N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 25 febbraio 1994
N. 5 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 febbraio 1994 (della regione Umbria) Agricoltura e foreste - Consorzi di bonifica - Controllo preventivo di legittimita' ex art. 16, legge 19 marzo 1990, n. 55 - Previsione dell'applicabilita' dello stesso anche ai consorzi di bonifica che rientrerebbero, secondo l'impugnata circolare, nella nozione di enti locali cui fa riferimento la legge citata - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, di consorzi di bonifica e di controlli sugli stessi, materie gia' disciplinate con leggi regionali 25 novembre 1986, n. 44 e 25 gennaio 1990, n. 4 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1973, 244/1976, 186/1984 e 164/1990. (Circolare del Ministero dell'interno 13 dicembre 1993, n. 29). (Cost., art. 117).(GU n.11 del 9-3-1994 )
Ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e regione per la regione dell'Umbria, in persona del presidente della giunta regionale protempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni Tarantini, giusta delibera della giunta regionale n. 143 del 19 gennaio 1994 ed in base a procura in calce al presente ricorso, con domicilio eletto in Roma, via G. B. Morgagni n. 2/A (studio dell'avv. Umberto Segarelli), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente protempore, domiciliato per legge presso l'avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, nonche' il Ministero dell'interno in persona del Ministro protempore, domiciliato per legge presso l'avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per sentire dichiarare che la circolare 13 dicembre 1993, n. 29, del Ministero dell'interno, comunicata telegraficamente al presidente della giunta regionale dell'Umbria lo stesso giorno, avente ad oggetto "Consorzi di bonifica, controllo preventivo di legittimita' ex art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203. Ammissibilita'. Misure sanzionatorie della sospensione e decadenza della carica, introdotte dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Esclusione" e' invasiva delle competenze regionali e conseguentemente pronunciarne l'annullamento per violazione degli artt. 117 della Costituzione, 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 2 della legge regionale Umbria del 25 novembre 1986, n. 44, 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400. F A T T O 1. - Il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituisce la legge fondamentale in tema di bonifica. Con tale normativa si concludeva la lunga vicenda della legislazione statale in tale materia, offrendosi una risposta adeguata alla evoluzione delle esigenze di sviluppo agricolo dell'epoca. 2. Il r.d. n. 215/1933 cit. superava infatti la precedente impostazione, circoscritta al risanamento antimalarico, per privileggiare l'incremento delle potenzialita' produttive del patrimonio terriero attraverso radicali trasformazioni fondiarie e miglioramenti agrari. La struttura fondamentale sulla quale veniva ad incentrarsi l'attivita' di bonifica era rappresentata dai consorzi di bonifica, enti pubblici associativi costituiti dai soggetti privati interessati (art. 54 e segg. del r.d., cit.). Il controllo sull'attivita' di tali consorzi era affidato, per quanto riguarda le attribuzioni ispettive e di verifica e l'approvazione delle deliberazioni di mutuo e dei regolamenti di amministrazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito della soppressione dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica che ne era in precedenza titolare (art. 63 primo comma del r.d. n. 215/1933, cit.), avvenuta con r.d.l. 15 dicembre 1936. I bilanci preventivi, le loro eventuali variazioni e i conti consuntivi, i ruoli di contribuenza, le deliberazioni di stare in giudizio e i contratti di esattoria e tesoreria erano invece sottoposti al visto di legittimita' del prefetto (art. 63 secondo comma del r.d. n. 215/1933, cit.). Al prefetto ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste spettava poi di vigilare sui consorzi di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali (art. 66 del r.d., cit.). 2. - Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alle regioni funzioni in materia di agricoltura e foreste, la competenza legislativa sulla bonifica spetta a tali enti territoriali. A seguito dell'attuazione, dell'ordinamento regionale, con il d.P.R. n. 11/1972 sono state inizialmente trasferite alle regioni le funzioni concernenti la "bonifica integrale e montana, la sistemazione dei bacini montani, la classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse, nonche' la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica ed i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone deprese", con esclusione di quelle riguardanti i comprensori ricadenti nel territorio di due o piu' regioni (art. 1, secondo comma, lettera h), del d.P.R. cit.). Il trasferimento degli Enti regionali comprende anche le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela esercirtate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai consorzi operanti nelle materie trasferite (art. 2, stesso d.P.R.). Con il d.P.R. n. 616/77, che ha integrato la precedente disciplina in attuazione dell'art. 1 della legge delega n. 382/1975, sono stati da un altro confermati i poteri regionali di istituzione e soppressione dei consorzi di bonifica e dell'altro trasferite le funzioni dello Stato concernenti anche i consorzi di tipo interregionale, da esercitarsi mediante intese (art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977, cit.). 3. - A seguito del d.P.R. n. 616/1977 cit., la regione Umbria, con deliberazione del consiglio regionale del 5 novembre 1979, n. 1367, ha approvato un documento d'intesa fra le regioni interessate per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di bonifica mediante consorzi operanti in piu' regioni. Successivamente, con legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, la regione ha provveduto a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui consorzi di bonifica, precedentemente regolato dagli artt. 60 e segg. del r.d. n. 215/1933 cit. La legge regionale ha attribuito alla giunta regionale il controllo di legittimita' sugli atti dei consorzi di bonifica montana (artt. 2, 3, 4 e 5), nonche' il potere di disporre ispezione per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio e di nominare commissari ad acta per il compimento di atti dovuti e per procedere alle integrazioni e modifiche di quelli sui quali siano formulati rilievi o denunciate irregolarita' (art. 10 primo e secondo comma). All'esecutivo regionale e' inoltre riconosciuto il potere di disporre lo sciglimento degli organi di amministrazione dei consorzi e la nomina di un Commissario straordinario nel caso di gravi irregolarita' o inadempimento (art. 10, terzo comma). Successivamente, ferma restando la disciplina regionale dei controlli di cui alla legge regionale 44/1986, cit., la regione Umbria ha dettato una disciplina organica degli interventi in materia di bonifica con legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, contenente "Norme in materia di bonifica. Nuova disciplina dei consorzi di bonifica". 4. - Per quanto riguarda i controlli e' da ultimo intervenuta la circolare del Ministero dell'interno del 13 dicembre 1993, n. 29, oggetto del presente ricorso, comunicata al presidente della giunta della regione Umbria lo stesso giorno, con la quale detto Ministero ha disposto che agli amministratori ed ai dipendenti dei consorzi di bonifica, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203. Tale norma attribuisce al prefetto il potere di decidere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimita', con le modalita' e i termini previsti dall'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le deliberazioni in materia di acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti delle province, dei comuni, dei consorzi, delle Unioni di comuni e delle comunita' montane (cfr. art. 45, secondo comma, lettera a), e art. 49 della legge n. 142/1990 cit.) quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni (art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55). 5. - Con la circolare in esame l'amministrazione dello Stato ha disposto indebitamente di una competnza attribuita alla regione dall'art. 117 della Costituzione, nonche' dagli art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Queste norme riconoscono infatti alle regioni il potere di disciplinare autonomamente i controlli di legittimita' sugli atti e la vigilanza sugli organi dei consorzi di bonifica. Dall'applicazione della circolare ministeriale, deriva invece l'immediata applicazione del regime dei controlli di legittimita' di cui all'art. 130 della Costituzione, come attuato dalla legge di riforma delle autonomie locali. La circolare inoltre, poiche' avrebbe l'effetto di sostituire una diversa disciplina in materia di controlli sui consorzi a quella gia' prevista dalla legislazione della regione Umbria nell'esercizio delle competenze costituzionalmente attrbuite, lede altresi' gravemente l'autonomia legislativa regionale. La circolare del Ministero dell'interno n. 29/1993 e' pertanto invasiva delle competenze regionali nella suddetta materia, in violazione delle norme e disposizioni in epigrafe indicate, e ne va pronunciato conseguentemente l'annullamento per i seguenti motivi in D I R I T T O 1. - Secondo la circolare del Ministero dell'interno n. 29/1993, "in applicazione dei principi contenuti in decisioni della Corte costituzionale (sentenza n. 178/1973 e sentenza n. 186/1984)" e "tenuto conto dell'evoluzione della legislazione regionale in matria", i consorzi di bonifica, sotto l'aspetto della sottoposizione al controllo di legittimita' di cui all'art. 130 della Costituzione, devono essere considerati come "enti locali". La disciplina dei controlli sugli atti dei consorzi di bonifica deve invece ritenersi estranea alle disposizioni dell'art. 130 della Costituzione, in base al quale sono sottoposti al controllo di legittimita' da parte di un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, gli atti delle province, dei comuni e degli "altri enti locali". Nella nozione di "altri enti locali" si intendono comprese le istituzioni che possono venire concepite come "proiezioni" degli enti locali minori (cfr. tra le altre, Corte costituzionale n. 178/1973), quali ad es. i comprensori, le unita' sanitarie locali, le comunita' montane. Nel novero degli enti locali non si possono includere tutti i soggetti istituzionali comunque operanti all'interno delle circoscrizioni regionali "sulla base di piu' complesse coordinate istituzionali, quali la territorialita' e la rappresentativita' diretta o indiretta degli interessi comunitari" (cfr., Corte costituzionale n. 164/1990). Quanto ai consorzi, la natura di ente locale, equiparabile alla provincia o al comune, e' stata riconosciuta, in applicazione di tali criteri, limitatamente ai consorzi intercomunali e interprovinciali (cfr. Corte costituzionale n. 173/1973, cit.; vedi anche Paladin L., Diritto regionale, Padova, 1992, 235 e ss., che esclude espressamente i consorzi di bonifica dalla nozione ristretta di "ente locale", in linea con la giurisprudenza costituzionale). L'art. 49 della legge di riforma delle autonomie locali, n. 142/1990, precisa la nozione di "altri enti locali" contenuta nell'art. 120, secondo comma, della Costituzione individuando espressamente gli enti, diversi da comuni e provincie, sugli atti dei quali si esercita il controllo del Co.Re.Co. Si tratta delle unita' sanitarie locali, dei consorzi, delle unioni di comunita' montane, cioe' di quegli enti che tradizionalmente sono considerati "enti locali", sulla base del criterio restrittivo di interpretazione sopra visto. I consorzi cui fa riferimento la consolidata interpretazione giurisdizionale e dottrinale e la stessa legge n. 142/1990, sono pero' i soli consorzi intercomunali e provinciali, vale a dire i consorzi tra comuni e province, in particolare quelli che possono essere costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge di riforma "per la gestione associata di uno o piu' servizi". 2. - La natura giuridica dei consorzi di bonifica non e' assimilabile a quella degli enti locali anche sotto altro profilo. I consorzi sono persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti (art. 59, del r.d. n. 215/1933, cit.), operanti con strutture imprenditorali e con criteri di gestione di tipo economico (cfr., Cass. s.u., 10 maggio 1984, n. 2847, in Cons. St., 1984, II, 1196). Nonostante si tratti di enti associativi, costituiti con la partecipazione di tutti i soggetti interessati allo sviluppo produttivo di una determinata zona (proprietari ed affittuari dei terreni inclusi nei comprensori di bonifica), non si tratta di enti esponenziali di collettivita', collegati in modo diretto alle funzioni di comuni e province (Clarizia A., "Bonifica", in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990), ma di "enti pubblici economici" (cfr., Cass. s.u. 25 marzo 1986, n. 2095, in Cons. St. 1986, II, 1028; Cons. St., sezione sesta, 28 aprile 1978, n. 513, in Cons. St., 1978, I, 968; Cons. St., sezione sesta, 15 maggio 1990, in Foro Amm., 1990, 1224). 3. - Le attivita' dei consorzi rimane eminentemente funzionale, tant'e' che taluni vi hanno ravvisato veri e propri enti dipendenti dalla regione, svolgenti un pubblico servizio (Di Gaspare G., Sull'attivita' e l'organizzazione della bonifica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 551). Giova anche precisare a tale proposito che le funzioni statali concernenti i consorzi di bonifica trasferita alle regioni dal d.P.R. n. 11/1972 e dal d.P.R. n. 616/1977 citt., hanno un carattere ampio e penetrante, poco giustificabile con la presunta natura di "enti locali" dei consorzi medesimi. La regione garantisce l'esistenza ed il funzionamento di questo tipo di consorzi mediante l'attribuzione della personalita' giuridica pubblica ed esercita, tra l'altro, le funzioni relative alla loro costituzione, fusione, soppressione, modificazioni territoriali, vigilanza sugli organi e controllo sugli atti. 4. - Non va poi dimenticato che "la disciplina delle funzioni di controllo, quando queste attengono a materie riservate alla funzione legislativa ed all'attivita' amministrativa delle regioni dell'art. 117 della Costituzione, spetta alla regione, nel quadro dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato" (cfr., Corte costituzionale, 20 dicembre 1976, n. 244). Cio' non toglie che la regione potrebbe sottoporre al Co.Re.Co. anche il controllo sugli atti degli enti amministrativi non locali (cfr., Corte costituzionale n. 164/1990 Cit.), ma si tratterebbe pur sempre di una scelta del tutto libera, la cui non obbligatorieta' discende dall'attribuzione, costituzionalmente garantita, di funzioni legislative ed amministrative autonome nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, come definite altresi' dai decreti di trasferimento. Nel trasferimento delle funzioni amministrative, operato con i dd.PP.RR. nn. 11/1972 e 616/1977 citt., non sussistono riserve in materia di controllo sui consorzi di bonifica. La regione Umbria, con la legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, nell'esercizio della propria autonomia normativa, ha ritenuto di attribuire alla giunta regionale sia il controllo di legittimita', sia i poteri di vigilanza sugli organi dei consorzi (artt. 2 e 10 della legge regionale cit.). 5. - La circolare ministeriale n. 29 del 13 dicembre 1993, prevedendo la applicabilita' della disciplina di cui all'art. 45, della legge n. 142/1990 - richiamata dall'art. 16 della legge n. 55/1990, cit., come integrato dall'art. 15 della legge n. 203/1991 - ignora completamente le specifiche competenze regionali in materia e la peculiare disciplina dettata al riguardo dalla regione Umbria. La circolare ministeriale non puo' incidere, modificandola, sulla disciplina legislativa regionale senza gravemente ledere l'esercizio delle funzioni regionali costituzionalmente garantite nelle materie di competenza delle regioni. Ne' tantomeno potrebbe ritenersi che l'impugnata circolare possa legittimamente condizionare l'autonomia regionale in quanto adottata nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle regioni, se non altro perche' emanata da un organo incompetente, in assenza dei presupposti costituzionali e di legge, nonche' delle regole di procedimento espressamente dettate per gli atti in questione.
P. Q. M. Si conclude perche' venga dichiarato che la circolare del Ministero dell'interno 13 dicembre 1993, n. 29, e' invasiva delle competenze della regione Umbria, come sopra meglio specificato ed ai sensi delle disposizioni prima indicate, e conseguentemente venga annullata. Perugia-Roma, addi' 8 gennaio 1993 Prof. avv. Giovanni TARANTINI 94C0201