Entrata in vigore degli emendamenti al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 55 (33) del 30 ottobre 1992, degli emendamenti al codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 56 (33) del 30 ottobre 1992 e degli emendamenti dell'allegato II della convenzione Marpol 73/78 e relative appendici II e III (designazione dell'area antartica come area speciale - elenchi di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 57 (33) del 30 ottobre 1992.(GU n.292 del 15-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 161)
Si riportano qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti al Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente, marino con Risoluzione MEPC 55 (33) del 30 ottobre 1992, degli emendamenti al codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BHC Code), adottati a Londra nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione Mepc 56 (33) del 30 ottobre 1992 e degli emendamenti all'allegato II della Convenzione Marpol 73/78 e relative appendici II e III (designazione dell'area antartica come area speciale - elenchi di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino con risoluzione MEPC 57 (33) del 30 ottobre 1992. I sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, ai sensi dell'art.16 (2) (9) (ii) della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino Marpol 73/78, il 1 luglio 1994. TRADUZIONE NON UFFICIALE ANNESSO 1 RISOLUZIONE MEPC.55 (33) ADOTTATA IL 30 OTTOBRE 1992 ADOZIONE DI EMENDAMENTI AL CODICE INTERNAZIONALE PER LA COSTRUZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI ALLA RINFUSA (CODICE IBC) IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convezione sull'Organizzazione Marittima Internazionale relativa alle funzioni del Comitato conferite a quest'ultimo dalle Convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino. NOTANDO l'articolo 16 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in appresso denominata come la "Convenzione del 1973") e l'Articolo VI del protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da navi (in appresso denominata "Protocollo del 1978") che specificano la procedura di emendamento del Protocollo del 1978 e conferiscono all'organo appropriato dell'Organizzazione la funzione di considerare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), NOTANDO che i rifiuti chimici liquidi, quando trasportati via mare, dovrebbero essere trasportati in conformita' con le raccomandazioni o convenzioni internazionali pertinenti. SOTTOLINEANDO INOLTRE L'opportunita' che le disposizioni del Codice IBC, obbligatorie ai sensi di MARPOL 73/78 e della Convenzione SOLAS del 1974 rimangano identiche ai fini di entrambe le Convenzioni, AVENDO ESAMINATO, nella sua trentatreesima sessione, gli emendamenti al Codice proposti dal Sotto-Comitato per i prodotti chimici pericolosi alla rinfusa nella sua ventunesima sessione, distribuiti in conformita' con l'articolo 16 (2) (a) della Convenzione del 1973, 1. ADOTTA, in conformita' con l'articolo 16 (2) (d) della Convenzione del 1973 gli emendamenti al Codice IBC, i cui testi sono enunciati nell'annesso alla presente risoluzione: 2. DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16 (2) (f) (iii) della Convenzione del 1973 che gli emendamenti saranno considerati accettati il 1 gennaio 1994, o alla data determinata dal MSC alla quale gli emendamenti ai fini di SOLAS 4 saranno stati considerati come accettati secondo l'articolo VIII(b) (vi) (2), a seconda di quale delle due date sia la piu' recente, a meno che, anteriormente a questa data, non meno di un terzo delle Parti o le Parti le cui flotte mercantili combinate rappresentino non meno del cinquanta per cento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA il Comitato di Sicurezza Marittima a prendere in considerazione l'adozione di emendamenti corrispondenti al Codice IBC (Risoluzione MSC.4(48) come emendata in conformita' con le norme dell'articolo VIII della Convenzione SOLAS del 1974; 3. INVITA le Parti a notare che, in conformita' con l'articolo 16(2) (g) (ii) della Convenzione del 1973 gli emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro accettazione in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2) (e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti del Protocollo del 1978 copie certificate conformi della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'annesso; 5. CHIEDE INOLTRE al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della Risoluzione e del suo Annesso. ANNESSO TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL CODICE IBC L'ultima frase di 1.1.1 e' sostituita da quanto segue: I prodotti che sono stati riesaminati e per i quali e' stato determinato che non presentano rischi per la sicurezza ne' di inquinamento di portata tale da precludere l'applicazione del Codice, sono enumerati al capitolo 18. La seguente frase e' aggiunta al testo di 1.1.3: Ai fini della valutazione dei rischi di inquinamento di questo prodotto e dell'assegnazione alla categoria di inquinamento, deve essere seguita la procedura specificata nella Regola 3(4) dell'Annesso II di Marpol 73/78. Il testo esistente del capitolo 8 e' sostituito da quanto segue CAPITOLO 8 - IMPIANTO DI SFOGO GAS DELLA CISTERNA PER IL CARICO E MISURE PER LO SFOGO DEL GAS 8.1. Applicazione 8.1.1 Il presente capitolo si applica alle navi costruite alla data del 1.1.1994 o successivamente. 8.1.2. Le navi costruite anteriormente al 1 gennaio 1994 dovrebbero conformarsi alle prescrizioni del capitolo 8 del presente Codice in vigore prima di detta data. 8.1.3 Ai fini della presente regola, il termine "nave costruita" e' quello definito nella Regola II-1/1.3.1. della Convenzione SOLAS come emendata. 8.1.4 Le navi costruite alla data del 1 luglio 1986 o successivamente, ma prima del 1 gennaio 1994 che si conformano pienamente alle prescrizioni del Codice applicabili in qule momento possono essere considerate conformi alle prescrizioni della Regola II-2/59 di SOLAS 74. 8.1.5. Per le navi cui il Codice si applica, dovrebbero applicarsi le prescrizioni del presente capitolo in luogo della regola il-2/59.1 e 59.2 della Convenzione SOLAS 1974, come emendata. 8.2. Impianti di sfogo gas nella cisterna o cassa per il carico. 8.2.1. Tutte le cisterne dei carichi dovranno essere dotate di un impianto di sfogo gas, appropriato ai prodotti che vengono trasportati e tali impianti dovranno essere indipendenti dalle tubolature per l'aria e dai sistemi di ventilazione di tutti gli altri compartimenti della nave. L'impianto di sfogo gas deve essere progettato in modo da ridurre al minimo la possibilita' di un accumulo di vapore proveniente dal carico sui ponti, nonche' la penetrazione nei locali alloggio e nei locali macchine e nelle postazioni di comando e, nel caso di vapori infiammabili, la penetrazione o la concentrazione in altri spazi o aree contenenti sorgenti di ignizione. Gli impianti di sfogo gas devono essere sistemati in modo da prevenire l'ingresso di acqua nelle cisterne del carico e nello stesso tempo gli sbocchi delle tubolature devono dirigere lo scarico dei vapori verso l'alto, sotto forma di getto libero. 8.2.2. Gli impianti dovrebbero essere collegati nella parte superiore di ciascuna cisterna, e in linea di massima le tubolature di sfogo gas dovranno munite di mezzo autonomo di drenaggio verso le cisterne o le casse per il carico in tutte le normali operazioni per regolare lo sbandamento e l'assetto. Qualora sia necessario drenare impianti di sfogo gas sopra il livello di qualunque valvola a pressione /depressione, dovranno essere sistemati rubinetti di drenaggio chiusi o tappati. 8.2.3. Dovranno esser presi provvedimenti per assicurare che, in ogni cisterna, il liquido non superi la parte alta come previsto dalla progettazione. Idonei allarmi ad alto controllo, sistemi per prevenire il rigurgito del carico o valvole automatiche di drenaggio associate agli indicatori di livello ed alle procedure di riempimento delle cisterne possono essere accettati a tal fine. Quando il mezzo per limitare la sovrapressione nelle cisterne e nelle casse per il carico include una valvola a chiusura automatica, tale valvola deve essere conforme alle norme appropriate di 15.19. 8.2.4. Gli impianti di sfogo gas dovrebbero essere progettati e fatti funzionare in modo da garantire che ne' la pressione ne' il vuoto che si viene a creare nelle cisterne o casse per il carico durante la caricazione o la scaricazione superino i parametri di progettazione della cisterna o cassa per il carico. I fattori principali da considerare nel progettare le dimensioni di un impianto di sfogo gas sono i seguenti: .1 progettazione del tasso di caricazione e di scaricazione .2 evoluzione del gas durante la caricazione: essa andrebbe calcolata moltiplicando il tasso massimo di caricazione per un fattore di almeno 1,25; .3 densita' della miscela di vapore del carico .4 perdita di pressione nelle tubolature di sfogo gas e nelle valvole ed equipaggiamenti; .5 previsione di dispositivi pressione/depressione a fini di soccorso; 8.2.5 Le tubature per lo sfogo gas delle cisterne o casse per il carico collegate ai serbatoi o alle casse per il carico costruite con materiale resistente alla corrosione, o ai serbatoi o casse per il carico internamente rivestite o ricoperte per il trasporto di particolari carichi come previsto dal Codice, devono anch'esse essere rivestite o ricoperte, o costruite con materiale resistente alla corrosione. 8.2.6 Il capitano della nave deve potersi avvalere dei tassi massimi consentiti di carico e di scarico, per ciasun serbatoio o cassa per il carico o gruppi di serbatoi, compatibilmente con la progettazione dei sistemi di sfogo gas. 8.3 Tipi di impianti di sfogo gas 8.3.1. L'impianto di tipo aperto e' un sistema che non deve presentare ostacoli, ad eccezione delle perdite da attrito, al libero passaggio di vapori del carico da e verso le cisterne del carico durante le normali operazioni di movimentazione. L'impianto di tipo aperto puo' essere costituito da tubi indipendenti serventi singole cisterne, o da tubi indipendenti collegati ad un comune collettore o collettori, tenuto debito conto della segregazione del carico. In nessun caso, valvole di intercettazione devono essere sistemate nei tubi indipendenti e nei collettori comuni. 8.3.2. Tipo a sfogo gas controllato L'impianto a sfogo gas controllato e' un sistema dotato di valvole a pressione/depressione su ciascuna cisterna per limitare la pressione o il vuoto nella cisterna. L'impianto a sfogo gas controllato puo' consistere in tubi individuali serventi ciascuna cisterna o in tubi indipendenti solo sul lato pressione, collegati ad un comune collettore o a collettori tenuto conto della segregazione del carico. In nessun caso devono essere sistemate valvole di intercettazione al di sopra, oppure aldi sotto delle valvole a pressione/depressione. Tuttavia a determinate condizioni operative possono essere adottate misure per sorpassare le valvole a pressione/depressione, a condizione che la norma del capoverso 8.3.5. sia osservata e che sia adeguatamente indicato se la valvola e' sorpassata o meno. 8.3.3. La posizione degli sbocchi di un impianto a sfogo gas controllato dovrebbe essere sistemata: .1 ad un'altezza non inferiore a 6 m sotto il ponte scoperto o sopra un passaggio rialzato se sono sistemate entro 4 m dal passaggio rialzato; .2 ad una distanza di almeno 10 m misurata orizzontalmente dalla piu' vicina presa d'aria o da aperture di locali alloggio e di servizio, dal locale macchine e da sorgenti di ignizione; 8.3.4. L'altezza degli sbocchi degli sfoghi gas di cui al capoverso 8.3.3.1 puo' essere ridotta a 3 m sopra il ponte o un passaggio rialzato, come applicabile, a condizione di sistemare sbocchi di sfoghi gas di tipo approvato dall'Amministrazione che dirigano la miscela di vapore/aria verso l'alto in getto libero con una velocita' di uscita di almeno 30 m/s-. 8.3.5 Gli impianti di sfogo gas controllato sistemati nelle cisterne e casse per il carico utilizzate per per carichi aventi un punto di infiammabilita' non superiore a 60 C (collaudo del serbatoio chiuso) dovranno essere muniti di dispositivi per impedire la penetrazione delle fiamme nelle cisterne o casse per il carico. La progettazione, il collaudo e l'ubicazione dei dispositivi devono essere conformi alle prescrizioni dell'Amministrazione incorporanti almeno le norme tecniche adottate dell'Organizzazione.* 8.3.6 Nel progettare i sistemi di sfogo gas ed i dispositivi di sicurezza per impedire il passaggio delle fiamme nell'impianto di sfogo gas, occorre tener conto della possibilita' dell'occlusione di detti sistemi di equipaggiamento, causata ad esempio dal congelamento del vapore del carico, da polimerizzzione, da polvere atmosferica o da ghiaccio in avverse condizioni atmosferiche. In questo contesto, occorre notate che i parascintille e le reti tagliafiamma sono maggiormente suscettibili di occlusione. Vanno prese disposizioni affinche' il sistema e gli equipaggiamenti accessori possano essere ispezionati, collaudati dal punto di vista operativo o rinnovati come applicabile. __________________ * E' fatto riferimento alle Norme revisionate per la progettazione, il collaudo e l'ubicazione di dispositivi per prevenire il passaggio delle fiamme nelle cisterne o casse per il carico delle navi da carico (MSC/Circ. 373/Rev.1). 8.3.7. Il riferimento ad 8.3.1 e 8.3.2 per l'uso di valvole di intercettazione nelle tubolature di sfogo gas deve essere interpretato nel senso di essere applicabile a tutti gli altri mezzi di bloccaggio, ivi comprese le lamiere per occhiali schermati e le flange cieche. 8.4 Prescrizioni operative di sfogo gas per i singoli prodotti. Le prescrizioni operative per i singoli prodotti sono indicate nella colonna "g" e le prescrizioni nella colonna "o" nella tabella del capitolo 17. 8.5 Fuoriuscita di gas dalle cisterne e casse per il carico* 8.5.1 Le misure per la fuoruscita di gas delle cisterne dei carichi utilizzati per carichi diversi da quelli per i quali sono consentiti impianti di tipo aperto, dovrebbero essere tali da minimizzare i rischi dovuti alla dispersione di vapori infiammabili o tossici nell'atmosfera ed a miscele di vapore infiammabili o tossiche nelle cisterne e casse per il carico ed a miscele di vapori infiammabili o tossiche nelle cisterne o casse per il carico. Allo stesso modo le operazioni per far fuoruscire i gas dovrebbero essere effettuate in modo tale che il vapore possa fuoruscire: .1 attraverso gli sbocchi di sfogo specificati in 8.3 ed in 8.4; oppure .2 attraverso sbocchi situati almeno due metri sopra il livello di ponte della cisterna o cassa per il carico, ad una velocita' di afflusso verticale di almeno 30 m/s costante per tutta l'operazione di fuoruscita del gas; oppure .3 attraverso sbocchi situati almeno due metri sopra il livello di ponte della cisterna o cassa per il carico con una velocita' di afflusso verticale di almeno 20 m/s protetta da dispositivi adeguati per prevenire il passaggio delle fiamme. ________________ * E fatto riferimento ai fattori revisionati da prendere in considerazione nel progettare i provvedimenti per lo sfogo e la fuoruscita di gas nelle cisterne per il carico (MSC/Circ.450/Rev.1), nonche' le norme revisionate relative alla progettazione, al collaudo ed alla ubicazione dei dispositivi per prevenire la penetrazione di fiamme nelle cisterne di carco nelle navi da carico (MSC/Circ.373/Rev.1) Se la concentrazione di vapori infiammabili negli sbocchi e' stata ridotta al 30% della soglia infiammabile minima e se, nel caso di un prodotto tossico, la concentrazione di vapore non presenta rischi importanti per la salute, la fuoruscita del gas puo' continuare a livello di ponte della cisterna o cassa per il carico. 8.5.2. Gli sbocchi di cui ad 8.5.1.2. ed 8.5.1.3 possono essere tubi fissi o portatili. 8.5.3. Nel progettare un sistema di fuoruscita di gas in conformita' con 8.5.1. in particolare al fine di conseguire le velocita' di uscita prescritte a 8.5.1.2 e ad 8.5.1.3. occorrera' tenere debitamente conto de: .1 il materiale di costruzione del sistema; .2 i tempi della fuoruscita di gas; .3 le caratteristiche del flusso attraverso le ventole da utilizzare; .4 le perdite di pressione causate dalle condutture, dalle tubature, dai condotti d'immissione e di scarico delle cisterne; .5 la pressione ottenibile nel mezzo azionante la ventola (i.e. acqua o aria compressa); .6 le densita' delle miscele vapore /aria del carico per la categoria di carichi da trasportare. Nel testo del capoverso 11.1.2. le parole "Soluzione di potassa caustica, di acido fosforico o soluzione di idrossido di sodio sono sostituite dalle seguenti parole: "prodotti non infiammabili (voce NF nella colonna "i" della tabella delle prescrizioni minime). E' aggiunto un nuovo paragrafo 11.1.3 come segue: Per le navi unicamente adibite al trasporto di prodotti con un punto di infiammabilita' superiore a 60 C (Voce "si" nella colonna "i" della tabella delle prescrizioni minime) possono applicarsi le prescrizioni del capitolo II-2 degli emendamenti SOLAS 1983 come specificate nella regola II-2/55.4 in luogo delle disposizioni del presente capitolo. Alla fine del testo del paragrafo introduttivo del capitolo 12 - Ventilazione meccanica nella zona del carico, e' aggiunta la seguente frase: Tuttavia, per i prodotti considerati ai paragrafi 11.1.2 e 11.1.3, tranne gli acidi ed i prodotti per i quali si applica il paragrafo 15.17, puo' applicarsi la Regola il-2/59.3 degli emendamenti SOLAS 1983 in luogo delle disposizioni del presente capitolo. Il testo del capoverso 14.2.8.1 e' sostituito da quanto segue: e' inaccettabile la protezione respiratoria di tipo filtro; Il testo del capoverso 15.13 e' emendato come segue: 15.13 Carichi protetti da stabilizzanti. 15.13.1 Alcuni carichi con riferimento alla colonna "o" nella tabella del capitolo 17, data la natura del loro processo chimico di fabbricazione, tendono in determinate condizioni di temperatura, esposizione all'aria o contatto con un catalizzatore, a polimerizzare, decomporsi, ossidarsi o a subire altri cambiamenti chimici. Si puo' mitigare questa tendenza introducendo piccoli quantitativi di stabilizzanti chimici nel carico liquido o controllando l'ambiente del serbatoio del carico. 15.13.2 Nessuna modifica 15.13.3 Occorre assicurare che tali carichi siano sufficientemente stabilizzati, tanto da prevenire in qualunque momento cambiamenti chimici deleteri durante il viaggio. Le navi che trasportano questi carichi dovrebbero essere munite di un certificato di stabilizzazione, rilasciato dal fabbricante dei prodotti stessi, e conservato per tutto il viaggio, che specifichi: .1 il nome e quantitativo dello stabilizzante aggiunto; .2. se lo stabilizzante e' ossigeno-dipendente; .3 la data alla quale lo stabilizzante e' stato introdotto nel prodotto e la durate della sua efficacia; .4 qualsiasi limite della temperatura che determini l'effettiva durata dello stabilizzante; .5 gli interventi che devono essere adottati quando la lunghezza del viaggio ecceda l'effettiva durata dello stabilizzante. 15.13.4 Le navi che utilizzano l'esclusione dell'aria come metodo per prevenire l'ossidazione del carico devono soddisfare alle prescrizioni del capoverso 9.1.3. 15.13.5 Un prodotto che contiene uno stabilizzante ossigeno- dipendente dovrebbe essere trasportato senza inerzia (in cisterne di dimensioni non superiori a 3,000 m3). Tali carichi non dovrebbero essere trasportati in una cisterna che necessita inerzia secondo le prescrizioni di SOLAS, capitolo II-2. 15.3.6 Come al capoverso 15.3.5 15.13.7 Come al capoverso 15.13.6 Il testo di 15.15 e' sostituito dalla parola: "Soppresso" Nel testo del capoverso 15.8.29, sono inseriti i seguenti termini dopo la seconda frase: Le operazioni manuali a distanza dovrebbero essere disposte in modo tale che l'attivazione a distanza delle pompe che approvigionano l'impianto di acqua a spruzzo ed il funzionamento a distanza di ogni valvola normalmente chiusa nel sistema possano essere effettuate da un luogo appropriato fuori dalla zona di carico adiacente agli spazi di alloggio e rapidamente accessibile ed operabile in caso di incendio nelle zone protette. E' aggiunto il seguente nuovo capoverso 15.21: 15.21 Sensori di temperatura I sensori di temperatura dovrebbero essere utilizzati per fare op- era di monitoraggio sulla pompa del carico al fine di individuare il sorriscaldamento dovuto a difetti della pompa. Il testo del capitolo 17 e' sostituito dal seguente: CAPITOLO 17 - SOMMARIO DELLE PRESCRIZIONI MINIME Le miscele di prodotti liquidi pericolosi che presentano rischi di inquinamento unicamente, e che sono provvisoriamente valutate secondo la regola 3(4) dell'Annesso II dei MARPOL 73/79, possono essere trasportate secondo le prescrizioni del Codice applicabili alla appropriata posizione della voce nel presente capitolo per i prodotti liquidi pericolosi non altrimenti specificati. NOTE ESPLICATIVE Nome del prodotto (colonna a) I nomi dei prodotti non sono identici ai nomi forniti nelle precedenti edizioni del Codice o del Codice BCH (Vedere, per la spiegazione, il Sommario dei prodotti chimici). Numero NU (colonna b) Si tratta del numero relativo a ciascun prodotto indicato nelle raccomandazioni proposte dal Comitato delle Nazioni Unite di Esperti sul trasporto delle merci pericolose. I numeri NU, quando disponibili, sono forniti solo per informazione. Categoria di inquinamento (colonna c) La lettera A, B, C o D indica la categoria d'inquinamento assegnata a ciascun prodotto all'Annesso II di Marpol 73/78. "III" significa che il prodotto e' stato valutato, e giudicato non appartenente alle categorie A, B C o D. La categoria d'inquinamento tra parentesi indica che il prodotto e' classificato a titolo provvisorio, e che ulteriori dati sono necessari per completare la valutazione dei rischi d'inquinamento. Fino a quando la valutazione del rischio non sia completata, si usa la categoria d'inquinamento assegnata. Rischi (colonna d) S indica che il prodotto e' incluso nel Codice a causa dei suoi rischi di sicurezza; P significa che il prodotto e' incluso nel Codice a causa dei suoi rischi di inquinamento; S/P indica che il prodotto e' incluso nel Codice a causa dei suoi rischi sia di sicurezza sia di inquinamento. Tipo di nave (colonna e) 1 = tipo di nave 1 (2.1.2) 2 = tipo di nave 2 (2.1.2) 3 = tipo di nave 3 (2.1.2) Tipo di cisterna (colonna f) 1 = cisterna indipendente (4.1.1) 2 = cisterna integrale (4.1.2) G = cisterna a gravita' (4.1.3) P = cisterna a pressione (4.1.4) Impianti di sfogo (colonna g) Aperto: ventilazione di tipo aperto Controllato: ventilazione controllata SR: valvola di sicurezza di soccorso Controllo dell'atmosfera della cisterna* (colonna h) Inerzia: materia inerte (9.1.2.1) Riempitivo: liquido o gas (9.1.2.2) Asciutto: asciugatura (9.1.2.3) Sfogo: naturale o forzato (9.1.2.4) Attrezzature elettriche (colonna i) T1 fino a T6: classi di temperatura ** IIA, IIB o IIC: gruppi di apparati ** NF: prodotti non infiammabili (10.1.6) Si: punto di infiammabilita' non superiore a 60 C (collaudo del serbatoio chiuso) (10.1.6) No: punto di infiammabilita' non superiore a 6' C (collaudo del serbatoio chiuso) (10.1.6) Indicatori di livello (colonna j) O: Indicatori di livello (13.1.1.1.) R: Indicatori d livello ristretti (13.1.1.2) CD: Indicatori di livello chiusi (13.1.1.3) I: Indicatori di livello indiretti (13.1.1.3) Rilevamento del vapore* (colonna k) F: Vapori infiammabili T: Vapori tossici Protezione anti-incendio (colonna l) A: Schiuma resistente all'alcool o schiuma multiuso B: Schiuma normale, comprende tutte le schiume che non sono di tipo resistente all'acool, comprese le schiume fluoroproteiniche e che formano una pellicola acquosa (AFFF) C: acqua a spruzzo D. prodotti chimici secchi *** No: Nessuna particolare prescrizione operativa in base al presente Codice Materiali di costruzione (colonna m) N: Vedere 6.2.2 Z: Vedere 6.2.3 Y: See 6.2.4 Uno spazio vuoto indica che nessuna particolare direttiva e' stata fornita per i materiali di costruzione. Protezione respiratori e degli occhi (colonna n) E: Vedere 14.2.8 _______________ * "No" indica nessuna particolare prescrizione operativa. ** Classi di temperatura e gruppi di apparati come definiti nella Pubblicazione 79 della Commissione Internazionale Elettronica (Parte 1, appendice D, parti 4, 8 e 12. Uno spazio vuoto indica che i dati non sono attualmente disponibili. *** Quando si utilizzano i prodotti chimici in polvere puo' essere necessario utilizzare un impianto di acqua supplementare per il raffreddamento di superficie. Essi sono di regola contenuti in quantitativi sufficienti nel principale sistema standard anti- incendio stabilito dalla Regola II-2/4 della Convenzione Solas del 1974 come emendata. a Si applica all'ammoniaca acquosa (28% o meno), ma non e' inferiore al 10% b Se il prodotto da trasportare contiene solventi infiammabili tali che il punto di infiammabilita' non supera 60 C c.c., in tal caso si dovranno prevedere sistemi elettrici speciali ed un rilevatore di vapore acqueo. Defenil-metano di-isocianato Polimetilene polifenil-isocianato c Benche' l'acqua sia adatta per estinguere incendi all'aria aperta per i quali sono utilizzati i prodotti chimici di cui alla presente Nota in calce, non si dovrebbe autorizzare che l'acqua contamini cisterne chiuse che contengono i predetti prodotti chimici a causa del rischio della formazione di gas pericolosi. Difenilmetano di-isocianato Toluene di-isocianato Trimetilesametilene diisocianato (2,2,4 - 2,4,4, - isomeri) d Il n. 1198 NU si applica solo se il punto di infiammabilita' e' inferiore a 60 C cc.c. Soluzioni di formaldeide (45% o meno) e Si applica alle soluzioni di formaldeide (45% o meno) ma non inferiori al 5%. Soluzioni di formaldeide (45% o meno) f Si applica all'acido idroclorico non inferiore al 10%. Soluzione di cloruro di alluminio (30% o meno) /Soluzione di acido idroclorico (20% o meno) Acido idroclorico g I prodotti chimici secchi non possono esser utilizzati a causa della possibilita' di un'esplosione Anidride maleica h N. 2032 NU assegnato all'acido nitrico rosso fumante Acido nitrico (70% e oltre) i il numero NU dipende dal punto di ebollizione della sostanza Poliamine di polietilene Isocianato di polifenile di polimetilene j Il numero NU assegnato a questa sostanza contiene piu' del 3% di orto-isomeri. Fosfato di tricresile (contenente l'1% o piu' di orto-isomeri) k Il fosforo (giallo o bianco) e' trasportato ad una temperatura superiore a quella propria di auto-ignizione e pertanto il punto di infiammabilita' non e' appropriato. Le prescrizioni inerenti all'equipaggiamento elettrico possono essere simili a quelle per le sostanze con un punto di infiammabilita' superiore a 60 C c.c. Fosforo (giallo o bianco) 1 Lo zolfo (fuso) ha un punto di infiammabilita' superiore a 60 C c.c., tuttavia le attrezzature elettriche dovranno essere certificate come sicure per i gas che si sprigionano Zolfo (fuso) m Il N. 2672 NU si riferisce a soluzioni di ammoniaca del 10-35%. Ammoniaca acquosa (28% o meno) n Il N. 2511 NU si applica solo all'acido 2-cloropropionico 2- o 3- acido cloropropionico o Il dinitrotoluene non dovrebbe essere trasportato in cisterne da ponte Dinitroluene (fuso) p (Soppresso) q Le prescrizioni operative sono basate su isomeri che hanno un punto di infiammabilita' di 60 C c.c. o meno: alcuni isomeri hanno un punto di infiammabilita' superiore a 60 C c.c. e pertanto le prescrizioni basate sull'infiammabilita' non si applicano a tali isomeri. Eptanolo (tutti gli isomeri) r Il riferimento 16A.2.2 si applica solo all'alcool 1-undecil Alcol undecilico s Si applica solo all'alcol n-undecilico Alcool decilico (tutti gli isomeri) t N. 1114 NU si applica al benzene Benzene e miscele aventi il 10% di benzene o meno u I prodotti chimici secchi non dovrebbero essere utilizzati come mezzi per spegnere gli incendi Miscela di nitro-propano (60%)/ Miscela di nitroetano (40%) v Gli spazi segregati dovrebbero essere collaudati sia per i vapori di acido formico sia per il gas monossido di carbonio, un prodotto di decomposizione Acido formico w Si applica solo p-xylene Xyleni x Si applica al p-isomero ed alle miscele che contengono una viscosita' p-isomero di cui il 25 mPa.s e' al 20 C. Diclorobenzeni (tutti gli isomeri) y Si applica al p-isomero ed alle miscele che contengono un punto di liquefazione p-isomero di cui 0 C e oltre Diclorobenzeni (tutti isomeri) z Si applica ai p-isomeri ed alle miscele che contengono un punto di liquefazione p-isomero di cui 15 C e oltre Diclorobenzeni (tutti gli isomeri) aa Si applica solo ai prodotti con un punto di liquefazione di 15 C e sopra Nonil fenol poli (4-12- etossilati) bb Si applica alle sostanze analoghe al petrolio identificate in conformita' con le disposizioni dell'interpretazione unificata della Regola 14 dell'Annesso II di MARPOL 73/78 stabilita dal MEPC" a b c ____________________________________________________________ Nome del prodotto Numero NU Categoria del namento per l timento opera (Regola 3 dell'Annesso ____________________________________________________________ Acetato di butile secondario 1123 ____________________________________________________________ Acetato di 3-metil-3-metossi- butile - ____________________________________________________________ Acetato di 3-metossi-butile - ____________________________________________________________ Acetato dell'etere monoalchilico (C1-C6) del glicol poli (2-8) alchilenico - ____________________________________________________________ Acetato copolimero - etilen-vinilico, (emulsione) ____________________________________________________________ Acetato di etere metilico del del glicol propilenico - ____________________________________________________________ Acetato del glicol etilenico - ____________________________________________________________ Acetato di isopropile 1220 ____________________________________________________________ Acetato di metile 1231 ____________________________________________________________ Acetoacetato di metile - ____________________________________________________________ Acetato di n-propile 1276 ____________________________________________________________ Acetato di sodio, soluzioni - ____________________________________________________________ Acetato tridecilico - ____________________________________________________________ Acetato di etile 1173 ____________________________________________________________ Acetoacetato di etile - ____________________________________________________________ Acetone 1090 ____________________________________________________________ Acido alcaril-sulfonico(C16-C60) a lunga catena - ____________________________________________________________ Acido citrico (70 & o meno) - ____________________________________________________________ Acido dodecenil-succinico, soluzione di sale dipotassio - ____________________________________________________________ Acido n-eptanoico - ____________________________________________________________ Acido esanoico - ____________________________________________________________ Acido 2-etilesanoico - - ____________________________________________________________ Acido grasso (saturoC14+) - ____________________________________________________________ Acido lattico - ____________________________________________________________ Acido nitrilotriacetico, soluzione di sale trisodio - ____________________________________________________________ Acido nonanoico (tutti isomeri) - ____________________________________________________________ Acido oleico - ____________________________________________________________ Acido ottanoico (tutti isomeri) - ____________________________________________________________ Acido pentacetico di dietilenetriammina, soluzione di sali di pentasodio - ____________________________________________________________ Acido pentanoico - ____________________________________________________________ Acido sulfonico di lignina, soluzione di sali di sodio - ____________________________________________________________ Acido solfonico di naftalene - capolimero di formaldeide soluzione di sale di sodio ____________________________________________________________ Acido tetracetico di etilendiammina, soluzione di sale tetrasodio - ____________________________________________________________ Acido triacetico di idrossi- etiletilene-diammina, soluzione di sale trisodio - ____________________________________________________________ Acido triacetico di N- (idrossietil) etilendiammina, soluzione di sale trisodio - ____________________________________________________________ Acido tricarbossilico di - benzene trittil estere ____________________________________________________________ Acqua - ____________________________________________________________ Acrilonitrile-stirene, copolimero di, dispersione in polietere poliolo - ____________________________________________________________ n-Alcani (C10+) - ____________________________________________________________ Alcarile, polietere (C9-C20) - ____________________________________________________________ Alcheneammina ammida di poliolefine (C28+) ____________________________________________________________ Alchenammina ammida di poliolefine (C28-C250), borato di ____________________________________________________________ Alchenile (C11 +), ammina di - ____________________________________________________________ Alchil (C8 +)ammina d Alchenil (C12 +), esteri acidi (miscela) - ____________________________________________________________ Alchile (Cg +) benzeni - ____________________________________________________________ Alchilbenzeni (C15 +) (bb) - ____________________________________________________________ Alchil (C18-C65) benzeni - ____________________________________________________________ Alchil ditio-tiadiazolo - (C6 -C24) ____________________________________________________________ Alchilfenato/fenol sulfuro ____________________________________________________________ Alcol (C13+) - ____________________________________________________________ Alcol n-amilico 1105 ____________________________________________________________ Alcol amilico secondario 1105 ____________________________________________________________ Alcol amilico terzario 1105 ____________________________________________________________ Alcol amilico primario 1105 ____________________________________________________________ Alcol n-butilico 1120 ____________________________________________________________ Alcol butilico secondario 1120 ____________________________________________________________ Alcol butilico terziario 1120 ____________________________________________________________ Alcol diacetonico 1148 ____________________________________________________________ Alcol etilico 1170 ____________________________________________________________ Alcol isoamilico 1105 ____________________________________________________________ Alcol isobutilico 1212 ____________________________________________________________ Alcool metilico 1230 ____________________________________________________________ Alcool isopropilico 1219 ____________________________________________________________ Alcool n-propilico 1274 ____________________________________________________________ Alcoliche, bevande non meglio specificate 3065 ____________________________________________________________ Alluminio, solfato di soluzione di - ____________________________________________________________ Alluminio-silicato di sodio, - fanghi III ____________________________________________________________ Aminoetildietanolammina/ Aminoetiletanolammina, soluzione - ____________________________________________________________ 2-Amino-2-idrossimetil-1,3- propanediolo, soluzione di - (40 % o meno) ____________________________________________________________ Ammonio, fosfato idrogenato di, soluzione - ____________________________________________________________ Ammonio, polifosfato di, in soluzione - ____________________________________________________________ Ammonio, solfato di, soluzione - ____________________________________________________________ Argilla, fanghi - ____________________________________________________________ Aril Poliolefine (C11-C50) - ____________________________________________________________ Benzoato di sodio - ____________________________________________________________ Butanolo 3-metil-3-metossi - ____________________________________________________________ Butile, stearato di - ____________________________________________________________ gamma-Butirrolattonio - ____________________________________________________________ Calcio, idrossido di, fanghi di - ____________________________________________________________ Calcio, alcaril sulfonato(C11-C50) di calcio a lunga catena, - ____________________________________________________________ Calcio, solfuro di alchil-fenato a lunga catena (C8 - C40) - ____________________________________________________________ Calcio, ammina fenolica a lunga - catena (C8-C40) ____________________________________________________________ Caolino, fanghi - ____________________________________________________________ Caprolattame Epsilon- (soluzioni fuse o acquose) - ____________________________________________________________ Carbonato di calcio, fanghi di - ____________________________________________________________ Carbonato di etilene - ____________________________________________________________ Carbonato di sodio, soluzione di - ____________________________________________________________ Carbone, fanghi - ____________________________________________________________ Cere - ____________________________________________________________ Cicloesanolo - ____________________________________________________________ Cocco, etere metilico di acido grasso di - ____________________________________________________________ Colina, cloruro di, soluzioni - ____________________________________________________________ Decaidronaftalene 1147 ____________________________________________________________ Destrosio, soluzione di - ____________________________________________________________ Dialchil(7-C13)ftalati - ____________________________________________________________ Di-(2-etilesile) adipato - ____________________________________________________________ Diesilftalato - ____________________________________________________________ Dietilftalato - ____________________________________________________________ Dietilene-triammina acido pentacetico, soluzione di sale pentasodio - ____________________________________________________________ 1,4-Diidro-9,10-di- idrossiantracene soluzione di sale di sodio - ____________________________________________________________ Diisobutilchetone 1157 ____________________________________________________________ Diisononiladipato - ____________________________________________________________ Di-isotottilftalato - ____________________________________________________________ Diisopropile di naftalene (bb) - ____________________________________________________________ 2,2-Dimetilpropano -1,3-diol - ____________________________________________________________ Dimetilpolisilossano - ____________________________________________________________ Dinonilftalato - ____________________________________________________________ Diottilftalato - ____________________________________________________________ Dodecano (tutti gli isomeri) - ____________________________________________________________ Dodecilbenzene - ____________________________________________________________ Dodecilxilene - ____________________________________________________________ Esametilendiammina, adipato di (50% in acqua) - ____________________________________________________________ Esametilenetetrammina, soluzioni di - ____________________________________________________________ Esanolo 2282 ____________________________________________________________ Etere dibutilico del glicol dietilenico - ____________________________________________________________ Etere dietilico del glicol dietilenico - ____________________________________________________________ Etere dimetilico del glicol polietilenico - ____________________________________________________________ Etere butilmetilico terziario 2398 ____________________________________________________________ Etere fenilico del glicol etilenico Etere fenilico del glicol dietilenico, miscela - ____________________________________________________________ Etere metilico di acido grasso di olio di palma ____________________________________________________________ Etere metil butilico del glicol etilenico - ____________________________________________________________ Etere monoalchilico (C1-C6) di glicol poli(2-8) alchilenico - ____________________________________________________________ Etere monalchilico del glicol propilenico (D) ____________________________________________________________ Etil propionato 1195 ____________________________________________________________ 2-Etossietanolo 1171 ____________________________________________________________ Formammide - ____________________________________________________________ Fosfato trietilico - ____________________________________________________________ Ftalato del glicol dietilenico - ____________________________________________________________ Ftalato ditridecilico - ____________________________________________________________ Ftalato diundecilico - ____________________________________________________________ Glicerile, triacetato - ____________________________________________________________ Glicerina - ____________________________________________________________ Glicerina (83%), diosssanodimetanolo (17%), miscela - ____________________________________________________________ Glicerolo, polialchossilato di - ____________________________________________________________ glicocolla, soluzione di sali di sodio - ____________________________________________________________ Glicol butilenico - ____________________________________________________________ Glicol dipropilenico - ____________________________________________________________ Glicol di esametilene, - ____________________________________________________________ Glicol esilenico - ____________________________________________________________ Glicol etilenico - ____________________________________________________________ Glicol polietilenico - ____________________________________________________________ Glicol propilenico - ____________________________________________________________ Glicol polipropilenico - ____________________________________________________________ Glicol tetraetilenico - ____________________________________________________________ Glicol trietilenico - ____________________________________________________________ Glicol tripopilenico - ____________________________________________________________ Glioxal, soluzione di (40% o meno) - ____________________________________________________________ Glucosio, soluzione di - ____________________________________________________________ Isobutilformiato i 2393 ____________________________________________________________ Iso & ciclo-alcani (C10-C11) - ____________________________________________________________ Iso & ciclo-alcani (C12+) - ____________________________________________________________ Isoforone - ____________________________________________________________ Liquido pericoloso, n.a.s. non altrimenti specificato (17) - (denominazione commerciale ..., contiene...) Cat. D/1/ ____________________________________________________________ Liquido non pericoloso, n.a.s. non altrimenti specificato (18) - (denominazione commerciale ..., contiene...) Appendice III 1/ ____________________________________________________________ Latex: - Copolimero stirene-butadiene carbossilato - - Gomma di stirene -butadiene - ____________________________________________________________ Latex, ammoniaca (1% o meno) inibita - ____________________________________________________________ Miscela di base per olio di freni: - (Poli(2-8) alchilene (C2-C3) glicoli/ ____________________________________________________________ Magnesio cloruro di, soluzione - ____________________________________________________________ Magnesio, idrossido di, fanghi - ____________________________________________________________ ____________________ 1/Nel caso di carichi n.a.s. (non altrimenti specificati) classificati in detto gruppo n.a.s. e trasportati su una nav tale designazione, compresa la denominazione commerciale del carico ed uno o due componenti principali, dovra essere ripo nel documento di navigazione Magnesio, sulfonato alcarile di, - a lunga catena (C11-C50) ____________________________________________________________ 3-Metossi-1-butanolo - ____________________________________________________________ 3-Metil-3 metossi butanolo - ____________________________________________________________ 3-Metil-3-metossi butil acetato - ____________________________________________________________ aMetil amil-chetone - ____________________________________________________________ Metil propil-chetone - ____________________________________________________________ N-Metil-2-pirrolidone - ____________________________________________________________ Metil-butil chetone - ____________________________________________________________ Metil-butenolo - ____________________________________________________________ Metil-butinolo - ____________________________________________________________ Metil- etilchetone 1193 ____________________________________________________________ Metil-isobutil-chetone 1245 ____________________________________________________________ Miscele di fluidi di base per freni: - Poli (2-8) alchilen(C2-C3) glicoli Poli (2-8) alchilen(C2-C10) glicoli/ monoachil (C1-C4 eteri e loro esteri borati) 1/ ____________________________________________________________ Molasse - ____________________________________________________________ Mircene - ____________________________________________________________ Nonil metacrilato monomero - ____________________________________________________________ Olefine (C13+, tutti gli isomeri) - ____________________________________________________________ Olefine/achile copolimero, etere (peso molecolare 2000+) ____________________________________________________________ Olii, animali e di pesce, - non meglio specificati, compresi: Olio di fegato di merluzzo Lanolina Olio di piede di bue Olio di sardina Olio di spermaceti ____________________________________________________________ ______________ 1/La denominazione" Miscela di base per olio da freni" e' i termine appropriato da scrivere nel documento di navigazione Olii animali e di pesce - e acidi distillati, non meglio specificati, compresi: Olio acido di animali Olio acido di pesce, Olio acido di strutto Olio misto acido Olio acido misto generale Olio acido misto solido Olio acido misto morbido ____________________________________________________________ Olii vegetali, - non meglio specificati, compresi: Olio di faggina, olio di ricino, burro di cacao, olio di cocco, olio di grano, olio di semi di cotone, olio di arachide, olio di nocciolo, olio di semi di lino, burro di noce moscata, olio di oiticica, olio d'oliva, olio di noce di palma, olio di palma, olio di scorze di aranci e limoni, olio di perilla, olio di papavero, olio di acini d'uva, olio di semi di ravizzone, olio di crusca di riso, olio di cartomo, olio per insalata, olio di sesamo, olio di soja, olio di girasole, olio di tucum, olio di tung, olio di noce ____________________________________________________________ Olii vegetali acidi e distillati, - non meglio specificati, compresi: Olio acido di grano, olio acido di semi di cotone, olio acido misto scuro, olio acido di arachide, olio acido misto, olio acido misto generale, olio acido misto solido, olio acido misto morbido, olio acido di semi di ravizzone, olio acido di cartomo, olio acido di soja, olio acido di semi di girasole ____________________________________________________________ Ottil decil adipato - ____________________________________________________________ n-Paraffine (C10-C20) - ____________________________________________________________ Paraffina, cera di - ____________________________________________________________ Paraffina clorate (C14-C17) - (con il 52% di cloruro ____________________________________________________________ Pentaetilenesammina - ____________________________________________________________ Pesci, solubili* - ____________________________________________________________ Petrolato - ____________________________________________________________ Poly(2-8) alchilene glicol - monoalchil (C1-C6) etere ____________________________________________________________ Poliallumunio, cloruro di, soluzione - ____________________________________________________________ Poli (2-8) alchilene glicol monoalchil (C1-C6) etere acetato ____________________________________________________________ Polibutene - ____________________________________________________________ Polietere (peso molecolare 2000+) - ____________________________________________________________ Pliglicerina, soluzione di sali di sodio - (contiene meno del 3% il idrossido di sodio) ____________________________________________________________ Poliglicerolo - ____________________________________________________________ Poli (4+)isobutilene - ____________________________________________________________ Poliolefina (peso molecolare 300+) - ____________________________________________________________ Poliolefina ammida, alcheneammina (C28+) - ____________________________________________________________ Poliolefina ammina, fenolica (C28- C250) - ____________________________________________________________ Polioleofina anidride - ____________________________________________________________ Poliolefina ammida alcheneammina, borato (C28-C250) - ____________________________________________________________ Poliolefina, alcheneammina amida, poliolo - ____________________________________________________________ Polioleofina, estere (C28-C250) - ____________________________________________________________ Poli (20)ossietilene sorbitan monoleato - ____________________________________________________________ Polioleofina ammide alcheneammina, ossisolfuro di molibdeno - ____________________________________________________________ Poli (5+) propilene - ____________________________________________________________ Polisilossano - ____________________________________________________________ Potassio, Cloruro di, soluzione ____________________________________________________________ ___________________ * Cibi di pesce in base di acqua Propilene/Butilene, copolimero di - ____________________________________________________________ Sego - ____________________________________________________________ Sego, acido grasso di - ____________________________________________________________ Solfuro di alchilfenato/fenolo a lunga catena - ____________________________________________________________ Solfato di sodio, soluzioni di - ____________________________________________________________ Soluzione di cloruro di magnesio - ____________________________________________________________ Soluzione di cloruro di potassio/ - ____________________________________________________________ Soluzione di nitrato di magneso/Nitrato di calcio - di cloruro potassio ____________________________________________________________ Soluzione di Poli(4+) acrilato di sodio - ____________________________________________________________ Soluzione di proteine vegetali (idrolizzata) - ____________________________________________________________ Soluzioni saline per trivellazione: - Soluzione di bromuro di calcio Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di sodio ____________________________________________________________ Sulfolano - ____________________________________________________________ Solfoidrocarbonio (C3-C88) - ____________________________________________________________ Sorbitolo, soluzione di - ____________________________________________________________ Stearina di palma - ____________________________________________________________ Strutto - ____________________________________________________________ Succo di mela - ____________________________________________________________ Tridecano - ____________________________________________________________ Triisopropanolammina - ____________________________________________________________ Trimetilolo, propano polietossilato - ____________________________________________________________ 2,2,4-Trimetil-1,3-pentanediol di isobutinato - ____________________________________________________________ Urea, Soluzione di - ____________________________________________________________ Urea/ Fosfato di ammonio mono e di-idrogenato/ - Soluzione di cloruro di potassio ____________________________________________________________ Urea/Soluzione di nistrato di ammonio - ____________________________________________________________ Urea/ Soluzione di fosfato di ammonio - ____________________________________________________________ Urea, soluzione di resina formaldeide - ____________________________________________________________ E' aggiunto un nuovo capitolo 20 come segue: CAPITOLO 20 - TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI 20.1 Preambolo 20.1.1. Il trasporto marittimo dei prodotti chimici liquidi potrebbe presentare rischi per la salute umana e l'ambiente. 20.1.2. I rifiuti di prodotti chimici liquidi dovrebbero pertanto essere trasportati in conformita' con le convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e, in particolare, per quanto riguarda il trasporto marittimo alla rinfusa, con le prescrizioni del presnte Codice. 20.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo: 20.2.1. "I prodotti chimici liquidi" sono sostanze, soluzioni o miscele presentate per la spedizione che contengono o sono contam- inate con uno o piu' componenti soggetti alle prescrizioni del presente Codice, l'uso diretto dei quali non e' previsto, ma che sono trasportati a fini di scarico, incineramento o altri metodi di eliminazione diversi dalla discarica in mare. 20.2.2. Per "movimentazione transfrontaliera" s'intende il trasporto marittimo di rifiuti da una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di un paese verso o attraverso una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di un altro paese, o verso o attraverso una zona che non e' soggetta alla giurisdizione nazionale di qualunque paese, a condizione che almeno due paesi siano interessati dalla movimentazione. 20.3 Applicabilita' 20.3.1 Le prescrizioni del presente capitolo sono applicabili al trasporto di prodotti chimici liquidi alla rinfusa con navi abilitate alle navigazione marittima e dovrebbe essere considerato in connessione con tutte le altre prescrizioni del presente Codice. 20.30.2 Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano a: .1 rifiuti derivati da operazioni a bordo soggette alle prescrizioni di MARPOL 73/78 .2 rifiuti chimici liquidi trasportati da navi che intraprendono l'incineramento di tali rifiuti in mare, e che sono soggette al disposto del capitolo 19 del presente Codice; e .3 sostanze, soluzioni o miscele che contengono o sono contaminate con materiali radioattivi soggetti alle prescrizioni operative per i materiali radioattivi. 20.4 Spedizioni consentite 20.4.1 La movimentazione transfrontaliera di rifiuti puo' iniziare solo quando: .1 e' stata inviata una notifica dall'autorita' competente del paese di origine o dal generatore o esportatore, tramite i canali dell'autorita' competente del paese di origine, al paese di destinazione finale; e 2. l'autorita' competente del paese di origine autorizza la movimentazione dopo aver ricevuto il consenso scritto del paese di destinazione finale dichiarante che i rifiuti saranno inceneriti in maniera sicura o smaltiti con ogni altro metodo di eliminazione. 20.5 Documentazione 20.5.1 Oltre alla documentazione specificata nel 16.2 del presente Codice, le navi che intraprendono la movimentazione transfrontaliera di prodotti chimici liquidi dovrebbero avere a bordo una documentazione relativa alla movimentazione dei rifiuti rilasciata dell'autorita' competente del paese di origine. 20.6 Classifica dei rifiuti chimici liquidi 20.6.1 Ai fini della protezione dell'ambiente marino, tutti i rifiuti chimici liquidi trasportati alla rinfusa dovranno essere gestiti allo stesso modo delle sostanze liquide nocive della Categoria A, a prescindere dalla categoria valutata al momento. 20.7 Trasporto e gestione dei rifiuti chimici liquidi 20.7.1 I rifiuti chimici liquidi dovrebbero essere trasportati in navi ed in cisterne da carico in conformita' con i requisiti minimi per i rifiuti chimici liquidi specificati al capitolo 17, a meno che non emerga chiaramente che i rischi inerenti ai rifiuti precludono: .1 il trasporto secondo le prescrizioni per la nave di tipo 1; oppure .2 l'aplicazione di ogni prescrizione addizionale del presente Codice al prodotto , o, nel caso di una miscela, al componente che presenta il rischio prevalente. ANNESSO 2 RISOLUZIONE MEPC.56(33) ADOTTATA IL 30 OTTOBRE 1992 ADOZIONE DI EMENDAMENTI AL CODICE DI COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE NAVI CHE TRASPORTANO PRODOTTI PERICOLOSI ALLA RINFUSA (CODICE BCH) IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale relativa alle funzioni del Comitato conferite a quest'ultimo dalle Convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, NOTANDO, l'articolo 16 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in appresso denominata come la "Convenzione del 1973") e l'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (in appresso denominata "Protocollo del 1978") che specificano la procedura di emendamento del Protocollo del 1978 e conferiscono all'organo appropriato dell'Organizzazione la funzione di considerare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata del Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), NOTANDO INOLTRE la risoluzione MEPC.55(33) con la quale il Comitato ha adottato gli emendamenti al Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di Navi che trasportano sostanze pericolose alla rinfusa (Codice IBC), RICONOSCENDO la necessita' di apportare i corrispondenti emendamenti al Codice BCH alla data alla quale gli emendamenti al Codice IBC entrano in vigore, AVENDO CONSIDERATO nella sua trentatreesima sessione gli emendamenti al Codice BCH proposto dal Sotto Comitato per i prodotti chimici alla rinfusa nella sua ventunesima sessione, distribuiti in conformita' con l'articolo 16(2) (a) della Convenzione del 1973, 1. ADOTTA in conformita' con l'articolo 16(2) (d) della Convenzione del 1973 gli emendamenti al Codice BCH, il testo di tali emendamenti essendo enunciato nell'annesso alla presente risoluzione; 2. DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16(2) (f) (iii) della Convenzione del 1973 che gli emendamenti saranno considerati accettati alla data alla quale le condizioni per l'entrata in vigore degli emendamenti al Codice IBC adottato dal Comitato con risoluzione MEPC 55(33) siano soddisfatte, a meno che, prima di tale data, non meno di un terzo delle Parti o le Parti le cui flotte mercantili combinate rappresentano non meno del cinquanta per cento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA le Parti a notare che, in conformita' con l'articolo 16(2) (g) (ii) della Convenzione del 1973 gli emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro accettazione in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2) (e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti al Protocollo del 1978 copie certificate conformi della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'annesso; 5. CHIEDE inoltre al Segretario Geenrale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della Risoluzione e del suo Annesso. ANNESSO TESTO DEGLI EMENDAMENTI AL CODICE BCH Il testo dell'ultima frase di 1.1. e' emendato con l'aggiunta dei seguenti termini: ... del capitolo 17 del Codice IBC Le ultime due frasi del testo di 1.2.1. sono emendate come segue: Il Codice concerne ora unicamente i liquidi elencati nel sommario dei requisiti minimi al capitolo 17 del Codice IBC. I prodotti che sono stati riesaminati e e che non presentano rischi per la sicurezza e di inquinamento tali da precludere l'applicazione del Codice sono indicati al capitolo 18 del Codice IBC. Il testo di 1.4.16A e' sostituito come segue: Per liquidi pericolosi, si intende ogni sostanza di cui all'Appendice II dell Annesso II della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificato dal relativo Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) o provvisoriamente valutata secondo le norme di tale Annesso come rientranti nella categorie A, B, C, o D. E' aggiunto il nuovo capoverso 1.4.16C dopo 1.4.16B: Per Codice IBC si intende il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano prodotti chimici alla rinfusa rispettivamente adottato, cosi' come emendato, dal Comitato di Sicurezza Marittima e dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione con le risoluzioni MSC 4 (48) e MEPC 19 (22). Il testo di 3.16.10(a) e' sostituito da quanto segue e' inaccettabile la protezione respiratoria tipo filtro Sono inseriti i seguenti termini dopo la terza frase del testo del capoverso 4.7.21: Il funzionamento manuale a distanza dovrebbe essere effettuato in modo tale che l'attivazione a distanza delle pompe di approvvigionamento del sistema di acqua a spruzzo ed il funzionamento a distanza di ogni valvola normalmente chiusa nel sistema possano essere effettuate da un luogo appropriato fuori dalla zona di carico, adiacente agli spazi di sistemazione, ed essere prontamente eccessibili e attivabili in caso di incendio nelle zone protette. Il testo esistente di 4.10 e' emendato come segue: 4.10 Carichi protetti da stabilizzanti 4.10.1 Alcuni carichi con riferimento alla colonna "m" nella tabella del capitolo VI data la natura del loro processo chimico di fabbricazione, tendono in determinate condizioni di temperatura, quando sono esposte all'aria o a contatto con un catalizzatore, a polimerizzare, decomporsi, ossidarsi o a subire altri cambiamenti chimici. Si puo' mitigare questa tendenza introducendo piccoli quantitativi di stabilizzanti chimici nel carico liquido o controllando l'atmosfera della cisterna del carico. 4.10.2 Nessuna modifica 4.10.3 Occorre assicurare che tali carichi siano sufficientemente stabilizzati per prevenire in qualunque momento cambiamenti chimici deleteri durante il viaggio. Le navi che trasportano questi carichi dovrebbero essere munite di un certificato di stabilizzazione, rilasciato dal fabbricante dei prodotti stessi, e conservato per tutto il viaggio, che specifichi: .1 il nome e quantitativo dello stabilizzante aggiunto; .2. se lo stabilizzante e' ossigeno-dipendente; .3 la data alla quale lo stabilizzante e' stato introdotto nel prodotto e la durata della sua efficacia; .4 qualsiasi limite della temperatura che determini l'effettiva durata dello stabilizzante; .5 gli interventi che devono essere adottati quando la lunghezza del viaggio ecceda l'effettiva durata dello stabilizzante. 4.10.4 Le navi che utilizzano l'esclusione dell'aria come metodo per prevenire l'ossidazione del carico devono soddisfare alle prescrizioni del capoverso 2.19.3. 4.10.5 Un prodotto che contiene uno stabilizzante ossigeno-dipendente dovrebbe essere trasportato senza inerzia. 4.10.6 Come al capoverso 4.10.5 4.10.7 Come al capoverso 4.10.6 E' aggiunto il seguente nuovo capoverso 4.23: 4.23 Sensori di temperatura I sensori di temperatura dovrebbero essere utilizzati per fare opera di monitoraggio sulla pompa del carico al fine di individuare il surriscaldamento dovuto a difetti della pompa. Capitolo VI Il testo del Capitolo VI e' sostituito dal seguente CAPITOLO VI - SOMMARIO DEI REQUISITI MINIMI Il sommario dei requisiti minimi dei prodotti inclusi nel Codice e' stabilito al capitolo 17 del Codice IBC. Ai fini dell'applicazione dei requisiti minimi in base al presente Codice, i riferimenti incrociati nel Codice IBC indicati sulla colonna sinistra della seguente tabella dovrebbe essere adottati come riferimento medio al Codice BHC indicato nella colonna di destra. Qualora sia fatto riferimento al Codice BCH alla colonna "m" nella tabella del capitolo VI, esso sara' interpretato nel senso di intendere intende qualunque colonna "m" "n" e "o" nella tabella del capitolo 17 del Codice IBC. RIFERIMENTI INCROCIATI DEI CODICI IBC/BCH AI REQUISITI. Codice IBC-capitolo 17 Codice di rif.IBC Codice di rif.BHC Voci Tipo di nave (colonna e) 1 = nave tipo 1 (2.1.2) (2.2.4(a)) 2 = nave tipo 2 (2.1.2) (2.2.4(b)) 3 = nave tipo 3 (2.1.2) (2.2.4(c)) Tipo di cisterna (colonna f) 1 = cisterna indipendente (4.1.1) (2.3.3) 2 = cisterna integrale (4.1.2) (2.3.1) G = cisterna a gravita' (4.1.3) (2.4) P = cisterna a pressione (4.1.4) - Controllo dell'atmosfera della cisterna (colonna h) Inerte: inerzia (9.1.2.1) (2.19.2(a)) Riempitivo: liquido o gas (9.1.2.1) (2.19.2(b)) Asciutto: asciugatura (9.1.2.3) (2.19.2(c)) Sfogo gas: naturale o costretto (9.1.2.4) (2.19.2(d)) Codice IBC-capitolo 17 Codice di rif.IBC Codice di rif.BHC Voci Attrezzature elettriche (colonna l) NF: prodotto non infiammabile (10.1.6)) Sistema elettrico Standard Si: Punto di infiammabilita' (10.1.6) Sistema elettrico superiore a 60 C Standard (serbatoio chiuso) No: Prodotto avente un (10.1.6) Sistemi elettrici punto di infiammabilita' speciali non superiore a 60 C (serbatoio chiuso) Indicatori di livello (colonna j) O: indicatori aperti (13.1.1.1) Dispositivo aperto (3.9(a)) R: indicatori limitati (13.1.1.2) Dispositivo limi- tato (3.9(b)) C: indicatori chiusi (13.1.1.3) Dispositivo chiuso (3.9(c)) D: indicatori indiretti (13.1.1.3) Dispositivo indi- retto (3.9(d)) Materiali e costruzione (colonna m) N1 4.12.1 N2 4.12.2 N3 4.12.3 N4 4.12.4 N5 4.12.5 N6 4.12.8 N7 4.12.9 N8 4.12.1, tuttavia possono essere utilizzate rame e leghe di rame Z - Y1 4.12.6 Y2 4.12.7 (a) Y3 4.12.7 (b) Y4 4.12.10 Y5 4.12.6, ma l'alluminio non e' consentito Protezione respiratoria E: V.14.2.8 3.16.10 e visiva (colonna n) Codice IBC-capitolo 17 Codice di rif. IBC Codice di rif. BHC Voci Particolari requisiti 15.1 4.4 15.2 4.19 15.3 4.1 15.4 4.2 15.5.1 - 13 4.20.1 - 14 15.5.14 - 26 4.20.15 - 27 15.6 4.6 15.7 4.5 15.8 4.7 15.9 4,21 15.10 4.3 15.11 4.8 15.12 4.9 15.13 4.10 15.14 4.11 15.16 4.15 15.17 4.13.1 15.18 4.13.2 15.19 4.14 15.19.6 4.14.1 15.20 4.22 15.21 4.23 16.2.6 5.2.5 16.2.7 5.2.6 16.2.8 5.2.7 16.2.9 5.2.8 16.6 4.18 16A.2.2 5A.2.2 Capitolo VII Il testo del capitolo VII e' sostituito dal seguente: Capitolo VII - ELenco dei prodotti chimici cui il Codice non si applica L'elenco dei prodotti chimici che sono stati riesaminati ai fini sia della loro sicurezza sia dei rischi di inquinamento e per i quali e' stato riscontrato che non presentano rischi d'inquinamento tali da precludere le applicazioni del Codice, figura al capitolo 18 del Codice IBC. ANNESSO 3 RISOLUZIONE MEPC.57(33) adottata il 30 Ottobre 1992 EMENDAMENTI ALL'ANNESSO DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PARTE DI NAVI, 1973 (Designazione della zona Antartica come area speciale e elenchi delle sostanze liquide) IL COMITATO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale relativa alle funzioni del Comitato conferite a quest'ultimo dalle Convenzioni internazionali per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino, NOTANDO l'articolo 16 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973 (in appresso denominata come la "Convenzione del 1973") e l'Articolo VI del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione del 1973 (in appresso denominata "Protocollo del 1978") che specificano la procedura di emendamento del Protocollo del 1978 e conferiscono all'organo appropriato dell'Organizzazione la funzione di considerare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978 (MRPOL 73/78), NOTANDO INOLTRE la risoluzione MEPC.55(33) con la quale il Comitato ha adottato gli emendamenti al Codice Internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di Navi che trasportano sostanze pericolose alla rinfusa (Codice IBC), AVENDO CONSIDERATO nella sua trentatresima sessione gli emendamenti all'Annesso II di MARPOL 73/78 e le relative Appendici II e III proposte dal Sub-Comitato sui prodotti chimici alla rinfusa nella sua ventunesima sessione e distribuiti in conformita' con l'articolo 16(2) (a) della Convenzione del 1973, 1. ADOTTA in conformita' con l'articolo 16(2) (d) della Convenzione del 1973 gli emendamenti all'Annesso II di MARPOL 73/78 e le Appendici II e III a quest'ultimo, il testo di tali emendamenti essendo enunciati nell'annesso alla presente risoluzione; 2. DETERMINA, in conformita' con l'articolo 16(2) (f) (iii) della Convenzione del 1973 che gli emendamenti saranno considerati accettati alla data alla quale le condizioni per l'entrata in vigore degli emendamenti al Codice IBC adottato dal Comitato con risoluzione MEPC 55(33) sono soddisfatte, a meno che, prima di tale data, non meno di un terzo delle Parti o le Parti le cui flotte mercantili combinate rappresentano non meno del cinquanta per cento del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, non abbiano comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti; 3. INVITA le Parti a prendere atto del fatto che, in conformita' con l'articolo 16(2) (g) (ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore sei mesi dopo la loro accettazione in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra; 4. CHIEDE al Segretario Generale, in conformita' con l'articolo 16(2) (e) della Convezione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti alla Convenzione copie certificate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti nell'annesso; 5. CHIEDE inoltre al Segretario Generale di trasmettere ai Membri dell'Organizzazione che non sono Parti al Protocollo del 1978 copie della Risoluzione e del suo Annesso. ANNESSO TESTO DEGLI EMENDAMENTI ALL'ANNESSO II DI MARPOL 73/78 ED ALLE APPENDICI II E III Regola 1 Il testo del paragrafo (6) e' sostituito da quanto segue: "Per prodotti liquidi nocivi" s'intende ogni prodotto elencato all'Appendice II del presente Annesso o provvisoriamente valutato ai sensi delle norme della regola 3(4) come rientrante nella categoria A, B, C O D. Il testo dell'ultima frase del paragrafo (7), come emendato, e' il seguente: Sono definite zone speciali: (a) La zona del Mare Baltico, e (b) la Zona del Mar Nero, e (c) La Zona Antartica. E' inserito un nuovo paragrafo (9A) del seguente tenore: (9A) Per zona Antartica s'intende la zona di mare, con latitudine Sud 60 S. Regola 2 E' aggiunto il seguente nuovo paragrafo (7): 7 (a) Quando un emendamento al presente Annesso ed ai Codici dei prodotti internazionali alla rinfusa e dei prodotti chimici alla rinfusa, comporta modifiche alla struttura o alle attrezzature ed agli accessori, in seguito all'aggiornamento dei requisiti di trasporto per alcune sostanze, l'Amministrazione potra' modificare o differire, per un determinato periodo, l'applicazione di tale emendamento per le navi costruite prima della data di entrata in vigore dell'emendamento, se l'applicazione immediata di tale emendamento e' considerata sragionevole o impraticabile. Tale agevolazione sara' stabilita riguardo a ciascuna sostanza in considerazione delle direttive elaborate dell'Organizzazione"*. *________________ E' fatto riferimento alle direttive per l'applicazione degli emendamenti all'elenco di sostanze all'Annesso II di Marpol 73/78, al Codice IBC ed al Codice CBH per quanto riguarda i rischi di inquinamento adottati dal Comitato di Protezione marittima ambientale dell'Organizzazione da parte della Risoluzione MEPC...(33) (b) L'Amministrazione che consente l'applicazione mitigata di un emendamento in base al presente paragrafo, sottoporra' all'Organizzazione un rapporto contenente precisazioni riguardo alla nave o alle navi interessate, ai carichi trasportati, ai commerci in cui ciascuna nave e' implicata, e le motivazioni dell'applicazione mitigata. Tale rapporto sara' distribuito alle Parti alla Convenzione per loro informazione ed azione appropriata, se del caso. Regola 3 Il testo del paragrafo (3) e' sostituito dal seguente: (3) I prodotti liquidi pericolosi trasportati alla rinfusa attualmente classificati nelle categoria A, B, C o D e che sono soggetti alle disposizioni del presente Annesso, figurano nell'Appendice II al presente Annesso. Regola 4 Il testo del paragrafo (1) e' sostituito dal seguente: (1) I prodotti di cui all'Appendice III al presente Annesso sono stati valutati e considerati come non rientranti nelle categorie A, B C e D come definite alla Regola 3(1) del presente Annesso in quanto attualmente si ritiene che non siano nocivi per l'organismo umano, le risorse marine, le bellezze del paesaggio o per altri usi legittimi del mare, quando sono scaricati in mare nel corso di operazioni di pulizia della cisterna o di scarico della zavorra. Il testo del paragrafo (2) e' sostituito dal seguente: (2) Lo scarico di acque di sentina o di zavorra o di altri residui o miscele che contengono solo i prodotti di cui all'Appendice III al presente Annesso non sara' soggetto ad alcuna prescrizione del presente Annesso. Regola 5 Il testo della formulazione dei precedenti paragrafi (1) e (7), cosi' come emendato, e' il seguente: Con riserva delle norme del paragrafo (14) della presente regola e della regola 6 del presente Annesso, La seconda frase del testo del paragrafo 1 cosi' come emendata, e' la seguente: Quando le cisterne che contengono tali prodotti o miscele vengono lavate, i residui che ne risultano dovranno essere scaricati in un luogo di discarica fino a quando la concentrazione delle sostanze nelle acque di scarico riversate nella discarica non raggiunga o scenda oltre lo 0.1% di peso, a fino a quando la cisterna non si e' svuotata, salvo per quanto riguarda il fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere dello 0.01% di peso. Il testo della seconda frase del paragrafo (7) cosi' come emendato e' il seguente: Quando le cisterne che contengono questi prodotti o miscele vengono lavate, i residui che ne risultano dovranno essere scaricati in un luogo di discarica che sara' fornito dagli Stati limitrofi della Zona speciale in conformita' con la regola 7 del presente Annesso, fino a quando la concentrazione delle sostanze nelle acque di scarico riversate nella discarica non raggiunga o scenda oltre lo 0.5% di peso, e fino a quando la cisterna non si e' svuotata, salvo per quanto riguarda il fosforo, giallo o bianco, per il quale la concentrazione residua deve essere dello 0.005% di peso. E' aggiunto un nuovo paragrafo (14), come segue: (14) Per quanto riguarda la zona Antartica, e' proibita lo scarico in mare di prodotti liquidi nocivi o di miscele che contengono tali sostanze. Regola 8 La prima e la seconda frase del testo del paragrafo (3), cosi' come emendato, sono le seguenti: Quando una cisterna deve essere lavata in conformita' con il sottoparagrafo (2) (a) della presente regola, le acque di scarico provenienti dalle operazioni di lavaggio della cisterna saranno scaricate in un luogo di discarica almeno fino a quando la concentrazione del prodotto nella acque di scarico, come indicato dalle analisi dei campioni delle acque di scarico prelevati dal ricercatore, non sia diminuita fino al livello di concentrazione specificato nelle regole 5(1) o 5(7), come applicabili, del presente Annesso. Quando la concentrazione richiesta e' stata ottenuta, le rimanenti acque di lavaggio della cisterna potranno continuare ad essere scaricate nella discarica fino allo svuotamento della cisterna. Regola 14 Nella seconda linea le parole "designate nell'Appendice II" sono sostituite dalle parole" di cui all'Appendice II". L'Appendice II e' sostituita dalla seguente: Appendice II ELENCO DEI PRODOTTI PERICOLOSI TRASPORTATI ALLA RINFUSA I prodotti liquidi nocivi trasportati alla rinfusa, attualmente sono classificati nelle categorie A, B, C o D e che sono soggetti alle disposizioni del presente Annesso, sono indicati nella colonna della categoria d'inquinamento dei capitoli 17 o 18 del Codice Internazionale per i prodotti chimici alla rinfusa. L'Appendice III e' sostituita da quanto segue: - Appendice III ELENCO DAGLI ALTRI PRODOTTI LIQUIDI I prodotti liquidi trasportati alla rinfusa, individuati come non rientranti nelle categorie A, B, C, o D e che non sono soggetti alle disposizioni del presente Annesso sono indicati sotto "III" nella colonna della categoria d'inquinamento dei capitoli 17 o 18 del Codice Internazionale per i prodotti chimici.