N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1994
N. 79 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cavazzini Maria e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione del principio di soggezione dei giudici alla sola legge. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp. convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 11, ventiduesimo comma). (Cost., artt. 3, 38 e 101).(GU n.11 del 9-3-1994 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1129/1993 R.G.L. promosso da: Cavazzini Maria con l'avv. M. Ziveri contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv. D. Liveri, ha pronunciato la seguente ordinanza osservando quanto segue: F A T T O Con ricorso depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro la sig.ra Cavazzini Maria conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e premesso: che essa e' titolare di pensione Stato, nonche' di trattamento I.N.P.S., cat. SO, n. 70000059 con decorrenza settembre 1969, quest'ultimo non integrato al minimo; che essa ricorrente aveva presentato domanda amministrativa in data 27 giugno 1986 di adeguamento al minimo della prestazione indiretta e conseguente riliquidazione della pensione SO, come da numerose pronunce della Corte costituzionale, nella specie in forza della sentenza n. 314/1985; che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa era stata avanzata oltre il decennio dalla liquidazione originaria, essendosi gia' verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R. n. 639/1970; che erano stati gia' presentati tutti i ricorsi in sede amministrativa; che, pur tenendo conto dello ius superveniens costituito dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992, circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo sulla pensione SO, sia pure nella misura c.d. "cristallizzata" come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione e della Corte costituzionale; Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'applicazione in suo favore dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638/1983 alla pensione SO, mediante integrazione al minimo della medesima, nella misura "cristallizzata" alla data del 1 ottobre 1983, con pagamento, quindi, degli arretrati e degli accessori di legge. Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si e' costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva, eccependo, in via preliminare, la decadenza di carattere sostanziale prevista dall'art. 6 della legge n. 166/1991, di conversione del d.l. n. 103/1991 e dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Nel merito, l'Istituto ha eccepito la infondatezza della doppia integrazione al minimo sia pure nella misura "cristallizzata" di uno dei due trattamenti. Nelle more del giudizio, e' sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11, ventiduesimo comma, alla stregua del quale i titolari di piu' pensioni non hanno piu' titolo alla conservazione della doppia integrazione al minimo, sia pure nella misura "cristallizzata", per cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di costituzionalita' da sottoporre all'esame della Corte costituzionale. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Tranne i punti in cui, all'inizio del n. 3 della motivazione, si menzionano le date delle domande di integrazione al minimo ("27 giugno 1986" anziche' "20 febbraio 1986") e dei ricorsi al comitato provinciale ("25 settembre 1987 e 26 ottobre 1988" anziche' "29 dicembre 1986") il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 77/1994). 94C0205