N. 806 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993

                                N. 806
 Ordinanza  emessa  l'11  novembre  1993  dal  pretore  di  Savona nel
 procedimento civile vertente tra Bellavite Giuseppina e l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Prestazioni  previdenziali  per
 soggetti   affetti  da  tubercolosi  -  Sostituzione  al  termine  di
 decadenza quinquennale, gia' previsto per la proposizione dell'azione
 giudiziaria, del  piu'  breve  termine  di  un  anno  dalla  data  di
 comunicazione  della  decisione  del ricorso o dalla data del termine
 stabilito per la pronuncia della decisione in sede  amministrativa  -
 Applicazione  di  tale normativa a tutti i procedimenti gia' in corso
 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  disposizione  de  qua   -
 Irragionevole  disparita'  di  trattamento  ed incidenza sui principi
 della difesa in giudizio e della tutela giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4,  secondo  e  quarto  comma,
 convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.5 del 26-1-1994 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con ricorso depositato in data 6 aprile 1993, Bellavite Giuseppina
 conveniva  in  giudizio  dinanzi al pretore di Savona, in funzione di
 giudice del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    Esponeva la ricorrente di essere affetta da TBC in fase  attiva  e
 di aver presentato in data 15 maggio 1991 all'I.N.P.S. domanda per la
 concessione  delle  prestazioni  antitubercolari;  che  la  procedura
 amministrativa si era esaurita negativamente,  con  la  comunicazione
 del provvedimento di reiezione del ricorso in data 7 dicembre 1991.
    Tutto  cio'  premesso,  previa  ammissione  di  consulenza medico-
 legale, chiedeva l'affermazione del proprio diritto alle  prestazioni
 antitubercolari,  con  ogni  conseguenza  di  legge e con vittoria di
 spese e onorari di lite.
    Costituendosi ritualmente  in  giudizio,  l'I.N.P.S.  ha  eccepito
 preliminarmente  la  decadenza della ricorrente dall'azione, ai sensi
 dell'art. 4, secondo comma, del d.l.  19  settembre  1992,  n.  384,
 cosi' come convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
    La difesa dell'istituto ha sollevato altresi' eccezioni di merito,
 concludendo per il rigetto della domanda attrice.
    All'udienza  del  19  ottobre  1993  la  ricorrente, nel replicare
 all'eccezione di decadenza sollevata dall'I.N.P.S., ha  affermato  la
 non   applicabilita'   dell'art.   4   del  d.l.  n.  384/1992  alla
 fattispecie.
                          OSSERVA IN DIRITTO
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 804/1993).
 94C0029