N. 75 ORDINANZA 21 febbraio - 3 marzo 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Rimborso delle imposte - Ritenute su emolumenti e indennita' - Trattamento differenziato nell'ambito del lavoro dipendente pubblico e privato e all'interno del medesimo settore pubblico allargato - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.11 del 9-3-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Ferdinando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto da Mazzarolo Augusto contro l'Intendenza di Finanza di Venezia, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che - nel corso del giudizio d'appello avente ad oggetto la pretesa di Mazzarolo Augusto al rimborso dell'imposta pagata a titolo di IRPEF sull'indennita' di fine rapporto erogatagli dall'INADEL il 5 febbraio 1982, pretesa contrastata dall'Intendenza di finanza che deduceva, tra l'altro, la decadenza del diritto a rimborso ( ex art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/73) per tardivita' della relativa domanda - la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha sollevato (con ordinanza del 14 gennaio 1993) questione incidentale di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto riserva ai dipendenti non solo di imprese private, ma anche di enti pubblici diversi dalle Amministrazioni statali, un trattamento irragionevolmente diverso da quello dei dipendenti statali atteso che, mentre questi ultimi hanno dieci anni di tempo per chiedere il rimborso delle imposte ritenute sui loro emolumenti e indennita' ( ex art. 37 d.P.R. n. 602/73), i primi hanno soltanto diciotto mesi ( ex art. 38 d.P.R. n. 602/73); che - rileva ancora la Commissione tributaria rimettente - ancorche' la legge 26 settembre 1985 n. 482, nel modificare il trattamento fiscale delle indennita' di fine rapporto, abbia stabilito, fra l'altro, l'applicabilita' delle nuove disposizioni nei giudizi "ritualmente promossi e pendenti" alla data della sua entrata in vigore, in realta' occorre (perche' ci sia la pendenza di un giudizio "ritualmente" promosso) che la pretesa di rimborso sia stata tempestivamente fatta valere, sicche' la sua tempestivita' condiziona l'applicabilita' della nuova (piu' favorevole) normativa; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimita' e tributaria la nuova normativa della tassazione dell'indennita' di fine rapporto si applica a tutti i giudizi pendenti senza che sia di ostacolo l'eventuale decadenza per inosservanza del termine di diciotto mesi di cui all'art. 38 d.p.r. n. 602/73 ove si tratti di indennita' percepite a partire dal 1 gennaio 1980, le quali "in ogni caso" - come prescrive l'art. 5 legge n. 482/85 cit., cosi' introducendo una disposizione che e' speciale e, in particolare, derogatoria anche dell'art. 38 cit. (cosi' come gia' questa stessa Corte ha rilevato: v. ord. n. 145 del 1990) - devono essere riliquidate secondo i nuovi criteri (piu' favorevoli per il contribuente) di calcolo dell'imposta; che nella specie l'oggetto della controversia tributaria riguarda proprio la riliquidazione di un'indennita' percepita dopo la data suddetta; che pertanto, non trovando applicazione la norma censurata in ragione del diritto vivente come risultante dalla citata giurisprudenza, la questione di costituzionalita' e' priva dell'indefettibile requisito della rilevanza e quindi e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994. Il cancelliere: FRUSCELLA 94C0228