N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 1994
N. 22 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 1994 (della provincia autonoma di Bolzano) Acque pubbliche - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali e della subordinazione di tale delimitazione, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, alla sottoposizione del progetto all'Autorita' di bacino - Obbligo, per le province autonome, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino, di programmazione degli interventi attuativi occorrenti e di emanazione di norme integrative in materia di scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature nonche' di funzionalita' degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni - Affidamento ai comuni e alle province dell'organizzazione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 498/1992 - Istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un "comitato per la vigilanza dell'uso delle risorse idriche" con il compito di definire d'intesa con le regioni e le province autonome i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti - Istitutione di un "Osservatorio dei servizi idrici" con funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici - Previsione di particolari forme di pubblicita' per i progetti concernenti opere idrauliche che comportano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento, canalizzazione e perforazione di pozzi - Affidamento al CIPE del compito di disciplinare l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici e la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale in materia di acque pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale. (Legge 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21, primo e quinto comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23, terzo e quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c)). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12, 13, 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107).(GU n.11 del 9-3-1994 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Dulnwalder, rappresentata e difesa - come da procura speciale rep. n. 17060 dell'8 febbraio 1994, rogata dal vice segretario della giunta provinciale avv. Giovanni Salghetti Drioli, e conferita giusta deliberazione della giunta stessa n. 498 del 7 febbraio 1994 - dagli avvocati proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 8, primo, secondo, quarto e quinto comma; 9, terzo comma; 21 primo e quinto comma; 22, primo, secondo e terzo comma; 23 terzo e quarto comma; 30, primo comma, lettere b) e c) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per violazione degli articoli 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (art. 8, primo comma, lett. e); d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni di cui al d.l. 16 marzo 1992, n. 267 (artt. da 5 a 14); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 e al d.l. 16 marzo 1992, n. 267 (artt. 1 e 31). F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di: acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17 dello statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381); assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19 st.); urbanistica (art. 8, n. 5, st. e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974); opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria (art. 8, n. 24 st. e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 381/1974). In materia di utilizzazione delle acque pubbliche (escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico), cosi' come di igiene e sanita', la provincia ha competenza legislativa concorrente (art. 9, n. 9 e 10 st. e relative norme di attuazione contenute, rispettivamente, nel d.P.R. n. 381/1974 e nei dd.P.R. nn. 474/1975 e 197/1980). Nelle stesse materie l'art. 16 dello statuto speciale attribuisce alla Provincia anche l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. In base all'art. 68 dello statuto, la Provincia succede allo Stato nei beni e nei diritti demaniali attinenti alle suddette materie. In attuazione di questa previsione, l'art. 8, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, ha disposto il trasferimento alla provincia del demanio idrico statale; sicche' tutte le acque, superficiali e sotterranee, rientrano oggi nel demanio provinciale (ad eccezione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di prima e secoda categoria e del fiume Isarco). A seguito del trasferimento, l'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha disposto che la provincia esercita "tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio", con cio' ribadendo che all'ente ricorrente e' demandata la gestione e l'amministrazione del patrimonio idrico presente nel suo territorio. 2 a. - Con particolare riferimento alla disciplina della utilizzazione delle acque pubbliche, gli articoli 12 e 13 dello statuto di autonomia disciplinano, rispettivamente, il ruolo della provincia nel procedimento di concessione e proroga delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (che si esplica nel potere di opposizione e partecipazione al procedimento e nella legittimazione ad impugnare in sede giurisdizionale i relativi provvedimenti) nonche' i rapporti tra la provincia stessa e i concessionari di dette derivazioni (che sono tenuti ad assicurare all'ente determinate forniture annue gratuite o una quota in denaro per le quantita' di energia non ritirata). L'art. 13 prevede altresi' che la provincia determini con legge il prezzo della energia da essa ritirata e ceduta alle imprese distributrici e i criteri per le tariffe di utenza. Quanto alla utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia l'art. 14, terzo comma, dello Statuto di autonomia prevede che essa venga definita da un piano generale approntato d'intesa tra i rappresentanti statali e provinciali. Il contenuto, l'efficacia e le modalita' di approvazione del piano sono stabiliti dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 381/1974 (norme di attuazione approvato con lo speciale procedimento ex art. 107 st.). Questi dispongono, in primo luogo, che il piano deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi. Le determinazioni contenute nel piano hanno quindi effetti condizionanti su tutte le utilizzazioni di acque pubbliche nel territorio provinciale, che devono necessariamente uniformarsi al piano stesso. A questo riguardo, e' sufficiente osservare che in base all'art. 9 deel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 le concessioni di acque pubbliche preesistenti al piano e scadute possono essere prorogate soltanto fino alla data di entrata in vigore dello stesso e che, fino a tale data, le autorizzazioni all'esercizio di opere o le variazioni di concessioni possono essere consentite solo in via provvisoria, per poi essere convertite in concessioni definitive sempreche' non risultino in contrasto con il piano. A tenore dell'art. 5, terzo comma, del d.P.R. n. 381/1974, la disciplina contenuta nel piano generale incide anche sulla formazione dei piani di bacino di rilievo nazionale, i quali coordinano le attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali "sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento". E poiche' tra tali modalita' di coordinamento rientra anche il piano di utilizzazione delle acque, esso si rivela un parametro condizionante anche la disciplina dei piani di bacino. Del resto, che questa non sia prevalente rispetto a quella del piano generale e' confermato dal fatto che, in sede di aggiornamento di quest'ultimo, il comma 4 dello stesso art. 5 d.P.R. n. 381/1974 richiede semplicemente che si tenga conto del piano di bacino. Il piano di utilizzazione delle acque assolve anche alla funzione propria del piano regolatore generale degli acquedotti, il quale, a tenore dell'art. 10 del d.P.R. n. 381/1974 cessa di applicarsi nella provincia dalla data di entrata in vigore del piano delle acque. 2 b. - In esecuzione di tali previsioni e nell'esercizio delle competenze da esse attribuitele, la provincia (d'intesa con lo Stato, secondo la procedura di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974) ha predisposto il piano generale per l'utilizzazione delle acque, che e' stato reso esecutivo con d.P.R. 11 aprile 1986 (in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 1986). Nel piano sono disciplinate le entita' delle dotazioni per i diversi usi e destinazione delle acque ed e' stabilito che la provincia di Bolzano emana i decreti di concessione e le autorizzazioni per l'utilizzazione delle acque ai seguenti fini: civili, zootecnici, di irrigazione, industriali, antincendio e di piscicoltura. 3. - Con legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di risorse idriche. Il testo legislativo e' sudddiviso in quattro capi, dei quali il primo reca i principi generali e definisce, all'art. 4, le competenze dello Stato. Tra queste, rientra anche la determinazione, sentite le provincie autonome di Trento e Bolzano (art. 4, primo comma), dei criteri per la gestione del "servizio idrico integrato" (che rappresenta una delle innovazioni piu' rilevanti introdotte dalla legge). Secondo la definizione contenuta nello stesso art. 4 (alla lett. f), questo e' (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue). La disciplina generale del servizio idrico integrato e' fissata dal capo II della legge. L'art. 9 impone ai comuni e alle provincie di organizzare il servizio idrico di cui sopra, da gestire in forma integrata. Tale organizzazione si fonda sulla previa determinazione di "ambiti territoriali ottimali", che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a delimitare attenendosi ai criteri dettati dalla legge stessa (art. 8). Alla gestione del servizio, cosi' riorganizzato, sono chiamati a provvedere i comuni e le province, nella forme associative contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (convenzioni, consorzi, unioni: artt. 24, 25 e 26 legge n. 142/1990). La gestione del servizio idrico puo' essere concretamente affidata (eventualmente in concessione) a soggetti pubblici o privati distinti dagli enti predetti (art. 9, terzo comma, art. 10 e art. 20 della legge n. 36/1994). In tutti i casi, al soggetto gestore del servizio idrico integrato sono assentiti in concessione gli impianti e le opere relativi al servizio stesso. Il capo III della legge reca le norme sulla vigilanza, controlli e partecipazione. Presso il Ministero dei lavori pubblici viene istituito un comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, cui e' demandato il compito di garantire l'osservanza dei principi che disciplinano il servizio idrico integrato (art. 21), avvalendosi di un organismo denominato "Osservatorio dei servizi idrici" (art. 22). Il capo IV detta norme di disciplina delle diverse tipologie di usi produttivi delle risorse idriche. Vengono in particolare disciplinati gli usi delle acque irrigue e di bonifica; gli usi agricoli; gli usi industriali (art. 27-29). In ordine alla utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico, l'art. 30 affida al CIPE il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti della materia (come sara' in seguito precisato). 4. - Con riferimento alla ripartizione delle competenze tra lo Stato e la provincia autonoma, si e' gia' evidenziato come l'art. 4 della legge individui le attribuzioni statali. Peraltro la normativa si integra con quella stabilita dall'art. 33 della stessa legge n. 36/1994, recante una disposizione di espressa salvaguardia delle competenze spettanti alle province autonome di Bolzano e di Trento. Senonche', nel testo della legge n. 36/1994 vi sono anche numerose disposizioni che espressamente si rivolgono alle province stesse, con cio' vincolandole all'osservanza delle prescrizioni in esse contenute. Tale prescrizioni si rivelano lesive delle competenze costituzionali della provincia autonoma ricorrente, che pertanto impugna le disposizioni della legge n. 36/1994 indicate in epigrafe, per i seguenti motivi in D I R I T T O Violazione delle competenze costituzionali di cui agli articoli 8, primo comma, nn. 5, 17, 19 e 24; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 12; 13; 14, secondo e terzo comma; 16, primo comma; 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dette relative norme di attuazione (gia' indicate in epigrafe). 1. - Come si e' accennato in narrativa, l'art. 8 della legge n. 36/1994 disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato. La norma e' volta in primo luogo alla definizione degli ambiti territoriali cosiddetti "ottimali", nei quali la gestione del servizio integrato dovra' essere articolata sul territorio nazionale. Il secondo comma dell'art. 8 prescrive che le regioni e le province autonome provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che nei bacini idrografici di rilievo nazionale tale delimitazione e' subordinata alla sottoposizione del progetto dell'autorita' di bacino. Al quarto comma, l'art. 8 impone poi alla provincia ricorrente di provvedere, nei bacini idrografici di sua competenza, "all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino e alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti", in conformita' alle procedure previste dalla legge n. 183/1989. Infine, il quinto comma dell'art. 8 affida alla provincia il compito di emanare norme integrative in materia di controllo degli scarichi effettuati dagli insediamenti civili e produttivi nelle pubbliche fognature; nonche' di funzionalita' degli impianti di pretrattamento e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati dalle relative autorizzazioni. 1.2. - Cio' premesso, va in primo luogo censurato il secondo comma dell'art. 8, che e' lesivo delle competenze provinciali in quanto pretende di imporre alla provincia un'articolazione territoriale della fornitura dei servizi idrici indicati dalla legge n. 36/1994 (all'art. 4, lett. f), diversa da quella attualmente esistente, il cui assetto e' stato determinato dalla provincia stessa in forza delle competenze costituzionali assegnatele. In particolare, risulta lesa anche la competenza attribuita all'ente ricorrente (dall'art. 8, n. 19 st.) in materia di disciplina della assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali. Nell'ambito di tale competenza, infatti, rientra evidentemente anche: a) la determinazione delle modalita' di erogazione di tali servizi sul territorio; b) la individuazione delle categorie di soggetti (enti locali, enti pubblici e aziende autonome, privati) che possono gestire i servizi stessi; c) la definizione degli ambiti territoriali in cui i vari soggetti gestori operano. E' chiaro, d'altra parte, che la provincia, cosi' come e' l'unico soggetto competente a disciplinare tali aspetti della materia e' anche l'unico che puo' decidere se e quando modificarne la relativa regolamentazione. In particolare e' solo la provincia che puo' - in base a scelte legislative e amministrative - determinarsi ad una modificazione dell'attuale assetto territoriale della gestione dei servizi in parola. La norma in esame, invece, pretende di imporre alla provincia stessa di far luogo a tale modificazione e pertanto si pone in contrasto con le sue competenze costituzionali in materia. Contrasto tanto piu' grave ed evidente per il fatto che il precedente primo comma dell'art. 8 impone alla provincia anche i criteri specifici cui essa dovrebbe attenersi nell'operare l'indicata modificazione strutturale nella gestione dei servizi idrici, con cio' comprimendo le competenze provinciali anche sotto questo diverso profilo. Infatti, cosi' facendo, non solo si impone alla provincia di modificare l'attuale assetto territoriale idrico, ma si pretende - con i suddetti "criteri" -- di vincolare l'intervento provinciale mediante una disciplina legislativa assai analitica, come tale lesiva delle competenze primarie spettanti alla provincia in materia di organizzazione del servizio idrico. La lesione delle attribuzioni provinciali si rivela anche piu' evidente nella disposizione (contenuta sempre nel secondo comma dell'art. 8) che, nei bacini idrografici di rilievo nazionale, impone alla provincia di sottoporre il progetto di delimitazione degli ambiti all'autorita' di bacino, affinche' questa adotti i provvedimenti di sua competenza in base all'art. 12 della legge n. 183/1989. In questo modo, la provincia stessa viene non solo obbligata ad operare le modificazioni suddette nella gestione dei servizi idrici, ma vede anche ulteriormente ridotto l'ambito delle scelte di sua competenza, che viene eroso a favore dell'autorita' di bacino. 1.3. - Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine al comma 4 dell'art. 8, che, per le finalita' di cui alla stessa legge n. 36/1994, impone anche alla provincia autonoma di Bolzano di provvedere all'aggiornamento "del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino" e alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti. La norma e' infatti finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di quanto disposto dai commi precedenti dello stesso art. 8 e a questo scopo reca un'ulteriore imposizione alla provincia. Essa e' pertanto lesiva delle competenze provinciali sotto i medesimi profili dinanzi illustrati. A questo si aggiunga che, in base all'art. 10 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia, tra l'altro, di acquedotti e utilizzazione delle acque pubbliche: v. art. 1) nella provincia di Bolzano la funzione assolta dal piano regolatore generale degli acquedotti e' "assorbita" dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Questo, infatti, si sostituisce al primo, che cessa di applicarsi dalla data di entrata in vigore del piano provinciale. Ebbene, le modificazioni e gli aggiornamenti del piano provinciale di utilizzazione delle acque sono soggette alle scadenze e alle procedure di approvazione contemplate dall'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974 (v., in particolare, l'ultimo comma). L'eventualita' di un aggiornamento del piano prima delle scadenze previste dalla norma e' contemplata qualora esso si riveli in parte inattuabile o "si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze". Ma perche' si possa fare luogo a tali modificazioni, e' necessaria l'iniziativa o quantomeno il consenso della provincia autonoma, cio' che risulta evidente ove si consideri che le modifiche del piano sono anch'esse sottoposte alla procedura che si fonda sull'intesa tra Stato e provincia: intesa che nel caso delle modificazioni del piano, oltre che sul merito delle modifiche da introdurre, deve formarsi, in primo luogo, sulla opportunita' di far luogo alla revisione del piano stesso. La norma impugnata, invece, pretende di imporre senz'altro alla provincia autonoma l'aggiornamento del piano di utilizzazione al di fuori dei termini e delle procedure previsti dalle norme di attuazione dello Statuto e sottraendole ogni valutazione in ordine alla opportunita' di procedere a tale modificazione. In questo modo, la norma in esame si pone altresi' in contrasto con l'art. 107 dello statuto, che disciplina il procedimento di emanazione (e di modifica) delle norme di attuazione dello statuto stesso. 1.4. - Il comma 5 dell'art. 8, che affida alla provincia il compito di fissare solo norme integrative, si pone in contrasto con le norme costituzionali che assegnano alla provincia autonoma la competenza legislativa propria (esclusiva o concorrente) in materia di regime delle acque e la competenza concorrente in materia di igiene e sanita'. In particolare, l'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974, nell'affidare alla provincia tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico, richiama, in modo specifico quella della difesa delle acque dall'inquinamento, alla quale e' certamente riconducibile la funzione di controllo degli scarichi. Sicche' la pretesa di assegnare alla provincia l'emanazione di semplici norme integrative in ordine a detto controllo confligge con la norma richiamata e con lo statuto di autonomia, che in questa materia riservano alla provincia proprie competenze (esclusive o concorrenti). Per altro verso, si realizza cosi' anche una violazione dell'art. 10 dello statuto, nel quale vengono definite le materie in cui la provincia ha competenza legislativa integrativa: la disposizione impugnata, cioe', pretenderebbe di introdurre una nuova competenza integrativa al di fuori della previsione della suddetta norma statutaria. 2. - L'art. 9 della legge n. 36/1994 affida ai comuni e alle province l'organizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, gli enti appartenenti ad un medesimo ambito ottimale sono chiamati a consociarsi nelle forme di cooperazione contemplate dalla legge n. 142/1990 e dall'art. 12 della legge n. 498/1992, che disciplinano lo svolgimento coordinato di servizi mediante la stipulazione di convenzioni o la costituzione di consorzi e societa' per azioni. La scelta della forma di cooperazione tra gli enti rientranti nei vari ambiti ottimali e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il terzo comma dell'art. 9, infatti, impone a queste ultime di disciplinare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge "le forme e i modi della cooperazione" tra gli enti locali del medesimo ambito. Qualora la scelta ricada sullo strumento della convenzione (art. 24 della legge n. 142/1990), alle province autonome e' fatto obbligo di individuare gli enti partecipanti e, tra questi, l'ente responsabile del loro coordinamento. Le province devono altresi' indicare gli adempimenti e i termini per la effettiva stipulazione delle convenzioni. Decorso inutilmente tale termine, le province autonome sono chiamate a provvedere in sostituzione degli enti inadempienti. In ordine a tale disposizione, si devono formulare le medesime censure di legittimita' costituzionale gia' prospettate in relazione all'art. 8, secondo comma, della legge in punto di determinazione degli ambiti territoriali ottimali. Come quest'ultima norma, anche l'art. 9, terzo comma, lede le competenze costituzionali della provincia ricorrente, specie in materia di acque pubbliche e di assunzione e gestione di servizi pubblici, in quanto vincola la provincia stessa a realizzare, sul suo territorio, determinate modalita' di gestione dei servizi idrici, sottraendole le scelte legislative e amministrative che, in materia, le sono costituzionalmente attribuite. 3. - Con l'art. 21 della legge n. 36/1994, viene istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un "comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", cui e' demandato il compito di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e all'economicita' del servizio. Dopo aver definito la composizione e la struttura del comitato, l'art. 21 della legge, al quinto comma, dispone che quest'ultimo "definisce, di intesa com le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli utenti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalla province autonome competenti". A completamento della disciplina sulle competenze del comitato, l'art. 22, secondo comma, della legge impugnata affida al comitato stesso la legittimazione a promuovere varie azioni dinanzi ad organi giurisdizionali. Anche queste norme si pongono in contrasto con le competenze costituzionali riconosciute alla provincia ricorrente, specie in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di assunzione e gestione dei servizi pubblici. In virtu' dell'attribuzione di tali competenze, spetta alla provincia la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e sulla gestione dei servizi idrici. In questo stesso quadro di competenze spettano alla provincia tutte le scelte attinenti alla tutela degli interessi degli utenti di tali servizi, scelte riconducibili alla cura degli interessi pubblici presenti in materia nel suo territorio, assegnata alla ricorrente. Le norme in esame sottraggono alla provincia l'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle acque e sulla gestione dei servizi idrici, affidandola integralmente ad un organismo statale. Nel campo della tutela degli utenti e della adozione delle relative iniziative, il ruolo della provincia viene invece gravemente limitato, in quanto il suo intervento viene ridotto all'intesa con il comitato, laddove essa e' invece l'unico titolare delle relative competenze. Anche a questo riguardo si evidenzia il contrasto fra le disposizioni legislative impugnate e le particolari norme statutarie e d'attuazione che regolano la materia nella provincia di Bolzano. In base a queste ultime (v. spec. artt. 5 e 8 d.P.R. n. 381/1974), il coordinamento delle attivita' e degli interessi pubblici concernenti l'uso delle risorse idriche e facenti capo, rispettivamente, allo Stato ed alla provincia autonoma ricorrente si realizza mediante "apposite modalita'" (art. 5, terzo comma, d.P.R. n. 381/1974) costituite in particolare dall'intesa fra Stato e provincia per la approvazione del "piano generale" ex art. 14 statuto. Ed e' sempre con tale piano (e quindi attraverso l'apposito comitato misto d'intesa) che possono essere definite e realizzate anche le attivita' di vigilanza nella gestione dei servizi idrici e per la tutela degli utenti, che invece l'art. 21 della legge impugnata affida al "Comitato" istituito presso il Ministero dei lavori pubblici. Da quanto sopra esposto discende anche la incostituzionalita' della disciplina legislativa in questione per il suo contrasto (oltre che con le norme statutarie e d'attuazione gia' indicate) anche con l'art. 107 dello statuto Trentino-Alto Adige. Poiche' la legge pretenderebbe di derogare alla disciplina stabilita dalle norme d'attuazione dello statuto, ma senza che sia stato adottato l'apposito procedimento che a questo scopo e' costituzionalmente prescritto. 4. - Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato di cui all'art. 21 si avvale di un "osservatorio dei servizi idrici", istituito e disciplinato dall'art. 22 della legge n. 36/1994. A tale osservatorio sono demandate funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi soprattutto in ordine alla gestione del servizio idrico integrato in tutti gli ambiti territoriali ottimali nazionali. Tale attivita' conoscitiva e' svolta dall'Osservatorio "in connessione", tra l'altro, con i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome (art. 22, primo comma). Le competenze dell'osservatorio sono poi definite anche dal comma 3 dell'art. 21, che affida all'osservatorio stesso l'effettuazione di elaborazioni fondate sui dati acquisiti. Anche queste previsioni sono lesive delle competenze costituzionali della provincia ricorrente. In quanto titolare delle competenze legislative ed amministrative in materia di acque pubbliche e di assunzione e gestione dei servizi pubblici del proprio territorio, la provincia autonoma e' senz'altro competente ad esercitare, in questo campo, quel complesso di attivita' che puo' essere definita conoscitiva e che e' evidentemente finalizzata alla migliore cura degli interessi pubblici presenti nel settore, in quanto contribuisce a formare il complesso di cognizioni sulle quali si basano sia le scelte da operare, sia la possibilita' di esercitare una vigilanza sull'intero settore. Le norme impugnate, invece, sostanzialmente sottraggono alla provincia questo ambito di attivita' per assegnarlo ad un organismo statale chiamato ad operare anche sul territorio provinciale. Infatti, secondo la previsione legislativa, la competenza della provincia e' ridotta ad una funzione di mero supporto dell'organo statale, in quanto essa e' chiamata soltanto ad assicurare la "connessione" delle sue strutture con quelle dell'osservatorio, che diviene il vero titolare delle attivita' contemplate dallo stesso art. 22, primo comma. Cio' appare ancora piu' chiaro ove si consideri la previsione contenuta nel secondo comma dello stesso art. 21, che impone ai soggetti gestori di trasmettere (anche) all'osservatorio le informazioni di cui al comma 1 e abilita l'osservatorio stesso ad acquisire direttamente le informazioni relative ai servizi idrici. In questo modo, l'organismo statale in esame viene legittimato ad operare direttamente nel territorio della provincia, senza l'intermediazione della stessa e si pone come soggetto titolare di potesta' autoritative in diretto rapporto con gli "amministrati". Sempre a tenore del secondo comma dell'art. 22, l'acquisizione diretta di notizie e informazioni da parte dell'osservatorio (di per se' illeggittima, secondo quanto si e' ora dimostrato) e' finalizzata ad attivare il comitato nelle varie sedi giurisdizionali. Anche in questa sua parte, la norma in esame viola le competenze provinciali. Ad un organismo statale (osservatorio) viene infatti affidato anche un ruolo essenziale in materia di vigilanza e (repressione delle violazioni) della attivita' del settore svolte sul territorio provinciale. Come si e' dianzi evidenziato la funzione di vigilanza (di cui l'assunzione delle iniziative in questione costituisce espressione) rientra nel novero delle competenze amministrative che, in questa materia, sono riservate alla provincia. Sicche' la disposizione in esame contrasta con le norme attributive di dette competenze. 5. - L'art. 23, terzo comma, della legge n. 36/1994 dispone particolari forme di pubblicita' dei progetti concernenti opere idrauliche che comportino o presuppongano grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento e di canalizzazione e la perforazione di pozzi. A questo riguardo si impone alle amministrazioni competenti - fra cui anche la provincia ricorrente - di far luogo alla pubblicazione delle domande di concessione, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del t.u., n. 1775/1933, anche nella Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano nazionale ed uno locale. A tale obbligo e' espressamente assoggettata anche la provincia ricorrente. Come e' appena il caso di precisare, la determinazione dei procedimenti per l'assentimento di concessioni ed altri provvedimenti in materia di utilizzazione di acque pubbliche, rientra nelle competenze costituzionalmente proprie della provincia, che infatti ha disciplinatao questo aspetto con le leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40 e 23 agosto 1978, n. 49. Queste si rifanno sostanzialmente (salvo alcune modificazioni) alla disciplina dettata dal testo unico n. 1775/1933: l'art. 1 della l.p. n. 40/1976 dispone infatti che "in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche ..sul territorio della provincia di Bolzano provvede l'amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico ..". Sul particolare aspetto della pubblicita' delle domande e dei progetti di concessione, in provincia autonoma di Bolzano vige una disciplina specifica che si discosta leggermente da quella contemplata dal testo unico. Tale disciplina e' contenuta negli articoli 4 della l.p. n. 40/1976 e 3 della l.p. n. 49/1978. L'art. 23, terzo comma, della legge impugnata vorrebbe invece introdurre anche nel territorio della provincia una nuova disciplina di tale particolare aspetto della materia, diversa da quella attualmente vigente, che la provincia stessa ha adottato nell'esercizio delle competenze legislative ad essa costituzionalmente riservate (concorrenti ad esclusive). Tale disciplina della legge n. 36/1994 e' dunque incostituzionale perche' - pur non potendo, in realta', essere di per se' immediatamente operante nella provincia (art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266) - comunque essa pretenderebbe di vincolare il legislatore provinciale, cui invece la disciplina di tale materia e' riservata. E cio' neppure ponendo principi di carattere generale, ma invece con norme assolutamente "di dettaglio", che anche per questo ledono le competenze provinciali. Lo stesso deve dirsi del comma 4 dell'art. 23, che introduce nella provincia di Bolzano una ulteriore modificazione della attuale normativa sul regime di pubblicita' delle domande di concessione di acque, scavalcando la competenza legislativa della provincia stessa. 6. - L'art. 30 della legge impugnata reca l'epigrafe "utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico". La norma affida al CIPE, su iniziativa del comitato dei Ministri di cui all'art. 4, secondo comma, della legge n. 183/1989, il compito di disciplinare tra l'altro: l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico. Come gia' si e' detto all'inizio del presente atto, la provincia di Bolzano e' competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9, st.). Tutto il patrimonio idrico presente sul suo territorio e' demanio provinciale (ad eccezione dei corsi d'acqua dianzi indicati). In attuazione di tale competenza, la utilizzazione delle acque pubbliche e' regolata dal piano generale di cui all'art. 14 dello statuto di autonomia. L'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974 (attuativo delle competenze provinciali in questa materia) affida al piano stesso la programmazione della utilizzazione delle acque per i diversi usi. Solo nell'ambito del piano (o delle sue eventuali modificazioni) sono definite le entita' delle dotazioni per le diverse utilizzazioni e possono essere stabilite le modalita' di uso delle acque da parte dello Stato e della provincia. Questo significa che ogni determinazione attinente alla utilizzazione delle risorse idriche della provincia di Bolzano deve essere adottata attraverso la procedura prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 381/1974, che si fonda, come si e' ricordato, sull'intesa tra la provincia e lo Stato. La norma in esame contravviene palesemente alla disciplina costituzionale che si e' ora sinteticamente ricordata. Anche in questo caso, organismi statali (il CIPE e il comitato interministeriale ex art. 4, secondo comma, della legge n. 188/1989) sono stati investiti di determinate funzioni prescindendo completamente dalle competenze costituzionali assegnate in materia alla provincia ricorrente. In forza di tale disposizione, il CIPE e' legittimato ad operare, anche in provincia di Bolzano, interventi di disciplina della utilizzazione delle acque, e cio' al di fuori del piano generale provinciale e senza ricorrere alla intesa con la provincia. Dunque, anche l'art. 30 della legge impugnata viola le competenze costituzionalmente riservate alla provincia ricorrente (specie in materia di utilizzazione delle acque pubbliche: art. 9, n. 9 st.). Analogamente a quanto gia' si era detto in relazione all'art. 21, anche qui si deve ribadire che eventuali esigenze di coordinamento tra interessi e poteri provinciali e statali in materia trovano la sede e lo strumento costituzionalmente prescritti nel piano generale ex art. 14 st., ed artt. 5 ed 8 del d.P.R. n. 381/1974. Viceversa la disciplina legislativa impugnata mostra di ignorare cio', ponendosi in contrasto con le stesse norme di attuazione ora citate, e, quindi, violando anche l'art. 107 st.
P. Q. .M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le impugnate disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, indicate in epigrafe. Roma, addi' 17 febbraio 1994 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Rolando RIZ 94C0189