N. 789 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno - 15 dicembre 1993

                                N. 789
 Ordinanza  emessa  il   9   giugno   1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  15  dicembre  1993)  dal  pretore  di Bergamo nel
 procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro
 Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere in zone sottoposte a
    vincolo  ambientale   senza   la   prescritta   autorizzazione   -
    Insuscettibilita'   di  estinzione  di  tale  reato  (di  pericolo
    presunto)  anche  in  presenza  di   provvedimento   concesso   in
    sanatoria)  -  Diversita' di disciplina rispetto ai reati previsti
    dall'art. 20 della legge n. 47/1985 - Lamentato eguale trattamento
    tra chi abbia ottenuto l'autorizzazione in  sanatoria  e  chi  non
    abbia conseguito tale provvedimento.
 (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, convertito in legge 8
    agosto 1985, n. 431).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 19-1-1994 )
                              IL PRETORE
   Sull'eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies
 del d.l. n. 312/1985 sollevata dalla difesa degli imputati;
    Rilevato che il reato previsto dall'art.  1-sexies  del  d.l.  n.
 312/1985 convertito nella legge n. 431/1985 e' configurato come reato
 (formale) di pericolo presunto, per la cui sussistenza e' sufficiente
 che  non  sia  stato  rilasciato  il  nulla  osta  del  servizio beni
 ambientali della regione;
     che il predetto reato (diversamente da quelli previsti  dall'art.
 20  della  legge  n.  47/1985)  non  e' suscettibile di estinzione in
 seguito al rilascio della concessione in sanatoria, provvedimento che
 presuppone necessariamente il rilascio del nulla  osta  del  servizio
 beni ambientali, e quindi il concreto accertamento dell'insussistenza
 del danno ambientale sanzionato dall'art. 1-sexies;
      che  il  trattamento  punitivo  particolarmente  severo previsto
 dalla norma in esame (tale addirittura da non consentire  nel  minimo
 edittale  la concessione del beneficio della sospensione condizionale
 della pena) appare del  tutto  irragionevole  nei  casi  in  cui,  in
 seguito  al  rilascio  della  concessione  in  sanatoria,  sia  stata
 positivamente accertata, per quanto sopra detto, la carenza di  danno
 ambientale;
      che  ricorre  nel  caso di specie la violazione del principio di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dal  momento  che
 sarebbero sottoposti allo stesso severo trattamento sanzionatorio sia
 chi  abbia  ottenuto la concessione in sanatoria (previo accertamento
 della carenza di danno ambientale), sia chi  tale  provvedimento  non
 abbia potuto ottenere per avere concretamente violato le prescrizioni
 dello strumento urbanistico;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1-sexies  del d.l. n. 312/1985 convertito
 nella legge n. 431/1985, nella parte  in  cui  infligge  il  medesimo
 trattamento  sanzionatorio,  sotto il profilo sia della pena edittale
 che estintivo, tanto all'autore del fatto che non abbia  ottenuto  la
 concessione   in   sanatoria   che  all'autore  del  fatto  che  tale
 concessione abbia  conseguito,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione;
    Sospende il processo in corso;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle Camere del Parlamento.
      Bergamo, addi' 9 giugno 1993
                          Il pretore: GABALLO

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