N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993

                                N. 805
 Ordinanza  emessa  l'11  novembre  1993  dal  pretore  di  Savona nel
 procedimento civile vertente tra Zeni Giuliana e l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Prestazioni  previdenziali  per
 soggetti   affetti  da  tubercolosi  -  Sostituzione  al  termine  di
 decadenza quinquennale, gia' previsto per la proposizione dell'azione
 giudiziaria, del  piu'  breve  termine  di  un  anno  dalla  data  di
 comunicazione  della  decisione  del ricorso o dalla data del termine
 stabilito per la pronuncia della decisione in sede  amministrativa  -
 Applicazione  di  tale normativa a tutti i procedimenti gia' in corso
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disposizione  de  qua   -
 Irragionevole  disparita'  di  trattamento  ed incidenza sui principi
 della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4,  secondo  e  quarto  comma,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.5 del 26-1-1994 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  data  6  aprile  1993, Zeni Giuliana
 conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Savona,  in  funzione  di
 giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    Esponeva  la  ricorrente di essere affetta da TBC in fase attiva e
 di aver presentato in data 11 aprile 1991 all'I.N.P.S. domanda per la
 concessione  delle  prestazioni  antitubercolari;  che  la  procedura
 amministrativa  si  era  esaurita negativamente, con la comunicazione
 del provvedimento di reiezione del ricorso in data 17 settembre 1991.
    Tutto cio'  premesso,  previa  ammissione  di  consulenza  medico-
 legale,  chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle prestazioni
 antitubercolari, con ogni conseguenza di  legge  e  con  vittoria  di
 spese e onorari di lite.
    Costituendosi  ritualmente  in  giudizio,  l'I.N.P.S.  ha eccepito
 preliminarmente la decadenza della ricorrente dall'azione,  ai  sensi
 dell'art.  4,  secondo  comma,  del  d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
 cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    La difesa dell'istituto ha sollevato altresi' eccezioni di merito,
 concludendo per il rigetto della domanda attrice.
    All'udienza del 19  ottobre  1993  la  ricorrente,  nel  replicare
 all'eccezione  di  decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha affermato la
 non  applicabilita'  dell'art.  4  del   d.l.   n.   384/1992   alla
 fattispecie.
                          OSSERVA IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 804/1993).
 94C0028