizzazione  la  funzione  di  considerare  ed  adottare  gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata dal Protocollo
del 1978 (MARPOL 73/78),
   NOTANDO che i rifiuti  chimici  liquidi,  quando  trasportati  via
mare,   dovrebbero   essere   trasportati   in   conformita'  con  le
raccomandazioni o convenzioni internazionali pertinenti.
   SOTTOLINEANDO  INOLTRE  L'opportunita'  che  le  disposizioni  del
Codice IBC, obbligatorie ai sensi di MARPOL 73/78 e della Convenzione
SOLAS   del   1974   rimangano  identiche  ai  fini  di  entrambe  le
Convenzioni,
   AVENDO  ESAMINATO,  nella   sua   trentatreesima   sessione,   gli
emendamenti  al  Codice  proposti  dal  Sotto-Comitato per i prodotti
chimici pericolosi  alla  rinfusa  nella  sua  ventunesima  sessione,
distribuiti   in   conformita'   con  l'articolo  16  (2)  (a)  della
Convenzione del 1973,
   1.  ADOTTA,  in  conformita'  con  l'articolo  16  (2)  (d)  della
Convenzione  del 1973 gli emendamenti al Codice IBC, i cui testi sono
enunciati nell'annesso alla presente risoluzione:
   2. DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16 (2) (f) (iii) della
Convenzione  del  1973  che  gli  emendamenti   saranno   considerati
accettati  il  1  gennaio  1994, o alla data determinata dal MSC alla
quale gli emendamenti ai fini di SOLAS 4  saranno  stati  considerati
come  accettati  secondo  l'articolo  VIII(b)  (vi) (2), a seconda di
quale delle due date sia la piu' recente, a meno che, anteriormente a
questa data, non meno di un terzo delle  Parti  o  le  Parti  le  cui
flotte  mercantili combinate rappresentino non meno del cinquanta per
cento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno
comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;
   3. INVITA  il  Comitato  di  Sicurezza  Marittima  a  prendere  in
considerazione l'adozione di emendamenti corrispondenti al Codice IBC
(Risoluzione  MSC.4(48)  come  emendata  in  conformita' con le norme
dell'articolo VIII della Convenzione SOLAS del 1974;
   3. INVITA le Parti a notare che,  in  conformita'  con  l'articolo
16(2)  (g) (ii) della Convenzione del 1973 gli emendamenti entreranno
in vigore sei mesi dopo la loro accettazione in  conformita'  con  il
paragrafo 2 di cui sopra;
   4.  CHIEDE  al  Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2) (e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
del Protocollo del 1978 copie  certificate  conformi  della  presente
risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'annesso;
   5.  CHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del  1978  copie
della Risoluzione e del suo Annesso.
                               ANNESSO
                TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL CODICE IBC
   L'ultima frase di 1.1.1 e' sostituita da quanto segue:
   I  prodotti  che  sono  stati  riesaminati  e per i quali e' stato
determinato che  non  presentano  rischi  per  la  sicurezza  ne'  di
inquinamento di portata tale da precludere l'applicazione del Codice,
sono enumerati al capitolo 18.
   La seguente frase e' aggiunta al testo di 1.1.3:
   Ai  fini  della  valutazione  dei rischi di inquinamento di questo
prodotto e dell'assegnazione alla  categoria  di  inquinamento,  deve
essere   seguita   la   procedura   specificata   nella  Regola  3(4)
dell'Annesso II di Marpol 73/78.
Il testo esistente del capitolo 8 e' sostituito da quanto segue
   CAPITOLO 8 - IMPIANTO DI SFOGO GAS DELLA CISTERNA PER IL CARICO  E
MISURE PER LO SFOGO DEL GAS
8.1. Applicazione
    8.1.1  Il  presente capitolo si applica alle navi costruite  alla
data del 1.1.1994 o successivamente.
    8.1.2.  Le  navi  costruite  anteriormente  al  1  gennaio   1994
dovrebbero  conformarsi alle prescrizioni del capitolo 8 del presente
Codice in vigore prima di detta data.
    8.1.3 Ai fini della presente regola, il termine "nave  costruita"
e'  quello  definito nella Regola II-1/1.3.1. della Convenzione SOLAS
come emendata.
    8.1.4  Le  navi  costruite  alla  data  del  1  luglio   1986   o
successivamente,  ma  prima  del  1  gennaio  1994  che si conformano
pienamente alle prescrizioni del Codice applicabili in  qule  momento
possono  essere  considerate  conformi alle prescrizioni della Regola
II-2/59 di SOLAS 74.
    8.1.5.  Per  le  navi  cui  il  Codice  si  applica,   dovrebbero
applicarsi  le  prescrizioni  del  presente  capitolo  in luogo della
regola il-2/59.1 e 59.2 della Convenzione SOLAS 1974, come emendata.
    8.2. Impianti di sfogo gas nella cisterna o cassa per il carico.
    8.2.1. Tutte le cisterne dei carichi dovranno essere dotate di un
impianto  di  sfogo  gas,  appropriato  ai   prodotti   che   vengono
trasportati  e  tali  impianti  dovranno  essere  indipendenti  dalle
tubolature per l'aria e dai sistemi  di  ventilazione  di  tutti  gli
altri  compartimenti  della nave. L'impianto di sfogo gas deve essere
progettato in modo  da  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  di  un
accumulo  di  vapore  proveniente  dal  carico  sui ponti, nonche' la
penetrazione nei locali  alloggio  e  nei  locali  macchine  e  nelle
postazioni  di  comando  e,  nel  caso  di  vapori  infiammabili,  la
penetrazione o la concentrazione in altri  spazi  o  aree  contenenti
sorgenti  di  ignizione.  Gli  impianti  di  sfogo  gas devono essere
sistemati in modo da prevenire l'ingresso di acqua nelle cisterne del
carico e nello stesso  tempo  gli  sbocchi  delle  tubolature  devono
dirigere  lo  scarico  dei  vapori verso l'alto, sotto forma di getto
libero.
   8.2.2.  Gli  impianti  dovrebbero  essere  collegati  nella  parte
superiore  di  ciascuna cisterna, e in linea di massima le tubolature
di sfogo gas dovranno munite di mezzo autonomo di drenaggio verso  le
cisterne  o le casse per il carico in tutte le normali operazioni per
regolare lo sbandamento e l'assetto. Qualora sia  necessario  drenare
impianti  di  sfogo  gas  sopra  il  livello  di  qualunque valvola a
pressione  /depressione,  dovranno  essere  sistemati  rubinetti   di
drenaggio chiusi o tappati.
   8.2.3.  Dovranno  esser presi provvedimenti per assicurare che, in
ogni cisterna, il liquido non superi  la  parte  alta  come  previsto
dalla  progettazione.  Idonei  allarmi ad alto controllo, sistemi per
prevenire il rigurgito del carico o valvole automatiche di  drenaggio
associate agli indicatori di livello ed alle procedure di riempimento
delle  cisterne possono essere accettati a tal fine.  Quando il mezzo
per  limitare  la  sovrapressione nelle cisterne e nelle casse per il
carico include una valvola a chiusura automatica, tale  valvola  deve
essere conforme alle norme appropriate di 15.19.
   8.2.4.  Gli  impianti  di sfogo gas dovrebbero essere progettati e
fatti funzionare in modo da garantire che ne'  la  pressione  ne'  il
vuoto  che  si  viene  a  creare nelle cisterne o casse per il carico
durante la caricazione o la  scaricazione  superino  i  parametri  di
progettazione  della  cisterna  o  cassa  per  il  carico.  I fattori
principali da considerare nel progettare le dimensioni di un impianto
di sfogo gas sono i seguenti:
    .1 progettazione del tasso di caricazione e di scaricazione
    .2 evoluzione del  gas  durante  la  caricazione:  essa  andrebbe
calcolata  moltiplicando  il  tasso  massimo  di  caricazione  per un
fattore di almeno 1,25;
     .3 densita' della miscela di vapore del carico
     .4 perdita di pressione nelle tubolature di sfogo  gas  e  nelle
valvole ed equipaggiamenti;
     .5  previsione  di  dispositivi  pressione/depressione a fini di
soccorso;
   8.2.5 Le tubature per lo sfogo gas delle cisterne o casse  per  il
carico collegate ai serbatoi o alle casse per il carico costruite con
materiale  resistente  alla  corrosione, o ai serbatoi o casse per il
carico  internamente  rivestite  o  ricoperte  per  il  trasporto  di
particolari carichi come previsto dal Codice, devono anch'esse essere
rivestite  o  ricoperte,  o  costruite  con materiale resistente alla
corrosione.
   8.2.6 Il capitano della  nave  deve  potersi  avvalere  dei  tassi
massimi  consentiti  di  carico  e di scarico, per ciasun serbatoio o
cassa per il carico o gruppi  di  serbatoi,  compatibilmente  con  la
progettazione dei sistemi di sfogo gas.
   8.3 Tipi di impianti di sfogo gas
   8.3.1.  L'impianto  di  tipo  aperto  e'  un  sistema che non deve
presentare ostacoli, ad eccezione delle perdite da attrito, al libero
passaggio di vapori del carico da e  verso  le  cisterne  del  carico
durante  le  normali operazioni di movimentazione. L'impianto di tipo
aperto puo' essere costituito da tubi indipendenti  serventi  singole
cisterne,  o da tubi indipendenti collegati ad un comune collettore o
collettori, tenuto debito conto della  segregazione  del  carico.  In
nessun  caso,  valvole di intercettazione devono essere sistemate nei
tubi indipendenti e nei collettori comuni.
   8.3.2. Tipo a sfogo gas controllato
   L'impianto a sfogo gas controllato e' un sistema dotato di valvole
a  pressione/depressione  su  ciascuna  cisterna  per   limitare   la
pressione   o  il  vuoto  nella  cisterna.  L'impianto  a  sfogo  gas
controllato puo' consistere in  tubi  individuali  serventi  ciascuna
cisterna o in tubi indipendenti solo sul lato pressione, collegati ad
un  comune  collettore o a collettori tenuto conto della segregazione
del carico.  In  nessun  caso  devono  essere  sistemate  valvole  di
intercettazione  al  di  sopra,  oppure  aldi  sotto  delle valvole a
pressione/depressione. Tuttavia a  determinate  condizioni  operative
possono   essere   adottate   misure  per  sorpassare  le  valvole  a
pressione/depressione, a condizione che la norma del capoverso 8.3.5.
sia osservata e che sia  adeguatamente  indicato  se  la  valvola  e'
sorpassata o meno.
   8.3.3.  La  posizione  degli  sbocchi  di  un impianto a sfogo gas
controllato dovrebbe essere sistemata:
   .1 ad un'altezza non inferiore a 6 m sotto  il  ponte  scoperto  o
sopra un passaggio rialzato se sono sistemate entro 4 m dal passaggio
rialzato;
   .2  ad  una distanza di almeno 10 m misurata orizzontalmente dalla
piu' vicina presa d'aria o  da  aperture  di  locali  alloggio  e  di
servizio, dal locale macchine e da sorgenti di ignizione;
   8.3.4.  L'altezza  degli  sbocchi  degli  sfoghi  gas  di  cui  al
capoverso 8.3.3.1 puo' essere ridotta a 3  m  sopra  il  ponte  o  un
passaggio  rialzato,  come  applicabile,  a  condizione  di sistemare
sbocchi di sfoghi gas  di  tipo  approvato  dall'Amministrazione  che
dirigano  la  miscela di vapore/aria verso l'alto in getto libero con
una velocita' di uscita di almeno 30 m/s-.
   8.3.5 Gli  impianti  di  sfogo  gas  controllato  sistemati  nelle
cisterne  e  casse per il carico utilizzate per per carichi aventi un
punto di infiammabilita' non superiore a 60 C (collaudo del serbatoio
chiuso)  dovranno  essere  muniti  di  dispositivi  per  impedire  la
penetrazione  delle  fiamme  nelle cisterne o casse per il carico. La
progettazione, il collaudo  e  l'ubicazione  dei  dispositivi  devono
essere  conformi  alle prescrizioni dell'Amministrazione incorporanti
almeno le norme tecniche adottate dell'Organizzazione.*
   8.3.6 Nel progettare i sistemi di sfogo gas ed  i  dispositivi  di
sicurezza  per  impedire  il  passaggio delle fiamme nell'impianto di
sfogo gas, occorre tener conto della possibilita' dell'occlusione  di
detti sistemi di equipaggiamento, causata ad esempio dal congelamento
del  vapore  del carico, da polimerizzzione, da polvere atmosferica o
da ghiaccio in avverse condizioni atmosferiche. In  questo  contesto,
occorre  notate  che    i  parascintille  e le reti tagliafiamma sono
maggiormente suscettibili di occlusione.   Vanno  prese  disposizioni
affinche'  il  sistema e gli equipaggiamenti accessori possano essere
ispezionati, collaudati dal punto di vista operativo o rinnovati come
applicabile.
__________________
 * E' fatto riferimento alle Norme revisionate per la  progettazione,
il  collaudo e l'ubicazione di dispositivi per prevenire il passaggio
delle fiamme nelle cisterne o casse  per  il  carico  delle  navi  da
carico (MSC/Circ. 373/Rev.1).
   8.3.7.  Il  riferimento  ad  8.3.1 e 8.3.2 per l'uso di valvole di
intercettazione  nelle  tubolature   di   sfogo   gas   deve   essere
interpretato  nel senso di essere applicabile a tutti gli altri mezzi
di bloccaggio, ivi comprese le lamiere per occhiali  schermati  e  le
flange cieche.
   8.4 Prescrizioni operative di sfogo gas per i singoli prodotti.
   Le  prescrizioni  operative  per  i singoli prodotti sono indicate
nella colonna "g" e le prescrizioni nella colonna "o"  nella  tabella
del capitolo 17.
   8.5 Fuoriuscita di gas dalle cisterne e casse per il carico*
   8.5.1  Le  misure  per  la  fuoruscita  di  gas delle cisterne dei
carichi utilizzati per carichi diversi da quelli  per  i  quali  sono
consentiti  impianti  di  tipo  aperto,  dovrebbero  essere  tali  da
minimizzare i rischi dovuti alla dispersione di vapori infiammabili o
tossici nell'atmosfera ed a miscele di vapore infiammabili o tossiche
nelle cisterne  e  casse  per  il  carico  ed  a  miscele  di  vapori
infiammabili  o  tossiche  nelle cisterne o casse per il carico. Allo
stesso modo le operazioni per far fuoruscire i gas dovrebbero  essere
effettuate in modo tale che il vapore possa fuoruscire:
   .1  attraverso  gli sbocchi di sfogo specificati in 8.3 ed in 8.4;
oppure
   .2 attraverso sbocchi situati almeno due metri sopra il livello di
ponte della cisterna o cassa per  il  carico,  ad  una  velocita'  di
afflusso  verticale  di almeno 30 m/s costante per tutta l'operazione
di fuoruscita del gas; oppure
   .3 attraverso sbocchi situati almeno due metri sopra il livello di
ponte della cisterna o cassa per  il  carico  con  una  velocita'  di
afflusso  verticale di almeno 20 m/s protetta da dispositivi adeguati
per prevenire il passaggio delle fiamme.
________________
  * E  fatto  riferimento  ai  fattori  revisionati  da  prendere  in
considerazione  nel  progettare  i  provvedimenti  per  lo sfogo e la
fuoruscita di gas nelle cisterne per il carico  (MSC/Circ.450/Rev.1),
nonche' le norme revisionate relative alla progettazione, al collaudo
ed  alla  ubicazione dei dispositivi per prevenire la penetrazione di
fiamme   nelle   cisterne   di   carco   nelle   navi    da    carico
(MSC/Circ.373/Rev.1)
  Se  la concentrazione di vapori infiammabili negli sbocchi e' stata
ridotta al 30% della soglia infiammabile minima e se, nel caso di  un
prodotto  tossico,  la  concentrazione  di vapore non presenta rischi
importanti per la salute, la fuoruscita del  gas  puo'  continuare  a
livello di ponte della cisterna o cassa per il carico.
   8.5.2.  Gli  sbocchi  di cui ad 8.5.1.2. ed 8.5.1.3 possono essere
tubi fissi o portatili.
   8.5.3.  Nel  progettare  un  sistema  di  fuoruscita  di  gas   in
conformita'  con  8.5.1.  in  particolare  al  fine  di conseguire le
velocita' di uscita prescritte a 8.5.1.2  e  ad  8.5.1.3.  occorrera'
tenere debitamente conto de:
    .1 il materiale di costruzione del sistema;
    .2 i tempi della fuoruscita di gas;
    .3  le  caratteristiche  del  flusso  attraverso  le  ventole  da
utilizzare;
    .4 le  perdite  di  pressione  causate  dalle  condutture,  dalle
tubature, dai condotti d'immissione e di scarico delle cisterne;
    .5  la  pressione ottenibile nel mezzo azionante la ventola (i.e.
acqua o aria compressa);
    .6 le densita' delle miscele  vapore  /aria  del  carico  per  la
categoria di carichi da trasportare.
   Nel  testo  del  capoverso 11.1.2. le parole "Soluzione di potassa
caustica, di acido fosforico o soluzione di idrossido di  sodio  sono
sostituite dalle seguenti parole:
   "prodotti  non  infiammabili  (voce  NF  nella  colonna  "i" della
tabella delle prescrizioni minime).
E' aggiunto un nuovo paragrafo 11.1.3 come segue:
   Per le navi unicamente adibite al trasporto  di  prodotti  con  un
punto  di  infiammabilita'  superiore a 60 C (Voce "si" nella colonna
"i" della tabella delle prescrizioni minime)  possono  applicarsi  le
prescrizioni  del  capitolo  II-2  degli  emendamenti SOLAS 1983 come
specificate nella regola II-2/55.4 in luogo  delle  disposizioni  del
presente capitolo.
   Alla  fine  del testo del paragrafo introduttivo del capitolo 12 -
Ventilazione meccanica nella zona del carico, e' aggiunta la seguente
frase:
   Tuttavia, per i prodotti considerati ai paragrafi 11.1.2 e 11.1.3,
tranne gli acidi ed i prodotti per i quali si  applica  il  paragrafo
15.17,  puo'  applicarsi  la Regola il-2/59.3 degli emendamenti SOLAS
1983 in luogo delle disposizioni del presente capitolo.
Il testo del capoverso 14.2.8.1 e' sostituito da quanto segue:
   e' inaccettabile la protezione respiratoria di tipo filtro;
Il testo del capoverso 15.13 e' emendato come segue:
    15.13 Carichi protetti da stabilizzanti.
    15.13.1 Alcuni carichi con riferimento  alla  colonna  "o"  nella
tabella  del capitolo 17, data la natura del loro processo chimico di
fabbricazione, tendono  in  determinate  condizioni  di  temperatura,
esposizione   all'aria   o   contatto   con   un   catalizzatore,   a
polimerizzare, decomporsi, ossidarsi o  a  subire  altri  cambiamenti
chimici.  Si  puo'  mitigare  questa  tendenza  introducendo  piccoli
quantitativi  di  stabilizzanti  chimici   nel   carico   liquido   o
controllando l'ambiente del serbatoio del carico.
   15.13.2 Nessuna modifica
   15.13.3 Occorre assicurare che tali carichi siano sufficientemente
stabilizzati,  tanto  da  prevenire  in qualunque momento cambiamenti
chimici deleteri durante il viaggio. Le navi che  trasportano  questi
carichi    dovrebbero    essere   munite   di   un   certificato   di
stabilizzazione, rilasciato dal fabbricante dei  prodotti  stessi,  e
conservato per tutto il viaggio, che specifichi:
   .1 il nome e quantitativo dello stabilizzante aggiunto;
   .2. se lo stabilizzante e' ossigeno-dipendente;
   .3  la  data  alla  quale lo stabilizzante e' stato introdotto nel
prodotto e la durate della sua efficacia;
   .4 qualsiasi limite della temperatura  che  determini  l'effettiva
durata dello stabilizzante;
   .5  gli  interventi che devono essere adottati quando la lunghezza
del viaggio ecceda l'effettiva durata dello stabilizzante.
   15.13.4 Le navi che utilizzano l'esclusione dell'aria come  metodo
per   prevenire  l'ossidazione  del  carico  devono  soddisfare  alle
prescrizioni del capoverso 9.1.3.
   15.13.5 Un  prodotto  che  contiene  uno  stabilizzante  ossigeno-
dipendente  dovrebbe essere trasportato senza inerzia (in cisterne di
dimensioni non superiori a 3,000 m3).  Tali  carichi  non  dovrebbero
essere  trasportati  in una cisterna che necessita inerzia secondo le
prescrizioni di SOLAS, capitolo II-2.
   15.3.6 Come al capoverso 15.3.5
   15.13.7 Come al capoverso 15.13.6
   Il testo di 15.15 e' sostituito dalla parola:
   "Soppresso"
Nel testo del capoverso 15.8.29, sono  inseriti  i  seguenti  termini
dopo la seconda frase:
Le  operazioni  manuali a distanza dovrebbero essere disposte in modo
tale che l'attivazione a  distanza  delle  pompe  che  approvigionano
l'impianto  di acqua a spruzzo ed il funzionamento a distanza di ogni
valvola normalmente chiusa nel sistema possano essere  effettuate  da
un  luogo appropriato fuori dalla zona di carico adiacente agli spazi
di alloggio  e  rapidamente  accessibile  ed  operabile  in  caso  di
incendio nelle zone protette.
   E' aggiunto il seguente nuovo capoverso 15.21:
   15.21 Sensori di temperatura
   I sensori di temperatura dovrebbero essere utilizzati per fare op-
era  di monitoraggio sulla pompa del carico al fine di individuare il
sorriscaldamento dovuto a difetti della pompa.
   Il testo del capitolo 17 e' sostituito dal seguente:
     CAPITOLO 17 - SOMMARIO DELLE PRESCRIZIONI MINIME
     Le miscele di prodotti liquidi pericolosi che presentano  rischi
di  inquinamento  unicamente,  e  che  sono provvisoriamente valutate
secondo la regola 3(4) dell'Annesso  II  dei  MARPOL  73/79,  possono
essere  trasportate  secondo  le  prescrizioni del Codice applicabili
alla appropriata posizione della voce nel  presente  capitolo  per  i
prodotti liquidi pericolosi non altrimenti specificati.
                          NOTE ESPLICATIVE
Nome del prodotto
(colonna a)
                        I nomi dei prodotti non sono identici ai nomi
                         forniti nelle precedenti edizioni del Codice
                         o   del   Codice   BCH   (Vedere,   per   la
                         spiegazione,  il   Sommario   dei   prodotti
                         chimici).
Numero NU
(colonna b)
                        Si  tratta  del  numero  relativo  a  ciascun
                         prodotto  indicato   nelle   raccomandazioni
                         proposte dal Comitato delle Nazioni Unite di
                         Esperti    sul    trasporto    delle   merci
                         pericolose. I numeri NU, quando disponibili,
                         sono forniti solo per informazione.
Categoria di
inquinamento
(colonna c)
                        La lettera A, B, C o D  indica  la  categoria
                         d'inquinamento  assegnata a ciascun prodotto
                         all'Annesso  II  di  Marpol   73/78.   "III"
                         significa che il prodotto e' stato valutato,
                         e  giudicato non appartenente alle categorie
                         A, B C o D.
                        La  categoria  d'inquinamento  tra  parentesi
                         indica  che  il  prodotto  e' classificato a
                         titolo provvisorio,  e  che  ulteriori  dati
                         sono necessari per completare la valutazione
                         dei  rischi d'inquinamento. Fino a quando la
                         valutazione del rischio non sia  completata,
                         si    usa    la   categoria   d'inquinamento
                         assegnata.
Rischi
(colonna d)
                        S indica  che  il  prodotto  e'  incluso  nel
                         Codice a causa dei suoi rischi di sicurezza;
                        P  significa  che  il prodotto e' incluso nel
                         Codice  a   causa   dei   suoi   rischi   di
                         inquinamento;
                        S/P  indica  che  il  prodotto e' incluso nel
                         Codice  a  causa  dei  suoi  rischi  sia  di
                         sicurezza sia di inquinamento.
Tipo di nave
(colonna e)             1 = tipo di nave 1 (2.1.2)
                        2 = tipo di nave 2 (2.1.2)
                        3 = tipo di nave 3 (2.1.2)
Tipo di cisterna
(colonna f)             1 = cisterna indipendente (4.1.1)
                        2 = cisterna integrale    (4.1.2)
                        G = cisterna a gravita'   (4.1.3)
                        P = cisterna a pressione  (4.1.4)
Impianti di sfogo
(colonna g)
                        Aperto:    ventilazione    di   tipo   aperto
                         Controllato:  ventilazione  controllata  SR:
                         valvola di sicurezza di soccorso
Controllo dell'atmosfera
della cisterna*
(colonna h)
                        Inerzia:    materia inerte (9.1.2.1)
                        Riempitivo: liquido o gas (9.1.2.2)
                        Asciutto:   asciugatura (9.1.2.3)
                        Sfogo:      naturale o forzato (9.1.2.4)
Attrezzature
elettriche
(colonna i)
                        T1 fino a T6: classi di temperatura **
                        IIA, IIB o IIC: gruppi di apparati **
                        NF: prodotti non infiammabili (10.1.6)
                        Si:  punto di infiammabilita' non superiore a
                         60  C  (collaudo   del   serbatoio   chiuso)
                         (10.1.6)
                        No:  punto di infiammabilita' non superiore a
                         6'  C  (collaudo   del   serbatoio   chiuso)
                         (10.1.6)
Indicatori di livello
(colonna j)
                        O: Indicatori di livello (13.1.1.1.)
                        R: Indicatori d livello ristretti
                           (13.1.1.2)
                        CD: Indicatori di livello chiusi (13.1.1.3)
                        I: Indicatori di livello indiretti
                           (13.1.1.3)
Rilevamento del vapore*
 (colonna k)
                        F: Vapori infiammabili
                        T: Vapori tossici
Protezione
anti-incendio
(colonna l)
                       A:  Schiuma  resistente  all'alcool  o schiuma
                         multiuso
                        B:   Schiuma   normale,  comprende  tutte  le
                         schiume che  non  sono  di  tipo  resistente
                         all'acool,      comprese      le     schiume
                         fluoroproteiniche   e   che   formano    una
                         pellicola acquosa (AFFF)
                        C: acqua a spruzzo
                        D. prodotti chimici secchi ***
                        No:    Nessuna    particolare    prescrizione
                         operativa in base al presente Codice
Materiali di
costruzione
(colonna m)
                        N: Vedere 6.2.2
                        Z: Vedere 6.2.3
                        Y: See 6.2.4
                        Uno   spazio   vuoto   indica   che   nessuna
                         particolare direttiva e' stata fornita per i
                         materiali di costruzione.
Protezione
respiratori
e degli occhi
(colonna n)
                        E: Vedere 14.2.8
_______________
* "No" indica nessuna particolare prescrizione operativa.
**  Classi  di  temperatura  e gruppi di apparati come definiti nella
Pubblicazione 79 della Commissione Internazionale Elettronica  (Parte
1,  appendice  D, parti 4, 8 e 12. Uno spazio vuoto indica che i dati
non sono attualmente disponibili.
*** Quando si utilizzano i prodotti chimici in  polvere  puo'  essere
necessario  utilizzare  un  impianto  di  acqua  supplementare per il
raffreddamento di  superficie.  Essi  sono  di  regola  contenuti  in
quantitativi   sufficienti  nel  principale  sistema  standard  anti-
incendio stabilito dalla Regola II-2/4 della  Convenzione  Solas  del
1974 come emendata.
a          Si  applica  all'ammoniaca acquosa (28% o meno), ma non e'
         inferiore al 10%
b Se il prodotto da trasportare contiene solventi  infiammabili  tali
         che il punto di infiammabilita' non supera 60 C c.c., in tal
         caso  si dovranno prevedere sistemi elettrici speciali ed un
         rilevatore di vapore acqueo.
                    Defenil-metano di-isocianato
                  Polimetilene polifenil-isocianato
c Benche' l'acqua sia adatta per estinguere incendi  all'aria  aperta
         per  i  quali sono utilizzati i prodotti chimici di cui alla
         presente Nota in calce,  non  si  dovrebbe  autorizzare  che
         l'acqua  contamini cisterne chiuse che contengono i predetti
         prodotti chimici a causa del rischio della formazione di gas
         pericolosi.
                     Difenilmetano di-isocianato
                        Toluene di-isocianato
                  Trimetilesametilene diisocianato
                     (2,2,4 - 2,4,4, - isomeri)
d Il n. 1198 NU si applica solo se il  punto  di  infiammabilita'  e'
         inferiore a 60 C cc.c.
                Soluzioni di formaldeide (45% o meno)
e  Si  applica  alle  soluzioni  di  formaldeide  (45% o meno) ma non
         inferiori al 5%.
                Soluzioni di formaldeide (45% o meno)
f Si applica all'acido idroclorico non inferiore al 10%.
 Soluzione di cloruro di alluminio (30% o meno) /Soluzione di acido
                      idroclorico (20% o meno)
                          Acido idroclorico
g I prodotti chimici secchi non  possono  esser  utilizzati  a  causa
         della possibilita' di un'esplosione
                          Anidride maleica
       h N. 2032 NU assegnato all'acido nitrico rosso fumante
                     Acido nitrico (70% e oltre)
   i il numero NU dipende dal punto di ebollizione della sostanza
                      Poliamine di polietilene
              Isocianato di polifenile di polimetilene
j  Il  numero  NU assegnato a questa sostanza contiene piu' del 3% di
         orto-isomeri.
     Fosfato di tricresile (contenente l'1% o piu' di orto-isomeri)
k Il fosforo (giallo o bianco)  e'  trasportato  ad  una  temperatura
         superiore  a  quella propria di auto-ignizione e pertanto il
         punto di infiammabilita' non e' appropriato. Le prescrizioni
         inerenti all'equipaggiamento elettrico possono essere simili
         a quelle per le sostanze con  un  punto  di  infiammabilita'
         superiore a 60 C  c.c.
     Fosforo (giallo o bianco)
1  Lo  zolfo  (fuso)  ha un punto di infiammabilita' superiore a 60 C
         c.c., tuttavia le attrezzature  elettriche  dovranno  essere
         certificate come sicure per i gas che si sprigionano
     Zolfo (fuso)
m Il N. 2672 NU si riferisce a soluzioni di ammoniaca del 10-35%.
     Ammoniaca acquosa (28% o meno)
n Il N. 2511 NU si applica solo all'acido 2-cloropropionico
     2- o 3- acido cloropropionico
o  Il  dinitrotoluene  non dovrebbe essere trasportato in cisterne da
         ponte
     Dinitroluene (fuso)
p (Soppresso)
q Le prescrizioni operative sono basate su isomeri che hanno un punto
         di infiammabilita' di 60 C c.c. o meno: alcuni isomeri hanno
         un punto di infiammabilita' superiore a 60 C c.c. e pertanto
         le prescrizioni basate sull'infiammabilita' non si applicano
         a tali isomeri.
     Eptanolo (tutti gli isomeri)
r Il riferimento 16A.2.2 si applica solo all'alcool 1-undecil
     Alcol undecilico
s Si applica solo all'alcol n-undecilico
     Alcool decilico (tutti gli isomeri)
t N. 1114 NU si applica al benzene
     Benzene e miscele aventi il 10% di benzene o meno
u I prodotti chimici secchi non  dovrebbero  essere  utilizzati  come
         mezzi per spegnere gli incendi
     Miscela di nitro-propano (60%)/ Miscela di nitroetano (40%)
v  Gli  spazi segregati dovrebbero essere collaudati sia per i vapori
         di acido formico sia per il gas monossido  di  carbonio,  un
         prodotto di decomposizione
     Acido formico
w Si applica solo p-xylene
     Xyleni
x  Si  applica  al  p-isomero  ed  alle  miscele  che  contengono una
         viscosita' p-isomero di cui il 25 mPa.s e' al 20 C.
     Diclorobenzeni (tutti gli isomeri)
y Si applica al p-isomero ed alle miscele che contengono un punto  di
         liquefazione p-isomero di cui  0 C e oltre
     Diclorobenzeni (tutti isomeri)
z  Si applica ai p-isomeri ed alle miscele che contengono un punto di
         liquefazione p-isomero di cui 15 C e oltre
     Diclorobenzeni (tutti gli isomeri)
aa Si applica solo ai prodotti con un punto di liquefazione di 15 C e
         sopra
     Nonil fenol poli (4-12- etossilati)
bb Si applica alle sostanze  analoghe  al  petrolio  identificate  in
         conformita'   con   le   disposizioni   dell'interpretazione
         unificata della Regola 14 dell'Annesso II  di  MARPOL  73/78
         stabilita dal MEPC"
                 a                      b                    c
         ____________________________________________________________
         Nome del prodotto         Numero NU            Categoria del
                                                        namento per l
                                                        timento opera
                                                        (Regola 3
                                                        dell'Annesso
         ____________________________________________________________
         Acetato di butile secondario      1123
         ____________________________________________________________
         Acetato di 3-metil-3-metossi-
         butile                             -
         ____________________________________________________________
         Acetato di 3-metossi-butile        -
         ____________________________________________________________
         Acetato dell'etere
         monoalchilico
         (C1-C6) del glicol poli (2-8)
         alchilenico                        -
         ____________________________________________________________
         Acetato copolimero                 -
         etilen-vinilico,
           (emulsione)
         ____________________________________________________________
         Acetato di etere metilico del
         del glicol
         propilenico                        -
         ____________________________________________________________
         Acetato del glicol etilenico       -
         ____________________________________________________________
         Acetato di isopropile              1220
         ____________________________________________________________
         Acetato di metile                  1231
         ____________________________________________________________
         Acetoacetato di metile             -
         ____________________________________________________________
         Acetato di n-propile               1276
         ____________________________________________________________
         Acetato di sodio, soluzioni        -
         ____________________________________________________________
         Acetato tridecilico                -
         ____________________________________________________________
         Acetato di etile                   1173
         ____________________________________________________________
         Acetoacetato di etile              -
         ____________________________________________________________
         Acetone                            1090
         ____________________________________________________________
         Acido alcaril-sulfonico(C16-C60)
         a lunga catena                     -
         ____________________________________________________________
         Acido citrico (70 & o meno)        -
         ____________________________________________________________
         Acido dodecenil-succinico,
         soluzione di sale dipotassio       -
         ____________________________________________________________
         Acido n-eptanoico                  -
         ____________________________________________________________
         Acido esanoico                     -
         ____________________________________________________________
         Acido 2-etilesanoico -             -
         ____________________________________________________________
         Acido grasso (saturoC14+)          -
         ____________________________________________________________
         Acido lattico                      -
         ____________________________________________________________
         Acido nitrilotriacetico,
         soluzione di sale trisodio         -
         ____________________________________________________________
         Acido nonanoico (tutti isomeri)    -
         ____________________________________________________________
         Acido oleico                       -
         ____________________________________________________________
         Acido ottanoico (tutti isomeri)    -
         ____________________________________________________________
         Acido pentacetico di
         dietilenetriammina,
         soluzione di sali di pentasodio    -
         ____________________________________________________________
         Acido pentanoico                   -
         ____________________________________________________________
         Acido sulfonico di lignina,
         soluzione di sali di sodio         -
         ____________________________________________________________
         Acido solfonico di naftalene       -
         capolimero di formaldeide
         soluzione di sale di sodio
         ____________________________________________________________
         Acido tetracetico di
         etilendiammina,
         soluzione di sale tetrasodio       -
         ____________________________________________________________
         Acido triacetico di idrossi-
         etiletilene-diammina,
         soluzione di sale trisodio         -
         ____________________________________________________________
         Acido triacetico di N-
         (idrossietil)
         etilendiammina, soluzione
         di sale trisodio                   -
         ____________________________________________________________
         Acido tricarbossilico di           -
         benzene trittil estere
         ____________________________________________________________
         Acqua                              -
         ____________________________________________________________
         Acrilonitrile-stirene,
         copolimero di,
         dispersione in polietere
         poliolo                            -
         ____________________________________________________________
         n-Alcani (C10+)                    -
         ____________________________________________________________
         Alcarile, polietere (C9-C20)       -
         ____________________________________________________________
         Alcheneammina ammida di
         poliolefine (C28+)
         ____________________________________________________________
         Alchenammina ammida
         di poliolefine (C28-C250),
         borato di
         ____________________________________________________________
         Alchenile (C11 +), ammina di       -
         ____________________________________________________________
         Alchil (C8 +)ammina d
         Alchenil (C12 +), esteri
         acidi (miscela)                    -
         ____________________________________________________________
         Alchile (Cg +) benzeni             -
         ____________________________________________________________
         Alchilbenzeni (C15 +) (bb)         -
         ____________________________________________________________
         Alchil (C18-C65) benzeni           -
         ____________________________________________________________
         Alchil ditio-tiadiazolo            -
          (C6 -C24)
         ____________________________________________________________
         Alchilfenato/fenol sulfuro
         ____________________________________________________________
         Alcol (C13+)                       -
         ____________________________________________________________
         Alcol n-amilico                    1105
         ____________________________________________________________
         Alcol amilico secondario           1105
         ____________________________________________________________
         Alcol amilico terzario             1105
         ____________________________________________________________
         Alcol amilico
         primario                           1105
         ____________________________________________________________
         Alcol n-butilico                   1120
         ____________________________________________________________
         Alcol butilico secondario          1120
         ____________________________________________________________
         Alcol butilico terziario           1120
         ____________________________________________________________
         Alcol diacetonico                  1148
         ____________________________________________________________
         Alcol etilico                      1170
         ____________________________________________________________
         Alcol isoamilico                   1105
         ____________________________________________________________
         Alcol isobutilico                  1212
         ____________________________________________________________
         Alcool metilico                    1230
         ____________________________________________________________
         Alcool isopropilico                1219
         ____________________________________________________________
         Alcool n-propilico                 1274
         ____________________________________________________________
         Alcoliche, bevande
         non meglio specificate             3065
         ____________________________________________________________
         Alluminio, solfato di
          soluzione di                      -
         ____________________________________________________________
         Alluminio-silicato di sodio,       -
         fanghi III
         ____________________________________________________________
         Aminoetildietanolammina/
         Aminoetiletanolammina,
         soluzione                          -
         ____________________________________________________________
         2-Amino-2-idrossimetil-1,3-
         propanediolo, soluzione di         -
         (40 % o meno)
         ____________________________________________________________
         Ammonio, fosfato idrogenato di,
         soluzione                          -
         ____________________________________________________________
         Ammonio, polifosfato di,
         in soluzione                       -
         ____________________________________________________________
         Ammonio, solfato di,
         soluzione                          -
         ____________________________________________________________
         Argilla, fanghi                    -
         ____________________________________________________________
         Aril Poliolefine (C11-C50)         -
         ____________________________________________________________
         Benzoato di sodio                  -
         ____________________________________________________________
         Butanolo 3-metil-3-metossi         -
         ____________________________________________________________
         Butile, stearato di                -
         ____________________________________________________________
         gamma-Butirrolattonio              -
         ____________________________________________________________
         Calcio, idrossido di, fanghi di    -
         ____________________________________________________________
         Calcio, alcaril sulfonato(C11-C50)
         di calcio a lunga catena,          -
         ____________________________________________________________
         Calcio, solfuro di alchil-fenato
         a lunga catena (C8 - C40)          -
         ____________________________________________________________
         Calcio, ammina fenolica a lunga    -
         catena (C8-C40)
         ____________________________________________________________
         Caolino, fanghi                    -
         ____________________________________________________________
         Caprolattame Epsilon- (soluzioni
         fuse o acquose)                    -
         ____________________________________________________________
         Carbonato di calcio, fanghi di     -
         ____________________________________________________________
         Carbonato di etilene               -
         ____________________________________________________________
         Carbonato di sodio, soluzione di   -
         ____________________________________________________________
         Carbone, fanghi                    -
         ____________________________________________________________
         Cere                               -
         ____________________________________________________________
         Cicloesanolo                       -
         ____________________________________________________________
         Cocco, etere metilico di acido
         grasso di                          -
         ____________________________________________________________
         Colina, cloruro di, soluzioni      -
         ____________________________________________________________
         Decaidronaftalene                  1147
         ____________________________________________________________
         Destrosio, soluzione di            -
         ____________________________________________________________
         Dialchil(7-C13)ftalati             -
         ____________________________________________________________
         Di-(2-etilesile) adipato           -
         ____________________________________________________________
         Diesilftalato                      -
         ____________________________________________________________
         Dietilftalato                      -
         ____________________________________________________________
         Dietilene-triammina
         acido pentacetico,
         soluzione di sale pentasodio       -
         ____________________________________________________________
         1,4-Diidro-9,10-di-
         idrossiantracene
         soluzione di sale
         di sodio                           -
         ____________________________________________________________
         Diisobutilchetone                  1157
         ____________________________________________________________
         Diisononiladipato                  -
         ____________________________________________________________
         Di-isotottilftalato                -
         ____________________________________________________________
         Diisopropile di naftalene (bb)     -
         ____________________________________________________________
         2,2-Dimetilpropano -1,3-diol       -
         ____________________________________________________________
         Dimetilpolisilossano               -
         ____________________________________________________________
         Dinonilftalato                    -
         ____________________________________________________________
         Diottilftalato                     -
         ____________________________________________________________
         Dodecano (tutti gli isomeri)       -
         ____________________________________________________________
         Dodecilbenzene                     -
         ____________________________________________________________
         Dodecilxilene                      -
         ____________________________________________________________
         Esametilendiammina, adipato di
         (50% in acqua)                     -
         ____________________________________________________________
         Esametilenetetrammina,
         soluzioni di                       -
         ____________________________________________________________
         Esanolo                            2282
         ____________________________________________________________
         Etere dibutilico del
         glicol dietilenico                 -
         ____________________________________________________________
         Etere dietilico del glicol
         dietilenico                        -
         ____________________________________________________________
         Etere dimetilico del
         glicol polietilenico               -
         ____________________________________________________________
         Etere butilmetilico terziario      2398
         ____________________________________________________________
         Etere fenilico del glicol etilenico
         Etere fenilico del glicol
         dietilenico, miscela              -
         ____________________________________________________________
         Etere metilico di acido grasso di olio di palma
         ____________________________________________________________
         Etere metil butilico del glicol
         etilenico                         -
         ____________________________________________________________
         Etere monoalchilico (C1-C6)
         di glicol poli(2-8) alchilenico   -
         ____________________________________________________________
         Etere monalchilico del glicol propilenico
         (D)
         ____________________________________________________________
         Etil propionato                   1195
         ____________________________________________________________
         2-Etossietanolo                   1171
         ____________________________________________________________
         Formammide                        -
         ____________________________________________________________
         Fosfato trietilico                -
         ____________________________________________________________
         Ftalato del glicol
         dietilenico                       -
         ____________________________________________________________
         Ftalato ditridecilico             -
         ____________________________________________________________
         Ftalato diundecilico              -
         ____________________________________________________________
         Glicerile, triacetato             -
         ____________________________________________________________
         Glicerina                         -
         ____________________________________________________________
         Glicerina (83%),
         diosssanodimetanolo
         (17%), miscela                    -
         ____________________________________________________________
         Glicerolo, polialchossilato di    -
         ____________________________________________________________
         glicocolla, soluzione di sali
         di sodio                          -
         ____________________________________________________________
         Glicol butilenico                 -
         ____________________________________________________________
         Glicol dipropilenico              -
         ____________________________________________________________
         Glicol di esametilene,            -
         ____________________________________________________________
         Glicol esilenico                  -
         ____________________________________________________________
         Glicol etilenico                  -
         ____________________________________________________________
         Glicol polietilenico              -
         ____________________________________________________________
         Glicol propilenico                -
         ____________________________________________________________
         Glicol polipropilenico            -
         ____________________________________________________________
         Glicol tetraetilenico             -
         ____________________________________________________________
         Glicol trietilenico               -
         ____________________________________________________________
         Glicol tripopilenico              -
         ____________________________________________________________
         Glioxal, soluzione di (40%
         o meno)                           -
         ____________________________________________________________
         Glucosio, soluzione di            -
         ____________________________________________________________
         Isobutilformiato i                2393
         ____________________________________________________________
         Iso & ciclo-alcani (C10-C11)      -
         ____________________________________________________________
         Iso & ciclo-alcani (C12+)         -
         ____________________________________________________________
         Isoforone                         -
         ____________________________________________________________
         Liquido pericoloso, n.a.s.
         non altrimenti specificato (17)   -
         (denominazione commerciale ...,
         contiene...) Cat. D/1/
         ____________________________________________________________
         Liquido non pericoloso, n.a.s.
         non altrimenti specificato (18)   -
         (denominazione commerciale ...,
         contiene...) Appendice III 1/
         ____________________________________________________________
         Latex:
         - Copolimero stirene-butadiene
           carbossilato                    -
         - Gomma di stirene -butadiene     -
         ____________________________________________________________
         Latex, ammoniaca (1% o meno)
         inibita                           -
         ____________________________________________________________
         Miscela di base per olio
         di freni:                         -
         (Poli(2-8) alchilene
         (C2-C3) glicoli/
         ____________________________________________________________
         Magnesio cloruro di, soluzione    -
         ____________________________________________________________
         Magnesio, idrossido di, fanghi    -
         ____________________________________________________________
         ____________________
         1/Nel caso di carichi n.a.s. (non altrimenti specificati)
         classificati in detto gruppo n.a.s. e trasportati su una nav
         tale designazione, compresa la denominazione commerciale del
         carico ed uno o due componenti principali, dovra essere ripo
         nel documento di navigazione
         Magnesio, sulfonato alcarile di,  -
         a lunga catena (C11-C50)
         ____________________________________________________________
         3-Metossi-1-butanolo              -
         ____________________________________________________________
         3-Metil-3 metossi butanolo        -
         ____________________________________________________________
         3-Metil-3-metossi butil acetato   -
         ____________________________________________________________
         aMetil amil-chetone               -
         ____________________________________________________________
         Metil propil-chetone              -
         ____________________________________________________________
         N-Metil-2-pirrolidone             -
         ____________________________________________________________
         Metil-butil chetone               -
         ____________________________________________________________
         Metil-butenolo                    -
         ____________________________________________________________
         Metil-butinolo                    -
         ____________________________________________________________
         Metil- etilchetone                1193
         ____________________________________________________________
         Metil-isobutil-chetone            1245
         ____________________________________________________________
         Miscele di fluidi di base per
         freni:                            -
         Poli (2-8) alchilen(C2-C3) glicoli
         Poli (2-8) alchilen(C2-C10) glicoli/
         monoachil (C1-C4 eteri e loro
         esteri borati) 1/
         ____________________________________________________________
         Molasse                           -
         ____________________________________________________________
         Mircene                           -
         ____________________________________________________________
         Nonil metacrilato monomero        -
         ____________________________________________________________
         Olefine (C13+, tutti gli isomeri) -
         ____________________________________________________________
         Olefine/achile copolimero, etere
         (peso molecolare 2000+)
         ____________________________________________________________
         Olii, animali e di pesce,         -
         non meglio specificati,
         compresi:
         Olio di fegato di merluzzo
         Lanolina
         Olio di piede di bue
         Olio di sardina
         Olio di spermaceti
         ____________________________________________________________
         ______________
         1/La denominazione" Miscela di base per olio da freni"  e' i
         termine appropriato da scrivere nel documento di navigazione
         Olii animali e di pesce           -
         e acidi distillati,
         non meglio specificati,
         compresi:
         Olio acido di animali
         Olio acido di pesce,
         Olio acido di strutto
         Olio misto acido
         Olio acido misto generale
         Olio acido misto solido
         Olio acido misto morbido
         ____________________________________________________________
         Olii vegetali,                    -
         non meglio specificati,
         compresi:
         Olio di faggina, olio di ricino,
         burro di cacao, olio di cocco,
         olio di grano, olio di semi di cotone,
         olio di arachide, olio di nocciolo,
         olio di semi di lino,
         burro di noce moscata,
         olio di oiticica, olio d'oliva,
         olio di noce di palma, olio di palma,
         olio di scorze di aranci e limoni,
         olio di perilla, olio di papavero,
         olio di acini d'uva,
         olio di semi di ravizzone,
         olio di crusca di riso, olio di cartomo,
         olio per insalata, olio di sesamo,
         olio di soja, olio di girasole, olio di tucum,
         olio di tung, olio di noce
         ____________________________________________________________
         Olii vegetali acidi e distillati, -
         non meglio specificati,
         compresi:
         Olio acido di grano, olio acido di semi di cotone,
         olio acido misto scuro, olio acido di arachide,
         olio acido misto, olio acido misto generale,
         olio acido misto solido, olio acido misto morbido,
         olio acido di semi di ravizzone, olio acido di cartomo,
         olio acido di soja, olio acido di semi di girasole
         ____________________________________________________________
         Ottil decil adipato               -
         ____________________________________________________________
         n-Paraffine (C10-C20)             -
         ____________________________________________________________
         Paraffina, cera di                -
         ____________________________________________________________
         Paraffina clorate (C14-C17)       -
         (con il 52% di cloruro
         ____________________________________________________________
         Pentaetilenesammina               -
         ____________________________________________________________
         Pesci, solubili*                  -
         ____________________________________________________________
         Petrolato                         -
         ____________________________________________________________
         Poly(2-8) alchilene glicol        -
         monoalchil (C1-C6) etere
         ____________________________________________________________
         Poliallumunio, cloruro di,
         soluzione                         -
         ____________________________________________________________
         Poli (2-8) alchilene glicol
         monoalchil (C1-C6) etere acetato
         ____________________________________________________________
         Polibutene                        -
         ____________________________________________________________
         Polietere (peso molecolare
         2000+)                            -
         ____________________________________________________________
         Pliglicerina, soluzione
         di sali di sodio                  -
         (contiene meno del 3% il idrossido
         di sodio)
         ____________________________________________________________
         Poliglicerolo                     -
         ____________________________________________________________
         Poli (4+)isobutilene              -
         ____________________________________________________________
         Poliolefina (peso molecolare
         300+)                             -
         ____________________________________________________________
         Poliolefina ammida,
         alcheneammina (C28+)              -
         ____________________________________________________________
         Poliolefina ammina, fenolica
         (C28- C250)                       -
         ____________________________________________________________
         Polioleofina anidride             -
         ____________________________________________________________
         Poliolefina ammida alcheneammina,
         borato (C28-C250)                 -
         ____________________________________________________________
         Poliolefina, alcheneammina amida,
         poliolo                           -
         ____________________________________________________________
         Polioleofina, estere (C28-C250)   -
         ____________________________________________________________
         Poli (20)ossietilene sorbitan
         monoleato                         -
         ____________________________________________________________
         Polioleofina ammide
         alcheneammina, ossisolfuro di
         molibdeno                         -
         ____________________________________________________________
         Poli (5+) propilene               -
         ____________________________________________________________
         Polisilossano                     -
         ____________________________________________________________
         Potassio, Cloruro di, soluzione
         ____________________________________________________________
         ___________________
         * Cibi di pesce in base di acqua
         Propilene/Butilene,
         copolimero di                     -
         ____________________________________________________________
         Sego                              -
         ____________________________________________________________
         Sego, acido grasso di             -
         ____________________________________________________________
         Solfuro di alchilfenato/fenolo
         a lunga catena                    -
         ____________________________________________________________
         Solfato di sodio, soluzioni di    -
         ____________________________________________________________
         Soluzione di cloruro di magnesio  -
         ____________________________________________________________
         Soluzione di cloruro di potassio/ -
         ____________________________________________________________
         Soluzione di nitrato di
         magneso/Nitrato di calcio         -
         di cloruro potassio
         ____________________________________________________________
         Soluzione di Poli(4+) acrilato
         di sodio                          -
         ____________________________________________________________
         Soluzione di proteine vegetali
         (idrolizzata)                     -
         ____________________________________________________________
         Soluzioni saline per
         trivellazione:                    -
                Soluzione di bromuro di calcio
                Soluzione di cloruro di calcio
                Soluzione di cloruro di sodio
         ____________________________________________________________
         Sulfolano                         -
         ____________________________________________________________
         Solfoidrocarbonio (C3-C88)        -
         ____________________________________________________________
         Sorbitolo, soluzione di           -
         ____________________________________________________________
         Stearina di palma                 -
         ____________________________________________________________
         Strutto                           -
         ____________________________________________________________
         Succo di mela                     -
         ____________________________________________________________
         Tridecano                         -
         ____________________________________________________________
         Triisopropanolammina              -
         ____________________________________________________________
         Trimetilolo, propano
         polietossilato                    -
         ____________________________________________________________
         2,2,4-Trimetil-1,3-pentanediol
         di isobutinato                    -
         ____________________________________________________________
         Urea, Soluzione di                -
         ____________________________________________________________
         Urea/ Fosfato di ammonio mono
         e di-idrogenato/                  -
          Soluzione di cloruro
         di potassio
         ____________________________________________________________
         Urea/Soluzione di nistrato
         di ammonio                        -
         ____________________________________________________________
         Urea/ Soluzione di fosfato
         di ammonio                        -
         ____________________________________________________________
         Urea, soluzione di resina
         formaldeide                       -
         ____________________________________________________________
E' aggiunto un nuovo capitolo 20 come segue:
   CAPITOLO 20 - TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI
   20.1 Preambolo
   20.1.1.  Il  trasporto  marittimo  dei  prodotti  chimici  liquidi
potrebbe presentare rischi per la salute umana e l'ambiente.
   20.1.2. I rifiuti di prodotti chimici liquidi dovrebbero  pertanto
essere    trasportati   in   conformita'   con   le   convenzioni   e
raccomandazioni internazionali  pertinenti  e,  in  particolare,  per
quanto   riguarda   il  trasporto  marittimo  alla  rinfusa,  con  le
prescrizioni del presnte Codice.
   20.2 Definizioni
   Ai fini del presente capitolo:
   20.2.1. "I prodotti chimici liquidi" sono  sostanze,  soluzioni  o
miscele  presentate  per  la spedizione che contengono o sono contam-
inate con uno  o  piu'  componenti  soggetti  alle  prescrizioni  del
presente Codice, l'uso diretto dei quali non e' previsto, ma che sono
trasportati  a  fini  di  scarico,  incineramento  o  altri metodi di
eliminazione diversi dalla discarica in mare.
   20.2.2.  Per  "movimentazione   transfrontaliera"   s'intende   il
trasporto   marittimo   di   rifiuti   da   una  zona  soggetta  alla
giurisdizione nazionale di un  paese  verso  o  attraverso  una  zona
soggetta  alla  giurisdizione  nazionale di un altro paese, o verso o
attraverso una zona che non e' soggetta alla giurisdizione  nazionale
di   qualunque  paese,  a  condizione  che  almeno  due  paesi  siano
interessati dalla movimentazione.
   20.3 Applicabilita'
   20.3.1 Le prescrizioni del presente capitolo sono  applicabili  al
trasporto di prodotti chimici liquidi alla rinfusa con navi abilitate
alle   navigazione   marittima   e  dovrebbe  essere  considerato  in
connessione con tutte le altre prescrizioni del presente Codice.
   20.30.2 Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano a:
  .1  rifiuti  derivati  da  operazioni   a   bordo   soggette   alle
prescrizioni di MARPOL 73/78
  .2  rifiuti  chimici  liquidi trasportati da navi che intraprendono
l'incineramento di tali rifiuti in  mare,  e  che  sono  soggette  al
disposto del capitolo 19 del presente Codice; e
  .3  sostanze, soluzioni o miscele che contengono o sono contaminate
con materiali radioattivi soggetti alle prescrizioni operative per  i
materiali radioattivi.
   20.4 Spedizioni consentite
   20.4.1 La movimentazione transfrontaliera di rifiuti puo' iniziare
solo quando:
  .1  e'  stata  inviata  una  notifica dall'autorita' competente del
paese di origine o dal generatore o  esportatore,  tramite  i  canali
dell'autorita'   competente   del  paese  di  origine,  al  paese  di
destinazione finale; e
  2.  l'autorita'  competente  del  paese  di  origine  autorizza  la
movimentazione dopo aver ricevuto il consenso scritto  del  paese  di
destinazione  finale  dichiarante che i rifiuti saranno inceneriti in
maniera sicura o smaltiti con ogni altro metodo di eliminazione.
   20.5 Documentazione
   20.5.1 Oltre alla documentazione specificata nel 16.2 del presente
Codice, le navi che intraprendono la movimentazione  transfrontaliera
di   prodotti   chimici   liquidi   dovrebbero   avere  a  bordo  una
documentazione relativa alla movimentazione  dei  rifiuti  rilasciata
dell'autorita' competente del paese di origine.
   20.6 Classifica dei rifiuti chimici liquidi
   20.6.1  Ai  fini  della  protezione  dell'ambiente marino, tutti i
rifiuti chimici liquidi  trasportati  alla  rinfusa  dovranno  essere
gestiti   allo  stesso  modo  delle  sostanze  liquide  nocive  della
Categoria A, a prescindere dalla categoria valutata al momento.
   20.7 Trasporto e gestione dei rifiuti chimici liquidi
   20.7.1 I rifiuti chimici liquidi dovrebbero essere trasportati  in
navi  ed  in cisterne da carico in conformita' con i requisiti minimi
per i rifiuti chimici liquidi specificati al capitolo 17, a meno  che
non emerga chiaramente che i rischi inerenti ai rifiuti precludono:
  .1 il trasporto secondo le prescrizioni per la nave di tipo 1;
         oppure
  .2  l'aplicazione  di  ogni  prescrizione  addizionale del presente
Codice al prodotto , o, nel caso di una miscela,  al  componente  che
presenta il rischio prevalente.
                              ANNESSO 2
                       RISOLUZIONE MEPC.56(33)
                     ADOTTATA IL 30 OTTOBRE 1992
          ADOZIONE DI EMENDAMENTI AL CODICE DI COSTRUZIONE
  ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI CHE TRASPORTANO PRODOTTI PERICOLOSI
                      ALLA RINFUSA (CODICE BCH)
IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
   RICHIAMANDO          l'Articolo     38(a)     della    Convenzione
sull'Organizzazione Marittima Internazionale relativa  alle  funzioni
del    Comitato    conferite   a   quest'ultimo   dalle   Convenzioni
internazionali per la prevenzione ed il  controllo  dell'inquinamento
marino,
   NOTANDO,  l'articolo  16  della  Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in  appresso  denominata
come  la  "Convenzione  del 1973") e l'Articolo VI del Protocollo del
1978 relativo alla  Convenzione  del  1973  (in  appresso  denominata
"Protocollo  del  1978")  che specificano la procedura di emendamento
del  Protocollo  del  1978  e  conferiscono  all'organo   appropriato
dell'Organizzazione  la  funzione  di  considerare  ed  adottare  gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata del Protocollo
del 1978 (MARPOL 73/78),
   NOTANDO  INOLTRE  la  risoluzione  MEPC.55(33)  con  la  quale  il
Comitato  ha adottato gli emendamenti al Codice Internazionale per la
costruzione e l'equipaggiamento  di  Navi  che  trasportano  sostanze
pericolose alla rinfusa (Codice IBC),
   RICONOSCENDO   la   necessita'   di   apportare  i  corrispondenti
emendamenti al Codice BCH alla data alla  quale  gli  emendamenti  al
Codice IBC entrano in vigore,
   AVENDO   CONSIDERATO   nella   sua   trentatreesima  sessione  gli
emendamenti al Codice BCH proposto dal Sotto Comitato per i  prodotti
chimici  alla  rinfusa nella sua ventunesima sessione, distribuiti in
conformita' con l'articolo 16(2) (a) della Convenzione del 1973,
   1.    ADOTTA  in  conformita'  con  l'articolo  16(2)  (d)   della
Convenzione  del 1973 gli emendamenti al Codice BCH, il testo di tali
emendamenti essendo enunciato nell'annesso alla presente risoluzione;
   2.  DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16(2) (f) (iii) della
Convenzione  del  1973  che  gli  emendamenti   saranno   considerati
accettati  alla data alla quale le condizioni per l'entrata in vigore
degli emendamenti al Codice IBC adottato dal Comitato con risoluzione
MEPC 55(33) siano soddisfatte, a meno che, prima di  tale  data,  non
meno  di  un  terzo  delle  Parti o le Parti le cui flotte mercantili
combinate  rappresentano  non  meno  del  cinquanta  per  cento   del
tonnellaggio   lordo   della   flotta   mercantile  mondiale  avranno
comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;
   3.  INVITA le Parti a notare che, in  conformita'  con  l'articolo
16(2)  (g) (ii) della Convenzione del 1973 gli emendamenti entreranno
in vigore sei mesi dopo la loro accettazione in  conformita'  con  il
paragrafo 2 di cui sopra;
   4.    CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2) (e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti
al Protocollo del 1978  copie  certificate  conformi  della  presente
risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'annesso;
   5.  CHIEDE inoltre al Segretario Geenrale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione  che  non sono Parti al Protocollo del 1978 copie
della Risoluzione e del suo Annesso.
                               ANNESSO
                TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL CODICE BCH
Il testo dell'ultima frase di 1.1. e'  emendato  con  l'aggiunta  dei
seguenti termini:
  ... del capitolo 17 del Codice IBC
Le ultime due frasi del testo di 1.2.1. sono emendate come segue:
Il Codice concerne ora unicamente i liquidi elencati nel sommario dei
requisiti  minimi  al capitolo 17 del Codice IBC. I prodotti che sono
stati riesaminati e e che non presentano rischi per la sicurezza e di
inquinamento  tali  da  precludere  l'applicazione  del  Codice  sono
indicati al capitolo 18 del Codice IBC.
Il testo di  1.4.16A e' sostituito come segue:
Per liquidi pericolosi, si intende ogni sostanza di cui all'Appendice
II   dell   Annesso   II  della  Convenzione  Internazionale  per  la
prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come  modificato  dal
relativo  Protocollo  del  1978  (MARPOL  73/78)  o  provvisoriamente
valutata secondo le norme  di  tale  Annesso  come  rientranti  nella
categorie A, B, C, o D.
E' aggiunto il nuovo capoverso 1.4.16C dopo 1.4.16B:
Per Codice IBC si intende il Codice internazionale per la costruzione
e  l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici alla
rinfusa rispettivamente adottato, cosi' come emendato,  dal  Comitato
di  Sicurezza  Marittima  e  dal Comitato di protezione dell'ambiente
marino dell'Organizzazione con le risoluzioni MSC 4 (48)  e  MEPC  19
(22).
Il testo di 3.16.10(a) e' sostituito da quanto segue
e' inaccettabile la protezione respiratoria tipo filtro
Sono  inseriti  i  seguenti termini dopo la terza frase del testo del
capoverso 4.7.21:
Il funzionamento manuale a distanza  dovrebbe  essere  effettuato  in
modo   tale   che   l'attivazione   a   distanza   delle   pompe   di
approvvigionamento del sistema di acqua a spruzzo ed il funzionamento
a distanza di ogni valvola normalmente  chiusa  nel  sistema  possano
essere effettuate da un luogo appropriato fuori dalla zona di carico,
adiacente   agli   spazi   di  sistemazione,  ed  essere  prontamente
eccessibili e attivabili in caso di incendio nelle zone protette.
Il testo esistente di 4.10 e' emendato come segue:
4.10 Carichi protetti da stabilizzanti
4.10.1 Alcuni carichi con riferimento alla colonna "m" nella  tabella
del  capitolo  VI  data  la  natura  del  loro  processo  chimico  di
fabbricazione, tendono  in  determinate  condizioni  di  temperatura,
quando  sono  esposte  all'aria  o a contatto con un catalizzatore, a
polimerizzare, decomporsi, ossidarsi o  a  subire  altri  cambiamenti
chimici.  Si  puo'  mitigare  questa  tendenza  introducendo  piccoli
quantitativi  di  stabilizzanti  chimici   nel   carico   liquido   o
controllando l'atmosfera della cisterna del carico.
4.10.2 Nessuna modifica
4.10.3  Occorre  assicurare  che  tali carichi siano sufficientemente
stabilizzati per prevenire in qualunque momento  cambiamenti  chimici
deleteri  durante  il viaggio. Le navi che trasportano questi carichi
dovrebbero  essere  munite  di  un  certificato  di  stabilizzazione,
rilasciato  dal  fabbricante  dei  prodotti  stessi, e conservato per
tutto il viaggio, che specifichi:
  .1 il nome e quantitativo dello stabilizzante aggiunto;
  .2. se lo stabilizzante e' ossigeno-dipendente;
  .3 la data alla quale lo  stabilizzante  e'  stato  introdotto  nel
prodotto e la durata della sua efficacia;
  .4  qualsiasi  limite  della  temperatura che determini l'effettiva
durata dello stabilizzante;
  .5 gli interventi che devono essere adottati  quando  la  lunghezza
del viaggio ecceda l'effettiva durata dello stabilizzante.
4.10.4  Le navi che utilizzano l'esclusione dell'aria come metodo per
prevenire   l'ossidazione   del   carico   devono   soddisfare   alle
prescrizioni del capoverso 2.19.3.
4.10.5 Un prodotto che contiene uno stabilizzante ossigeno-dipendente
dovrebbe essere trasportato senza inerzia.
4.10.6 Come al capoverso 4.10.5
4.10.7 Come al capoverso 4.10.6
E' aggiunto il seguente nuovo capoverso 4.23:
   4.23 Sensori di temperatura
I  sensori di temperatura dovrebbero essere utilizzati per fare opera
di monitoraggio sulla pompa del carico  al  fine  di  individuare  il
surriscaldamento dovuto a difetti della pompa.
Capitolo VI
Il testo del Capitolo VI e' sostituito dal seguente
             CAPITOLO VI - SOMMARIO DEI REQUISITI MINIMI
Il  sommario dei requisiti minimi dei prodotti inclusi nel  Codice e'
stabilito al capitolo 17 del Codice IBC.
Ai  fini  dell'applicazione  dei requisiti minimi in base al presente
Codice, i  riferimenti  incrociati  nel  Codice  IBC  indicati  sulla
colonna sinistra della seguente tabella dovrebbe essere adottati come
riferimento  medio  al  Codice  BHC indicato nella colonna di destra.
Qualora sia fatto riferimento al Codice BCH alla  colonna  "m"  nella
tabella  del  capitolo  VI,  esso  sara'  interpretato  nel  senso di
intendere intende qualunque colonna "m" "n" e "o" nella  tabella  del
capitolo 17 del Codice IBC.
RIFERIMENTI INCROCIATI DEI CODICI IBC/BCH AI REQUISITI.
Codice IBC-capitolo 17       Codice di rif.IBC      Codice di rif.BHC
       Voci
Tipo di nave (colonna e)
1 = nave tipo 1                  (2.1.2)               (2.2.4(a))
2 = nave tipo 2                  (2.1.2)               (2.2.4(b))
3 = nave tipo 3                  (2.1.2)               (2.2.4(c))
Tipo di cisterna (colonna f)
1 = cisterna indipendente        (4.1.1)              (2.3.3)
2 = cisterna integrale           (4.1.2)              (2.3.1)
G = cisterna a gravita'          (4.1.3)               (2.4)
P = cisterna a pressione         (4.1.4)                 -
Controllo dell'atmosfera della cisterna
  (colonna h)
Inerte: inerzia                  (9.1.2.1)            (2.19.2(a))
Riempitivo: liquido o gas        (9.1.2.1)            (2.19.2(b))
Asciutto: asciugatura            (9.1.2.3)            (2.19.2(c))
Sfogo gas: naturale o
costretto                        (9.1.2.4)            (2.19.2(d))
Codice IBC-capitolo 17       Codice di rif.IBC      Codice di rif.BHC
       Voci
Attrezzature elettriche
(colonna l)
NF: prodotto non infiammabile    (10.1.6))          Sistema elettrico
                                                      Standard
Si: Punto di infiammabilita'     (10.1.6)           Sistema elettrico
    superiore a 60 C                                  Standard
    (serbatoio chiuso)
No: Prodotto avente un           (10.1.6)           Sistemi elettrici
    punto di infiammabilita'                          speciali
    non superiore a 60 C
    (serbatoio chiuso)
Indicatori di livello (colonna j)
O: indicatori aperti            (13.1.1.1)         Dispositivo aperto
                                                         (3.9(a))
R: indicatori limitati          (13.1.1.2)         Dispositivo limi-
                                                   tato  (3.9(b))
C: indicatori chiusi            (13.1.1.3)         Dispositivo chiuso
                                                         (3.9(c))
D: indicatori indiretti         (13.1.1.3)         Dispositivo indi-
                                                   retto (3.9(d))
Materiali e costruzione
(colonna m)
                               N1                  4.12.1
                               N2                  4.12.2
                               N3                  4.12.3
                               N4                  4.12.4
                               N5                  4.12.5
                               N6                  4.12.8
                               N7                  4.12.9
                               N8                  4.12.1, tuttavia
                                                   possono essere
                                                   utilizzate rame e
                                                   leghe di rame
                               Z                   -
                               Y1                  4.12.6
                               Y2                  4.12.7 (a)
                               Y3                  4.12.7 (b)
                               Y4                  4.12.10
                               Y5                  4.12.6, ma
                                                   l'alluminio non e'
                                                   consentito
Protezione respiratoria        E: V.14.2.8         3.16.10
e visiva (colonna n)
Codice IBC-capitolo 17       Codice di rif. IBC    Codice di rif. BHC
  Voci
Particolari
requisiti                    15.1                  4.4
                             15.2                  4.19
                             15.3                  4.1
                             15.4                  4.2
                             15.5.1 - 13           4.20.1 - 14
                             15.5.14 - 26          4.20.15 - 27
                             15.6                  4.6
                             15.7                  4.5
                             15.8                  4.7
                             15.9                  4,21
                             15.10                 4.3
                             15.11                 4.8
                             15.12                 4.9
                             15.13                 4.10
                             15.14                 4.11
                             15.16                 4.15
                             15.17                 4.13.1
                             15.18                 4.13.2
                             15.19                 4.14
                             15.19.6               4.14.1
                             15.20                 4.22
                             15.21                 4.23
                             16.2.6                5.2.5
                             16.2.7                5.2.6
                             16.2.8                5.2.7
                             16.2.9                5.2.8
                             16.6                  4.18
                             16A.2.2               5A.2.2
Capitolo VII
        Il testo del capitolo VII e' sostituito dal seguente:
   Capitolo VII - ELenco dei prodotti chimici cui il Codice non si
                               applica
L'elenco  dei prodotti chimici che sono stati riesaminati ai fini sia
della loro sicurezza sia dei rischi di inquinamento e per i quali  e'
stato  riscontrato  che  non presentano rischi d'inquinamento tali da
precludere le applicazioni del Codice,  figura  al  capitolo  18  del
Codice IBC.
                              ANNESSO 3
                       RISOLUZIONE MEPC.57(33)
                     adottata il 30 Ottobre 1992
    EMENDAMENTI ALL'ANNESSO DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVI ALLA
   CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO
                       DA PARTE DI NAVI, 1973
   (Designazione della zona Antartica come area speciale e elenchi
                       delle sostanze liquide)
IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,
   RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione
Marittima   Internazionale   relativa   alle  funzioni  del  Comitato
conferite a quest'ultimo  dalle  Convenzioni  internazionali  per  la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino,
   NOTANDO  l'articolo  16  della  Convenzione  internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in  appresso  denominata
come  la  "Convenzione  del 1973") e l'Articolo VI del Protocollo del
1978 relativo alla  Convenzione  del  1973  (in  appresso  denominata
"Protocollo  del  1978")  che specificano la procedura di emendamento
del  Protocollo  del  1978  e  conferiscono  all'organo   appropriato
dell'Organizzazione  la  funzione  di  considerare  ed  adottare  gli
emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata dal Protocollo
del 1978 (MRPOL 73/78),
   NOTANDO  INOLTRE  la  risoluzione  MEPC.55(33)  con  la  quale  il
Comitato ha adottato gli emendamenti al Codice Internazionale per  la
costruzione  e  l'equipaggiamento  di  Navi  che trasportano sostanze
pericolose alla rinfusa (Codice IBC),
   AVENDO  CONSIDERATO   nella   sua   trentatresima   sessione   gli
emendamenti all'Annesso II di MARPOL 73/78 e le relative Appendici II
e  III  proposte  dal  Sub-Comitato sui prodotti chimici alla rinfusa
nella sua ventunesima  sessione  e  distribuiti  in  conformita'  con
l'articolo 16(2) (a) della Convenzione del 1973,
   1.     ADOTTA  in  conformita'  con  l'articolo  16(2)  (d)  della
Convenzione del 1973 gli emendamenti all'Annesso II di MARPOL 73/78 e
le Appendici II e III a quest'ultimo, il testo  di  tali  emendamenti
essendo enunciati nell'annesso alla presente risoluzione;
   2.  DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16(2) (f) (iii) della
Convenzione  del  1973  che  gli  emendamenti   saranno   considerati
accettati  alla data alla quale le condizioni per l'entrata in vigore
degli emendamenti al Codice IBC adottato dal Comitato con risoluzione
MEPC 55(33) sono soddisfatte, a meno che, prima  di  tale  data,  non
meno  di  un  terzo  delle  Parti o le Parti le cui flotte mercantili
combinate  rappresentano  non  meno  del  cinquanta  per  cento   del
tonnellaggio  lordo  della  flotta  mercantile  mondiale, non abbiano
comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;
   3.  INVITA le Parti a prendere atto del fatto che, in  conformita'
con  l'articolo  16(2)  (g)  (ii)  della  Convenzione  del  1973, gli
emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la  loro  accettazione
in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra;
   4.    CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo
16(2) (e) della Convezione del 1973, di trasmettere a tutte le  Parti
alla  Convenzione  copie certificate della presente risoluzione ed il
testo degli emendamenti contenuti nell'annesso;
   5.  CHIEDE inoltre al Segretario Generale di trasmettere ai Membri
dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del  1978  copie
della Risoluzione e del suo Annesso.
                               ANNESSO
       TESTO DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO II DI MARPOL 73/78
                     ED ALLE APPENDICI II E III
                              Regola 1
   Il testo del paragrafo (6) e' sostituito da quanto segue:
   "Per  prodotti  liquidi  nocivi"  s'intende ogni prodotto elencato
all'Appendice II del presente Annesso o provvisoriamente valutato  ai
sensi  delle  norme della regola 3(4) come rientrante nella categoria
A, B, C O D.
    Il testo dell'ultima frase del paragrafo (7), come  emendato,  e'
il seguente:
    Sono definite zone speciali:
    (a) La zona del Mare Baltico, e
    (b) la Zona del Mar Nero, e
    (c) La Zona Antartica.
    E' inserito un nuovo paragrafo (9A) del seguente tenore:
    (9A) Per zona Antartica s'intende la zona di mare, con latitudine
Sud 60 S.
                              Regola 2
   E' aggiunto il seguente nuovo paragrafo (7):
   7  (a)  Quando un emendamento al presente Annesso ed ai Codici dei
prodotti internazionali alla rinfusa  e  dei  prodotti  chimici  alla
rinfusa,  comporta  modifiche  alla  struttura o alle attrezzature ed
agli  accessori,  in  seguito  all'aggiornamento  dei  requisiti   di
trasporto  per alcune sostanze, l'Amministrazione potra' modificare o
differire,  per  un  determinato  periodo,  l'applicazione  di   tale
emendamento  per  le  navi  costruite  prima della data di entrata in
vigore  dell'emendamento,  se  l'applicazione   immediata   di   tale
emendamento   e'   considerata  sragionevole  o  impraticabile.  Tale
agevolazione  sara'  stabilita  riguardo  a  ciascuna   sostanza   in
considerazione delle direttive elaborate dell'Organizzazione"*.
   *________________
   E'  fatto  riferimento  alle  direttive  per  l'applicazione degli
emendamenti all'elenco di sostanze all'Annesso II di Marpol 73/78, al
Codice IBC  ed  al  Codice  CBH  per  quanto  riguarda  i  rischi  di
inquinamento adottati dal Comitato di Protezione marittima ambientale
dell'Organizzazione da parte della Risoluzione MEPC...(33)
   (b)  L'Amministrazione  che consente l'applicazione mitigata di un
emendamento   in   base   al    presente    paragrafo,    sottoporra'
all'Organizzazione  un rapporto contenente precisazioni riguardo alla
nave o alle navi interessate, ai carichi trasportati, ai commerci  in
cui  ciascuna  nave  e' implicata, e le motivazioni dell'applicazione
mitigata. Tale rapporto sara' distribuito alle Parti alla Convenzione
per loro informazione ed azione appropriata, se del caso.
                              Regola 3
   Il testo del paragrafo (3) e' sostituito dal seguente:
   (3)  I  prodotti  liquidi  pericolosi  trasportati  alla   rinfusa
attualmente  classificati  nelle  categoria  A,  B,  C o D e che sono
soggetti   alle   disposizioni   del   presente   Annesso,   figurano
nell'Appendice II al presente Annesso.
                              Regola 4
   Il testo del paragrafo (1) e' sostituito dal seguente:
   (1)  I  prodotti di cui all'Appendice III al presente Annesso sono
stati valutati e considerati come non rientranti nelle categorie A, B
C e D come definite alla Regola 3(1) del presente Annesso  in  quanto
attualmente si ritiene che non siano nocivi per l'organismo umano, le
risorse  marine,  le bellezze del paesaggio o per altri usi legittimi
del mare, quando sono scaricati in mare nel corso  di  operazioni  di
pulizia della cisterna o di scarico della zavorra.
   Il testo del paragrafo (2) e' sostituito dal seguente:
   (2) Lo scarico di acque di sentina o di zavorra o di altri residui
o  miscele che contengono solo i prodotti di cui all'Appendice III al
presente Annesso  non  sara'  soggetto  ad  alcuna  prescrizione  del
presente Annesso.
                              Regola 5
   Il  testo  della  formulazione dei precedenti paragrafi (1) e (7),
cosi' come emendato, e' il seguente:
   Con riserva delle norme del paragrafo (14) della presente regola e
della regola 6 del presente Annesso,
   La seconda frase del testo del paragrafo 1 cosi' come emendata, e'
la seguente:
   Quando le cisterne che contengono tali prodotti o miscele  vengono
lavate,  i  residui  che ne risultano dovranno essere scaricati in un
luogo di discarica fino a quando  la  concentrazione  delle  sostanze
nelle  acque  di  scarico  riversate  nella discarica non raggiunga o
scenda oltre lo 0.1% di peso, a fino a quando la cisterna non  si  e'
svuotata,  salvo per quanto riguarda il fosforo, giallo o bianco, per
il quale la concentrazione residua deve essere dello 0.01% di peso.
   Il testo della seconda frase del paragrafo (7) cosi' come emendato
e' il seguente:
   Quando le  cisterne  che  contengono  questi  prodotti  o  miscele
vengono  lavate, i residui che ne risultano dovranno essere scaricati
in un luogo di discarica che  sara'  fornito  dagli  Stati  limitrofi
della  Zona  speciale  in  conformita'  con  la regola 7 del presente
Annesso, fino a quando la concentrazione delle sostanze  nelle  acque
di  scarico riversate nella discarica non raggiunga o scenda oltre lo
0.5% di peso, e fino a quando la cisterna non si e'  svuotata,  salvo
per  quanto  riguarda  il  fosforo,  giallo o bianco, per il quale la
concentrazione residua deve essere dello 0.005% di peso.
   E' aggiunto un nuovo paragrafo (14), come segue:
   (14) Per quanto riguarda la zona Antartica, e' proibita lo scarico
in mare di prodotti liquidi nocivi o di miscele che  contengono  tali
sostanze.
                              Regola 8
   La  prima  e  la  seconda frase del testo del paragrafo (3), cosi'
come emendato, sono le seguenti:
   Quando una cisterna deve  essere  lavata  in  conformita'  con  il
sottoparagrafo  (2)  (a)  della  presente regola, le acque di scarico
provenienti dalle  operazioni  di  lavaggio  della  cisterna  saranno
scaricate   in  un  luogo  di  discarica  almeno  fino  a  quando  la
concentrazione del prodotto nella acque  di  scarico,  come  indicato
dalle  analisi  dei  campioni  delle  acque  di scarico prelevati dal
ricercatore, non sia diminuita  fino  al  livello  di  concentrazione
specificato  nelle regole 5(1) o 5(7), come applicabili, del presente
Annesso. Quando la concentrazione richiesta  e'  stata  ottenuta,  le
rimanenti  acque  di  lavaggio  della cisterna potranno continuare ad
essere  scaricate  nella  discarica  fino  allo   svuotamento   della
cisterna.
                              Regola 14
Nella  seconda  linea  le  parole  "designate nell'Appendice II" sono
sostituite dalle parole" di cui all'Appendice II".
L'Appendice II e' sostituita dalla seguente:
                            Appendice II
       ELENCO DEI PRODOTTI PERICOLOSI TRASPORTATI ALLA RINFUSA
   I prodotti liquidi nocivi trasportati  alla  rinfusa,  attualmente
sono  classificati  nelle  categorie  A, B, C o D e che sono soggetti
alle disposizioni del presente Annesso, sono indicati  nella  colonna
della  categoria  d'inquinamento  dei  capitoli  17  o  18 del Codice
Internazionale per i prodotti chimici alla rinfusa.
L'Appendice III e' sostituita da quanto segue: -
                            Appendice III
                 ELENCO DAGLI ALTRI PRODOTTI LIQUIDI
   I prodotti liquidi trasportati alla rinfusa, individuati come  non
rientranti  nelle categorie A, B, C, o D e che non sono soggetti alle
disposizioni del presente Annesso sono  indicati  sotto  "III"  nella
colonna  della  categoria  d'inquinamento  dei  capitoli  17 o 18 del
Codice Internazionale per i prodotti chimici.