N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 1994

                                 N. 22
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 22 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato -
    Previsione dell'obbligo  delle  regioni  e  province  autonome  di
    provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e
    della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici
    di   rilievo   nazionale,   alla   sottoposizione   del   progetto
    all'Autorita' di bacino - Obbligo, per le  province  autonome,  di
    aggiornamento  del  piano  regolatore generale degli acquedotti su
    scala di bacino,  di  programmazione  degli  interventi  attuativi
    occorrenti  e  di  emanazione  di  norme integrative in materia di
    scarichi effettuati dagli insediamenti civili e  produttivi  nelle
    pubbliche  fognature  nonche'  di  funzionalita' degli impianti di
    pretrattamento e di  rispetto  dei  limiti  e  delle  prescrizioni
    fissati  dalle  relative  autorizzazioni - Affidamento ai comuni e
    alle province dell'organizzazione del  servizio  idrico  integrato
    mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992
    -  Istituzione  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici di un
    "comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche" con  il
    compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome
    i  programmi  di  attivita'  e  le iniziative da porre in essere a
    garanzia degli  utenti  -  Istitutione  di  un  "Osservatorio  dei
    servizi  idrici"  con funzioni di raccolta ed elaborazione di dati
    statistici - Previsione di particolari forme di pubblicita' per  i
    progetti  concernenti  opere  idrauliche  che  comportano grandi e
    piccole  derivazioni,  opere  di  sbarramento,  canalizzazione   e
    perforazione  di  pozzi  -  Affidamento  al  CIPE  del  compito di
    disciplinare   l'utilizzazione   dell'acqua   invasata   a   scopi
    idroelettrici  e la difesa e la bonifica per la salvaguardia della
    quantita' e qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico
    - Lamentata invasione della sfera  di  competenza  provinciale  in
    materia   di  acque  pubbliche  e  lavori  pubblici  di  interesse
    regionale.
 (Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, primo, secondo, quarto e
    quinto comma; 9, terzo comma; 21, primo e quinto comma; 22, primo,
    secondo e terzo comma; 23, terzo e quarto comma; 30, primo  comma,
    lettere b) e c)).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e
    24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, 13, 14, secondo e terzo comma;
    16, primo comma; 68 e 107).
(GU n.11 del 9-3-1994 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente  della   giunta   provinciale   dott.   Luis   Dulnwalder,
 rappresentata  e  difesa  -  come  da  procura speciale rep. n. 17060
 dell'8  febbraio  1994,  rogata  dal  vice  segretario  della  giunta
 provinciale  avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli,  e  conferita  giusta
 deliberazione della giunta stessa n. 498 del 7 febbraio 1994 -  dagli
 avvocati  proff.ri  Sergio  Panunzio  e  Roland Riz e presso il primo
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese  n.  3  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica per dichiarazione  di  incostituzionalita'  degli
 articoli 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21
 primo  e  quinto  comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23 terzo e
 quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c) della legge 5  gennaio
 1994, n. 36, per violazione degli articoli 8, primo comma, nn. 5, 17,
 19  e  24;  9,  primo  comma, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, secondo e terzo
 comma; 16, primo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670
 (testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
 speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  delle  relative  norme  di
 attuazione  approvate  con  d.P.R.  20  gennaio 1973, n. 115 (art. 8,
 primo comma, lett. e); d.P.R. 22 marzo  1974,  n.  381  e  successive
 modificazioni  di  cui  al  d.l. 16 marzo 1992, n. 267 (artt. da 5 a
 14); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni  di  cui
 al  d.P.R.  26  gennaio 1980, n. 197 e al d.l. 16 marzo 1992, n. 267
 (artt. 1 e 31).
                               F A T T O
    1. - La provincia autonoma di Bolzano  ha  competenza  legislativa
 esclusiva  in  materia  di: acquedotti e lavori pubblici di interesse
 provinciale (art. 8, n. 17 dello statuto,  approvato  con  d.P.R.  n.
 670/1972  e  relative  norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo
 1974, n. 381); assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione
 a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19 st.); urbanistica (art. 8,
 n.  5,  st.  e  relative  norme  di  attuazione di cui al d.P.R.   n.
 381/1974); opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria (art.
 8, n. 24 st. e relative norme di  attuazione  di  cui  al  d.P.R.  n.
 381/1974). In materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse
 le  grandi derivazioni a scopo idroelettrico), cosi' come di igiene e
 sanita', la provincia ha competenza legislativa concorrente (art.  9,
 n.   9   e   10   st.  e  relative  norme  di  attuazione  contenute,
 rispettivamente, nel d.P.R. n. 381/1974 e nei dd.P.R. nn. 474/1975  e
 197/1980).
    Nelle  stesse materie l'art. 16 dello statuto speciale attribuisce
 alla  Provincia  anche  l'esercizio  delle  corrispondenti   funzioni
 amministrative.
    In base all'art. 68 dello statuto, la Provincia succede allo Stato
 nei  beni e nei diritti demaniali attinenti alle suddette materie. In
 attuazione di questa previsione, l'art. 8, primo comma, del d.P.R. 20
 gennaio 1973, n. 115, ha disposto il trasferimento alla provincia del
 demanio idrico  statale;  sicche'  tutte  le  acque,  superficiali  e
 sotterranee, rientrano oggi nel demanio provinciale (ad eccezione dei
 fiumi  Adige  e  Drava,  nei  tratti  classificati  di prima e secoda
 categoria e del fiume Isarco).
    A seguito del trasferimento, l'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 381 ha disposto che la  provincia  esercita  "tutte  le  attribuzioni
 inerenti  alla  titolarita'  di tale demanio", con cio' ribadendo che
 all'ente ricorrente e' demandata la gestione e l'amministrazione  del
 patrimonio idrico presente nel suo territorio.
    2   a.   -  Con  particolare  riferimento  alla  disciplina  della
 utilizzazione delle acque pubbliche,  gli  articoli  12  e  13  dello
 statuto  di  autonomia  disciplinano, rispettivamente, il ruolo della
 provincia nel procedimento di  concessione  e  proroga  delle  grandi
 derivazioni  a  scopo  idroelettrico  (che  si  esplica nel potere di
 opposizione e partecipazione al procedimento e  nella  legittimazione
 ad  impugnare  in  sede  giurisdizionale  i  relativi  provvedimenti)
 nonche' i rapporti tra la provincia stessa e i concessionari di dette
 derivazioni (che  sono  tenuti  ad  assicurare  all'ente  determinate
 forniture  annue  gratuite  o una quota in denaro per le quantita' di
 energia non ritirata).
    L'art. 13 prevede altresi' che la provincia determini con legge il
 prezzo  della  energia  da  essa  ritirata  e  ceduta  alle   imprese
 distributrici e i criteri per le tariffe di utenza.
    Quanto  alla  utilizzazione  delle  acque pubbliche da parte dello
 Stato e della Provincia l'art. 14,  terzo  comma,  dello  Statuto  di
 autonomia  prevede  che  essa  venga  definita  da  un piano generale
 approntato d'intesa tra i rappresentanti statali e provinciali.
    Il contenuto, l'efficacia e le modalita' di approvazione del piano
 sono stabiliti dagli artt. 8 e 9 del d.P.R.  n.  381/1974  (norme  di
 attuazione  approvato  con lo speciale procedimento ex art. 107 st.).
 Questi dispongono, in primo luogo,  che  il  piano  deve  programmare
 l'utilizzazione  delle  acque  per  i  diversi usi. Le determinazioni
 contenute nel piano hanno quindi effetti condizionanti  su  tutte  le
 utilizzazioni  di  acque  pubbliche  nel  territorio provinciale, che
 devono  necessariamente  uniformarsi  al  piano  stesso.   A   questo
 riguardo, e' sufficiente osservare che in base all'art. 9 deel d.P.R.
 22  marzo 1974, n. 381 le concessioni di acque pubbliche preesistenti
 al  piano  e scadute possono essere prorogate soltanto fino alla data
 di entrata in vigore dello  stesso  e  che,  fino  a  tale  data,  le
 autorizzazioni  all'esercizio di opere o le variazioni di concessioni
 possono essere consentite solo in via  provvisoria,  per  poi  essere
 convertite  in  concessioni  definitive  sempreche'  non risultino in
 contrasto con il piano.
    A tenore dell'art. 5, terzo comma,  del  d.P.R.  n.  381/1974,  la
 disciplina contenuta nel piano generale incide anche sulla formazione
 dei  piani  di  bacino  di  rilievo  nazionale, i quali coordinano le
 attivita' inerenti alle attribuzioni statali  e  provinciali  "sempre
 che  lo  statuto  e  le  relative  norme  di attuazione non prevedano
 apposite modalita' di coordinamento". E poiche' tra tali modalita' di
 coordinamento rientra anche il piano di  utilizzazione  delle  acque,
 esso  si  rivela  un  parametro condizionante anche la disciplina dei
 piani di bacino. Del resto, che questa non sia prevalente rispetto  a
 quella  del  piano  generale  e' confermato dal fatto che, in sede di
 aggiornamento di quest'ultimo, il comma 4 dello stesso art. 5  d.P.R.
 n.  381/1974  richiede  semplicemente che si tenga conto del piano di
 bacino.
    Il piano di utilizzazione delle acque assolve anche alla  funzione
 propria  del  piano regolatore generale degli acquedotti, il quale, a
 tenore dell'art. 10 del d.P.R. n. 381/1974 cessa di applicarsi  nella
 provincia dalla data di entrata in vigore del piano delle acque.
    2  b.  -  In  esecuzione di tali previsioni e nell'esercizio delle
 competenze da esse attribuitele, la provincia (d'intesa con lo Stato,
 secondo la procedura di cui all'art. 8 del  d.P.R.  n.  381/1974)  ha
 predisposto il piano generale per l'utilizzazione delle acque, che e'
 stato reso esecutivo con d.P.R. 11 aprile 1986 (in Gazzetta Ufficiale
 n. 255 del 3 novembre 1986).
    Nel  piano  sono  disciplinate  le  entita'  delle dotazioni per i
 diversi usi e  destinazione  delle  acque  ed  e'  stabilito  che  la
 provincia   di   Bolzano   emana   i  decreti  di  concessione  e  le
 autorizzazioni per l'utilizzazione  delle  acque  ai  seguenti  fini:
 civili,  zootecnici,  di  irrigazione,  industriali, antincendio e di
 piscicoltura.
    3. - Con legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono state introdotte  nuove
 disposizioni in materia di risorse idriche.
    Il  testo  legislativo e' sudddiviso in quattro capi, dei quali il
 primo reca i principi generali e definisce, all'art. 4, le competenze
 dello Stato.  Tra queste, rientra anche la determinazione, sentite le
 provincie autonome di Trento e Bolzano (art.  4,  primo  comma),  dei
 criteri   per  la  gestione  del  "servizio  idrico  integrato"  (che
 rappresenta una delle innovazioni  piu'  rilevanti  introdotte  dalla
 legge).  Secondo  la  definizione contenuta nello stesso art. 4 (alla
 lett. f), questo e' (costituito dall'insieme dei servizi pubblici  di
 captazione,  adduzione  e  distribuzione  di  acqua ad usi civile, di
 fognatura e di  depurazione  delle  acque  reflue).    La  disciplina
 generale  del  servizio idrico integrato e' fissata dal capo II della
 legge. L'art. 9 impone ai comuni e alle provincie di  organizzare  il
 servizio  idrico  di  cui  sopra, da gestire in forma integrata. Tale
 organizzazione  si  fonda  sulla  previa  determinazione  di  "ambiti
 territoriali  ottimali",  che  le  regioni  e le province autonome di
 Trento e Bolzano sono tenute  a  delimitare  attenendosi  ai  criteri
 dettati  dalla  legge  stessa  (art.  8). Alla gestione del servizio,
 cosi'  riorganizzato,  sono  chiamati  a  provvedere  i  comuni  e le
 province, nella forme associative contemplate dalla  legge  8  giugno
 1990,  n. 142 (convenzioni, consorzi, unioni: artt. 24, 25 e 26 legge
 n.    142/1990).  La  gestione  del  servizio  idrico   puo'   essere
 concretamente  affidata  (eventualmente  in  concessione)  a soggetti
 pubblici o privati distinti dagli enti predetti (art. 9, terzo comma,
 art. 10 e art. 20 della legge n. 36/1994).
    In tutti i casi, al soggetto gestore del servizio idrico integrato
 sono assentiti in concessione gli impianti e  le  opere  relativi  al
 servizio stesso.
    Il capo III della legge reca le norme sulla vigilanza, controlli e
 partecipazione.   Presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  viene
 istituito  un  comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
 idriche,  cui  e'  demandato il compito di garantire l'osservanza dei
 principi che disciplinano il servizio  idrico  integrato  (art.  21),
 avvalendosi  di  un  organismo  denominato  "Osservatorio dei servizi
 idrici" (art. 22).
    Il capo IV detta norme di disciplina delle  diverse  tipologie  di
 usi   produttivi   delle  risorse  idriche.  Vengono  in  particolare
 disciplinati gli usi delle acque  irrigue  e  di  bonifica;  gli  usi
 agricoli;   gli   usi   industriali  (art.  27-29).  In  ordine  alla
 utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico,  l'art.  30
 affida  al  CIPE  il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti
 della materia (come sara' in seguito precisato).
    4. - Con riferimento alla ripartizione  delle  competenze  tra  lo
 Stato  e  la provincia autonoma, si e' gia' evidenziato come l'art. 4
 della legge individui le attribuzioni statali. Peraltro la  normativa
 si  integra  con  quella stabilita dall'art. 33 della stessa legge n.
 36/1994, recante una  disposizione  di  espressa  salvaguardia  delle
 competenze spettanti alle province autonome di Bolzano e di Trento.
    Senonche', nel testo della legge n. 36/1994 vi sono anche numerose
 disposizioni che espressamente si rivolgono alle province stesse, con
 cio'   vincolandole   all'osservanza   delle   prescrizioni  in  esse
 contenute. Tale prescrizioni  si  rivelano  lesive  delle  competenze
 costituzionali  della  provincia  autonoma  ricorrente,  che pertanto
 impugna le disposizioni della legge n. 36/1994 indicate in  epigrafe,
 per i seguenti motivi in
                             D I R I T T O
    Violazione delle competenze costituzionali di cui agli articoli 8,
 primo  comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12; 13;
 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107  del  d.P.R.  31
 agosto  1972,  n. 670 (testo unico delle leggi concernenti lo statuto
 speciale per il  Trentino-Alto  Adige)  e  dette  relative  norme  di
 attuazione (gia' indicate in epigrafe).
    1.  -  Come  si e' accennato in narrativa, l'art. 8 della legge n.
 36/1994 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato. La
 norma  e'  volta  in  primo  luogo  alla  definizione  degli   ambiti
 territoriali   cosiddetti  "ottimali",  nei  quali  la  gestione  del
 servizio integrato dovra' essere articolata sul territorio nazionale.
    Il secondo comma  dell'art.  8  prescrive  che  le  regioni  e  le
 province   autonome   provvedono   alla  delimitazione  degli  ambiti
 territoriali  ottimali  e  che  nei  bacini  idrografici  di  rilievo
 nazionale  tale  delimitazione e' subordinata alla sottoposizione del
 progetto dell'autorita' di bacino.
    Al  quarto comma, l'art. 8 impone poi alla provincia ricorrente di
 provvedere,   nei   bacini    idrografici    di    sua    competenza,
 "all'aggiornamento  del piano regolatore generale degli acquedotti su
 scala di bacino e  alla  programmazione  degli  interventi  attuativi
 occorrenti",  in  conformita'  alle procedure previste dalla legge n.
 183/1989.
    Infine, il quinto comma  dell'art.  8  affida  alla  provincia  il
 compito  di  emanare  norme integrative in materia di controllo degli
 scarichi effettuati dagli  insediamenti  civili  e  produttivi  nelle
 pubbliche  fognature;  nonche'  di  funzionalita'  degli  impianti di
 pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni  fissati
 dalle relative autorizzazioni.
    1.2. - Cio' premesso, va in primo luogo censurato il secondo comma
 dell'art.  8,  che  e'  lesivo delle competenze provinciali in quanto
 pretende di  imporre  alla  provincia  un'articolazione  territoriale
 della  fornitura  dei  servizi idrici indicati dalla legge n. 36/1994
 (all'art. 4, lett. f), diversa da quella  attualmente  esistente,  il
 cui  assetto  e'  stato  determinato  dalla provincia stessa in forza
 delle competenze costituzionali assegnatele.
    In  particolare,  risulta  lesa  anche  la  competenza  attribuita
 all'ente ricorrente (dall'art. 8, n. 19 st.) in materia di disciplina
 della  assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo
 di aziende speciali. Nell'ambito di tale competenza, infatti, rientra
 evidentemente  anche:  a)  la  determinazione  delle   modalita'   di
 erogazione di tali servizi sul territorio; b) la individuazione delle
 categorie di soggetti (enti locali, enti pubblici e aziende autonome,
 privati)  che  possono  gestire  i  servizi stessi; c) la definizione
 degli ambiti territoriali in cui i vari soggetti gestori operano.
    E' chiaro, d'altra parte, che la provincia, cosi' come e'  l'unico
 soggetto  competente  a  disciplinare  tali  aspetti della materia e'
 anche l'unico che puo' decidere se e quando modificarne  la  relativa
 regolamentazione.  In  particolare e' solo la provincia che puo' - in
 base a scelte legislative e  amministrative  -  determinarsi  ad  una
 modificazione  dell'attuale  assetto  territoriale della gestione dei
 servizi in parola.
    La norma in esame, invece,  pretende  di  imporre  alla  provincia
 stessa  di  far  luogo  a  tale  modificazione  e pertanto si pone in
 contrasto con le sue competenze costituzionali in materia.  Contrasto
 tanto  piu'  grave  ed  evidente per il fatto che il precedente primo
 comma dell'art. 8 impone alla provincia anche i criteri specifici cui
 essa  dovrebbe  attenersi   nell'operare   l'indicata   modificazione
 strutturale  nella  gestione dei servizi idrici, con cio' comprimendo
 le competenze provinciali anche sotto questo diverso profilo.
    Infatti, cosi' facendo, non  solo  si  impone  alla  provincia  di
 modificare  l'attuale  assetto  territoriale idrico, ma si pretende -
 con i suddetti "criteri" --  di  vincolare  l'intervento  provinciale
 mediante una disciplina legislativa assai analitica, come tale lesiva
 delle  competenze  primarie  spettanti  alla  provincia in materia di
 organizzazione del servizio idrico.
    La lesione delle attribuzioni provinciali  si  rivela  anche  piu'
 evidente  nella  disposizione  (contenuta  sempre  nel  secondo comma
 dell'art. 8) che, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, impone
 alla provincia di  sottoporre  il  progetto  di  delimitazione  degli
 ambiti   all'autorita'   di   bacino,   affinche'   questa  adotti  i
 provvedimenti  di  sua  competenza in base all'art. 12 della legge n.
 183/1989.  In  questo  modo,  la  provincia  stessa  viene  non  solo
 obbligata  ad  operare  le  modificazioni suddette nella gestione dei
 servizi idrici, ma vede anche ulteriormente  ridotto  l'ambito  delle
 scelte  di sua competenza, che viene eroso a favore dell'autorita' di
 bacino.
    1.3. - Analoghe considerazioni devono essere svolte in  ordine  al
 comma  4  dell'art. 8, che, per le finalita' di cui alla stessa legge
 n. 36/1994, impone  anche  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  di
 provvedere  all'aggiornamento  "del  piano  regolatore generale degli
 acquedotti su scala di bacino" e alla programmazione degli interventi
 attuativi occorrenti.
    La norma e' infatti finalizzata, tra l'altro,  alla  realizzazione
 di  quanto  disposto  dai  commi  precedenti  dello stesso art. 8 e a
 questo scopo reca un'ulteriore imposizione alla  provincia.  Essa  e'
 pertanto lesiva delle competenze provinciali sotto i medesimi profili
 dinanzi illustrati.
    A  questo si aggiunga che, in base all'art. 10 del d.P.R. 22 marzo
 1974, n. 381 (recante norme di attuazione dello statuto  speciale  in
 materia,  tra  l'altro,  di  acquedotti  e  utilizzazione delle acque
 pubbliche: v. art. 1) nella provincia di Bolzano la funzione  assolta
 dal  piano  regolatore  generale  degli acquedotti e' "assorbita" dal
 piano generale per l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche.  Questo,
 infatti,  si sostituisce al primo, che cessa di applicarsi dalla data
 di entrata in vigore del piano provinciale. Ebbene, le  modificazioni
 e  gli  aggiornamenti  del  piano  provinciale di utilizzazione delle
 acque sono soggette alle scadenze e alle  procedure  di  approvazione
 contemplate  dall'art.  8 del d.P.R. n. 381/1974 (v., in particolare,
 l'ultimo comma). L'eventualita' di un aggiornamento del  piano  prima
 delle  scadenze  previste  dalla norma e' contemplata qualora esso si
 riveli in parte  inattuabile  o  "si  manifesti  comunque  l'evidente
 convenienza  di  migliorarlo  o  di  adattarlo  a nuove esigenze". Ma
 perche' si possa fare  luogo  a  tali  modificazioni,  e'  necessaria
 l'iniziativa  o quantomeno il consenso della provincia autonoma, cio'
 che risulta evidente ove si consideri che le modifiche del piano sono
 anch'esse sottoposte alla procedura  che  si  fonda  sull'intesa  tra
 Stato e provincia: intesa che nel caso delle modificazioni del piano,
 oltre che sul merito delle modifiche da introdurre, deve formarsi, in
 primo luogo, sulla opportunita' di far luogo alla revisione del piano
 stesso.
    La  norma  impugnata,  invece, pretende di imporre senz'altro alla
 provincia autonoma l'aggiornamento del piano di utilizzazione  al  di
 fuori   dei  termini  e  delle  procedure  previsti  dalle  norme  di
 attuazione dello Statuto e sottraendole ogni  valutazione  in  ordine
 alla  opportunita' di procedere a tale modificazione. In questo modo,
 la norma in esame si pone altresi' in contrasto con l'art. 107  dello
 statuto, che disciplina il procedimento di emanazione (e di modifica)
 delle norme di attuazione dello statuto stesso.
    1.4.  -  Il  comma  5  dell'art.  8,  che affida alla provincia il
 compito di fissare solo norme integrative, si pone in  contrasto  con
 le  norme  costituzionali  che  assegnano  alla provincia autonoma la
 competenza legislativa propria (esclusiva o concorrente)  in  materia
 di  regime  delle  acque  e  la  competenza concorrente in materia di
 igiene e sanita'. In particolare, l'art. 5 del  d.P.R.  n.  381/1974,
 nell'affidare  alla  provincia  tutte  le  attribuzioni inerenti alla
 titolarita' del demanio idrico, richiama, in  modo  specifico  quella
 della  difesa delle acque dall'inquinamento, alla quale e' certamente
 riconducibile la funzione di controllo degli scarichi.
    Sicche' la pretesa di assegnare  alla  provincia  l'emanazione  di
 semplici  norme integrative in ordine a detto controllo confligge con
 la norma richiamata e con lo statuto  di  autonomia,  che  in  questa
 materia  riservano  alla  provincia  proprie  competenze (esclusive o
 concorrenti). Per altro verso, si realizza cosi' anche una violazione
 dell'art. 10 dello statuto, nel quale vengono definite le materie  in
 cui   la   provincia   ha   competenza  legislativa  integrativa:  la
 disposizione impugnata, cioe', pretenderebbe di introdurre una  nuova
 competenza  integrativa  al  di fuori della previsione della suddetta
 norma statutaria.
    2. - L'art. 9 della legge n.  36/1994  affida  ai  comuni  e  alle
 province  l'organizzazione  del  servizio  idrico integrato. A questo
 scopo, gli enti appartenenti ad  un  medesimo  ambito  ottimale  sono
 chiamati  a consociarsi nelle forme di cooperazione contemplate dalla
 legge n. 142/1990  e  dall'art.  12  della  legge  n.  498/1992,  che
 disciplinano   lo  svolgimento  coordinato  di  servizi  mediante  la
 stipulazione di convenzioni o la costituzione di consorzi e  societa'
 per azioni.
    La  scelta della forma di cooperazione tra gli enti rientranti nei
 vari ambiti ottimali e' rimessa alle regioni e alle province autonome
 di Trento e Bolzano. Il terzo comma dell'art. 9,  infatti,  impone  a
 queste  ultime  di  disciplinare  entro 6 mesi dall'entrata in vigore
 della legge "le forme e i  modi  della  cooperazione"  tra  gli  enti
 locali  del medesimo ambito. Qualora la scelta ricada sullo strumento
 della convenzione (art. 24 della legge n.  142/1990),  alle  province
 autonome e' fatto obbligo di individuare gli enti partecipanti e, tra
 questi,  l'ente  responsabile  del  loro  coordinamento.  Le province
 devono altresi' indicare gli adempimenti e i termini per la effettiva
 stipulazione delle convenzioni. Decorso inutilmente tale termine,  le
 province  autonome  sono  chiamate a provvedere in sostituzione degli
 enti inadempienti.
    In ordine a tale disposizione, si  devono  formulare  le  medesime
 censure  di legittimita' costituzionale gia' prospettate in relazione
 all'art. 8, secondo comma, della legge  in  punto  di  determinazione
 degli ambiti territoriali ottimali.
    Come  quest'ultima  norma,  anche  l'art.  9, terzo comma, lede le
 competenze  costituzionali  della  provincia  ricorrente,  specie  in
 materia  di  acque  pubbliche  e  di assunzione e gestione di servizi
 pubblici, in quanto vincola la provincia stessa a realizzare, sul suo
 territorio, determinate modalita' di  gestione  dei  servizi  idrici,
 sottraendole  le scelte legislative e amministrative che, in materia,
 le sono costituzionalmente attribuite.
    3. - Con l'art. 21 della legge n. 36/1994, viene istituito  presso
 il  Ministero  dei  lavori  pubblici  un  "comitato  per la vigilanza
 sull'uso delle risorse idriche",  cui  e'  demandato  il  compito  di
 garantire   l'osservanza   dei   principi  di  cui  all'art.  9,  con
 particolare    riferimento    all'efficienza,     all'efficacia     e
 all'economicita' del servizio.
    Dopo  aver  definito  la composizione e la struttura del comitato,
 l'art. 21 della legge, al  quinto  comma,  dispone  che  quest'ultimo
 "definisce,  di  intesa  com le regioni e con le province autonome di
 Trento e di Bolzano, i programmi di  attivita'  e  le  iniziative  da
 porre  in  essere  a garanzia degli utenti per il perseguimento delle
 finalita' di cui al comma  1,  anche  mediante  la  cooperazione  con
 organi  di  garanzia  eventualmente  istituiti  dalle regioni e dalla
 province autonome competenti".
    A completamento della disciplina sulle  competenze  del  comitato,
 l'art.  22,  secondo  comma, della legge impugnata affida al comitato
 stesso la legittimazione a promuovere varie azioni dinanzi ad  organi
 giurisdizionali.
    Anche  queste  norme  si  pongono  in  contrasto con le competenze
 costituzionali riconosciute  alla  provincia  ricorrente,  specie  in
 materia  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche e di assunzione e
 gestione dei servizi pubblici.
    In  virtu'  dell'attribuzione  di  tali  competenze,  spetta  alla
 provincia  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche  e  sulla
 gestione dei servizi idrici. In questo stesso  quadro  di  competenze
 spettano  alla  provincia tutte le scelte attinenti alla tutela degli
 interessi degli utenti di tali  servizi,  scelte  riconducibili  alla
 cura degli interessi pubblici presenti in materia nel suo territorio,
 assegnata alla ricorrente.
    Le  norme  in  esame  sottraggono  alla  provincia  l'ambito della
 vigilanza sull'utilizzazione delle acque e sulla gestione dei servizi
 idrici, affidandola integralmente ad un organismo statale.
    Nel campo  della  tutela  degli  utenti  e  della  adozione  delle
 relative iniziative, il ruolo della provincia viene invece gravemente
 limitato, in quanto il suo intervento viene ridotto all'intesa con il
 comitato,  laddove  essa  e'  invece  l'unico titolare delle relative
 competenze.
    Anche  a  questo  riguardo  si  evidenzia  il  contrasto  fra   le
 disposizioni  legislative impugnate e le particolari norme statutarie
 e d'attuazione che regolano la materia nella provincia di Bolzano. In
 base a queste ultime (v. spec. artt. 5 e 8 d.P.R.  n.  381/1974),  il
 coordinamento  delle attivita' e degli interessi pubblici concernenti
 l'uso delle risorse idriche e  facenti  capo,  rispettivamente,  allo
 Stato  ed  alla  provincia  autonoma  ricorrente si realizza mediante
 "apposite modalita'"  (art.  5,  terzo  comma,  d.P.R.  n.  381/1974)
 costituite  in  particolare  dall'intesa fra Stato e provincia per la
 approvazione del "piano generale" ex art. 14 statuto.  Ed  e'  sempre
 con  tale  piano  (e  quindi  attraverso  l'apposito  comitato  misto
 d'intesa) che possono essere definite e realizzate anche le attivita'
 di vigilanza nella gestione dei servizi idrici e per la tutela  degli
 utenti,  che  invece  l'art.  21  della  legge  impugnata  affida  al
 "Comitato" istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.
    Da quanto sopra  esposto  discende  anche  la  incostituzionalita'
 della disciplina legislativa in questione per il suo contrasto (oltre
 che  con  le norme statutarie e d'attuazione gia' indicate) anche con
 l'art. 107  dello  statuto  Trentino-Alto  Adige.  Poiche'  la  legge
 pretenderebbe  di  derogare  alla  disciplina  stabilita  dalle norme
 d'attuazione  dello  statuto,  ma  senza  che  sia   stato   adottato
 l'apposito  procedimento  che  a  questo  scopo e' costituzionalmente
 prescritto.
    4.  -  Per  l'espletamento  dei propri compiti, il comitato di cui
 all'art. 21 si  avvale  di  un  "osservatorio  dei  servizi  idrici",
 istituito e disciplinato dall'art. 22 della legge n. 36/1994.
    A  tale  osservatorio  sono  demandate  funzioni  di  raccolta  ed
 elaborazione di dati statistici e conoscitivi soprattutto  in  ordine
 alla  gestione  del  servizio  idrico  integrato  in tutti gli ambiti
 territoriali ottimali nazionali. Tale attivita' conoscitiva e' svolta
 dall'Osservatorio  "in  connessione",  tra  l'altro,  con  i  sistemi
 informativi  delle  regioni e delle province autonome (art. 22, primo
 comma).
    Le competenze dell'osservatorio sono poi definite anche dal  comma
 3 dell'art. 21, che affida all'osservatorio stesso l'effettuazione di
 elaborazioni fondate sui dati acquisiti.
    Anche    queste    previsioni   sono   lesive   delle   competenze
 costituzionali della provincia ricorrente. In quanto  titolare  delle
 competenze   legislative   ed  amministrative  in  materia  di  acque
 pubbliche e di assunzione e gestione dei servizi pubblici del proprio
 territorio,  la  provincia  autonoma  e'  senz'altro  competente   ad
 esercitare,  in  questo  campo,  quel complesso di attivita' che puo'
 essere definita conoscitiva e che e' evidentemente  finalizzata  alla
 migliore  cura  degli  interessi  pubblici  presenti  nel settore, in
 quanto contribuisce a formare il complesso di cognizioni sulle  quali
 si basano sia le scelte da operare, sia la possibilita' di esercitare
 una vigilanza sull'intero settore.
    Le  norme  impugnate,  invece,  sostanzialmente  sottraggono  alla
 provincia questo ambito di attivita' per assegnarlo ad  un  organismo
 statale   chiamato  ad  operare  anche  sul  territorio  provinciale.
 Infatti, secondo  la  previsione  legislativa,  la  competenza  della
 provincia  e'  ridotta  ad  una funzione di mero supporto dell'organo
 statale, in  quanto  essa  e'  chiamata  soltanto  ad  assicurare  la
 "connessione"  delle  sue strutture con quelle dell'osservatorio, che
 diviene il vero titolare delle  attivita'  contemplate  dallo  stesso
 art. 22, primo comma.
    Cio'  appare  ancora  piu'  chiaro  ove si consideri la previsione
 contenuta nel secondo comma dello  stesso  art.  21,  che  impone  ai
 soggetti   gestori   di   trasmettere   (anche)  all'osservatorio  le
 informazioni di cui al comma 1 e  abilita  l'osservatorio  stesso  ad
 acquisire direttamente le informazioni relative ai servizi idrici. In
 questo  modo,  l'organismo  statale  in  esame  viene  legittimato ad
 operare  direttamente   nel   territorio   della   provincia,   senza
 l'intermediazione  della  stessa  e si pone come soggetto titolare di
 potesta' autoritative in diretto rapporto con gli "amministrati".
    Sempre a tenore del secondo  comma  dell'art.  22,  l'acquisizione
 diretta  di notizie e informazioni da parte dell'osservatorio (di per
 se' illeggittima, secondo quanto si e' ora dimostrato) e' finalizzata
 ad attivare il comitato nelle varie sedi giurisdizionali.
    Anche in questa sua parte, la norma in esame viola  le  competenze
 provinciali.  Ad  un  organismo  statale (osservatorio) viene infatti
 affidato  anche  un  ruolo  essenziale  in  materia  di  vigilanza  e
 (repressione delle violazioni) della attivita' del settore svolte sul
 territorio provinciale.
    Come  si  e'  dianzi  evidenziato la funzione di vigilanza (di cui
 l'assunzione delle iniziative in questione  costituisce  espressione)
 rientra  nel  novero  delle  competenze amministrative che, in questa
 materia, sono riservate alla provincia. Sicche'  la  disposizione  in
 esame contrasta con le norme attributive di dette competenze.
    5.  -  L'art.  23,  terzo  comma,  della  legge n. 36/1994 dispone
 particolari forme  di  pubblicita'  dei  progetti  concernenti  opere
 idrauliche   che   comportino   o   presuppongano  grandi  e  piccole
 derivazioni,  opere  di  sbarramento  e  di   canalizzazione   e   la
 perforazione di pozzi.
    A  questo riguardo si impone alle amministrazioni competenti - fra
 cui anche la provincia ricorrente - di far luogo  alla  pubblicazione
 delle   domande  di  concessione,  oltre  che  nelle  forme  previste
 dall'art. 7 del t.u., n. 1775/1933, anche nella Gazzetta Ufficiale  e
 su  almeno  un  quotidiano nazionale ed uno locale. A tale obbligo e'
 espressamente assoggettata anche la provincia ricorrente.
    Come e'  appena  il  caso  di  precisare,  la  determinazione  dei
 procedimenti per l'assentimento di concessioni ed altri provvedimenti
 in  materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche,  rientra  nelle
 competenze costituzionalmente proprie della provincia, che infatti ha
 disciplinatao questo aspetto con le  leggi  provinciali  4  settembre
 1976,   n.   40   e   23  agosto  1978,  n.  49.  Queste  si  rifanno
 sostanzialmente (salvo alcune modificazioni) alla disciplina  dettata
 dal  testo unico n. 1775/1933: l'art. 1 della l.p. n. 40/1976 dispone
 infatti che "in materia  di  concessioni  per  derivazioni  di  acque
 pubbliche  ..sul  territorio  della  provincia  di  Bolzano  provvede
 l'amministrazione provinciale secondo le norme  e  con  le  procedure
 previste dal testo unico ..".
    Sul  particolare  aspetto  della  pubblicita'  delle domande e dei
 progetti di concessione, in provincia autonoma di  Bolzano  vige  una
 disciplina   specifica   che   si   discosta  leggermente  da  quella
 contemplata dal testo  unico.  Tale  disciplina  e'  contenuta  negli
 articoli 4 della l.p. n. 40/1976 e 3 della l.p. n. 49/1978.
    L'art.  23,  terzo  comma,  della  legge impugnata vorrebbe invece
 introdurre anche nel territorio della provincia una nuova  disciplina
 di   tale  particolare  aspetto  della  materia,  diversa  da  quella
 attualmente  vigente,   che   la   provincia   stessa   ha   adottato
 nell'esercizio     delle     competenze     legislative    ad    essa
 costituzionalmente  riservate  (concorrenti   ad   esclusive).   Tale
 disciplina  della legge n. 36/1994 e' dunque incostituzionale perche'
 - pur non potendo, in  realta',  essere  di  per  se'  immediatamente
 operante  nella  provincia (art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992,
 n. 266) - comunque essa pretenderebbe  di  vincolare  il  legislatore
 provinciale, cui invece la disciplina di tale materia e' riservata. E
 cio'  neppure  ponendo  principi di carattere generale, ma invece con
 norme assolutamente "di dettaglio", che anche per  questo  ledono  le
 competenze provinciali.
    Lo stesso deve dirsi del comma 4 dell'art. 23, che introduce nella
 provincia  di  Bolzano  una  ulteriore  modificazione  della  attuale
 normativa sul regime di pubblicita' delle domande di  concessione  di
 acque, scavalcando la competenza legislativa della provincia stessa.
    6.   -   L'art.   30   della   legge   impugnata  reca  l'epigrafe
 "utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico".
    La norma affida al CIPE, su iniziativa del comitato  dei  Ministri
 di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 183/1989, il compito
 di disciplinare tra l'altro:
      l'utilizzazione  dell'acqua  invasata  a scopi idroelettrici per
 fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
      la difesa e la bonifica per la salvaguardia  della  quantita'  e
 qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
    Come  gia'  si e' detto all'inizio del presente atto, la provincia
 di Bolzano e' competente in  materia  di  utilizzazione  delle  acque
 pubbliche  (art.  9,  n. 9, st.). Tutto il patrimonio idrico presente
 sul suo territorio e' demanio provinciale  (ad  eccezione  dei  corsi
 d'acqua  dianzi  indicati).  In  attuazione  di  tale  competenza, la
 utilizzazione delle acque pubbliche e' regolata dal piano generale di
 cui all'art. 14 dello statuto di autonomia. L'art. 8  del  d.P.R.  n.
 381/1974  (attuativo  delle competenze provinciali in questa materia)
 affida al piano stesso la programmazione  della  utilizzazione  delle
 acque  per  i  diversi  usi.  Solo nell'ambito del piano (o delle sue
 eventuali modificazioni) sono definite le entita' delle dotazioni per
 le diverse utilizzazioni e possono essere stabilite le  modalita'  di
 uso delle acque da parte dello Stato e della provincia.
    Questo   significa   che   ogni   determinazione   attinente  alla
 utilizzazione delle risorse idriche della provincia di  Bolzano  deve
 essere  adottata  attraverso  la  procedura  prevista dall'art. 8 del
 d.P.R. n. 381/1974, che si fonda, come si e'  ricordato,  sull'intesa
 tra la provincia e lo Stato.
    La   norma  in  esame  contravviene  palesemente  alla  disciplina
 costituzionale che si  e'  ora  sinteticamente  ricordata.  Anche  in
 questo   caso,   organismi   statali   (il   CIPE   e   il   comitato
 interministeriale ex art. 4, secondo comma, della legge n.  188/1989)
 sono   stati   investiti   di   determinate   funzioni   prescindendo
 completamente dalle competenze costituzionali  assegnate  in  materia
 alla  provincia ricorrente. In forza di tale disposizione, il CIPE e'
 legittimato ad operare, anche in provincia di Bolzano, interventi  di
 disciplina  della  utilizzazione  delle acque, e cio' al di fuori del
 piano generale provinciale e  senza  ricorrere  alla  intesa  con  la
 provincia.
    Dunque,  anche l'art. 30 della legge impugnata viola le competenze
 costituzionalmente riservate alla  provincia  ricorrente  (specie  in
 materia  di  utilizzazione  delle acque pubbliche: art. 9, n. 9 st.).
 Analogamente a quanto gia' si era detto  in  relazione  all'art.  21,
 anche  qui  si  deve ribadire che eventuali esigenze di coordinamento
 tra interessi e poteri provinciali e statali in  materia  trovano  la
 sede  e lo strumento costituzionalmente prescritti nel piano generale
 ex art. 14 st., ed artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381/1974. Viceversa  la
 disciplina  legislativa  impugnata mostra di ignorare cio', ponendosi
 in contrasto con le stesse norme di attuazione ora citate, e, quindi,
 violando anche l'art. 107 st.
                               P. Q. .M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  incostituzionali  in  parte  qua  le  impugnate
 disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, indicate in epigrafe.
      Roma, addi' 17 febbraio 1994
          Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Rolando RIZ
 94C0189