Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.(GU n.289 del 12-12-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Evelyn Schlick presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Evelyn Schlick, nata a Landshut il 30 agosto 1960, cittadina tedesca, Rechtsanwaltin rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium der Justiz in Germania e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalita' che seguono. La prova consistera' in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto tributario; diritto del lavoro; diritto civile; diritto commerciale; diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto forense e diritti e doveri dell'avvocato. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie. Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 3 dicembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO