MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO MINISTERIALE 1 dicembre 1994 

  Individuazione    delle    confederazioni    sindacali    e   delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale,  che  partecipano  alla trattativa per la stipulazione del
contratto  collettivo  nazionale  della  autonoma  separata  area  di
contrattazione   per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  e
relative  specifiche  tipologie   professionali,   dipendente   dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle
aziende  ed  amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.
(GU n.298 del 22-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 167)

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993,  n.  470,  e  23
dicembre    1993,   n.   546,   riguardante   la   "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale al comma 2
prevede  che  "i  contratti  collettivi  nazionali sono stipulati per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei
o  affini"  ed,  al  comma  3,  disciplina  il  procedimento  per  la
determinazione   e   composizione   dei  comparti  di  contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo  n.  29/1993,  in
base  al quale per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva
individuati ai sensi dell'art. 45,  comma  3,  dello  stesso  decreto
legislativo  n.  29/1993,  come  modificato  dall'art. 15 del decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n.  470,  i  contratti   collettivi
nazionali  riguardanti  il  personale  con qualifica dirigenziale non
compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto  legislativo  n.  29/1993,
sono  definiti  in  distinte autonome separate aree di contrattazione
collettiva;
  Visto l'art.  46,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
29/1993,  in  base  al  quale  i contratti collettivi nazionali delle
autonome separate aree di contrattazione  di  cui  al  comma  1  sono
stipulati "dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per    la   parte   sindacale   dalle   confederazioni   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni  sindacali
interessate   maggiormente   rappresentative   sul   piano  nazionale
nell'ambito della rispettiva  area  di  riferimento,  assicurando  un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1993, n. 593, riguardante la "determinazione e  composizione
dei  Comparti  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego, di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  n.  593/1993 - come modificato dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  e
dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, integrato dall'art.
9,  comma  1,  del  decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che hanno
trasformato   in   "Enti    Pubblici    Economici"    rispettivamente
l'"Amministrazione  delle  Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente
Nazionale per le Strade" (ANAS) - che determina la  composizione  del
comparto  di contrattazione collettiva del personale delle Aziende ed
Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo;
  Visto l'art. 11 del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  n.  593/1993, il quale definisce una autonoma separata
area di contrattazione collettiva  per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale  dipendente  dalle  amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto "Aziende ed  Amministrazioni  Autonome  dello  Stato  ad
Ordinamento  Autonomo", prevedendo altresi' che il relativo contratto
collettivo nazionale e' stipulato, per la parte pubblica dall'Agenzia
di cui all'art. 50, e, per la parte sindacale,  dalle  organizzazioni
sindacali   interessate   maggiormente   rappresentative   sul  piano
nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area  di  contrattazione
collettiva  assicurando  un  adeguato  riconoscimento  delle relative
specifiche tipologie professionali, e dalle confederazioni  sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art.  17  del  decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che
istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 25 gennaio
1994, n. 144, che, ai  sensi  del  citato  articolo  50  del  decreto
legislativo  n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentita
la  Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino alla emanazione del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988   -   le   modalita'   di
accertamento  del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n.  4/94
del  28  febbraio  1994  (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del  4  marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla
citata direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri  e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri  di  cui  alle
citate  direttive-circolari  dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e
del   28   febbraio   1994,   sono   da   considerare    maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale le confederazioni sindacali nei
confronti delle quali sia stata  accertata,  in  base  alla  predetta
circolare,  la  rappresentativita' qualificata in almeno due comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego  di  organizzazioni
sindacali  di  categoria  ad  esse aderenti ovvero che siano presenti
nella  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle  citate  direttive-circolari  dell'11  marzo 1991, del 16 aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale le organizzazioni sindacali le
quali, oltre  al  requisito  della  minima  diffusione  territoriale,
abbiano  superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o
il criterio della  consistenza  associativa  rilevata  in  base  alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste  le  note  con  le  quali  le  amministrazioni ricomprese nel
comparto  "Aziende  ed  Amministrazioni  Autonome  dello   Stato   ad
Ordinamento  Autonomo"  hanno  trasmesso  i  dati in riferimento alle
direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati inviati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
relazione    alle   predette   direttive-circolari   e   dell'attuale
composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1994, con il quale il Ministro per la funzione  pubblica,  on.  prof.
Giuliano  Urbani,  e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ..
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad  "esercitare  ..
ogni   altra   funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo   nazionale   autonoma  separata  area  di  contrattazione
collettiva per il personale  con  qualifica  dirigenziale  dipendente
dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle Aziende
e delle Amministrazioni Autonome dello Stato ad Ordinamento Autonomo,
di  cui  all'art.  11  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593:
   le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul   piano   nazionale   nell'ambito  del  personale  con  qualifica
dirigenziale,  e   relative   specifiche   tipologie   professionali,
dipendente  dalle  amministrazioni  pubbliche ricomprese nel comparto
delle "Aziende":
    1) CONFEDIR/DIRSTAT;
    2) C.I.S.L./Aziende/Dirigenti;
    4) CIDA/FNDFP/Aziende;
   le seguenti confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale:
    Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
    Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
    Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
    Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
    Confederazione    italiana    sindacati    autonomi    lavoratori
(C.I.S.A.L.);
    Confederazione   italiana    sindacati    nazionali    lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
    Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A);
    Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (CONFE.DIR.);
    Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria di  base
(R.d.B./CUB);
    Unione    sindacati   professionisti   pubblico-privato   impiego
(U.S.P.P.I),   (in   ottemperanza   all'ordinanza   incidentale    di
sospensione  del  TAR  Lazio - sezione I - del 13 luglio 1994 e della
ordinanza di rigetto dell'appello del Consiglio di Stato sezione IV -
del 22 novembre 1994), con riserva  dell'esito  finale  del  giudizio
pendente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: URBANI