N. 792 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1992- 16 dicembre 1993

                                N. 792
 Ordinanza  emessa  il  14  gennaio   1992   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  16  dicembre  1993)  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Perugia nel procedimento penale  a
 carico di Beduini Albano ed altri
 Processo penale - Udienza preliminare - Giudizio abbreviato -
    Procedimento  in  camera di consiglio - Previsto svolgimento senza
    pubblico - Sentenza di accertamento di  responsabilita'  penale  -
    Lesione   del   principio  di  pubblicita'  con  violazione  delle
    direttive  della  legge  delega  e  della   convenzione   per   la
    salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali).
 (C.P.P. 1988, artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto
    comma).
 (Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma,
    prima parte; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma).
(GU n.4 del 19-1-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Nell'ambito  del processo a carico di Beduini Albano, Franceschini
 Alain Carlo, Magenta Enrico, Ciuchi Lorella, ha  emesso  la  seguente
 ordinanza nel corso dell'udienza del 14 gennaio 1992;
    Premesso  che  gli  imputati hanno formulato richiesta di giudizio
 abbreviato ex art. 439, secondo comma, del c.p.p. nel procedimento in
 oggetto e contestualmente il difensore ha  eccepito  l'illegittimita'
 costituzionale  degli  artt. 441, primo comma, 420, primo comma, 127,
 sesto comma, con riferimento all'art. 76 della Costituzione e 2 della
 legge n. 81/1/987 e 6 della legge n. 848/1955 in quanto,  consentendo
 che   il  giudizio  abbreviato  si  svolga  nella  sede  dell'udienza
 preliminare non  prevede  la  pubblicita'  stessa,  che  il  p.m.  ha
 espresso  il  proprio  consenso  a  che  si  proceda col procedimento
 speciale previsto e disciplinato dal titolo primo del libro sesto del
 codice di procedura penale;
    Ritenuto  altresi'  non  manifestamente   infondata   la   propria
 eccezione;
                             O S S E R V A
    Questo  giudice,  pur  valutando  che  il  processo  possa  essere
 definito allo stato degli atti, non ritiene di  emettere  l'ordinanza
 con  la  quale immediatamente disporre, ex art. 440, primo comma, del
 c.p.p., il giudizio abbreviato  per  le  considerazioni  che  seguono
 inerenti  all'eccezione  di  incostituzionalita',  sollevata e che si
 ritiene non manifestamente infondata;
    L'udienza  preliminare, nella quale si puo', (stante la previsione
 contenuta nel primo comma dell'art. 438 del c.p.p.)  e  nel  caso  in
 oggetto  si  deve  (stante  la  richiesta,  il consenso del p.m. e la
 valutazione di possibile definizione del processo  allo  stato  degli
 atti),  determinare  la  fondatezza dell'accusa penale, "si svolge in
 camera di consiglio con la  partecipazione  necessaria  del  pubblico
 ministero  e del difensore dell'imputato" (art. 420, primo comma, del
 c.p.p.). A tale udienza, inoltre, per tutto quanto non  espressamente
 disciplinato   dagli   artt.  416  e  segg.  dovranno  applicarsi  le
 disposizioni dettate per il procedimento in camera di consiglio quale
 previsto in via generale dall'art. 127  del  c.p.p.,  che,  al  sesto
 comma, prevede: "l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico".
    Ora  tale  espressione, considerando le varie modalita' di udienza
 previste dal codice,  potrebbe  anche  intendersi  in  modo  tale  da
 realizzare  una  parziale  (per  cosi'  dire)  pubblicita'. Il codice
 invero, risulta contemplare tre  diversi  tipi  d'udienza:  l'udienza
 pubblica  prevista  dall'art.  471  del  c.p.p. a cui tutti - pur nei
 limiti elencati ai commi secondo e seguenti dello stesso art.  471  -
 possono   essere  ammessi:  l'udienza  a  porte  chiuse  disciplinata
 dall'art. 472 del c.p.p. alla quale possono venire  ammesse  solo  le
 persone che abbiano "il diritto o il dovere di intervento" (art. 473,
 secondo  comma,  del  c.p.p.)  e,  appunto,  l'udienza  in  camera di
 consiglio nella quale, in virtu' del citato  sesto  comma,  non  puo'
 essere  ammesso  il  pubblico (come invece previsto dall'art. 471 del
 c.p.p.) ma nella quale possono presenziare anche altre persone  oltre
 quelle   che   hanno  il  diritto-dovere  di  presenziarvi  (poiche',
 altrimenti, l'udienza in camera di  consiglio  non  differirebbe,  in
 sostanza,  dall'udienza  a  porte  chiuse  che,  viceversa,  sia  per
 l'espressione  usata   (porte   chiuse)   e   sia   per   l'esplicita
 caratterizzazione  (vi  e'  ammesso  solo chi ha il diritto-dovere di
 intervenire)  assume,  pure  sotto  questo   profilo,   una   propria
 fisionomia  e  individualita'.  Tali altre persone che possono quindi
 presenziare all'udienza in camera di consiglio vanno individuate  nei
 difensori,  citati  ad  assistere  parti  private  per la stessa data
 d'udienza, ed inoltre  non  assimilabili  al  "pubblico",  menzionato
 dall'art.   127   del  c.p.p.  e  caratterizzato  negli  elementi  di
 ammissibilita' all'udienza, dalle norme di cui al  secondo  e  quarto
 comma dell'art. 471 del c.p.p.
    Questa interpretazione, che pare consentita dalla pluralita' delle
 udienze  disciplinate  dal  codice,  risulta inoltre funzionale ad un
 sistema   che   prevede    l'assenza,    la    rinuncia,    l'insorta
 incompatibilita'tra    il   difensore   inizialmente   incaricato   e
 l'imputato, consentendo, in tali ipotesi, di proseguire l'udienza  di
 cui all'art. 420 del c.p.p. con celerita' ed immediatezza.
    Nondimeno,   pur   cosi'   intesa   la  modalita'  di  svolgimento
 dell'udienza preliminare,  non  pare  che  la  stessa,  nel  caso  di
 giudizio  abbreviato  possa  sfuggire  alla censura di illegittimita'
 costituzionale.
    Infatti l'art. 420, primo comma, del c.p.p., applicabile anche nel
 giudizio abbreviato svolgentesi nell'udienza preliminare, dispone che
 l'udienza si svolga in camera di  consiglio,  con  la  partecipazione
 necessaria del p.m. e del difensore dell'imputato e senza la presenza
 del  pubblico  stante  la  generale  previsione per i procedimenti in
 camera di consiglio dell'art. 127, sesto comma, del c.p.p.
    Viceversa,  l'art.  6  della legge 4 agosto 1955, n. 848, richiede
 che la sentenza che accerti la fondatezza di ogni accusa penale "deve
 essere resa pubblicamente". Ora e' vero che  -  come  gia'  affermato
 dalla   Corte   costituzionale   con   sentenza  n.  69/1991  e  come
 espressamente previsto dall'art. 6  della  legge  n.  848/1955  -  il
 criterio  della  pubblicita'  puo'  essere  derogato. Nondimeno, deve
 trattarsi di deroghe imposte da  situazioni  particolari,  valutabili
 caso  per  caso,  nell'interesse  della morale, dell'ordine pubblico,
 della sicurezza  nazionale  "quando  lo  esigono  gli  interessi  dei
 minori,  o  la  tutela della vita privata delle parti nel processo, o
 nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale  quando,
 in  speciali  circostanze,  la  pubblicita' potrebbe pregiudicare gli
 interessi della giustizia". Ora, poiche'  l'esclusione  del  pubblico
 nell'udienza   preliminare  nella  quale,  per  la  scelta  del  rito
 abbreviato, si emette una sentenza di accertamento  della  fondatezza
 dell'accusa  penale,  non  puo'  essere  riferita  in  ogni  caso  ed
 aprioristicamente alle deroghe consentite dall'art. 6 citato, e  cio'
 neanche  sotto  il  profilo  del  pregiudizio  agli  interessi  della
 giustizia trattandosi, pur  sempre,  di  aspetto  rilevante  solo  in
 presenza  di  "speciali  circostanze"  da valutarsi dal giudicante di
 volta in volta  ed  in  senso  restrittivo  "nella  misura  giudicata
 strettamente  necessaria  dal  tribunale"  cfr.  ancora art. 6 citato
 primo comma, la questione di costituzionalita' degli artt. 441, primo
 comma, 420 primo comma, e 127 sesto  comma,  del  c.p.p.  appare  non
 manifestamente infondata con riguardo agli articoli seguenti: art. 76
 della  costituzione  che,  fissando  i  limiti  del  potere normativo
 delegato contiene una preclusione di attivita' legislative  si'  che,
 ove  la  legge  delegata  incorra  in  una non conformita' alla legge
 delega, essa legge delegata viola  il  precetto  dell'art.  76  della
 Costituzione   come   gia'   affermato   con  sentenza  n.  3/1957  e
 successivamente ribadito: art. 2, primo  comma,  prima  parte,  della
 legge  delega  16  febbraio  1987,  n.  81, secondo cui "il codice di
 procedura  penale  deve  attuare  i  principi  della  Costituzione  e
 adeguarsi  alle  norme  delle  convenzioni  internazionali ratificate
 dall'Italia e relative ai limiti della persona e al processo penale";
 art.  6,  primo  comma,  della  legge  4  settembre  1955,   n.   848
 (convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle
 liberta' fondamentali) il quale prevede che, in via generale e  salvo
 il   verificarsi  di  particolari  situazioni,  l'accertamento  della
 fondatezza dell'accusa penale  deve  avvenire  "pubblicamente".  Ne',
 stante la natura di vero e proprio accertamento della responsabilita'
 penale  della  pronuncia  emessa  all'esito  del giudizio abbreviato,
 possono  valere  le   considerazioni-affermazioni   enunciate   dalla
 sentenza  6  giugno 1991, n. 251, della Corte costituzionale relativa
 alla sentenza di applicazione della pena su richiesta. Di conseguenza
 si ritiene di dover sollevare  la  questione  di  incostituzionalita'
 degli  artt.  441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma,
 del c.p.p. apparendo la questione  non  manifestamente  infondata  e,
 altresi',   rilevante   sia  per  l'eccezione  al  riguardo  proposta
 dall'imputato, sia per la sanzione della nullita' della sentenza  per
 la violazione del principio della pubblicita' prevista dall'art. 471,
 primo  comma,  del  c.p.p.,  e  che  puo' applicarsi anche al caso di
 specie ex art. 6 della legge n. 848/1955 ed in  considerazione  della
 natura della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, natura
 indentica alla sentenza emessa a seguito del dibattimento.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 24 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420,  primo
 comma, 127, sesto comma, del c.p.p. nella parte in cui dispongono che
 il  giudizio  abbreviato  ammesso  nell'udienza preliminare si svolga
 senza il pubblico, in riferimento agli artt. 76  della  Costituzione,
 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 6,
 primo comma della legge n. 848/1955;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti,  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Perugia, addi' 14 gennaio 1992
                          Il giudice: MASSEI
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 94C0015