CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 21 novembre 1994 

  Ampliamento dei ruoli speciali ad esaurimento concernenti il Gruppo
nazionale  per  la  difesa dai terremoti nell'ordinamento dei servizi
del C.N.R.
(GU n.287 del 9-12-1994)

                            IL PRESIDENTE
  Visto l'ordinamento dei servizi di cui al  decreto  del  presidente
del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche n. 11320 in data 14 luglio
1990,  successivamente  modificato  e  da  ultimo  con  decreto   del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12869 in data 23
maggio 1994;
  Visto  l'art.  12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto  del  presidente  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  n. 11842 in data 12 dicembre 1991 concernente l'inserimento
nell'ordinamento dei servizi del C.N.R. del Gruppo nazionale  per  la
difesa dai terremoti con ruoli speciali ad esaurimento, in attuazione
del  suindicato  art.  12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, fino a
che il Gruppo predetto sara' in vigore;
  Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento
della protezione civile con il quale,  in  attuazione  del  combinato
disposto  di  cui  agli  articoli  11  e  17, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e' stato individuato tra gli altri  il  Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti;
  Viste    le    delibere   assunte   dalla   giunta   amministrativa
nell'esercizio delle funzioni del  consiglio  di  amministrazione  in
data  23  dicembre  1992 e in data 10 settembre 1993, con le quali e'
stato disposto l'inquadramento nei ruoli speciali ad esaurimento  del
C.N.R.,   istituiti  per  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dai
terremoti, di ulteriori undici unita' di personale operante presso il
Ministero dei beni culturali ed  ambientali  e  la  regione  Abruzzo,
nonche'  la  delibera  assunta dal consiglio di presidenza in data 20
gennaio 1994, n. 32, relativa all'ampliamento dei ruoli predetti;
  Visti la lettera prot. SVE434/B/7.1.8 in data 22  luglio  1994  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il  telegramma  prot. 146252 in data 21 giugno 1994 del Ministero del
tesoro, e la lettera  prot.  UOPA/D.OR/12225/CO31015/94/9.2.25/mp  in
data  1  luglio  1994  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento funzione  pubblica,  con  le  quali  le  amministrazioni
predette  si  sono  espresse positivamente circa l'ampliamento di cui
sopra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1991,
n. 171;
  Ravvisata  l'opportunita' di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma
4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  I ruoli speciali ad esaurimento di cui all'art. 12 della  legge  28
ottobre  1986,  n.  730,  e successive modificazioni ed integrazioni,
relativi al Gruppo nazionale per la difesa  dai  terremoti  istituiti
con  decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n.
11842 in data 12 dicembre 1991 sono ampliati fino  quando  il  Gruppo
restera' in vigore delle seguenti undici unita':
   sette   unita'   di   decima   qualifica  funzionale  (due  unita'
ricercatori e cinque unita' CPER);
   tre unita' di ottava qualifica funzionale (STER);
   una   unita'   di   ottava   qualifica   funzionale   (funzionario
amministrazione).
  Si riportano i ruoli speciali ad  esaurimento  relativi  al  Gruppo
nazionale  per  la  difesa dai terremoti, di cui all'allegato 4-bis e
allegato 6  dell'ordinamento  dei  servizi  del  C.N.R.,  comprensivi
dell'ampliamento di cui sopra.
Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
  Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:
   undici unita' di decima qualifica funzionale;
   tre unita' di ottava qualifica funzionale.
  Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:
   una unita' di ottava qualifica funzionale;
   una unita' di sesta qualifica funzionale;
   una unita' di quarta qualifica funzionale.
  Le  qualifiche  soprariportate ed i rispettivi contingenti numerici
dovranno  essere  riarticolati  in  applicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
   Roma, 21 novembre 1994
                                                Il presidente: GARACI