BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 14 novembre 1994 

  Modificazione del limite posto all'investimento dei fondi comuni di
investimento mobiliare in titoli collocati o distribuiti da  soggetti
facenti  parte  del gruppo cui appartiene la societa' di gestione dei
fondi medesimi.
(GU n.278 del 28-11-1994)

                           IL GOVERNATORE
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Vista  la  legge  23 marzo 1983, n. 77, concernente l'istituzione e
disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare;
  Visto l'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in base
al quale la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,  stabilisce,  tra
l'altro,  i  limiti  di  investimento  dei  fondi  comuni  in  titoli
distribuiti, o collocati da soggetti facenti  parte  del  gruppo  cui
appartiene la societa' di gestione;
  Visto  il  proprio provvedimento del 2 luglio 1991 per l'attuazione
di quanto disposto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
  Considerata l'opportunita' di riconoscere alle societa' di gestione
maggiore flessibilita' nell'acquisto per conto dei  fondi  di  titoli
collocati  o  distribuiti  da  societa'  del gruppo cui appartiene la
societa' di gestione;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3, comma 1, del proprio provvedimento del 2 luglio 1991
citato in epigrafe l'espressione "al 40 per cento" e' sostituita  con
"al 60 per cento".
  2.  Il  presente  provvedimento  entrera'  in  vigore  il giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 14 novembre 1994
                                                Il Governatore: FAZIO