Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1994.(GU n.287 del 9-12-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994; Visti i propri decreti del 21 novembre 1994 che hanno disposto per il 30 novembre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del presso base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994; Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,86 per i BOT a novanta giorni, a L. 95,57 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 90,75 per i BOT a trecentosessantacinque giorni. La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 288.967.656.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 28 febbraio 1995; a L. 620.121.785.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 maggio 1995 e a lire 1.247.768.152.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 novembre 1995. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 97,52 per i BOT a novanta giorni, a L. 94,91 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 89,60 per i BOT a trecentosessantacinque giorni. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1994 p. Il direttore generale: PIEMONTESE