MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 dicembre 1994 

  Emissione  di  buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
trecentosessantaquattro giorni.
(GU n.298 del 22-12-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  15  dicembre
1994 e' pari a 156.594 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   30   dicembre   1994   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore   a  trecentosessantaquattro  giorni  con  scadenza  il  29
dicembre 1995 fino al limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire
15.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In   relazione  all'attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22  dicembre  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE