N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 febbraio 1994

                                 N. 4
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22
 febbraio 1994 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
 Agricoltura e foreste - Richiesta al Consorzio di bonifica pianura
    isontina,  con sede in Ronchi dei Legionari, di trasmissione degli
    atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione  dell'art.
    15  della  legge  13  maggio 1991, n. 203, ai fini di un controllo
    preventivo di legittimita' - Lamentata invasione  della  sfera  di
    competenza  regionale  in  materia  di  agricoltura  e  bonifiche,
    competenza gia' esercitata con  le  leggi  regionali  nn.  3/1966,
    22/1967, 43/1985 e 49/1991 - Riferimenti alle sentenze della Corte
    costituzionale nn. 178/1973 e 188/1984.
 (Telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993).
 (Cost., artt. 117 e 118; statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n.
    2, e 8).
(GU n.11 del 9-3-1994 )
    Ricorso  della  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona
 del presidente della giunta in carica Renzo Travanut, rappresentato e
 difeso - come da procura in  calce  del  presente  ricorso  e  giusta
 deliberazione giuntale autorizzativa in data 15 febbraio 1994, n. 408
 -  dell'avv.  Renato  Fusco,  avvocato della regione e dal prof. avv.
 Sergio Panunzio, presso il cui studio in piazza Borghese n. 3,  Roma,
 elegge  domicilio,  ricorrente,  nei  confronti  della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio  in
 carica, resistente, per la risoluzione del conflitto di attribuzioni,
 con  riferimento  al  telegramma  18  dicembre  1993  del prefetto di
 Gorizia (trasmesso per conoscenza alla regione Friuli-Venezia  Giulia
 -  direzione  regionale delle autonomie locali ed ivi protocollato in
 data 21 dicembre 1993) con il quale si e'  chiesto  al  Consorzio  di
 bonifica  pianura  Isontina  con  sede  in  Ronchi  dei  Legionari la
 trasmissione  degli  atti  deliberativi  relativi  a  contratti,   in
 applicazione  dell'art.  15  della  legge  13  maggio  1991,  n. 203;
 nonche',  per  quanto  possa   occorrere,   con   riferimento,   alla
 presupposta  ed applicata circolare del Ministro dell'interno in data
 13 dicembre 1993 (portata a conoscenza  col  suddetto  telegramma  in
 data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia) nella parte in cui con
 essa  si  sia  riconosciuta  al  prefetto  di  Gorizia  il  potere di
 richiedere la trasmissione ed  il  controllo  preventivo  sugli  atti
 deliberativi    consorziali    relativi    a   contratti,   ai   fini
 dell'applicazione del suddetto art. 15 della legge n. 203/1991.
                                   I
    1. - La regione Friuli-Venezia Giulia  ha  competenza  legislativa
 primaria  ed esclusiva in materia di "agricoltura .. bonifiche .." ai
 sensi dell'art. 4, n. 2, dello statuto  di  autonomia  approvato  con
 legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
    Va  evidenziato  che  -  similmente all'esistente parallelismo tra
 funzioni legislative ed amministrative previsto dall'art.  118  della
 Costituzione  per  le  regioni  ordinarie  -  l'art.  8 dello statuto
 stabilisce   che   la   regione   medesima   esercita   le   funzioni
 amministrative   nelle   materie   attribuite   alla  sua  competenza
 legislativa.
    Con norme di attuazione emanate con  d.P.R.  26  agosto  1965,  n.
 1116,   venivano   trasferite   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
 personale, beni e funzioni amministrative  gia'  statali  riguardanti
 anche il settore delle bonifiche agrarie.
    Con  le  successive  norme  di  attuazione contenute nel d.P.R. 15
 gennaio 1987, n.  469,  veniva  riconfermato  tale  trasferimento  di
 funzioni  amministrative, mediante estensione alla ricorrente regione
 dell'analogo trasferimento operato a favore delle  regioni  ordinarie
 con l'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    La   regione   Friuli-Venezia   Giulia   esercitava   l'attribuita
 competenza legislativa nel settore di cui trattasi  inizialmente  con
 la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.
    Successivamente  la  legge  regionale  18  ottobre  1967,  n.  22,
 all'art. 18, primo comma, assegnava  alla  competenza  dell'assessore
 all'agricoltura,  alle foreste ed all'economia montana la trattazione
 degli  affari  concernenti  la  classificazione  dei  comprensori  di
 bonifica integrale .. e la formazione dei piani di bonifica integrale
 ..  nonche' la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere
 di bonifica integrale .. ed ogni  altro  adempimento  concernente  le
 bonifiche.
    Il  comma  secondo  della stessa disposizione puntualizzava che lo
 stesso assessore  regionale  all'agricoltura  svolge  ..  ogni  altra
 funzione  amministrativa  che,  riguardo  ad opere o lavori attinenti
 alle materie elencate all'art. 4, n. 2, dello statuto, le leggi dello
 statuto demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    L'art. 34 poi stabiliva che "Alla  costituzione  dei  consorzi  di
 bonifica  integrale  ..  al  raggruppamento  dei  loro  uffici,  alla
 fusione, alla scissione ed alla soppressione dei consorzi medesimi ed
 alla modifica dei loro confini territoriali si provvede  con  decreto
 del  presidente  della  giunta  regionale, previa deliberazione della
 giunta medesima, su  proposta  dell'assessore  all'agricoltura,  alle
 foreste ed all'economia montana". Aggiungeva detto articolo che "Allo
 stesso  modo  vengono  adottati .. i provvedimenti di controllo sugli
 organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo".
    L'art. 35, infine, puntualmente  stabiliva  che  "Le  funzioni  di
 controllo sugli atti dei consorzi di bonifica integrale .. e tutte le
 altre  funzioni  amministrative  .. vengono esercitate dell'assessore
 all'agricoltura,   alle   foreste   ed   all'economia   montana.    I
 provvedimenti  emanati dall'assessore nell'esercizio di tali funzioni
 sono definitivi".
    Con la legge  regionale  23  agosto  1985,  n.  43,  si  emanavano
 ulteriori  "Norme  in materia di controllo sugli atti dei consorzi di
 bonifica".
    Ribadito all'art. 1, primo comma, che  "La  regione  esercita  sui
 consorzi  di  bonifica  funzioni  di  controllo  e  di vigilanza", al
 secondo comma si specificava ulteriormente che "Gli  atti  consortili
 ..  sono  soggetti  al  solo  controllo  di  legittimita'  che  viene
 esercitato dall'assessore regionale all'agricoltura".    Disciplinato
 puntualmente  il procedimento del controllo medesimo (artt. 2, 3, 4 e
 5), con l'art. 6 si prevedeva espressamente, che " ..  Nell'esercizio
 del  controllo  di legittimita' l'assessore regionale all'agricoltura
 ..  annulla  con  provvedimento   motivato   gli   atti   che   siano
 illegittimi".
    Va  a tale proposito posto nel massimo rilievo che detto controllo
 preventivo di  legittimita'  aveva  ed  ha  carattere  generalizzato,
 essendo  espletato  dall'assessore  regionale su tutti gli atti degli
 organi  consorziati  (fatta  eccezione  dei  soli   "atti   di   mera
 esecuzione,  di  atti  .. gia' esecutivi, atti meramente ripetitivi e
 confermativi, atti privi di contenuto dispositivo, atti che impegnino
 o liquidino .. pagamenti di  spese  fisse",  ai  sensi  dell'art.  1,
 secondo comma).
    Dall'esame  delle  riportate  norme  risulta  indubitabile che sin
 dalla  costituzione  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  ad  essa
 spettano   -  e  sono  stati  pure  disciplinati  dalla  legislazione
 regionale  -  sia  le  funzioni  amministrative   ordinamentali   sia
 l'attivita'  di  controllo  sugli organi e sugli atti dei consorzi di
 bonifica integrale, in  virtu'  della  competenza  -  legislativa  ed
 amministrativa  -  stabilita dai citati art. 4, n. 2, ed art. 8 dello
 statuto di autonomia ed ulteriormente  definita  dalla  normativa  di
 attuazione.
    2.  -  Con  la  legge 8 giugno 1990, n. 142, com'e' noto, e' stato
 disciplinato innovativamente l'ordinamento  delle  autonomie  locali,
 risultando dedicato il capo XII al "Controllo sugli atti".
    Di tale capo risultano rilevanti ai fini del presente giudizio due
 disposizioni:
      l'art.  45, che individua "le deliberazioni soggette a controllo
 preventivo di legittimita'", stabilendo poi il secondo  comma,  lett.
 a),  che possono essere sottoposte a controllo preventivo eventuale -
 su richiesta di un determinato numero di consiglieri -  anche  quelle
 riguardanti  "acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in genere tutti i
 contratti";
      l'art. 49 il quale ha disciplinato il "Controllo e vigilanza nei
 confronti  di  enti   diversi   dai   comuni   e   dalle   province",
 puntualizzando  che  "Salvo  diverse  disposizioni recate dalle leggi
 vigenti, alle unita' sanitarie locali, ai consorzi,  alle  unioni  di
 comuni  ed alle comunita' montane si applicano le norme sul controllo
 e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province".
    Risultando la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  attributaria
 di competenza legislativa secondaria e concorrente ai sensi dell'art.
 5,  n.  4,  dello  statuto  in  materia  di "disciplina dei controlli
 previsti dall'art. 60" dello stesso statuto di autonomia (che  a  sua
 volta  prevede  che  "il  controllo  sugli  atti degli enti locali e'
 esercitato da organi della regione nei modi e  nei  limiti  stabiliti
 con  legge  regionale,  in  armonia  con i principi delle leggi dello
 Stato") e' stata poi emanata la legge regionale 12 settembre 1991, n.
 49" riguardante appunto le "Norme regionali in materia di funzioni di
 controllo .. nei confronti degli enti locali e delle unita' sanitarie
 locali".
    Con detta normativa, nel rispetto dei principi fissati dalla legge
 n. 142/1990, si e' regolata quindi l'attivita' regionale di controllo
 riferita soltanto  agli  enti  territoriali  minori  ed  alle  unita'
 sanitarie.
    L'art.  29  della  richiamata  legge  regionale  ha  integralmente
 riprodotto la disposizione dell'art. 45, secondo comma,  della  legge
 n.   142/1990,  prevedendo  il  controllo  preventivo  eventuale  con
 riguardo ad acquisti, alienazione ed appalti e  contratti  in  genere
 deliberati dai suddetti enti.
    Va  sottolineato  che  con  la stessa legge regionale nulla veniva
 modificato con  riguardo  al  controllo  preventivo  di  legittimita'
 allora  vigente  (e  tuttora  operante)  con  riguardo ai consorzi di
 bonifica, per i cui atti continua quindi a  sussistere  un  controllo
 preventivo    generalizzato   da   parte   dell'assessore   regionale
 all'agricoltura.
    3. - Com'e' altrettanto noto, con la legge 17 gennaio 1991, n. 203
 (che convertiva con modificazioni il d.l. 13 maggio  1991,  n.  152)
 venivano  assunti  "Provvedimenti  urgenti  in  tema  di  lotta  alla
 criminalita'  organizzata  e  di   trasparenza   e   buon   andamento
 dell'attivita' amministrativa".
    Nell'ambito  delle  misure  predisposte  per  la  lotto  contro la
 delinquenza di tipo mafioso l'art. 15 di detta  legge  aggiungeva  un
 comma  1-bis all'art. 16 della precedente legge 19 marzo 1990, n. 55,
 stabilendo che "Ai medesimi fini indicati al primo comma il  prefetto
 ..  puo'  richiedere  per  le  province,  per i comuni e per gli enti
 indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n.  142,  che  siano
 sottoposte  a  controllo  preventivo di legittimita' le deliberazioni
 relative alle materie di cui al secondo comma, lett.   a),  dell'art.
 45  della  citata  legge  n.  142/1990  con le modalita' ed i termini
 previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono
 comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo".
    In sostanza, quindi, per le  evidenziate  finalita'  di  sicurezza
 pubblica  interna detta disposizione impone ai comuni, alle province,
 alle unita' sanitarie, alle comunita' montane, ai consorzi  l'obbligo
 di   trasmissione   ai  prefetti  delle  deliberazioni  adottate  per
 acquisti, alienazioni, appalti e contratti in genere,  per  le  quali
 vige  il  suindicato  sistema  del  controllo preventivo eventuale di
 legittimita': essendo riservato ai Prefetti medesimi a  tal  fine  il
 potere  di  richiedere ai predetti enti che le deliberazioni medesime
 siano sottoposte al controllo di legittimita' (ovviamente nel caso in
 cui non sia stato gia' espletato).
    Con telegramma in data 18 dicembre 1993 del prefetto di Gorizia  -
 indirizzato al Consorzio di bonifica pianura Isontina e trasmesso per
 conoscenza  anche  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  - Direzione
 regionale delle autonomie locali con sede in Udine, presso cui veniva
 protocollato in  data  21  dicembre  1993  -  si  informava  che  con
 circolare  telegrafica  del Ministero dell'interno datata 13 dicembre
 1993 si erano  impartiti  indirizzi  operativi  alle  Prefetture  per
 l'applicazione  uniforme  (tra  l'altro)  delle  disposizioni  di cui
 all'art. 15 della legge n. 203/1991.  Si  evidenziava  che  in  detta
 circolare  si era ritenuto che "tra i destinatari .. (di detta norma)
 .. secondo cui  prefetto  puo'  richiedere  che  siano  sottoposte  a
 controllo  preventivo  legittimita'  deliberazioni  (delle) province,
 (dei) comuni .. (e degli) enti indicati in  art.  49  della  legge  8
 giugno 1991, n. 142, concernenti materie di cui al comma 2, lett. a),
 art.  45  della  legge  n.  142  citata  rientrino  anche consorzi di
 bonifica".
    E tale indirizzo operativo risultava motivato "in applicazione  di
 principi  contenuti  in  alcune  decisioni della Corte costituzionale
 (sentenza n. 178/1973 et sentenza n. 188/1984) in base  (alle)  quali
 tenuto  conto evoluzione (della) legislazione regionale in materia, i
 consorzi di bonifica, sotto (il) profilo (della) sottoposizione  (al)
 controllo  di  legittimita'  di cui (all')art. 130 della Costituzione
 devono essere considerati come enti locali. In  quanto  tali  vengono
 ricompresi  nella  disposizione  in esame che riguarda esclusivamente
 (il) controllo di  legittimita'  giustificando  estensione  in  vista
 finalita' garantistiche e di ordine pubblico perseguite (dalla) norma
 stessa".
    Concludeva  detto telegramma prefettizio con l'invito al consorzio
 destinatario "  ..  a  provvedere  at  invio  deliberazioni  previste
 dall'art.  45  della legge n. 142 citata, osservando procedure di cui
 at art. 15 della legge n. 203/1993".
                                  I I
    Risultando detta determinazione prefettizia e  la  presupposta  ed
 applicata   circolare   ministeriale   invasive   dell'ambito   delle
 competenze  costituzionalmente  spettanti  alla   regione,   di   cui
 specialmente  all'art.  4,  n.  1,  secondo  comma, all'art. 5, primo
 comma, n. 4, ed all'art. 8 dello  statuto  speciale  di  autonomia  e
 relative  norme  di  attuazione  gia'  in  precedenza indicate, si e'
 costretti a sollevare il conflitto di attribuzione.
     A) La circolare del Ministro dell'interno  in  data  13  dicembre
 1993  ed  il  telegramma  in  data  18  dicembre 1993 del prefetto di
 Gorizia appaiono invasivi della sfera di competenza regionale per  un
 duplice ordine di ragioni.
     A.1)   L'indirizzo   ministeriale   e'  stato  determinato  dalla
 presupposizione  che  le  deliberazioni  dei  consorzi  di   bonifica
 integrale,  operanti  nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, siano
 sottoposte  al  controllo  previsto  dalla  legge  n.   142/1990   (o
 quantomeno  della legge regionale n. 49/1991 che in sede regionale ha
 dato  attuazione  alla  legge  statale  di  riforma  delle  autonomie
 locali). E conseguentemente il Ministro procedente ha stabilito che i
 prefetti   insediati   nel   territorio  regionale  medesimo  possano
 richiedere -  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge  n.  203/1991  -
 sottoposizione  a  controllo  di legittimita' di quelle deliberazioni
 consorziali relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in
 genere le quali l'art. 49 della legge n. 142/1990 (e l'art. 29  della
 legge  regionale  n.  49/1991)  prevede  un  controllo  preventivo di
 legittimita' solo eventuale.
    Ma nell'impartire detto indirizzo operativo  si  e'  completamente
 omesso  di  considerare  la  competenza regionale definita in materia
 dallo statuto di autonomia e la legislazione emanata in  esplicazione
 di detta competenza.
    Come  sopra  e'  stato  chiarito,  il  controllo  sui  consorzi di
 bonifica regionali e' regolato in via  esclusiva  ed  autonoma  della
 legge  regionale  23  agosto 1985, n. 43: risultando demandato quello
 sugli  organi  alla  giunta  regionale   e   quello   preventivo   di
 legittimita'  sugli  atti  all'assessore regionale all'agricoltura. E
 risulta  decisivo  il  rilievo  che  detto  controllo  preventivo  di
 legittimita'  ha  carattere generalizzato, riguardando tutti gli atti
 deliberativi dei consorzi medesimi  (ad  eccezione  solo  degli  atti
 ripetitivi, confermativi ed esecutivi) e sicuramente quelli attinenti
 ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti in genere!
    Del  tutto  incongruamente  quindi  con  la  denunciata  circolare
 ministeriale si sono abilitati i prefetti aventi sede  in  territorio
 del  Friuli-Venezia Giulia a richiedere le deliberazioni dei consorzi
 di bonifica  riferentesi  ad  atti  contrattuali  per  una  eventuale
 richiesta   di   assoggettamento   ad   un  controllo  preventivo  di
 legittimita':  controllo  che,  in  base  alla  normativa   regionale
 vigente,  deve  essere  gia' stato espletato dall'assessore regionale
 competente.
    E di conseguenza del tutto illegittimamente il prefetto di Gorizia
 ha  chiesto  la  trasmissione dei citati atti deliberativi ai fini di
 richiederne il controllo di legittimita'!
    Essendo  del  tutto  pacifico  che  non  risulta  ammissibile   la
 duplicazione di un controllo preventivo di legittimita', la direttiva
 ministeriale   e  la  richiesta  prefettizia  invadono  la  sfera  di
 competenza amministrativa regionale in  materia  di  controllo  sugli
 atti  dei  consorzi  di  bonifica integrale, quale disciplinata dalla
 gia' citata legge regionale n. 43/1985.
     A.2)  Con  l'impugnata  circolare  ministeriale  si  e'  altresi'
 ritenuto che rientrino tra gli enti indicati dall'art. 45 della legge
 n.  142/1990  anche  i  consorzi di bonifica " .. in applicazione dei
 principi contenuti in alcune  decisioni  della  Corte  costituzionale
 (nn.   178/1973   e  188/1984)  in  base  alle  quali,  tenuto  conto
 dell'evoluzione della legislazione regionale in materia,  i  consorzi
 di  bonifica  sotto  il  profilo della sottoposizione al controllo di
 legittimita' di cui all'art. 130  della  Costituzione  devono  essere
 considerati enti locali".
    La  surriportata  giustificazione  motivazionale  e' frutto di una
 erronea impostazione logico-giuridica e comunque  tale  da  risultare
 invasiva  -  sotto  distinto  aspetto  -  della  sfera  di competenza
 legislativa ed amministrativa della regione  autonoma  Friuli-Venezia
 Giulia  quale  definita  dall'art.  4,  n.  2,  dello statuto e dalla
 legislazione regionale emanata.
    Va ribadito infatti, in primo luogo, che  sin  dalla  costituzione
 dell'ente  regionale  con le successive leggi regionali n. 3/1966, n.
 22/1967, ed infine n. 43/1985 e' stato costantemente tenuto  distinto
 il  sistema  del  controllo  sui consorzi di bonifica da quello sugli
 enti locali: essendo stato  normativamente  attribuito  quello  sugli
 organi  consorziali  alla  giunta  regionale  e  quello preventivo di
 legittimita'  sugli  atti  all'assessore  regionale  all'agricoltura:
 laddove  il  controllo  sull'attivita' degli enti locali territoriali
 (disciplinato prima con la legge regionale 3 agosto 1977,  n.  48,  e
 poi  con la gia' richiamata legge regionale 12 settembre 1991, n. 49)
 risulta demandato ai comitati regionali di controllo aventi sede  nei
 capoluoghi di provincia del territorio regionale.
    Secondariamente,  va  rilevato che, comunque, i consorzi regionali
 di bonifica integrale non possono essere  ricompresi  nell'estensione
 applicativa  dei  controlli  previsti per gli enti locali diversi dai
 comuni e province, indicati dall'art. 49 della legge n. 142/1990 (tra
 cui rientrano genericamente anche i consorzi).
    Va sottolineato, infatti, che espressamente  detta  norma  esclude
 l'applicabilita'  della  introdotta disciplina dei controlli su detti
 diversi enti in caso di esistenza  di  "diverse  disposizioni  recate
 dalle leggi vigenti": ma con riferimento ai consorzi regionali di cui
 trattasi   indubitabilmente   esiste   ed  e'  vigente  la  (diversa)
 regolamentazione dei consorzi disciplinata dalla  piu'  volte  citata
 legge regionale 23 agosto 1985, n. 43!
    Ed  a  tale  proposito  appare rilevante evidenziare che lo stesso
 Ministero dell'interno con una prima circolare in data 7 giugno 1990,
 esplicativa dell'applicazione della legge n.  142/1990  correttamente
 esplicitava  che " .. l'estensione (delle disposizioni della legge di
 riforma in tema di controllo e vigilanza sugli enti diversi da quelli
 territoriali locali) ..  non  e'  automatica,  ma  e'  finalizzata  a
 sopperire  eventuali  carenze  normative.  Infatti,  ove sussista una
 diversa indicazione della legislazione vigente, questa e' chiamata  a
 prevalere".  Diversa  disciplina  del  controllo sugli organi e sugli
 atti dei consorzi di bonifica che nel Friuli-Venezia Giulia esiste ed
 e' vigente.
    In  terzo  luogo,  infine,  va  contestata  la  fondatezza  e   la
 pertinenza  della surriportata motivazione logico-giuridico enunciata
 nella circolare a giustificazione della ricomprensione  dei  consorzi
 di bonifica tra gli enti locali ai fini del controllo di legittimita'
 degli atti.
    Nel  mentre  non  si  comprende  dall'esame  di  quali  precedenti
 normative  si  sia  tratta  la  convinzione  che  sussisterebbe   una
 evoluzione   della   legislazione  regionale  tendente  ad  una  tale
 equiparazione (comunque del tutto  insussistente  nella  legislazione
 della regione Friuli-Venezia Giulia!), si deve peraltro escludere che
 un  tale  convincimento  possa  correttamente  derivare  dai principi
 enunciati da codesta ecc.ma Corte con le indicate sentenze.
    Infatti con la ordinanza  n.  84/1986  (erroneamente  citata  come
 "sentenza"  dell'impugnata circolare) e' stata definita una questione
 in ordine ad  un  consorzio  agrario  provinciale,  ente  consorziale
 avente  problematiche  del  tutto  distinte  rispetto  ai consorzi di
 bonifica integrale.
    La sentenza n. 178/1973 invece, nell'ambito  di  un  conflitto  di
 attribuzioni  tra Stato e regione in materia di istituzioni pubbliche
 di beneficienza ed assistenza, definisce  un  quadro  generale  delle
 competenze  di  controllo  sulle  II.PP.AA.BB.:  stabilendo  peraltro
 principi    che    apportano    argomenti    addirittura     contrari
 all'interpretazione  ministeriale  resa  nella  circolare  in data 13
 dicembre 1993.
    Infatti con detta decisione si e' operata  una  netta  distinzione
 tra  controllo  di  sola  legittimita'  sugli  atti degli enti locali
 territoriali  (di  cui   all'art.   130   della   Costituzione)   che
 correttamente si qualificano di pertinenza regionale ancorche' svolti
 in  base  alla  legislazione  statale  (ora  legge  n.  142/1990);  e
 controllo sugli organi degli enti  operanti  nelle  materie  indicate
 negli  artt.  117 e 118 della Costituzione (che e' anche controllo di
 merito), regolamentato dalla legislazione regionale nel rispetto  dei
 principi  della  normativa  statale  disciplinate  le singole materie
 medesime.
    Poiche' la disciplina  dei  consorzi  di  bonifica  rientra  nella
 competenza  legislativa concorrente delle regioni ordinarie, dovrebbe
 risultare  evidente  che  -  proprio  in  applicazione  della  citata
 sentenza  n.  178/1973  - i controlli sull'attivita' e sugli organici
 dei  consorzi  di  bonifica  rientra  nella  competenza   legislativa
 regionale.
    Comunque tale problematica non puo' riferirsi conferentemente alla
 regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  alla quale - com'e' stato
 ripetutamente chiarito - e'  attribuita  una  competenza  legislativa
 primaria  in  materia  di  ordinamento  e  controllo  sui consorzi di
 bonifica integrale; essendo stata altresi' detta competenza esplicata
 con (una tuttora vigente) normativa regolante il controllo preventivo
 di legittimita' sugli atti.
    Si  ribadisce quindi che il contenuto della circolare ministeriale
 e la richiesta prefettizia di trasmissione  degli  atti  contrattuali
 per   una   eventuale   sottoposizione   a  controllo  preventivo  di
 legittimita'  risultano  invasive  della  competenza   regionale   in
 materia.
   Per  le considerazioni suesposte, che si fa riserva di integrare ed
 illustrare nel corso del  giudizio,  si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte
 costituzionale  voglia  dichiarare  che  non  spetta  al  prefetto di
 Gorizia di chiedere al Consorzio  di  bonifica  pianura  Isondina  di
 provvedere  -  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 1-bis, della legge n.
 55/1990   -   all'invio   delle   deliberazioni   riguardanti    atti
 contributivi,  previste  dall'art. 45, secondo comma, lett. a), della
 legge n. 122/1990; e per l'effetto annullare il telegramma in data 18
 dicembre 1993 del prefetto  di  Gorizia,  nonche'  per  quanto  possa
 occorrere, la circolare 13 dicembre 1993 del Ministero dell'interno.
            Avv. prof. Sergio PANUNZIO - Avv. Renato FUSCO

 94C0188