N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993
N. 805 Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Zeni Giuliana e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Prestazioni previdenziali per soggetti affetti da tubercolosi - Sostituzione al termine di decadenza quinquennale, gia' previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria, del piu' breve termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Applicazione di tale normativa a tutti i procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore della disposizione de qua - Irragionevole disparita' di trattamento ed incidenza sui principi della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, secondo e quarto comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.5 del 26-1-1994 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Zeni Giuliana conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona, in funzione di giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Esponeva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e di aver presentato in data 11 aprile 1991 all'I.N.P.S. domanda per la concessione delle prestazioni antitubercolari; che la procedura amministrativa si era esaurita negativamente, con la comunicazione del provvedimento di reiezione del ricorso in data 17 settembre 1991. Tutto cio' premesso, previa ammissione di consulenza medico- legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni antitubercolari, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'I.N.P.S. ha eccepito preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. La difesa dell'istituto ha sollevato altresi' eccezioni di merito, concludendo per il rigetto della domanda attrice. All'udienza del 19 ottobre 1993 la ricorrente, nel replicare all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la non applicabilita' dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 alla fattispecie. OSSERVA IN DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 804/1993). 94C0028