N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1993
N. 794 Ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Ambanelli Marisa ed altro contro l'u.t.e. di Firenze Catasto - Pubblicazione degli atti di accertamento catastali mediante affissione di manifesto contenente notizia del deposito degli atti stessi nella casa comunale, della possibilita' di prenderne visione e di frapporvi ricorso - Mancata previsione della notifica individuale come previsto per altri accertamenti tributari - Incidenza sul principio di difesa in giudizio e disparita' di trattamento tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni per le quali e' previsto uno speciale avviso per gli stessi atti di accertamento - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1965 e 189/1974. (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2; r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12; d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, primo, secondo, terzo e quarto paragrafo; d.m. 6 ottobre 1989, paragrafo 29-bis). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.4 del 19-1-1994 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/11309 presentato il 28 dicembre 1992 (avverso: avv. Classamento n. part. 4562, 4985, contr. catastali) da Ambanelli Marisa, residente a Fucecchio in via Vallebuia, 12, localita' Botteghe, Sevieri Nedo Franco, residente a Fucecchio in via Vallebuia, 12, localita' Botteghe, contro l'u.t.e. di Firenze. Con atto ricevuto il 28 dicembre 1992 Ambanelli Marisa e Sivieri Nedo Franco ricorrevano avverso la determinazione della categoria e della classe, risultante dalla certificazione rilasciata dall'u.t.e. di Firenze, della porzione d'immobile di loro proprieta' identificabile alla partita n. 4562 del comune censuario di Fucecchio, foglio 52, n. 355, sub 2, costituito da appartamento per abitazione propria della consistenza di vani 7,5 posto in Fucecchio via vicinale di Valleruia n. 12, p.t.-1. I ricorrenti esponevano di avere appreso casualmente con meraviglia che il suddetto immobile era stato censito in categoria A/7 con classe 7 e che l'ufficio si era avvalso della procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, con conseguente pubblicazione dell'accertamento presso la casa comunale e termine per ricorrere avverso il medesimo fissato in giorni trenta decorrenti dall'inizio della pubblicazione (iniziata in data 9 dicembre 1991) dopo la quale l'accertamento sarebbe divenuto definitivo per omesso ricorso. I ricorrenti contestavano il classamento automatico eseguito dall'ufficio giudicandolo erroneo atteso che alla restante porzione dell'edificio appartenente ad altro proprietario, oggetto di classamento col metodo tradizionale, era stata attribuita la categoria A/7 con classe 3 nonostante le dimensioni maggiori. Chiedevano pertanto di modificare la classe dell'edificio risultante dal classamento automatico e di attribuire allo stesso la medesima classe dell'appartamento confinante. L'ufficio, tramite il suo rappresentante presente all'udienza, eccepiva l'improponibilita' del ricorso in quanto risultava essere stato presentato dopo il termine di giorni trenta dall'inizio della pubblicazione presso la casa comunale di Fucecchio. In ordine alla eccezione di intempestivita' del ricorso sollevata in udienza dall'ufficio si osserva che in base alla normativa vigente gli accertamenti catastali non vengono notificati direttamente agli interessati, bensi', depositati nella casa comunale; che agli interessati non viene data notizia diretta di tale deposito; che per contro l'amministrazione si limita a darne notizia alla generalita' dei cittadini con un manifesto contenente l'invito a prendere visione di tali accertamenti presso la casa comunale ed a presentare eventuali ricorsi avverso i medesimi; che, per conseguenza, gli interessati, ove non raggiunti dalla pubblicita' del deposito degli accertamenti nella casa comunale affidata all'aleatorio veicolo di un manifesto, ignorano addirittura l'esistenza di accertamenti catastali a loro carico e non sono in grado di proporre ricorso avverso i medesimi che per conseguenza diventano definitivi e non piu' impugnabili. Con variazioni non significative la procedura sopra richiamata e' consentita all'amministrazione: a) dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, agli artt. 12, 13 e 15; b) dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, all'art. 2 (che modifica l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939); c) dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d) dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, all'art. 6, ove viene fatto espresso rinvio ai criteri contemplati dalle sopracitate normative di cui sub a), b) , e c); e) dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, all'art. 10; f) dal d.m. 20 luglio 1970, ai paragrafi 1, 2, 3, e 4; g) dal d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250) al paragrafo 29- bis. Appare significativo rilevare che la normativa sopra richiamata ha progressivamente esteso la procedura semplificata per gli accertamenti catastali sino a ricomprendervi anche le ipotesi "operazioni di accertamento di un rilevante numero di unita' immobiliari urbane" come e' detto nel paragrafo 29- bis della integrazione per la conservazione del catasto edilizio urbano formalizzata in data 6 ottobre 1989, n. 3/3309 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250 (cfr. sopra sub g). L'ufficio, daltronde, si e' adeguato prontamente limitandosi a richiamare nel gia' menzionato manifesto il paragrafo 29- bis pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250, ed avvertendo che, oltre all'avviso contenuto nel manifesto, nessuna altra formalita' di notifica sarebbe stata effettuata nei confronti dei possessori interessati. A parere di questa commissione tributaria la incostituzionalita' di tale procedura appare non manifestamente infondata. Non puo', in primo luogo, non apparire estremamente singolare e contraddittorio che gli accertamenti catastali, in contrasto con quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria, non siano oggetto di notificazione diretta all'interessato come, daltronde, e' esplicitamente disposto - anche ai fini di precisare il dies a quo del termine per la presentazione del ricorso alla c.t. di primo grado - dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. n. 636/1972. Nella specie invece opera una sorta di "presunzione di conoscenza" affidata in modo molto aleatorio alla pubblicazione del manifesto che da notizia del deposito nella casa comunale degli atti di accertamento, della possibilita' di prendere visione e frapporvi ricorso. La normativa che consente tale singolare procedura e' sicuramente in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, comma secondo, giacche' non garantisce il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale. E' appena il caso di osservare che l'avviso di accertamento da luogo alla apertura dei termini entro i quali, a pena di decadenza, l'interessato e' tenuto ad espletare iniziative (nella specie: ricorso alla commissione tributaria) per la tutela dei suoi diritti soggettivi di contribuente. Orbene, per essere effettiva e concreta, la garanzia di difesa deve essere ancorata ad adempimenti di notificazione diretta all'interessato degli atti passibili di impugnazione e tali adempimenti devono ovviamente fare carico all'amministrazione che tali atti ha emesso. Esonerare l'amministrazione da tali rigorosi adempimenti, consentendole il ricorso a forme meramente presuntive di conoscenza (la pubblicazione del manifesto gia' menzionato) significa, in buona sostanza, eliminare praticamente ogni possibilita' di difesa e ricorso dell'interessato avverso l'atto impositivo. La stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha gia' avuto modo di censurare norme tributarie in tema di forme di notificazione degli atti e degli avvisi di accertamento, in fattispecie di minore rilevanza e gravita' di quella qui considerata. Con sentenza n. 189 del 26 giugno 1974, la Corte ha infatti dichiarato la illegittimita' per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 38, lett. e), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 32, lett. e), del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, nella parte in cui esentavano il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata (come invece previsto dall'art. 140 del c.p.c.) in tutti i casi in cui la notifica degli avvisi o degli atti non fosse avvenuta a mani proprie. Va sottolineato che le situazioni, giustamente censurate dalla Corte, contemplavano casi di notifica ex art. 140 del c.p.c. eseguite non compiutamente (per omissione dell'avviso dell'avvenuta notifica a mezzo di raccomandata indirizzata al destinatario) ma che comunque avevano avuto esecuzione sia pure in forma incompleta. Nella fattispecie, che si chiede venga portata all'esame della Corte, invece difetta completamente alcuna parvenza o simulacro di notifica ed a ben maggior ragione la Corte dovra' verosimilmente censurare la legittimita' della normativa che consente tale anomala procedura. Con altra sentenza la Corte costituzionale ha riaffermato che la notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario ed indispensabile per instatuare il contraddittorio e dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa. Questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nell'effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale deriva una semplice presunzione di conoscenza. Conseguentemente ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 173 del c.p.c. anteriormente vigente nella parte in cui prescrive per il renitente la notifica a termini dell'art. 170, primo cpv., del c.p.c. limita la garanzia del diritto di difesa per cio' che attiene alla instaurazione del contraddittorio, ponendosi in contrasto cosi' con l'art. 24 della Costituzione: vedasi Corte costituzionale 6 luglio 1965, n. 57. Il parallelismo con la situazione qui considerata appare evidente: nella specie e' ben possibile per l'amministrazione adottare forme di notificazione idonee a portare il contenuto dell'atto di accertamento catastale nella sfera di effettiva conoscibilita' del destinatario e risulta pertanto illegittima la normativa che consente il ricorso ad adempimenti inidonei a tal fine e sufficienti a consentire, al piu', semplici presunzioni di conoscenza. Sotto ulteriore profilo e' censurabile per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione la norma (art. 69, ultimo comma, del d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) che attua una palese disuguaglianza di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento catastale. In contrasto con la normativa generale adottata per tutti gli altri destinatari (e limitata a favorire una mera presunzione di conoscenza attraverso il manifesto) la norma citata prevede infatti che alle amministrazioni dello Stato sia dato particolare avviso della pubblicazione negli albi dei vari comuni per i beni interessanti le amministrazioni medesime. La questione ha rilevanza in giudizio ai fini del decidere. Infatti i ricorrenti impugnano il classamento della unita' immobiliare di loro proprieta' ed il loro ricorso, sulla base della legislazione vigente invocata dall'ufficio, sarebbe tardivamente proposto. Appare pertanto pregiudiziale e rilevante ai fini di causa far verificare preliminarmente alla Corte costituzionale la legittimita' della normativa sopra menzionata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, relativa a: a) r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, artt. 12, 13 e 15; b) d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2, che modifica l'art. 12 del d.P.R. n. 652/1939; c) d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6, ove viene fatto espresso rinvio ai criteri contemplati dalle sopracitate normative sub a), b) e c); e) legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10; f) d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; g) d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250) paragrafo 29- bis, nonche' di ogni altra norma correlata o dipendente. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative. Firenze, addi' 5 luglio 1993 Il presidente: NANNUCCI Il relatore: LUMINI 94C0017