N. 789 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno - 15 dicembre 1993
N. 789 Ordinanza emessa il 9 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1993) dal pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere in zone sottoposte a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione - Insuscettibilita' di estinzione di tale reato (di pericolo presunto) anche in presenza di provvedimento concesso in sanatoria) - Diversita' di disciplina rispetto ai reati previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985 - Lamentato eguale trattamento tra chi abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria e chi non abbia conseguito tale provvedimento. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431). (Cost., art. 3).(GU n.4 del 19-1-1994 )
IL PRETORE Sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985 sollevata dalla difesa degli imputati; Rilevato che il reato previsto dall'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985 convertito nella legge n. 431/1985 e' configurato come reato (formale) di pericolo presunto, per la cui sussistenza e' sufficiente che non sia stato rilasciato il nulla osta del servizio beni ambientali della regione; che il predetto reato (diversamente da quelli previsti dall'art. 20 della legge n. 47/1985) non e' suscettibile di estinzione in seguito al rilascio della concessione in sanatoria, provvedimento che presuppone necessariamente il rilascio del nulla osta del servizio beni ambientali, e quindi il concreto accertamento dell'insussistenza del danno ambientale sanzionato dall'art. 1-sexies; che il trattamento punitivo particolarmente severo previsto dalla norma in esame (tale addirittura da non consentire nel minimo edittale la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) appare del tutto irragionevole nei casi in cui, in seguito al rilascio della concessione in sanatoria, sia stata positivamente accertata, per quanto sopra detto, la carenza di danno ambientale; che ricorre nel caso di specie la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che sarebbero sottoposti allo stesso severo trattamento sanzionatorio sia chi abbia ottenuto la concessione in sanatoria (previo accertamento della carenza di danno ambientale), sia chi tale provvedimento non abbia potuto ottenere per avere concretamente violato le prescrizioni dello strumento urbanistico;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985 convertito nella legge n. 431/1985, nella parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sotto il profilo sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto la concessione in sanatoria che all'autore del fatto che tale concessione abbia conseguito, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Bergamo, addi' 9 giugno 1993 Il pretore: GABALLO 94C0012