MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 1994 

  Applicazione del trattamento fiscale previsto dal comma 3 dell'art.
20  del  decreto-legge  16  novembre  1994,  n.  630,  per i prodotti
petroliferi agevolati per  uso  agricolo,  sulle  giacenze  esistenti
presso i depositi commerciali di distribuzione.
(GU n.276 del 25-11-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  20,  comma 3, del decreto-legge 16 novembre 1994, n.
630, con il quale e' stato sostituito il  punto  6  della  tabella  A
allegata  al  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,  riguardante  il
trattamento agevolato per i prodotti petroliferi per uso agricolo;
  Ritenuta  l'opportunita'  di applicare il nuovo trattamento fiscale
previsto dalla citata disposizione anche ai carburanti e combustibili
agevolati per uso agricolo giacenti presso i depositi per la  vendita
all'ingrosso  e  presso i depositi per la diretta somministrazione al
dettaglio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo;
  Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 1. Il trattamento fiscale previsto  dal  punto  6  della  tabella  A
allegata  al  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  nel  testo
sostituito  con  l'art.  20,  comma 3, del decreto-legge citato nelle
premesse, si applica anche ai prodotti petroliferi giacenti alle  ore
zero   del  17  novembre  1994  presso  i  depositi  per  la  vendita
all'ingrosso e presso i depositi per la diretta  somministrazione  al
dettaglio dei prodotti stessi agli utenti che ne hanno titolo.
  2.  Gli  uffici  tecnici  di  finanza eseguiranno la verifica delle
giacenze contabili esistenti alla predetta data, al  netto  dei  cali
ammissibili  in  relazione  al  periodo  di  giacenza  rispetto  alla
precedente  verifica,  e  determineranno  per  la   benzina   ammessa
all'agevolazione,  qualora  sia  ancora  giacente  presso  i predetti
impianti, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e per il  gasolio  e
per  l'olio  combustibile  la  differenza  d'imposta  dovuta.  Per il
rimborso  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del  citato
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.    331;  le somme dovute, previa
compensazione con le somme eventualmente da rimborsare, devono essere
versate entro trenta  giorni  dalla  data  di  verbalizzazione  delle
predette giacenze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI