N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1994

                                 N. 79
 Ordinanza emessa  il  20  gennaio  1994  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Cavazzini Maria e I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al  minimo  -  Perdita  dal  primo ottobre 1983, del
    diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso
    di cumulo di  due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente  riduzione  di  tale pensione) - Affermata sussistenza
    (secondo  la  giurisprudenza  della  cassazione  e  con   sentenza
    interpretativa  di rigetto della Corte costituzionale) del diritto
    alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione  di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita -
    Violazione del principio  di  soggezione  dei  giudici  alla  sola
    legge.
 (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp.
    convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge
    24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38 e 101).
(GU n.11 del 9-3-1994 )
                              IL PRETORE
     Sciogliendo  la  riserva  formulata nel procedimento n. 1129/1993
 R.G.L. promosso da: Cavazzini  Maria  con  l'avv.  M.  Ziveri  contro
 l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv.
 D. Liveri, ha pronunciato la  seguente  ordinanza  osservando  quanto
 segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di
 Parma in funzione di giudice del lavoro  la  sig.ra  Cavazzini  Maria
 conveniva  in  giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 (I.N.P.S.) e premesso:
      che essa e' titolare di pensione Stato, nonche'  di  trattamento
 I.N.P.S.,  cat.  SO,  n.  70000059  con  decorrenza  settembre  1969,
 quest'ultimo non integrato al minimo;
      che essa ricorrente aveva presentato domanda  amministrativa  in
 data  27  giugno  1986  di  adeguamento  al  minimo della prestazione
 indiretta e conseguente riliquidazione della  pensione  SO,  come  da
 numerose  pronunce  della Corte costituzionale, nella specie in forza
 della sentenza n. 314/1985;
      che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa
 era stata avanzata oltre il decennio dalla  liquidazione  originaria,
 essendosi gia' verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R.
 n. 639/1970;
      che  erano  stati  gia'  presentati  tutti  i  ricorsi  in  sede
 amministrativa;
      che,   pur  tenendo  conto  dello  ius  superveniens  costituito
 dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992,
 circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa
 ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo  sulla
 pensione  SO,  sia  pure  nella  misura  c.d.  "cristallizzata"  come
 riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione  e  della
 Corte costituzionale;
    Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al
 pagamento  delle  maggiori  somme  derivanti dall'applicazione in suo
 favore dell'art. 6, settimo  comma,  della  legge  n.  638/1983  alla
 pensione  SO,  mediante  integrazione al minimo della medesima, nella
 misura "cristallizzata" alla data del 1 ottobre 1983, con  pagamento,
 quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.
    Dopo  la  notifica  del  ricorso  e  del decreto, l'I.N.P.S. si e'
 costituito in giudizio a mezzo di memoria  difensiva,  eccependo,  in
 via  preliminare,  la  decadenza  di  carattere  sostanziale prevista
 dall'art. 6 della legge n. 166/1991,  di  conversione  del  d.l.  n.
 103/1991  e dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge
 14 novembre 1992, n. 438.
    Nel merito, l'Istituto ha eccepito la  infondatezza  della  doppia
 integrazione  al minimo sia pure nella misura "cristallizzata" di uno
 dei due trattamenti.
    Nelle more del giudizio, e'  sopravvenuta  la  legge  24  dicembre
 1993,  n.  537  e  le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11,
 ventiduesimo comma,  alla  stregua  del  quale  i  titolari  di  piu'
 pensioni  non  hanno  piu'  titolo  alla  conservazione  della doppia
 integrazione al minimo, sia pure nella misura  "cristallizzata",  per
 cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di
 costituzionalita' da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
   Tranne  i  punti  in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si
 menzionano le date delle  domande  di  integrazione  al  minimo  ("27
 giugno  1986"  anziche' "20 febbraio 1986") e dei ricorsi al comitato
 provinciale ("25 settembre 1987  e  26  ottobre  1988"  anziche'  "29
 dicembre  1986") il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente
 uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n.
 77/1994).
 94C0205