BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

       Istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta
           del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
(GU n.289 del 12-12-1994)

   Il  modello  delineato dalla legge bancaria del 1936 e dal diritto
societario   configurava   un    sistema    finanziario    incentrato
sull'intermediazione  bancaria.  Alle  sole  banche,  infatti, veniva
consentito il ricorso senza limiti alla raccolta di risparmio  presso
il  pubblico mentre alle imprese (costituite in forma di societa' per
azioni e in accomandita per azioni) il codice  civile  consentiva  di
raccogliere   risparmio   esclusivamente   attraverso   lo  strumento
obbligazionario, entro il limite del capitale versato ed esistente.
   Il testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia
(decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) conferma la riserva di
attivita'  bancaria,  consentendo tuttavia un sostanziale ampliamento
della  possibilita',  per  le  imprese,  di  raccogliere   risparmio.
L'articolo  11, infatti, riconosce alle imprese nuove possibilita' di
ricorso al mercato per il reperimento di capitale di debito.
                                * * *
   Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione  della  delibera
C.I.C.R.  del  3  marzo  1994  e  riguardano i soggetti diversi dalle
banche. L'intervento del Comitato persegue il  duplice  obiettivo  di
prevenire  i  fenomeni  di  abusivismo  bancario  e  di promuovere la
nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le  imprese,  nel
rispetto  dell'esigenza  primaria  di  prevedere  adeguate cautele in
favore dei risparmiatori.
                                * * *
   La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il
limite del  capitale  versato  e  delle  riserve.  Essa  puo'  essere
effettuata  sia  dalle  societa'  ed  enti  quotati  sia  dalle altre
imprese. La "qualita'" di queste ultime viene assicurata  richiedendo
un  risultato  di  bilancio  positivo  negli ultimi tre esercizi e la
sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciate
da un intermediario vigilato.
   Alle banche e' affidato il compito di favorire il  reperimento  di
risorse sul mercato da parte di organismi sani, sviluppando un canale
di   assistenza   al  mondo  imprenditoriale  ulteriore  rispetto  al
tradizionale affidamento e all'intervento di tipo partecipativo. Tale
opportunita' offerta al sistema bancario e' coerente, inoltre, con le
disposizioni volte a contenere l'ammontare dei grandi rischi assunti.
   Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta puo' essere
effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege n.  43/1994,  con
durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento"
con  durata  superiore  a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i
titoli - coerentemente con quanto stabilito dal decreto del  Ministro
del  tesoro  del  7  ottobre  1994 - viene fissato in una misura (100
milioni)  idonea  a  selezionare,  dal  lato   della   domanda,   gli
investitori in grado di valutare il rischio di impresa.
   Per  quanto  concerne  la  raccolta  presso soci, essa puo' essere
effettuata  senza  alcun  limite  purche'  rivolta  a  soggetti   che
detengano,  da  almeno  tre mesi, una partecipazione almeno pari al 2
per cento del capitale sociale.
   Per le cooperative con piu' di cinquanta soci,  viene  fissato  un
limite  quantitativo,  pari  a  tre  volte il patrimonio, riferito al
complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato a  cinque
volte  il  patrimonio in caso di prestiti garantiti, in misura almeno
pari al 30%, da soggetti  "vigilati"  (banche,  finanziarie  iscritte
nell'elenco   speciale   di   cui   all'art.  107  del  testo  unico,
assicurazioni) ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di
garanzia dei prestiti sociali che conferisca una adeguata tutela agli
investitori.
   Il Comitato ha confermato il  divieto  alle  societa'  finanziarie
cooperative  di  raccogliere  risparmio  presso soci ed, in generale,
alle altre finanziarie  di  raccogliere  risparmio  tra  il  pubblico
mediante  cambiali  finanziarie  e  certificati  di  investimento. In
deroga a tale ultimo principio, alle societa' finanziarie  "vigilate"
(iscritte  nell'elenco  speciale di cui all'art. 107 del testo unico)
viene consentita la raccolta tra il pubblico con i nuovi strumenti di
debito.
   Vengono, infine, introdotti per tutti i  soggetti  che  effettuano
attivita'  di  raccolta  di  risparmio tra il pubblico e presso soci,
coerentemente con quanto stabilito dal citato  decreto  del  Ministro
del  tesoro  del  7  ottobre u.s., obblighi in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali.
                                * * *
   Le presenti istruzioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica attesa la  rilevanza  che  assumono  per  molteplici
operatori.  Esse  entreranno  in vigore decorsi quindici giorni dalla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Viene inoltre prevista una  disciplina  transitoria  (sino  al  31
dicembre 1997) per consentire ai soggetti che al momento dell'entrata
in  vigore  delle presenti norme effettuano raccolta di risparmio tra
il pubblico e presso soci di ricondurre tale raccolta nei limiti  ora
introdotti, ovvero di dismettere tale attivita'.
   Le  societa'  cooperative  non finanziarie possono avvalersi di un
periodo transitorio piu' lungo (sino al  31  dicembre  1999)  qualora
aderiscano  a  schemi di garanzia dei prestiti sociali promossi dalle
associazioni di categoria.
   Le societa' cooperative finanziarie, in presenza  del  divieto  di
raccogliere  risparmio  presso soci, devono astenersi dall'instaurare
nuovi rapporti e dismettere progressivamente le operazioni in  essere
entro  il  31  dicembre  1997.  Si  rammenta che tali ultime societa'
possono richiedere l'autorizzazione all'attivita' bancaria alla Banca
d'Italia, la quale effettuera' le proprie valutazioni ai sensi  delle
vigenti  istruzioni di vigilanza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 21 febbraio 1994.
                                                Il Governatore: FAZIO
 
                            ------------
 
                 RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI
                        DIVERSI DALLE BANCHE
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 
1. Premessa.
   L'art. 11 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, nel
ribadire il principio in virtu' del quale la raccolta  del  risparmio
presso il pubblico e' vietata, in generale, ai soggetti diversi dalle
banche,  riconosce  a  tali  soggetti talune possibilita' di raccolta
(1).
   Le  presenti  istruzioni sono emanate in attuazione della delibera
C.I.C.R. del 3 marzo 1994.  L'intervento  del  Comitato  persegue  il
duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di
promuovere  la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le
imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria  di  prevedere  adeguate
cautele in favore dei risparmiatori.
   La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il
limite  del  capitale  versato  e  delle  riserve.  Essa  puo' essere
effettuata sia  dalle  societa'  ed  enti  quotati  sia  dalle  altre
imprese.  Per  queste  ultime  si  richiede  un risultato di bilancio
positivo negli ultimi tre esercizi e  la  sussistenza,  per  ciascuna
emissione  di  titoli,  di  garanzia  rilasciata  da un intermediario
"vigilato".
   Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta puo' essere
effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege n.  43/1994,  con
durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento"
con  durata  superiore  a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i
titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per  selezionare,
dal  lato  della  domanda,  gli  investitori  in grado di valutare il
rischio di impresa.
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   (1) Il divieto non si applica agli  enti  sottoposti  a  forme  di
vigilanza   prudenziale   che   svolgono   attivita'  assicurativa  o
finanziaria, per la raccolta ad  essi  specificamente  consentita  da
disposizioni di legge.
   Per  quanto  concerne  la  raccolta  presso soci, essa puo' essere
effettuata  senza  alcun  limite  purche'  rivolta  a  soggetti   che
detengano  una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale
sociale.
   Per le cooperative con piu' di cinquanta soci, viene introdotto un
limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito  al  complesso
della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti
garantiti,  in  misura  almeno  pari  al  30  per  cento, da soggetti
vigilati ovvero quando la  cooperativa  aderisca  ad  uno  schema  di
garanzia  dei  prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli
investitori.
   Il Comitato ha confermato il  divieto  alle  societa'  finanziarie
cooperative  di  raccogliere  risparmio  presso soci ed, in generale,
alle altre finanziarie  di  raccogliere  risparmio  tra  il  pubblico
mediante  cambiali  finanziarie  e  certificati  di  investimento. In
deroga a tale ultimo principio, alle societa' finanziarie  "vigilate"
viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.
2. Fonti normative.
   La   materia   e'  regolata  dai  seguenti  articoli  del  decreto
legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):
    art. 11, commi 2, 3, 4 (lettere c), d), e), e 5, che, nel sancire
il  divieto  di  raccogliere  risparmio  tra  il pubblico ai soggetti
diversi dalle banche, definiscono le  deroghe  al  divieto  stesso  e
individuano   le   fattispecie  che  non  costituiscono  raccolta  di
risparmio tra il pubblico;
    art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del  tesoro  puo'
individuare,  in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti
-  diversi  dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  -   da
sottoporre    alle   norme   sulla   trasparenza   delle   condizioni
contrattuali;
    art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di
prescrivere   che   determinati   contratti   o  titoli,  individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla  base  di  specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;
    articoli   130   e   131,  che  assoggettano  a  sanzione  penale
l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico  effettuata  in
violazione dell'art. 11 sopra citato;
e inoltre
   dalla  legge  13  gennaio  1994, n. 43, che disciplina le cambiali
finanziarie;
   dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11
del T.U.;
   dal decreto del  Ministro  del  tesoro  del  7  ottobre  1994  che
individua   le  caratteristiche  delle  cambiali  finanziarie  e  dei
certificati di investimento.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    "raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico",   l'attivita'   di
acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.
   Ai  fini  della  presente disciplina non e' "raccolta di risparmio
tra il pubblico":
     a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative
personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale  operazione  si
inserisce,  di  norma,  in una gamma piu' ampia di rapporti di natura
economica con il soggetto finanziato.  Nel  contratto  deve  comunque
risultare  con  chiarezza  la  natura di "finanziamento" del rapporto
stesso (1). In ogni caso, il  reperimento  di  risorse  in  tal  modo
effettuato   non  deve  presentare  connotazioni  tali  (ad  esempio,
numerosita' e frequenza delle operazioni) da configurare,  di  fatto,
una forma di raccolta;
------------
   (1) Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non
altre  operazioni  -  come,  ad  esempio,  l'attivita' di gestione di
valori mobiliari - le  quali,  anche  se  effettuate  sulla  base  di
trattative  personalizzate,  costituiscono "raccolta di risparmio tra
il pubblico".
     b)  l'acquisizione  di  fondi  connessa  con  l'emissione  e  la
gestione,  da  parte  di  un  fornitore  di  beni o servizi, di carte
prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
     c) l'acquisizione di fondi con  obbligo  di  rimborso  presso  i
seguenti soggetti:
     banche  autorizzate  in  Italia  e  banche  comunitarie  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del T.U.;
     societa'  finanziarie  iscritte  nell'elenco  speciale  di   cui
all'art. 107 del T.U.;
     societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi  bancari  di  cui
all'art. 61 del T.U.;
     imprese ed enti di  assicurazione  autorizzati  ai  sensi  della
legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
     societa'  di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui
all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
     societa'  fiduciarie  iscritte  nell'elenco  di cui all'art. 17,
comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
     fondi comuni di investimento in valori  mobiliari  di  cui  alla
legge 23 marzo 1983, n. 77;
     fondi  comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge
14 agosto 1993, n. 344;
     SICAV  iscritte  all'albo  di  cui  all'art.   9   del   decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
     fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
   Nei   confronti   di   tali   soggetti  resta  ferma,  ovviamente,
l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attivita';
     "raccolta di risparmio presso soci", l'attivita' di acquisizione
di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci.  L'offerta
degli  strumenti  nei  quali  tale  forma  di  raccolta si sostanzia,
prevista nel disegno  imprenditoriale  della  societa',  deve  essere
rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
   Ai  fini  della presente disciplina non costituiscono "raccolta di
risparmio presso soci"  le  singole  operazioni  di  finanziamento  a
favore  della  societa'  che  uno o piu' soci decidano di effettuare,
sempreche' tali operazioni non si configurino, di fatto,  come  forme
di raccolta;
    "societa'  finanziarie", gli intermediari finanziari esercenti le
attivita' indicate dall'art. 106, comma  1,  e  i  soggetti  indicati
dall'art.  113,  comma  1,  del T.U., ad eccezione delle "societa' di
partecipazione"  che  detengono  partecipazioni  prevalentemente  nel
settore  industriale,  con  lo  scopo di coordinare l'attivita' delle
imprese partecipate;
    "societa' finanziarie vigilate", le societa' finanziarie iscritte
nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;
    "soggetti vigilati", le banche autorizzate in Italia e le  banche
comunitarie  indicate dall'art. 1, comma 2, lettere b) e d) del T.U.,
le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale  dell'art.  107
del  T.U. e le societa' ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi
delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;
    "raccolta a vista", la raccolta che puo' essere ritirata da parte
del depositante  in  qualsiasi  momento  senza  preavviso  o  con  un
preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole piu' restrittive.
   Non si considera "a vista", la raccolta connessa con l'emissione e
la  gestione,  da  parte  di un fornitore di beni o servizi, di carte
prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;
    "attivita'  finanziaria",   le   attivita'   di   assunzione   di
partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi, cosi' come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del
6 luglio 1994;
    "emissione e gestione di  mezzi  di  pagamento",  l'attivita'  di
intermediazione finanziaria esercitata mediante:
      a) incasso e trasferimento di fondi;
      b)  trasmissione  o  esecuzione  di  ordini di pagamento, anche
tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalita';
      c) compensazione di debiti e crediti;
      d) emissione o gestione di carte di credito,  di  debito  o  di
altri mezzi di pagamento.
   Non   rientrano   nella   prestazione   di  servizi  di  pagamento
l'attivita' di recupero crediti, di trasporto e consegna  valori,  di
emissione  e  gestione - da parte di un fornitore di beni e servizi -
di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.
4. Destinatari della disciplina.
   Le presenti istruzioni  si  rivolgono  ai  soggetti  residenti  in
Italia (1). ------
    (1)  Sia  ai  soggetti  residenti  in  Italia  sia  a  quelli non
residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII  delle
istruzioni  di  vigilanza  ("Emissioni  e offerte in Italia di valori
mobiliari").
 
                             Sezione II
               RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO
 
1. Premessa.
   I soggetti  diversi  dalle  banche  raccolgono  risparmio  tra  il
pubblico  mediante  l'emissione  di  obbligazioni,  di certificati di
investimento e di cambiali finanziarie.
   Nel seguito vengono definite le caratteristiche  dei  titoli  e  i
limiti previsti per tali forme di indebitamento.
2. Obbligazioni.
   Raccolgono  risparmio  mediante  l'emissione  di  obbligazioni  le
societa' per azioni e in accomandita per  azioni,  nel  rispetto  del
limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.
   Tale  limite e' elevato sino all'ammontare del capitale versato ed
esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato
per   le  seguenti  societa'  con  titoli  negoziati  in  un  mercato
regolamentato:
    societa' per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
    societa' finanziarie vigilate.
   Nell'allegato  A  si  riporta  il   quadro   riepilogativo   delle
possibilita' di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.
3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento.
3.1 Emittenti.
   Raccolgono  risparmio  mediante cambiali finanziarie e certificati
di investimento (1) (2):
    le societa' e  gli  enti  con  titoli  negoziati  in  un  mercato
regolamentato (3);
    le  altre  societa'  purche'  i bilanci degli ultimi tre esercizi
siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia,
in  misura  non  inferiore  al  50  per  cento  del  loro  valore  di
sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.
------------
    (1)  Si rammenta che il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in
relazione alle proposte di revisione del  trattamento  fiscale  delle
rendite   finanziarie,   l'emissione   di   cambiali  finanziarie  e'
temporaneamente preclusa alle banche.
    (2) Si rammenta che le societa' di intermediazione mobiliare  non
possono,  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1,
raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni.
    (3) La quotazione deve  riferirsi  alle  azioni  della  societa',
ovvero   ad  altri  titoli  purche'  la  scadenza  degli  stessi  sia
successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati
di investimento che si intendono emettere.
   L'identita'  del  garante  e  l'ammontare  della garanzia prestata
devono essere indicati sui titoli (1).
   La  raccolta  mediante  cambiali  finanziarie  e  certificati   di
investimento e' preclusa alle societa' finanziarie non vigilate.
3.2 Cambiali finanziarie.
   Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:
    sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
    hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
    hanno  un  valore  nominale  unitario  non  inferiore  a lire 100
milioni.
   Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi  di  cui  all'art.
100 del regio decreto n. 1669/33 (2) devono essere indicati:
    la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
essa e' iscritta;
    il  capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento
dell'emissione (3);
    l'ammontare complessivo dell'emissione  di  cui  la  cambiale  fa
parte;
    in  caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia.
3.3 Certificati di investimento.
   I   certificati   di   investimento   presentano    le    seguenti
caratteristiche:
    hanno durata minima superiore a 12 mesi;
    hanno  un  valore  nominale  unitario  non  inferiore  a lire 100
milioni.
   I certificati di investimento  offerti  in  serie  sono  tra  loro
fungibili.  In  tal  caso essi devono avere uguali caratteristiche di
durata, di rendimento, di valute  di  denominazione  e,  se  a  tasso
variabile, di indicizzazione.
   Sui   certificati   di   investimento  devono  essere  chiaramente
indicati:
    la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
essa e' iscritta;
    il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al  momento
dell'emissione (3);
    il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari
per  la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita'
di rimborso;
    ove emessi in serie, l'ammontare  complessivo  dell'emissione  di
cui il certificato fa parte;
    in  caso di garanzia, l'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia.
3.4 Limiti all'emissione.
   Le  imprese  emettono  cambiali  finanziarie  e   certificati   di
investimento   per   un   importo  che,  unitamente  a  quello  delle
obbligazioni emesse, non eccede il  capitale  versato  e  le  riserve
risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
   Nell'allegato   B   si   riporta  il  quadro  riepilogativo  delle
possibilita' di raccolta mediante cambiali finanziarie e  certificati
di investimento.
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    (1)  Le  garanzie  devono  essere  esplicite e non assoggettate a
condizione.
    (2)  La  denominazione  "cambiale   finanziaria";   la   promessa
incondizionata  a  pagare  una somma determinata; l'indicazione della
scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di  colui  al
quale  o  all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione
della data e del luogo in cui  il  vaglia  cambiario  e'  emesso;  la
sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
    (3)  Le societa' cooperative possono indicare il capitale sociale
versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 4. Obblighi di trasparenza.
   I soggetti  che  raccolgono  direttamente  (1)  risparmio  tra  il
pubblico  mettono  a disposizione della clientela - nei locali in cui
svolgono tale attivita' - i fogli informativi  analitici  di  cui  al
paragrafo 4.1.
   Gli  annunci  pubblicitari  e  le offerte effettuati con qualsiasi
mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai  fogli
analitici,  le  informazioni  sui  tassi  e  sulle  altre  condizioni
precedentemente indicate.
4.1 Fogli informativi analitici.
   I fogli informativi analitici contengono dettagliate  informazioni
sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento
effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su
ogni  altro  onere  o  condizione  economica  relativi alle emissioni
offerte.
   Per tutte le operazioni e' specificato se  per  il  calcolo  degli
interessi   si   fa  riferimento  all'anno  civile  ovvero  a  quello
commerciale.
   Per le emissioni a tasso variabile, i  rendimenti  sono  calcolati
secondo  il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi
valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza
dei parametri medesimi.
   Tali  fogli  possono  essere  prodotti  avvalendosi  di  procedure
elettroniche  e  una  loro  copia  e' conservata per cinque anni agli
atti; essi non costituiscono offerta al pubblico  a  norma  dell'art.
1336 del codice civile.
------------
    (1)  La  disciplina  indicata al presente paragrafo si applica ai
soggetti diversi dalle banche e dalle societa' finanziarie che  nelle
operazioni   di   collocamento   di   obbligazioni,   certificati  di
investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di  intermediari
specializzati.
                             Sezione III
                 RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI
 
1. Societa' diverse dalle cooperative.
   Le  societa'  diverse  dalle  cooperative possono effettuare senza
alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a  condizione
che (1):
    tale facolta' sia prevista nello statuto;
    la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da
almeno  tre  mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per
cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
   Nelle societa' di persone (soc. semplice, soc. in nome  collettivo
e  soc.  in  accomandita  semplice,  con  riferimento  ai  soli  soci
accomandatari) tali condizioni non sono richieste.
   La raccolta presso soci non puo' avvenire con strumenti "a  vista"
o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
   Nell'allegato  C  si  riporta  un  riepilogo delle possibilita' di
raccogliere risparmio presso  soci  per  le  societa'  diverse  dalle
cooperative.
2. Societa' cooperative.
   Le  societa'  cooperative  che  non svolgono attivita' finanziaria
possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purche'
tale facolta' sia prevista nello statuto.
   L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere  il
limite  del  triplo  del  patrimonio  (capitale  versato  e  riserve)
risultante dall'ultimo bilancio approvato (2).
------------
    (1) In assenza di tali  condizioni,  le  societa'  diverse  dalle
cooperative   possono,   ovviamente,  raccogliere  risparmio  tra  il
pubblico con le modalita' e nei limiti previsti nella sezione II.
    (2) Nel patrimonio puo' essere computato un ammontare pari al 50%
della differenza tra il valore di carico in bilancio  degli  immobili
di   proprieta'   ad  uso  residenziale  e  il  valore  degli  stessi
considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale  sugli
immobili.  Di  tale  ultimo  valore  deve  essere  data notizia nella
documentazione di bilancio delle cooperative.
   Tale  limite  viene  elevato  fino  al  quintuplo  del  patrimonio
qualora:
     a)  il  complesso  dei prestiti sociali sia assistito, in misura
almeno pari al 30 per  cento,  da  garanzia  rilasciata  da  soggetti
vigilati;
ovvero
     b) la societa' cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei
prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.
   I  limiti  patrimoniali  sopra  indicati  non  si  applicano  alle
societa' cooperative con meno di 50 soci.
   Le modalita' di raccolta presso i soci e l'eventuale  adesione  ad
uno  schema  di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle
cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attivita' di raccolta presso
soci  assume  nell'ambito  della   complessiva   operativita'   delle
cooperative,  comporta  che  l'ammontare dei prestiti sociali e delle
eventuali garanzie nonche' l'entita'  del  rapporto  tra  prestiti  e
patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle
stesse.
   In  ogni  caso  la  raccolta  presso  soci  non  puo' avvenire con
strumenti "a vista" o collegati  all'emissione  o  alla  gestione  di
mezzi di pagamento.
   La   raccolta   presso   soci  non  e'  consentita  alle  societa'
finanziarie cooperative.
   Nell'allegato C si riporta  un  riepilogo  delle  possibilita'  di
raccogliere risparmio presso soci per le societa' cooperative.
2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali.
   Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi
dalle  associazioni  di  categoria. Tali schemi prevedono, in caso di
fallimento,   liquidazione   coatta   amministrativa   o   concordato
preventivo  della  societa'  cooperativa,  il  rimborso  dei prestiti
effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.
   Nell'ambito di ciascuno  schema  di  garanzia  e'  necessario  che
l'ammontare   complessivo  dei  prestiti  sociali  delle  cooperative
aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non  superi  un  limite
pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.
3. Obblighi di trasparenza.
   Le  societa'  cooperative, con non meno di 50 soci, che raccolgono
il risparmio presso i propri soci mettono a disposizione - nei locali
in cui svolgono tale attivita' - i fogli informativi analitici di cui
al paragrafo 3.1.
   Al socio e' fornita alla scadenza del contratto e comunque  almeno
una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo
svolgimento  del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la
comprensione del rapporto medesimo.
   Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un  congruo
termine   e   comunque   non   oltre   novanta  giorni,  copia  della
documentazione inerente a singole operazioni poste  in  essere  negli
ultimi dieci anni.
   Gli  interessi  sui  versamenti  di denaro sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento  e  sono  dovuti
fino a quello del prelevamento.
3.1 Fogli informativi analitici.
   I  fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni
sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le  comunicazioni
e  su  ogni  altra  condizione  economica  relativa  alle  operazioni
effettuate.
   Per tutte le operazioni e' specificato se  per  il  calcolo  degli
interessi   si   fa  riferimento  all'anno  civile  ovvero  a  quello
commerciale.
   Tali  fogli  possono  essere  prodotti  avvalendosi  di  procedure
elettroniche  e  una  loro  copia  e' conservata per cinque anni agli
atti;
essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del
codice civile.
3.2 Contratti.
   I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti,
a pena di nullita', per iscritto e un loro esemplare e' consegnato al
socio.
   I  contratti  indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati.
   La possibilita' di variare in senso sfavorevole al socio il  tasso
di   interesse   e   ogni  altro  prezzo  e  condizione  deve  essere
espressamente  indicata  nel   contratto   con   clausola   approvata
specificamente dal socio.
   Sono  nulle  e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e  di
ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono
tassi,  prezzi  e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
   In caso di inosservanza del contenuto o di nullita' delle predette
clausole si applicano:
     a) il tasso nominale  massimo  dei  buoni  ordinari  del  tesoro
annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal
Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del
contratto;
     b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel  corso  della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in
mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
   Le  variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi
di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere  comunicate,  a
pena  di  inefficacia,  presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono
soggette ad alcun obbligo di comunicazione  le  variazioni  di  tasso
conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti
e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime.
   Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio
ha  diritto  di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere,
in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
 
                             Sezione IV
             RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE
 
   Non e' sottoposta ad alcun  vincolo,  in  quanto  non  costituisce
raccolta  di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso
societa' controllanti, controllate o  collegate  ai  sensi  dell'art.
2359   del   codice   civile  e  presso  controllate  da  una  stessa
controllante.
   Nel caso in cui piu' soggetti di  natura  cooperativa  partecipino
congiuntamente  al  capitale  di  una  societa'  esercente  attivita'
finanziaria, la raccolta di risparmio  effettuata  da  tale  societa'
presso  le  cooperative  non e' sottoposta ad alcun vincolo purche' i
finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle
cooperative partecipanti e la complessiva operativita' della societa'
medesima sia  riservata,  in  via  prevalente,  ai  rapporti  con  le
cooperative (1).
------------
    (1)  Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo
statuto della societa' partecipata.
 
                              Sezione V
                       DISCIPLINA TRANSITORIA
 
   L'adeguamento  alla  presente disciplina deve avvenire entro il 31
dicembre 1997.
   Le societa' cooperative, svolgenti  attivita'  diversa  da  quella
finanziaria,  che  aderiscono  ad  uno schema di garanzia di cui alla
sezione  III,  paragrafo  2.1,  possono  avvalersi  di   un   periodo
transitorio  piu'  lungo (sino al 31 dicembre 1999) purche' le stesse
predispongano un piano di riallineamento che dovra' essere  approvato
dai rispettivi organismi di categoria.
   Le  societa'  cooperative  finanziarie, in presenza del divieto di
raccogliere risparmio presso soci, devono - entro il 31 dicembre 1997
- dismettere progressivamente le operazioni in  essere,  astenendosi,
comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.
   Si  rammenta  che  il  mancato rispetto della normativa emanata ai
sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina  transitoria,  e'
sanzionato dagli articoli 130 (1) e 131 (2) del T.U. medesimo.
   Si precisa, infine, che la presente disciplina non si occupa della
raccolta  di  risparmio presso i dipendenti per la quale il C.I.C.R.,
con la delibera del 3 marzo 1994, ha fatto riserva  di  emanare,  con
ulteriore delibera, una specifica regolamentazione.
------------
    (1) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il
pubblico  in  violazione  dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque  milioni  a  lire
cento milioni".
    (2) "Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il
pubblico  in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa  da  lire
quattro milioni a lire venti milioni".
 
                                                           ALLEGATO A
                        RACCOLTA DI RISPARMIO
                MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO
 
_____________________________________________________________________
|             |      CARATTERISTICHE    |                           |
|  EMITTENTI  |           DEGLI         |    LIMITI ALL'EMISSIONE   |
|             |         EMITTENTI       |                           |
|_____________|_________________________|___________________________|
|             |                         |                           |
|             | non finanziarie         |                           |
|             |                         |                           |
|  S.P.A. e   |_________________________| ENTRO IL PATRIMONIO       |
|  S.A.P.A.   |                         |                           |
| "QUOTATE"   | finanziarie vigilate    |                           |
|             |                         |                           |
|             |_________________________|___________________________|
|             |                         |                           |
|             | finanziarie non vigilate| ENTRO IL CAPITALE VERSATO |
|             |                         |                           |
|_____________|_________________________|___________________________|
|             |                         |                           |
|             | non finanziarie         |                           |
|             |                         |                           |
|  S.P.A. e   |_________________________|                           |
|  S.A.P.A.   |                         | ENTRO IL CAPITALE VERSATO |
|    NON      | finanziarie vigilate    |                           |
| "QUOTATE"   |                         |                           |
|             |_________________________|                           |
|             |                         |                           |
|             | finanziarie non vigilate|                           |
|             |                         |                           |
|_____________|_________________________|___________________________|
 
                                                           ALLEGATO B
                        RACCOLTA DI RISPARMIO
     MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO
 
_____________________________________________________________________
|           |   CARATTERISTICHE   | POSSIBILITA' DI |  ULTERIORI    |
| EMITTENTI |       DEGLI         |   EMETTERE ED   |   VINCOLI     |
|           |     EMITTENTI       | EVENTUALI LIMITI|               |
|___________|_____________________|_________________|_______________|
|           |                     |                 |               |
|           | non finanziarie     |                 |               |
|           |                     |       SI        |      =        |
| SOCIETA'  |_____________________|                 |               |
| ed ENTI   |                     |    ENTRO IL     |               |
| "QUOTATI" | finanziarie vigilate| PATRIMONIO (*)  |               |
|           |                     |                 |               |
|           |_____________________|_________________|_______________|
|           |                     |                 |               |
|           | finanziarie non     |                 |               |
|           | vigilate            |       NO        |      =        |
|           |                     |                 |               |
|___________|_____________________|_________________|_______________|
|           |                     |                 | - l'emittente |
|           | non finanziarie     |                 |   deve avere  |
|           |                     |                 |   gli ultimi  |
|           |_____________________|       SI        |   tre bilan-  |
|           |                     |                 |   ci in utile |
| SOCIETA'  |                     |    ENTRO IL     |               |
|  ed ENTI  | finanziarie vigilate|  PATRIMONIO (*) | - l'imissione |
| "NON      |                     |                 |   deve essere |
|  QUOTATI" |                     |                 |   garantita   |
|           |                     |                 |   (almeno per |
|           |                     |                 |   (il 50%) da |
|           |                     |                 |   soggetti    |
|           |                     |                 |   vigilati    |
|           |_____________________|_________________|_______________|
|           |                     |                 |               |
|           | finanziarie non     |                 |               |
|           | vigilate            |       NO        |      =        |
|___________|_____________________|_________________|_______________|
 
(*)   Nello   stesso   plafond  vanno  computate  anche  le  missioni
obbligazionarie.
 
                                                           ALLEGATO C
                        RACCOLTA DI RISPARMIO
                             PRESSO SOCI
 
_____________________________________________________________________
|           |   CARATTERISTICHE   | POSSIBILITA' |    ULTERIORI     |
| SOCIETA'  |       DEGLI         | DI RACCOLTA  |     VINCOLI      |
|           |     SOCIETA'        | ED EVENTUALI |                  |
|           |                     | LIMITI (a)   |                  |
|___________|_____________________|______________|__________________|
|           |                     |              |                  |
|           | non finanziarie     |              | - i sottoscritto-|
|           |                     |     SI       |   ri devono      |
|           |                     |              |   essere soci da |
|    NON    |_____________________| SENZA ALCUN  |   almeno 3 mesi  |
| COOPERA-  |                     | LIMITE       |                  |
| TIVE      | finanziarie         |              |                  |
|           |                     | Purche' i    |                  |
|           |                     | sottoscritto-|                  |
|           |                     | ri siano soci|                  |
|           |                     | con almeno   |                  |
|           |                     | il 2% del    |                  |
|           |                     | capitale     | - previsione     |
|           |                     | con almeno   |   statuaria      |
|           |                     |              |                  |
|___________|_____________________|______________|__________________|
|           |                     |              |                  |
|           | non finanziarie     |     SI       | - soci da almeno |
|           | con 50 o meno soci  |              |   3 mesi         |
|           |                     | SENZA ALCUN  |   almeno 3 mesi  |
|           |                     | LIMITE       |                  |
|           |                     |              | - previsione     |
|           |                     |              |   statuaria      |
|           |_____________________|______________|                  |
| COOPERA-  |                     |     SI       |                  |
| TIVE      | non finanziarie     |              | - modalita' di   |
|           | con piu' di 50 soci | NEL LIMITE   |   raccolta indi- |
|           |                     | DI 3 VOLTE   |   cate negli     |
|           |                     | IL PATRIMONIO|   appositi       |
|           |                     |       (b)    |   regolamenti    |
|           |                     |              |                  |
|           |_____________________|______________|__________________|
|           |                     |              |                  |
|           | finanziarie         |     NO       |        =         |
|           |                     |              |                  |
|___________|_____________________|______________|__________________|
 
(a)  E'  comunque  preclusa  la  raccolta  con  strumenti "a vista" o
collegati ai mezzi di pagamento.
 
(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
 
- il complesso dei prestiti sociali e' garantito (almeno per il 30 %)
da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni.
 
-  le  societa'  cooperative  aderiscono a uno schema di garanzia dei
prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.