N. 174 ORDINANZA 27 aprile - 5 maggio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena  -  Modalita'  di conversione delle pene pecuniarie non eseguite
 per insolvibilita' del condannato - Presupposto  della  residenza  in
 Italia  -  Censure  proposte in via del tutto astratta ed ipotetica -
 Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 27).
 
(GU n.20 del 11-5-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 102, primo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  7  settembre 1993 dal
 Magistrato  di  sorveglianza  presso  il  Tribunale  di   Nuoro   nel
 procedimento  di  sorveglianza  nei  confronti  di  Garzon  Castaneda
 Libardo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  47,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale  di
 Nuoro, chiamato a decidere, a norma dell'art. 102, primo comma, della
 legge  24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla conversione della
 pena pecuniaria della multa di lire 24 milioni ad un cittadino  extra
 comunitario,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 27 della
 Costituzione, questione di legittimita' di detta  disposizione  della
 legge  n. 689 del 1981 "nella parte in cui prevede un'unica modalita'
 di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per  insolvibilita'
 del condannato a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto
 della residenza in Italia";
     che,  in  punto  di  rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel
 caso concreto, l'interessato dovra' espiare la sola pena detentiva  -
 per  giunta, probabilmente, non nella sua totalita', risultando dagli
 atti la sua volonta' di essere espulso dal territorio dello  Stato  a
 norma  dell'art.  7  commi 12-bis, ter e quater, quinquies, e sexies,
 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28
 febbraio 1990, n. 39, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1993, n.
 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  1993,  n.
 296  -  non  rendendosi  materialmente possibile l'applicazione della
 liberta' controllata, per l'espulsione all'atto  della  scarcerazione
 ovvero  perche',  "trattandosi  di  persona  senza  fissa  dimora nei
 confronti  della  quale   non   si   puo'   individuare   un   legame
 territoriale",  non  possono  essere  applicate nei suoi confronti le
 prescrizioni inerenti alla liberta' controllata;
      che, in punto di non manifesta infondatezza,  il  Magistrato  di
 sorveglianza  ravvisa una disparita' di trattamento fra il condannato
 residente in Italia, nei cui confronti  e'  comunque  applicabile  la
 sanzione sostitutiva derivante dalla conversione, e il condannato che
 non  ha legami territoriali con l'Italia, il quale, in relazione a un
 identico reato, non espiera' una parte di pena prevista dalla legge;
      che,  sempre  quanto  alla  non   manifesta   infondatezza,   il
 Magistrato  di  sorveglianza  ravvisa  anche una lesione dell'art. 27
 della Costituzione, sotto  il  profilo  della  "fuga  dalla  sanzione
 penale",  con  conseguente  impossibilita' della pena di adempiere la
 sua funzione rieducativa, anche sul piano sostanziale, impedendosi al
 legislatore di prevedere gia' in partenza le tipologie  sanzionatorie
 adatte  ad  agevolare  una  esecuzione personalizzata che consenta il
 raggiungimento delle finalita' di prevenzione generale e speciale";
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata  inammissibile  o,
 comunque, infondata;
    Considerato  che  le  censure sono state proposte in via del tutto
 astratta  ed  ipotetica  sul  presupposto  della   espulsione   dello
 straniero  dal  territorio  dello  Stato,  provvedimento  non  ancora
 adottato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 7,  comma  12-
 ter,  del  decreto-legge  30  dicembre 1989, n. 416, convertito dalla
 legge  28  febbraio  1990,  n.  39,  introdotto   dall'art.   8   del
 decreto-legge  14  giugno  1993,  n.  187,  convertito dalla legge 12
 agosto, 1993, n. 296;
      che,  inoltre,  anche  una  volta  che   sia   stata   disposta,
 l'espulsione  produce,  per effetto dell'art. 7, comma 12-quater, del
 citato decreto-legge, la sospensione della pena, e dunque anche della
 pena pecuniaria convertita a' sensi di legge;
      che, dunque, la questione deve essere dichiarata  manifestamente
 inammissibile per l'assenza del necessario requisito della rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 102, primo comma,  della  legge
 24  novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27
 della  Costituzione,  dal  Magistrato  di  sorveglianza   presso   il
 Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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