N. 783 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1993
N. 783 Ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Corbetta Salvatore Processo penale - Misure coercitive reali (nella specie: sequestro preventivo) - Procedimento incidentale di riesame - Poteri del tribunale del riesame limitati, per interpretazione della Corte di cassazione, alla sola possibilita' di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in un'ipotesi di reato - Impossibilita' di effettuare apprezzamenti di merito sulla fondatezza dell'accusa - Compressione del diritto di difesa e di quello di proprieta' - Lesione del principio di effettivita' della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali. (C.P.P. 1988, art. 324). (Cost., artt. 24, 42 e 111).(GU n.4 del 19-1-1994 )
IL TRIBUNALE A seguito della sentenza 7 luglio 1993 della Corte di cassazione, con la quale veniva annullata con rinvio l'ordinanza 18 febbraio 1983 del tribunale di Lecco che aveva revocato il sequestro preventivo disposto a carico di Corbetta Salvatore dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Lecco; Visti gli atti del procedimento; Sentito il relatore e il difensore; Premesso che nella motivazione della sentenza sono indicati i seguenti principi di diritto: 1) il sequestro preventivo - quale misura cautelare - ha per fine quello di impedire che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre la conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (vedi art. 321 del c.p.p.); 2) presupposto perche' venga adottata la misura cautelare del sequestro preventivo e' la commissione di un fatto reato e l'esistenza di un rapporto patrimoniale tra la cosa oggetto di sequestro e il reato per cui si procede (vedi art. 321 del c.p.p., il quale, pero', prevede una doverosa indagine sulla sussistenza del pericolo che la libera disponibilita' del bene possa aggravare o potrarre le conseguenze del reato; 3) l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo questi richiesti tra i presupposti applicativi, essendo sufficiente il fumus boni juris, vale a dire la ipotizzabilita' in estratto della commissione di reato rilevabile attraverso la pendenza di una imputazione, senza alcuna possibilita' di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla probabilita' di un pronunzia sfavorevole per l'imputato; 4) nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il procedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non puo' investire la concreta fondatezza dell'accusa; ma deve limitarsi all'estratta possibilita' di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato; che nella motivazione della sentenza si legge che il tribunale di Lecco nel riesaminare il decreto di sequestro preventivo non si era attenuto a tali principi, estendendo il proprio controllo anche al merito della imputazione e aveva, quindi, travalicato i propri potersi, esprimendo giudizi sui mobili oggetto del sequestro; che al tribunale di Lecco, quale giudice di rinvio, e' stato imposto il solo compito di verificare se il fatto ascritto al legale rappresentante della ditta Corbetta rientrava nella fattispecie indicato dal p.m. (art. 388, secondo comma, del c.p., cioe' elusione di un provvedimento del giudice civile, che prescrive misure cautelari a difesa della proprieta') e se esisteva un rapporto di pertinenza tra i mobili sequestrati e la ipotesi di reato addebitata, senza pronunciarsi - sia pure incidentalmente - nel merito dell'accusa, esprimendo giudizi che non gli competono; Rilevato che i poteri attribuiti al tribunale del riesame dal combinato disposto di cui agli artt. 322 e 324 del c.p.p. sono praticamente annullati da una cosi' restrittiva intepretazione, la quale si pone in insanabile contrasto con l'unica interpretazione possibile con riferimento ai principi dettati dalla Costituzione. Infatti, va premesso che l'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale prescrive come lo stesso debba attuare i principi della Costituzione e con riferimento alle misure reali al punto n. 65 detta il criterio che esse debbano essere previste e disciplinate in relazione a specifiche esigenze cautelari. Il legislatore delegato, nell'ambito del genus "misure cautelari" ha, quindi, operato un accostamento delle misure reali a quelle personali, dal momento che esse andando a colpire beni materiali, comportavano restrizioni di diritti costituzionalmente garantiti (si pensi al diritto di proprieta', garantito - quanto al godimento - dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione). Con riferimento al sequestro preventivo, pero', il legislatore delegato non ha espressamente indicato - cosa che invece ha fatto per le misure cautelari personali - ne' le condizioni generali di applicabilita', ne' le esigenze cautelari, richiedendo unicamente il pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso o agevolare la commissione di altri reati. A garanzia del diritto di difesa e del diritto di proprieta', il legislatore ha previsto - con l'art. 332 del c.p.p. - la possibilita' di richiedere il riesame anche nel merito ex art. 324, il quale al settimo comma richiama il nono e decimo comma dell'art. 309, commi che attribuiscono al tribunale per il riesame la pienezza della cognizione e l'autonomia della decisione (infatti puo' annullare il provvedimento, riformarlo nel senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso); che la interpretazione dell'art. 322 del c.p.p. nel senso di attribuire al tribunale del riesame il solo compito di verificare la esistenza di una imputazione formulata dal p.m. e la pertinenza dell'oggetto sottoposto a sequestro alla ipotesi di reato formulata, cioe' ad una indagine meramente formale, senza poter indagare - sia pure incidentalmente e ai soli fini del sequestro - sulla sussistenza del reato ovvero del pericolo derivante dalla libera disponibilita' del bene, e' certamente in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 del c.p.p. (che attribuisce al giudice penale la risoluzione di ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito - e certamente cio' non puo' derivare da una interpretazione giurisprudenziale - e che la decisione, la quale risolve incidentalmente una questione civile, non ha efficacia vincolante in nessun altro processo) e si pone in contrasto con i seguenti principi costituzionali: a) violazione del diritto di difesa, dichiarato, dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Infatti il divieto di indagine per il tribunale del riesame sulla sussistenza del reato al quale le cose sottoposte a sequestro preventivo sono state ritenute pertinenti, precludendo ogni indagine di merito, attribuisce a una parte processuale (il p.m.) il diritto di ottenere dal giudice (il g.i.p.) presso il Tribunale o presso la pretura circondariale) la emissione di un provvedimento di sequestro preventivo (che va a incidere sul diritto di proprieta' con riferimento a una facolta' ad esso inerente, quale e' la disponibilita' del bene) dovuto per il semplice fatto della formulazione di una imputazione astrattamente ipotizzabile (basti pensare che per la scomparsa di una persona per qualsiasi motivo - anche per una fuga amorosa - e' possibile ipotizzare un sequestro di persona ad opera di ignoti e legittimare la richiesta di sequestro preventivo dei beni della presunta vittima onde evitare il pagamento del riscatto³) e della pertinenza della cosa oggetto del sequestro con il reato ipotizzato, nonche' di bloccare la eventuale impugnazione da parte dell'interessato, posto che al tribunale per il riesame e' praticamente vietata ogni indagine di merito, dovendo l'indagine essere limitata al solo aspetto formale; b) costrizione del diritto di proprieta' quanto al godimento della cosa, il quale, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, e' garantito dalla legge e puo' essere limitato solo per motivi di interesse generale con un provvedimento giurisdizionale impugnabile (art. 111 della Costituzione). Aderendo alla interpretazione della Corte di cassazione e' sufficiente la semplice enunciazione di una astratta imputazione - peraltro formulata da una parte processuale, quale e' il P.M. - e la richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo per determinare la indisponibilita' di beni materiali, senza che nessuna autorita' giudiziaria (rectius giudice di merito) possa intervenire a sindacare il merito della prospettazione accusatoria; c) violazione del principio costituzionale secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (art. 111, primo comma, della Costituzione), intendendosi come motivazione la "esposizione dei motivi di fatto e di diritto" sui quali il provvedimento si fonda. Un atto dovuto che esclude qualsiasi indagine nel merito puo' presentare una motivazione apparente, frutto di un automatismo che contrasta con l'esercizio della funzione giurisdizionale); che ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sollevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale, questione che e' rilevante, posto che aderendo alla interpretazione della Corte di cassazione il tribunale del riesame non puo' che rigettare l'impugnazione e confermare il decreto di sequestro preventivo; e' ammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 623, lett. a), del c.p.p. il giudice di rinvio deve uniformarsi alla interpretazione data dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento; e non appare manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni di cui alla parte motiva;
P. Q. M. Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alla interpretazione data dalla Corte di cassazione ai poteri attribuiti al tribunale del riesame dall'art. 324 del c.p.p. in relazione agli artt. 24, secondo comma, 42, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, poteri limitati - in caso di impugnazione del decreto di sequestro preventivo - alla sola astratta possibilita' di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna possibilita' di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa; Sospende il presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicati ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lecco, addi' 15 ottobre 1993 Il presidente: (firma illeggibile) Il collaboratore della cancelleria: TOGNON 94C0006