N. 331 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 gennaio 1994

                                N. 331
 Ordinanza  emessa  il  3  gennaio  1994 dal presidente istruttore del
 tribunale di Genova sui ricorsi riuniti  proposti  dalla  S.p.a.  EMI
 italiana ed altre contro la s.a.s. CD Sound
 Diritti d'autore - Utilizzazione delle opere tutelate (nella specie:
    noleggio  di  CD)  -  Possibile  abusiva  riproduzione - Lamentata
    impossibilita' per l'autore di  trarre  dall'altrui  attivita'  di
    nolo  un  equo compenso - Mancata garanzia della libera iniziativa
    economica, della proprieta' privata, nonche'  del  pieno  sviluppo
    della persona e della cultura.
 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 19, 61, 68 e 109).
 (Cost., artt. 3, 9, 41 e 42).
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                       IL PRESIDENTE ISTRUTTORE
   Pronunziando  sul  ricorso  ex  art.  669  del  c.p.c. (e su quello
 riunito, di identico contenuto, proposto ex art. 700  del  c.p.c.  in
 sede  di  citazione  ordinaria) proposto da: EMI italiana S.p.a., EMI
 music publisching  S.r.l.,  Warner  Bros.  Italy  S.r.l.,  Fortissimo
 gruppo  editoriale  S.r.l.,  IPPO  edizioni musicali s.a.s., Le Furie
 S.r.l., Bollicine S.r.l., Polygram Italia S.r.l., Roberto  Vecchioni,
 Vasco Rossi, FIMI (Federazione industria musicale italiana) contro CD
 Sound  S.a.s. di F. Confalonieri con sede in Genova, avente a oggetto
 l'inibitoria dell'attivita' di noleggio di  ogni  Compact  Disc  (CD)
 della EMI o recante incisi brani musicali di proprieta' editoriale di
 uno  dei  soggetti  ricorrenti, ad eccezione della FIMI, associazione
 rappresentativa  degli  interessi  della  categoria  con  un  proprio
 interesse  alla repressione della condotta denunciata; e in ogni caso
 e in via subordinata l'inibitoria dell'attivita' di noleggio  dei  CD
 dal  titolo "Camper" e "Gli spari sopra" di Roberto Vecchioni e Vasco
 Rossi;
    Rilevato che, secondo la narrativa di cui al ricorso, la CD Sound,
 "anziche' limitarsi  come  dovrebbe  a  vendere  al  dettaglio  i  CD
 prodotti  dalla EMI italiana ha preso, senza autorizzazione alcuna, a
 noleggiarli a terzi .. offrendo a  noleggio  tutti  i  CD  dei  quali
 dispone (e tra questi ovviamente quelli riproducenti i brani musicali
 piu'  richiesti  sul  mercato  in  un  dato momento) e in particolare
 numerosissimi CD prodotti dalla EMI italiana",  tutti  contrassegnati
 col   simbolo   "P"   accompagnato  dall'indicazione  del  produttore
 fonografico e dell'anno di prima  pubblicazione,  "il  che  ai  sensi
 dell'art.  77,  secondo  comma,  LDA  comprova l'esistenza in capo al
 produttore stesso dei diritti previsti dagli artt. 72 e segg. LDA";
    Rilevato, quanto al periculum in mora, che un sia pur limitato  ma
 comunque  significativo  (in termini quantitativi e in relazione alla
 diffusione  del  fenomeno  commerciale  in  oggetto)  in  termini  di
 imminenza  e  irrimediabilita'  puo'  indubbiamente  configurarsi con
 riferimento  all'attivita'  di  noleggio  svolta  dalla   CD   Sound;
 considerato  altresi'  che,  al  di  fuori  del  caso  di sostanziale
 irrilevanza  del  danno  prospettato,  nessun  rilievo  puo'   essere
 attribuito  alla circostanza che per un certo periodo di tempo vi sia
 stata non una mera acquiescenza ma una motivata e ragionevole  scelta
 di non adire l'autorita' giudiziaria;
    Rilevato,  quanto  al  fumus  boni  juris, che il sistema di norme
 vigenti in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla
 sua utilizzazione economica, quale  costituito  principalmente  dagli
 artt.  19,  61,  68  e  109  LDA e fondato sui due principi "cardine"
 dell'esclusivita'   dei   diritti   stessi  e  della  loro  reciproca
 indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all'acquirente di un
 esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di
 fuori del consenso dell'autore  o  del  cessionario  dei  diritti  di
 utilizzazione,  la  possibilita'  di  noleggiare  a terzi l'esemplare
 medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto);
    Rilevato - quanto al caso in esame -  che  l'iniziativa  cautelare
 della  EMI  e  degli  altri  ricorrenti - vuoi in quanto operanti sul
 mercato discografico che su quello dell'editoria musicale o su quello
 della composizione di brani  musicali  -  e'  ispirata  espressamente
 all'esigenza  di  reprimere  non  tanto il fenomeno del noleggio come
 tale, quanto il ben diverso e' piu' grave  (anche  sotto  il  profilo
 della rilevanza penale) fenomeno della riproduzione abusiva, su altro
 supporto, del brano protetto;
    Ritenuto  che  l'esigenza  di  reprimere  il  suddetto fenomeno di
 "pirateria" non puo' tradursi nell'irragionevole repressione di altri
 diritti concorrenti;
    Rilevato che, cosi' individuato, il grave e diffuso fenomeno della
 "pirateria",   connesso   all'intrinseca   riproducibilita'   tecnica
 dell'opera, e' di difficile se non impossibile repressione attraverso
 il  controllo  capillare  nei confronti di ogni singolo acquirente di
 CD,  attesa  in  particolare  l'impossibilita'  anche  giuridica   di
 configurare  un  obbligo  a  carico  di  produttori  e rivenditori di
 apparecchi  di  riproduzione,   relativo   alla   identificazione   e
 segnalazione  dei singoli acquirenti al fine di consentire interventi
 da parte di chi gestisce i diritti di autore, presso e nei  confronti
 dei singoli utenti, tutti "potenziali pirati";
    Considerato  inoltre che la repressione dell'attivita' di noleggio
 non appare comunque idonea  a  realizzare  il  fine  di  impedire  la
 suddetta  pirateria,  sempre  possibile  attraverso forme di cessione
 quali la vendita con patto di riscatto o simili;
    Rilevato - in tale  contesto  -  che  non  e'  in  discussione  la
 facolta'  da  parte  dell'autore  o  di  chi ne gestisce i diritti di
 esercitare in esclusiva  il  noleggio  delle  proprie  opere,  ma  di
 individuare    e    salvaguardare   i   limiti   di   utilizzabilita'
 dell'oggetto-CD da parte di chi legittimamente lo ha  acquistato,  in
 relazione   ai   valori  costituzionalmente  garantiti  della  libera
 iniziativa economica (art. 41 della Costituzione),  della  proprieta'
 privata (art. 42 della Costituzione) e anche del pieno sviluppo della
 persona  (art.  3  della Costituzione) e dello sviluppo della cultura
 (art. 9 della Costituzione): non essendovi dubbio, infatti, che anche
 la  musica  in  ogni  sua  forma  e  attraverso  qualunque  modo   di
 riproduzione  fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e
 che e' in contrasto con questa esigenza culturale  una  situazione  -
 anche  normativa  -  che  costringa  il  singolo che voglia ascoltare
 un'esecuzione musicale,  ad  acquistare  anziche'  semplicemente  (ed
 economicamente)   noleggiare   il   supporto   che   ne  contiene  la
 registrazione;
    Poiche' sotto  questi  profili  si  ravvisa  la  rilevanza  e  non
 manifesta  infondatezza  della  questione concernente la legittimita'
 costituzionale delle norme di cui agli artt. 61, 19, 68 e  109  della
 legge  sul  diritto di autore, in relazione agli artt. 3, 9, 41 e 42,
 della Costituzione, nella  parte  in  cui  -  a  tutela  del  diritto
 esclusivo  dell'autore  al  noleggio  degli  esemplari  registrati di
 un'opera musicale protetta e in  presenza  di  praticabili  soluzioni
 volte ad assicurare all'autore dell'opera registrata non il potere di
 vietare  ad  altri  il  noleggio ma quello di trarre un equo compenso
 dalla suddetta attivita' - esse inibiscono "in radice" all'acquirente
 la facolta' di dare a nolo il CD;
   Ritenuto in questo senso - in una situazione non incompatibile  con
 la  sede  cautelare,  atteso  il  numero  crescente  di centri per il
 noleggio di CD e la loro diffusione sul territorio nazionale, per cui
 la sospensione di  ogni  pronuncia  nel  caso  in  esame  non  appare
 compromettere  in modo rilevante l'interesse delle parti a una pronta
 decisione - che il presente giudizio non puo' essere definito,  sotto
 il  profilo della valutazione del fumus boni juris, indipendentemente
 dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
 sospensione  del  giudizio  in  corso,  ordinando  che  a  cura della
 cancelleria  la  presente  ordinanza  di  trasmissione   alla   Corte
 costituzionale   sia  notificata  alle  parti  in  causa  nonche'  al
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata  inoltre  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Genova, il 3 gennaio 1994.
                Il presidente di sezione: MARCHESIELLO

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