Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla domanda di ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" e proposta del relativo schema di disciplinare di produzione.(GU n.289 del 12-12-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto di approvazione, il testo dello schema di disciplinare di produzione modificato di cui trattasi. Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di ampliamento della zona di produzione del formaggio "Mozzarella di bufala campana". Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nelle riunioni del 28 ottobre e 9 novembre 1994, presa in esame: l'istanza presentata dall'Associazione provinciale allevatori di Foggia tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio "Mozzarella di bufala campana" a quella parte della provincia di Foggia comprendente il territorio dei comuni di: Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore; Considerato che le condizioni ambientali di quella parte della provincia di Foggia comprendente il territorio dei comuni sopra specificati, sono analoghe a quelle dell'attuale zona di produzione del formaggio "Mozzarella di bufala campana", che i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del formaggio ivi ottenuto corrispondono a quelle indicate per il formaggio "Mozzarella di bufala campana" nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993; Considerato altresi' che nei territori sopra specificati che rientrano nell'area geografica solitamente individuata con il nome di Capitanata, e' frequente e tradizionale l'allevamento delle bufale e stabulazione semilibera con limitato impiego di paddok all'aperto e con ricorso al pascolamento, e che si rende opportuno differenziare il prodotto finale ottenuto con la qualificazione "Capitanata" che piu' strettamente richiama la zona di produzione; Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti le richieste avanzate dall'associazione provinciale allevatori di Foggia sopracitata; Esprime parere favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993, al territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Foggia e rientranti nell'area geografica denominata "Capitanata": Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore; Il Comitato conseguentemente propone le sottoriportate integrazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" di cui trattasi: Art. 2 - Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma: REGIONE PUGLIA Provincia di Foggia: comuni di Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore; Art. 4 - Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma: 5. La "Mozzarella di bufala campana" prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera, con limitato impiego del paddock all'aperto e con ricorso al pascolamento, nell'ambito e con le tecniche tipiche della Capitanata, puo' usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione di "Capitanata". Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubbicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.