MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 dicembre 1994 

  Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione
da  dedursi  dai  premi assicurativi incassati nell'esercizio 1994 ai
fini della  determinazione  dei  contributi  che  gravano  sui  premi
stessi.
(GU n.296 del 20-12-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'articolo 123, in  base  al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
degli  enti  e  delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo
testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse  le  tasse  e  le
imposte,  debbono  essere  applicati  sui premi incassati depurati di
un'aliquota per  gli  oneri  di  gestione  determinata  con  apposito
decreto;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la lettera n. 420434 in data 9  dicembre  1994  dell'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della  misura  degli
oneri di gestione per l'anno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data 28 dicembre 1993, con il
quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri  di  gestione  da
dedursi   dai   premi   incassati   e   dai   conferimenti  acquisiti
nell'esercizio 1994 ai fini della determinazione dei  contributi  che
gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio  1993  delle imprese di assicurazione si evidenzia che
per i rami danni l'incidenza delle spese generali sui  premi  diretti
e' stata pari all'8,7 per cento;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di confermare, per l'anno 1995, la
stessa aliquota dell'anno precedente, pari al nove per cento;
                              Decreta:
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico degli enti e delle  imprese  soggetti  alle  disposizioni  del
testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959,  n.  449,  che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le
imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1995, su  tutti  i
premi  incassati  dalle  imprese  di  assicurazione e riassicurazione
depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione  pari  al  nove  per
cento dei predetti premi.
   Roma, 12 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI