REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994 

  Stralcio  di  un'area  ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito
territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale   10  dicembre  1985,  n.  IV/3859,  per  la  realizzazione
dell'ampliamento del bivacco Manzi da parte del C.A.A.I.  di  Milano.
(Deliberazione n. V/58025).
(GU n.291 del 14-12-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla  giunta regionale in data 5 agosto
1994,  prot.  n.  39267,  dal  C.A.A.I.  per  la   realizzazione   di
ampliamento bivacco Manzi su un'area ubicata nel comune di Val Masino
(Sondrio), mappale 3, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in
forza   della  legge  n.  1497/39,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita' ed  inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art.
1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in quanto ricompresa
nell'ambito territoriale n. 2, individuato  con  deliberazione  della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n. 431; cio', in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel fatto che " .. il bivacco Manzi  costituisce  l'unico
punto  d'appoggio  in  tutta la Val Torrone e offre un indispensabile
riparo per  coloro  che  percorrono  il  sentiero  Roma;  rappresenta
inoltre  l'unica  base  di  partenza  per  le  numerose  ascensioni e
arrampicate sui versanti sud-est-ovest dei Pizzi  del  Torrone  sulla
Punta Alessandra, Punta Melzi e Punta Ferraio .." come da delibera di
giunta comunale n.  96/94;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza che la giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in
esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al  particolare
regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Val  Masino  (Sondrio),  mappale  3,  foglio  7,
dall'ambito  territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 11 ottobre 1994
                                          p. Il presidente: MARCHIORO
Il segretario: FERMO