N. 794 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1993

                                N. 794
 Ordinanza  emessa  il  5  luglio 1993 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Firenze sul ricorso proposto da  Ambanelli  Marisa  ed
 altro contro l'u.t.e. di Firenze
 Catasto - Pubblicazione degli atti di accertamento catastali mediante
    affissione di manifesto contenente notizia del deposito degli atti
    stessi  nella  casa  comunale,  della  possibilita'  di  prenderne
    visione e di frapporvi ricorso - Mancata previsione della notifica
    individuale come  previsto  per  altri  accertamenti  tributari  -
    Incidenza  sul  principio  di  difesa  in giudizio e disparita' di
    trattamento tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni per  le
    quali  e'  previsto  uno  speciale  avviso  per gli stessi atti di
    accertamento   -   Riferimento   alle   sentenze    della    Corte
    costituzionale nn. 57/1965 e 189/1974.
 (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito in
    legge  11 agosto 1939, n. 1249; d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art.
    2; r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652,  art.  12;  d.P.R.  1  dicembre
    1949,  n.  1142,  artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29
    settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1 ottobre 1969, n. 679, art.
    10; d.m. 20 luglio 1970, primo, secondo, terzo e quarto paragrafo;
    d.m. 6 ottobre 1989, paragrafo 29-bis).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.4 del 19-1-1994 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/11309 presentato
 il 28 dicembre 1992 (avverso: avv. Classamento n. part.  4562,  4985,
 contr.  catastali)  da Ambanelli Marisa, residente a Fucecchio in via
 Vallebuia, 12, localita' Botteghe, Sevieri Nedo Franco,  residente  a
 Fucecchio  in  via Vallebuia, 12, localita' Botteghe, contro l'u.t.e.
 di Firenze.
    Con atto ricevuto il 28 dicembre 1992 Ambanelli Marisa  e  Sivieri
 Nedo  Franco  ricorrevano avverso la determinazione della categoria e
 della classe, risultante dalla certificazione rilasciata  dall'u.t.e.
 di   Firenze,   della   porzione   d'immobile   di   loro  proprieta'
 identificabile  alla  partita  n.  4562  del  comune   censuario   di
 Fucecchio,  foglio  52, n. 355, sub 2, costituito da appartamento per
 abitazione propria della consistenza di vani 7,5 posto  in  Fucecchio
 via vicinale di Valleruia n. 12, p.t.-1.
    I   ricorrenti   esponevano   di  avere  appreso  casualmente  con
 meraviglia che il suddetto immobile era stato  censito  in  categoria
 A/7  con  classe  7 e che l'ufficio si era avvalso della procedura di
 cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, con conseguente pubblicazione
 dell'accertamento presso la casa comunale  e  termine  per  ricorrere
 avverso  il  medesimo fissato in giorni trenta decorrenti dall'inizio
 della pubblicazione (iniziata in data 9 dicembre 1991) dopo la  quale
 l'accertamento sarebbe divenuto definitivo per omesso ricorso.
    I  ricorrenti  contestavano  il  classamento  automatico  eseguito
 dall'ufficio giudicandolo erroneo atteso che alla  restante  porzione
 dell'edificio   appartenente   ad   altro  proprietario,  oggetto  di
 classamento  col  metodo  tradizionale,  era  stata   attribuita   la
 categoria A/7 con classe 3 nonostante le dimensioni maggiori.
    Chiedevano   pertanto   di   modificare  la  classe  dell'edificio
 risultante dal classamento automatico e di attribuire allo stesso  la
 medesima classe dell'appartamento confinante.
    L'ufficio,  tramite  il  suo  rappresentante presente all'udienza,
 eccepiva l'improponibilita' del ricorso in  quanto  risultava  essere
 stato  presentato  dopo il termine di giorni trenta dall'inizio della
 pubblicazione presso la casa comunale di Fucecchio.
    In ordine alla eccezione di intempestivita' del ricorso  sollevata
 in udienza dall'ufficio si osserva che in base alla normativa vigente
 gli  accertamenti  catastali non vengono notificati direttamente agli
 interessati,  bensi',  depositati  nella  casa  comunale;  che   agli
 interessati  non viene data notizia diretta di tale deposito; che per
 contro l'amministrazione si limita a darne notizia  alla  generalita'
 dei cittadini con un manifesto contenente l'invito a prendere visione
 di  tali  accertamenti  presso  la  casa  comunale  ed  a  presentare
 eventuali ricorsi avverso  i  medesimi;  che,  per  conseguenza,  gli
 interessati,  ove  non raggiunti dalla pubblicita' del deposito degli
 accertamenti nella casa comunale affidata all'aleatorio veicolo di un
 manifesto, ignorano addirittura l'esistenza di accertamenti catastali
 a  loro  carico  e  non  sono  in grado di proporre ricorso avverso i
 medesimi  che  per  conseguenza  diventano  definitivi  e  non   piu'
 impugnabili.
    Con  variazioni non significative la procedura sopra richiamata e'
 consentita all'amministrazione:
       a) dal r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in  legge  11
 agosto 1939, n. 1249, agli artt. 12, 13 e 15;
       b)  dal  d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, all'art. 2 (che modifica
 l'art. 12 del r.d.l. n. 652/1939);
       c) dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, agli artt. 65, 66,  67,
 68, 69, 70, 71 e 83;
       d)  dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, all'art. 6, ove viene
 fatto  espresso  rinvio  ai  criteri  contemplati  dalle  sopracitate
 normative di cui sub a), b) , e c);
       e) dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, all'art. 10;
       f) dal d.m. 20 luglio 1970, ai paragrafi 1, 2, 3, e 4;
       g)  dal  d.m.  6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre
 1989, n. 250) al paragrafo 29- bis.
    Appare significativo rilevare che la normativa sopra richiamata ha
 progressivamente   esteso   la   procedura   semplificata   per   gli
 accertamenti   catastali  sino  a  ricomprendervi  anche  le  ipotesi
 "operazioni  di  accertamento  di  un  rilevante  numero  di   unita'
 immobiliari  urbane"  come  e'  detto  nel  paragrafo  29-  bis della
 integrazione  per  la  conservazione  del  catasto  edilizio   urbano
 formalizzata  in  data  6  ottobre 1989, n. 3/3309 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989, n. 250 (cfr. sopra sub g).
    L'ufficio, daltronde, si e'  adeguato  prontamente  limitandosi  a
 richiamare  nel  gia'  menzionato  manifesto  il  paragrafo  29-  bis
 pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989,  n.  250,
 ed  avvertendo che, oltre all'avviso contenuto nel manifesto, nessuna
 altra formalita' di notifica sarebbe stata effettuata  nei  confronti
 dei possessori interessati.
    A  parere  di questa commissione tributaria la incostituzionalita'
 di tale procedura appare non manifestamente infondata.
    Non puo', in primo luogo, non apparire  estremamente  singolare  e
 contraddittorio  che  gli  accertamenti  catastali,  in contrasto con
 quanto praticato  in  tutti  gli  altri  settori  della  legislazione
 tributaria,    non    siano    oggetto   di   notificazione   diretta
 all'interessato come, daltronde, e' esplicitamente disposto  -  anche
 ai  fini  di precisare il dies a quo del termine per la presentazione
 del ricorso alla c.t. di primo grado - dall'art.  16,  quinto  comma,
 del  d.P.R.  n.  636/1972.  Nella  specie  invece  opera una sorta di
 "presunzione di conoscenza" affidata in  modo  molto  aleatorio  alla
 pubblicazione  del  manifesto  che da notizia del deposito nella casa
 comunale degli atti di accertamento, della possibilita'  di  prendere
 visione e frapporvi ricorso.
    La  normativa che consente tale singolare procedura e' sicuramente
 in  contrasto  con  l'art.  24  della  Costituzione,  comma  secondo,
 giacche' non garantisce il diritto di difesa dell'interessato avverso
 l'accertamento catastale.
    E'  appena  il  caso  di osservare che l'avviso di accertamento da
 luogo alla apertura dei termini entro i quali, a pena  di  decadenza,
 l'interessato  e'  tenuto  ad  espletare  iniziative  (nella  specie:
 ricorso alla commissione tributaria) per la tutela dei  suoi  diritti
 soggettivi  di contribuente. Orbene, per essere effettiva e concreta,
 la  garanzia  di  difesa  deve  essere  ancorata  ad  adempimenti  di
 notificazione   diretta   all'interessato  degli  atti  passibili  di
 impugnazione  e  tali  adempimenti  devono  ovviamente  fare   carico
 all'amministrazione che tali atti ha emesso.
    Esonerare   l'amministrazione   da   tali   rigorosi  adempimenti,
 consentendole il ricorso a forme meramente presuntive  di  conoscenza
 (la  pubblicazione del manifesto gia' menzionato) significa, in buona
 sostanza,  eliminare  praticamente  ogni  possibilita'  di  difesa  e
 ricorso dell'interessato avverso l'atto impositivo.
    La  stessa Corte costituzionale, d'altronde, ha gia' avuto modo di
 censurare norme tributarie in tema di forme  di  notificazione  degli
 atti  e  degli  avvisi  di  accertamento,  in  fattispecie  di minore
 rilevanza e gravita' di quella qui considerata. Con sentenza  n.  189
 del  26 giugno 1974, la Corte ha infatti dichiarato la illegittimita'
 per violazione  dell'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 dell'art. 38, lett. e), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art.
 32,  lett.  e),  del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, nella parte in
 cui esentavano il messo notificatore  dall'obbligo  di  dare  notizia
 dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata (come
 invece  previsto  dall'art. 140 del c.p.c.) in tutti i casi in cui la
 notifica degli avvisi o degli atti non fosse avvenuta a mani proprie.
 Va sottolineato che le situazioni, giustamente censurate dalla Corte,
 contemplavano casi di notifica ex art. 140 del  c.p.c.  eseguite  non
 compiutamente  (per  omissione  dell'avviso  dell'avvenuta notifica a
 mezzo di raccomandata indirizzata al destinatario)  ma  che  comunque
 avevano avuto esecuzione sia pure in forma incompleta.
    Nella  fattispecie,  che  si  chiede venga portata all'esame della
 Corte, invece difetta completamente alcuna parvenza  o  simulacro  di
 notifica  ed  a  ben  maggior  ragione la Corte dovra' verosimilmente
 censurare la legittimita' della normativa che consente  tale  anomala
 procedura.
    Con  altra  sentenza la Corte costituzionale ha riaffermato che la
 notificazione degli atti processuali e' uno strumento  necessario  ed
 indispensabile   per   instatuare   il  contraddittorio  e  dar  modo
 all'imputato di provvedere alla sua difesa.
    Questa esigenza fondamentale non puo'  ritenersi  soddisfatta  nel
 caso   in   cui,   pur   essendo  possibile  adottare  una  forma  di
 notificazione tale da portare il contenuto  dell'atto  nell'effettiva
 sfera  di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad altra
 forma di notifica, dalla quale deriva  una  semplice  presunzione  di
 conoscenza.  Conseguentemente  ha  ritenuto  che  la  norma contenuta
 nell'art. 173 del c.p.c. anteriormente vigente  nella  parte  in  cui
 prescrive per il renitente la notifica a termini dell'art. 170, primo
 cpv.,  del  c.p.c.  limita la garanzia del diritto di difesa per cio'
 che attiene alla  instaurazione  del  contraddittorio,  ponendosi  in
 contrasto  cosi'  con  l'art.  24  della  Costituzione:  vedasi Corte
 costituzionale 6 luglio 1965, n. 57.
    Il parallelismo con la situazione qui considerata appare evidente:
 nella specie e' ben possibile per l'amministrazione adottare forme di
 notificazione idonee a portare il contenuto dell'atto di accertamento
 catastale nella sfera di effettiva conoscibilita' del destinatario  e
 risulta  pertanto illegittima la normativa che consente il ricorso ad
 adempimenti inidonei a tal fine e sufficienti a consentire, al  piu',
 semplici presunzioni di conoscenza.
    Sotto ulteriore profilo e' censurabile per violazione dell'art. 3,
 primo  comma, della Costituzione la norma (art. 69, ultimo comma, del
 d.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142) che attua una  palese  disuguaglianza
 di  trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento
 catastale.
    In contrasto con la normativa  generale  adottata  per  tutti  gli
 altri  destinatari  (e  limitata  a  favorire una mera presunzione di
 conoscenza attraverso il manifesto) la norma citata  prevede  infatti
 che  alle  amministrazioni  dello  Stato  sia dato particolare avviso
 della  pubblicazione  negli  albi  dei  vari  comuni   per   i   beni
 interessanti le amministrazioni medesime.
    La  questione  ha  rilevanza  in  giudizio  ai  fini del decidere.
 Infatti  i  ricorrenti  impugnano   il   classamento   della   unita'
 immobiliare  di  loro proprieta' ed il loro ricorso, sulla base della
 legislazione  vigente  invocata  dall'ufficio,  sarebbe  tardivamente
 proposto.
    Appare  pertanto  pregiudiziale  e  rilevante ai fini di causa far
 verificare preliminarmente alla Corte costituzionale la  legittimita'
 della normativa sopra menzionata.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  con  riferimento  agli  artt.  3,  primo
 comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, relativa a:
       a)  r.d.l.  13  aprile  1939,  n.  652, convertito in legge 11
 agosto 1939, n. 1249, artt. 12, 13 e 15;
       b) d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, art. 2, che modifica l'art. 12
 del d.P.R. n. 652/1939;
       c) d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67,  68,  69,
 70, 71 e 83;
       d)  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 604, art. 6, ove viene fatto
 espresso rinvio ai criteri contemplati  dalle  sopracitate  normative
 sub a), b) e c);
       e) legge 1 ottobre 1969, n. 679, art. 10;
       f) d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4;
       g)  d.m. 6 ottobre 1989 (in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1989,
 n. 250) paragrafo 29- bis, nonche' di ogni altra  norma  correlata  o
 dipendente.
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  tutte  le  parti  ed  al  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti   delle   due   Camere
 legislative.
      Firenze, addi' 5 luglio 1993
                        Il presidente: NANNUCCI
                                                   Il relatore: LUMINI
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