MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1994 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centottantadue giorni.
(GU n.287 del 9-12-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
   Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
   Considerato  che,  sulla  base  dei  flussi  di  cassa,  l'importo
relativo  all'emissione  netta  dei  suindicati titoli pubblici al 30
novembre 1994 e' pari a 140.165 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  dicembre   1994   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1995 fino
al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1994, con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 dicembre 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE