Applicazione del trattamento fiscale previsto dal comma 3 dell'art. 20 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, sulle giacenze esistenti presso i depositi commerciali di distribuzione.(GU n.276 del 25-11-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20, comma 3, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, con il quale e' stato sostituito il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il trattamento agevolato per i prodotti petroliferi per uso agricolo; Ritenuta l'opportunita' di applicare il nuovo trattamento fiscale previsto dalla citata disposizione anche ai carburanti e combustibili agevolati per uso agricolo giacenti presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo; Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Decreta: Articolo unico 1. Il trattamento fiscale previsto dal punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo sostituito con l'art. 20, comma 3, del decreto-legge citato nelle premesse, si applica anche ai prodotti petroliferi giacenti alle ore zero del 17 novembre 1994 presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti che ne hanno titolo. 2. Gli uffici tecnici di finanza eseguiranno la verifica delle giacenze contabili esistenti alla predetta data, al netto dei cali ammissibili in relazione al periodo di giacenza rispetto alla precedente verifica, e determineranno per la benzina ammessa all'agevolazione, qualora sia ancora giacente presso i predetti impianti, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e per il gasolio e per l'olio combustibile la differenza d'imposta dovuta. Per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; le somme dovute, previa compensazione con le somme eventualmente da rimborsare, devono essere versate entro trenta giorni dalla data di verbalizzazione delle predette giacenze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1994 Il Ministro: TREMONTI