N. 211 SENTENZA 23 maggio - 2 giugno 1994

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Enti   pubblici   -   Regione  Toscana  -  EFIM  -  Proprieta'  delle
 partecipazioni azionarie delle societa' termali  ex EAGAT - Note  del
 Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato prot. n.
 3278 dell'8  luglio  1993  e  6  agosto  1993  -  Atti  tra  soggetti
 dell'ordinamento statale inidonei a violare la competenza regionale -
 Inammissibilita'
 
 (Nota  del Ministro dell' industria commercio ed artigianato 6 agosto
 1993, prot. 3278 e nota 8 luglio 1993 ivi richiamata)
 
 (Cost., artt. 97, 117 e 118).
 
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Antonio
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 23 settembre 1993, depositato in Cancelleria il  29  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito della nota del Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data  6  agosto
 1993,  prot.  n.  3278, e della precedente, ivi richiamata, in data 8
 luglio 1993 ed iscritto al n. 36 del registro conflitti 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'avv.  Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'Avvocato
 dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione Toscana, con ricorso notificato il 23 settembre
 1993, ha sollevato conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato  in ordine alla nota del Ministro dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato in data 6  agosto  1993,  prot.  n.  3278  e  alla
 precedente,  ivi  richiamata,  in data 8 luglio 1993 conosciuta dalla
 ricorrente solo in occasione della nota del 6 agosto.
    Con  quest'ultima,  il  ministro  ha  richiesto   al   commissario
 liquidatore dell'Efim quali adempimenti abbia posto in essere per far
 conseguire  a  quest'ente  la  piena titolarita' delle partecipazioni
 azionarie   delle   societa'   termali   ex   Eagat,   alla   stregua
 dell'affermazione,  contenuta  nella precedente nota in data 8 luglio
 1993 - parimenti contestata dalla Regione - della titolarita' in capo
 all'Efim delle suddette partecipazioni azionarie.
    Ad avviso della ricorrente, i citati atti  ministeriali  sarebbero
 lesivi   delle   competenze   ad   essa   garantite   nelle   materie
 dell'assistenza sanitaria e delle acque minerali e termali  ai  sensi
 degli  artt.  117 e 118 della Costituzione, 17, 27 e 30 del d.P.R. n.
 616 del 1977, 36 della legge n.  833  del  1978,  oltre  a  porsi  in
 contrasto  con l'art. 97 della Costituzione, eludendo il principio di
 legalita' dell'azione amministrativa.
    A sostegno di tali censure, nel ricorso si ricostruisce il  quadro
 normativo  che  disciplina  le partecipazioni azionarie delle aziende
 termali.
    Si richiamano, al  riguardo,  la  legge  n.  1589  del  1956,  che
 istituiva  il  ministero delle partecipazioni statali, trasferendo ad
 esso le competenze del ministero delle finanze in ordine alle aziende
 patrimoniali dello Stato ed alle partecipazioni in societa'  private,
 ed  i  successivi  decreti ministeriali 20 aprile 1957 e 12 settembre
 1964 con  i  quali  furono  rispettivamente  trasferiti  al  predetto
 ministero,  tra le altre aziende patrimoniali dello Stato, le aziende
 termali di Montecatini e di  Chianciano  e  quelle  di  Casciana;  il
 d.P.R.  7 maggio 1958, n. 576, con il quale veniva costituito l'Eagat
 (Ente autonomo per la gestione delle aziende termali) con il  compito
 di  gestire,  secondo  criteri  di  economicita',  le  partecipazioni
 statali nel settore termale, ente al quale  la  successiva  legge  21
 giugno  1960,  n.  649  attribuiva la proprieta' delle partecipazioni
 azionarie delle societa' costituite, ai sensi della stessa legge, dal
 ministero delle partecipazioni statali per lo sfruttamento  di  acque
 termali  o  minerali  mediante  conferimento  in  capitale di diritti
 appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui  al  citato
 d.m. 20 aprile 1957.
    La ricorrente ricorda, poi, che, con il trasferimento alle Regioni
 del  settore dell'assistenza sanitaria, in cui rientra il termalismo,
 ai sensi degli artt. 17 e 27 del d.P.R. n. 616 del 1977, era prevista
 una procedura diretta alla soppressione, tra gli altri enti nazionali
 ed interregionali operanti nelle materie di  competenza  regionale  e
 risultanti  nella  tabella  B  allegata al d.P.R. n. 616, dell'Eagat.
 Tale soppressione veniva, poi, espressamente disposta con la legge 21
 ottobre 1978, n. 641, di conversione del d.-l.  18  agosto  1978,  n.
 481,  che,  all'art.  1-quinquies,  stabiliva l'assegnazione all'Efim
 delle partecipazioni azionarie delle societa' inquadrate  nell'Eagat,
 con  il  compito  di  collocarle  in  una  speciale gestione priva di
 personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata,  e
 di  provvedere,  nei  modi  e  nei termini previsti da un successivo,
 apposito  provvedimento   legislativo,   a   risanare   le   gestioni
 societarie; inquadrare nell'Efim stesso le societa' e stabilimenti di
 imbottigliamento   di  acque  minerali  gia'  inquadrate  nell'Eagat;
 trasferire alle Regioni attivita', patrimoni, pertinenze e  personale
 delle  aziende  termali,  ivi  comprese  le  attivita' ed i patrimoni
 alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei  tempi
 e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria.
    Questa  ultima legge (23 dicembre 1978, n. 833) all'art. 36, cosi'
 disponeva: "Le aziende termali gia'  facenti  capo  all'Eagat  e  che
 saranno assegnate alle Regioni per l'ulteriore destinazione agli enti
 locali,  in  base alla procedura prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 1-quinquies della l. 21 ottobre 1978,
 n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle Uu.ss.ll.
 nel cui territorio sono ubicate.
    La destinazione  agli  enti  locali  delle  attivita',  patrimoni,
 pertinenze  e  personale delle suddette aziende dovra' avvenire entro
 il 31 dicembre 1979".
    La ricorrente ha, poi, richiamato la legislazione piu' recente, ed
 in particolare la legge 17 febbraio 1993, n. 33  di  conversione  del
 decreto-legge   19   dicembre   1992,  n.  487  che  ha  disposto  la
 soppressione  dell'Efim,  sottoponendo   il   settore   termale,   di
 appartenenza  all'Eagat, alle competenze del Ministro dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato sino  all'entrata  in  vigore  della
 legge  di  riordino  del settore termale, e disponendo, altresi', che
 restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
 salvi  gli effetti giuridici prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
 sulla base dei decreti-legge nn. 340, 362 e 414 del 1992 (e  cioe'  i
 precedenti   decreti-legge   decaduti   relativi   alla  soppressione
 dell'Efim).
    La Regione Toscana rileva, in proposito, che, sulla base del d.-l.
 n. 414 del 1992, non convertito, e' stato emanato il d.m. 31  ottobre
 1992,   recante   la   individuazione   delle   societa'  controllate
 direttamente o indirettamente dal soppresso Efim, che non include tra
 queste le societa' termali ex Eagat, le quali, quindi,  resterebbero,
 ad    avviso    della    ricorrente,   escluse   dal   programma   di
 razionalizzazione e privatizzazione che  il  commissario  liquidatore
 dell'Efim deve predisporre ai sensi della legge n. 33 del 1993.
    Infine,  nel  ricorso  si  segnala  che il decreto-legge 23 aprile
 1993, n. 118, convertito in legge 22 giugno  1993,  n.  202,  recante
 "disposizioni   urgenti  per  la  soppressione  del  ministero  delle
 partecipazioni statali e per il riordino di Iri, Eni, Enel, Imi,  Bnl
 e  Ina,  ha  previsto che il Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della
 legge di conversione del decreto stesso, predispone il  programma  di
 riordino del settore termale. Tale programma, si osserva nel ricorso,
 non  avendo  la  legge  n.  202 modificato le precedenti disposizioni
 relative all'obbligo di trasferire le aziende termali  alle  regioni,
 deve essere predisposto in conformita' a quelle disposizioni.
    In  siffatto quadro normativo, non si giustificherebbe, secondo la
 Regione Toscana, l'affermazione, contenuta  nelle  note  ministeriali
 impugnate,  secondo  la quale le partecipazioni delle aziende termali
 sono di proprieta' dell'Efim.
    Infatti, se e' vero che il citato art. 1-quinquies della legge  n.
 641  del  1978  ha previsto che tali partecipazioni fossero assegnate
 all'Efim, non c'e' stato alcun provvedimento  di  assegnazione,  che,
 comunque,  non  avrebbe  comportato  la  libera  disponibilita' delle
 azioni, ma la loro custodia in una speciale gestione, finalizzata  al
 risanamento  societario  in  vista  del successivo trasferimento alle
 regioni. Tant'e' che il Ministro delle  partecipazioni  statali,  con
 lettera  del  30  novembre  1978, ha disposto l'affidamento all'Efim,
 mediante procura, della gestione fiduciaria delle societa' ex  Eagat,
 procura   conferita  dal  comitato  liquidatore  dello  stesso  Eagat
 all'Efim in data 13 dicembre 1978. Al contrario, l'affermazione della
 proprieta' in capo  all'Efim  delle  partecipazioni  azionarie  delle
 aziende  termali  produrrebbe  la conseguenza che le stesse rientrino
 nel  programma  di  razionalizzazione  e   privatizzazione   che   il
 commissario  liquidatore dell'Efim e' chiamato a predisporre ai sensi
 della legge n. 33 del  1993.  Quindi  le  aziende  termali,  anziche'
 essere  trasferite  alle regioni, per l'esercizio delle competenze di
 cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione - come il legislatore  ha
 previsto con la legge n. 382 del 1975 e conseguente d.P.R. n. 616 del
 1977  nonche'  con  la  legge  di riforma sanitaria n. 833 del 1978 -
 verrebbero  alienate  a  soggetti  pubblici  o  privati,  secondo  le
 previsioni  di detto programma di privatizzazione, in contrasto anche
 con la volonta' espressa del  Parlamento  (quale  risulterebbe  dagli
 atti  della XII Commissione Affari-Sociali della Camera dei deputati,
 seduta del 3 agosto 1993).
    La Regione sottolinea che non intende, con il ricorso, rivendicare
 la proprieta' dei beni in questione, ma far valere la sussistenza  in
 capo  ad essa delle potesta' pubbliche relative alle aziende termali,
 la  cui  disponibilita'  costituisce  soltanto  un  presupposto   del
 legittimo esercizio di quelle potesta'.
    La  menomazione  di tali attribuzioni rappresenterebbe un elemento
 di particolare gravita' nella realta' economica toscana, in  cui  gli
 stabilimenti  termali di Montecatini e di Chianciano costituiscono un
 tutt'uno con il sistema economico e sociale delle rispettive citta'.
    Si tratta di aziende non  dissestate,  che  subirebbero  un  grave
 pregiudizio  per  il  solo  fatto  di essere incluse nel novero delle
 attivita' dell'Efim, della cui situazione finanziaria risentirebbero,
 anche con riferimento alla mancata  erogazione  di  finanziamenti  da
 parte degli istituti di credito.
    La Regione Toscana chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non
 spetta  al  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 affermare che le partecipazioni azionarie delle societa' termali sono
 di  proprieta'  dell'Efim,  e,  di  conseguenza,  annulli   le   note
 ministeriali impugnate.
    2.  -  Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,  che
 ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza del ricorso.
    Ha  osservato l'Avvocatura che la Regione Toscana, nel rilevare la
 differenza tra vindicatio potestatis e  revindica  della  proprieta',
 esclude  che  il  ricorso in esame rientri in questa seconda ipotesi,
 anche in relazione all'asserita  lesione  che  le  note  ministeriali
 impugnate producono all'esplicazione delle proprie attribuzioni.
    La  ricorrente,  tuttavia,  non  riuscirebbe  a dimostrare "che le
 competenze che essa  puo'  legittimamente  affermare  in  materia  di
 aziende   termali   siano  tali  da  presupporre  necessariamente  la
 proprieta' delle medesime".
    Del resto, secondo l'Avvocatura,  il  trasferimento  alle  Regioni
 previsto  dall'art.  1-quinquies, comma quarto, lett. c), della legge
 n. 641 del 1978, comunque subordinato  alla  emanazione  di  apposito
 provvedimento  legislativo, riguarda attivita', patrimoni, pertinenze
 e personale delle aziende termali, e non le  azioni  delle  societa',
 cui si riferiscono le direttive ministeriali.
    Nell'atto  di  intervento si osserva, altresi', che le indicazioni
 contenute nella nota ministeriale in data  8  luglio  1993  collegano
 espressamente   la   assegnazione   in   proprieta'   all'Efim  delle
 partecipazioni azionarie delle  societa'  termali  alla  destinazione
 finale  prevista  dalla lett. c) dell'art. 1-quinquies della legge n.
 641 del 1978.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana si duole che le note prot. n. 3278  dell'8
 luglio  e del 6 agosto 1993, con le quali il Ministro dell'industria,
 del commercio e  dell'artigianato  ha  affermato  rispettivamente  la
 proprieta'  in  capo  all'Efim  delle  partecipazioni azionarie delle
 societa' termali ex Eagat, ed ha richiesto al commissario liquidatore
 dell'Efim quali adempimenti abbia posto in essere per far  conseguire
 allo stesso Ente la piena titolarita' di tali partecipazioni, violino
 le  competenze  ad  essa  attribuite  nelle  materie della assistenza
 sanitaria e delle acque minerali e termali, ai sensi degli artt.  117
 e  118  della Costituzione, 17, 27 e 30 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616 e 36 della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978,  n.  833,
 nonche'  l'art.  97  della  Costituzione,  eludendo  il  principio di
 legalita' dell'azione amministrativa.
    La doglianza della Regione trae origine  dal  rilievo  che  l'art.
 1-quinquies  del  decreto-legge  18  agosto  1978, n. 481, introdotto
 dalla legge di conversione 21 ottobre  1978,  n.  641,  nel  disporre
 (comma  primo)  la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le
 aziende termali - (costituito con d.P.R. 7 maggio 1958, n.  576,  con
 il  compito di gestire le partecipazioni statali nel settore termale,
 ed al quale era stata attribuita dalla legge 21 giugno 1960,  n.  649
 la   proprieta'   delle   partecipazioni   azionarie  delle  societa'
 costituite  dal  ministero  delle  partecipazioni  statali   per   lo
 sfruttamento  d'acque  termali  o minerali) - stabiliva (comma terzo)
 l'assegnazione  delle  predette  partecipazioni  azionarie  all'Efim.
 Questo  avrebbe  dovuto  inserirle in una speciale gestione, priva di
 personalita' giuridica, contabilmente e finanziariamente separata,  e
 provvedere  (comma  quarto), nei tempi e modi previsti da un apposito
 provvedimento legislativo, a), al risanamento  delle  gestioni  delle
 societa'  gia'  facenti  capo  all'Eagat; b), all'inquadramento nello
 stesso  Efim  delle  societa'  o  stabilimenti di imbottigliamento di
 acque minerali, gia' inquadrati nell'Eagat; c), al trasferimento alle
 regioni di attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle aziende
 termali, ivi comprese le attivita' e  i  patrimoni  alberghieri,  per
 l'ulteriore  destinazione  agli  enti  locali  nei  tempi  e nei modi
 previsti dalla legge di riforma sanitaria.
   Quest'ultima  (legge  23  dicembre  1978,  n.  833),  all'art.  36,
 dichiarava  presidi  e servizi multizonali delle Uu.ss.ll. le aziende
 termali gia' facenti capo all'Eagat e che,  in  base  alla  procedura
 prevista dall'art. 113 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal citato
 art.  1-quinquies  del d.-l. n. 481 del 1978, avrebbero dovuto essere
 assegnate alle regioni per l'ulteriore destinazione agli enti locali.
    In tale situazione, ad avviso della Regione, soppresso l'Efim  con
 il  d.-l.  15  dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
 nella l. 17 febbraio 1993, n. 33, e sottoposto il settore termale  ex
 Eagat  alle  competenze  del Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato sino all'entrata in vigore della legge  di  riordino
 del  settore  termale,  affermare la titolarita' in capo all'Efim dei
 pacchetti azionari delle societa' termali ex  Eagat  equivarrebbe  ad
 includere  tali societa' nel programma di privatizzazione, e, quindi,
 di alienazione a terzi che il commissario liquidatore dell'Efim  deve
 predisporre  in  base alla citata legge n. 33 del 1993, impedendo che
 esse siano trasferite alle regioni, come il legislatore ha  previsto,
 per  il  corretto  esercizio  delle competenze a queste attribuite in
 materia, in base alla Costituzione e  a  due  leggi  fondamentali  di
 riforma,  quali  la legge n. 382 del 1975 e conseguente d.P.R. n. 616
 del 1977, e la legge n. 833 del 1978.
    2. - Il ricorso e' inammissibile, sia pure  per  ragioni  che  non
 attengono ai rilievi svolti in proposito dall'Avvocatura.
    Questa sembra ravvisare l'oggetto sostanziale del contendere nella
 rivendicazione   della   proprieta'   e  non  gia'  nella  vindicatio
 potestatis. Oggetto del  conflitto  e',  invece,  proprio  l'asserita
 lesione di competenze regionali, rispetto alla quale, le questioni di
 proprieta',  che  pur  sono  state  accennate  nelle  note impugnate,
 vengono  rappresentate  come  presupposto  dell'esercizio  di  quelle
 competenze,  e  non  sono,  quindi,  idonee a trasformare il tema del
 conflitto, che non si trasferisce ai beni e non si pone, quindi, come
 vindicatio rei.
    La  ragione  della   inammissibilita'   del   conflitto   risiede,
 piuttosto, nelle considerazioni che seguono.
    La  giurisprudenza  della  Corte  ha  riconosciuto  la idoneita' a
 produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e  regioni  a
 qualsiasi  comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una
 regione, purche' dotato di efficacia o di rilevanza esterna e diretto
 ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la  pretesa  di  esercitare
 una   data   competenza,   il   cui   svolgimento  possa  determinare
 un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni  o,  comunque,
 una  menomazione  altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio
 della medesima (sentt. nn. 165 del 1994, 473 e 245 del 1992, 157  del
 1991,  104  del 1989, 771 del 1988, 152 del 1986, 286 e 217 del 1985,
 187 e 39 del 1984, 123 del 1980, 120 del 1979, 111 del 1976).
    Su  questa  base,  deve  escludersi  che  le  note  del   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  che la Regione
 Toscana ritiene  lesive  della  propria  competenza,  possano  essere
 equiparate  ad  un  atto  di  esercizio  attuale  e  concreto  di una
 competenza  che  lo  Stato  assuma  propria.  Dirette  al commissario
 liquidatore dell'Efim, e per conoscenza al Presidente del comitato di
 liquidazione dell'Eagat, esse si configurano come atti  tra  soggetti
 dell'ordinamento  statale,  relativi  al procedimento di liquidazione
 dell'Efim,  obiettivamente  inidonei,  di   per   se',   a   produrre
 un'incidenza  diretta  in ordine alla competenza regionale, di cui si
 lamenta la violazione.
    Cio' a prescindere dalla considerazione che  lo  stesso  contenuto
 delle   note   impugnate   non   consiste   in   un'unica  e  univoca
 manifestazione di volonta' in ordine all'affermazione di una  propria
 competenza  in  contrasto  con il riparto di attribuzioni tra Stato e
 regioni  previsto  da  norme  costituzionali.  Ed   infatti   ed   in
 particolare, nella nota dell'8 luglio 1993, pur esprimendosi l'avviso
 in  ordine  alla  proprieta'  in  capo  all'Efim delle partecipazioni
 azionarie delle aziende termali ex Eagat, non e'  negato  il  diritto
 delle  regioni  al  successivo  trasferimento in proprio favore (e la
 devoluzione agli enti locali) delle aziende stesse, come risulta  dal
 richiamo  al  gia'  citato  quarto  comma,  lett.  b) e c), dell'art.
 1-quinquies del d.-l. n. 481 del 1978.
    Che,  poi,  le   modalita'   di   attuazione   di   tale   diritto
 presuppongano, come afferma il Ministro dell'industria, del commercio
 e  dell'artigianato,  il  trasferimento  in  proprieta'  all'Efim dei
 pacchetti azionari in questione, ovvero, come risulta dalla norma  di
 cui   al   terzo   comma   del   citato  art.  1-quinquies,  soltanto
 l'affidamento allo stesso Efim della gestione delle societa' ex Eagat
 - sulla base, tra l'altro, di un apposito provvedimento  legislativo,
 espressamente   previsto   -   e'   problema   che,  non  riguardando
 l'osservanza  di  norme  costituzionali,  bensi'   il   giudizio   di
 conformita'  dell'azione  di  soggetti  pubblici e privati a norme di
 leggi ordinarie, esorbita dallo schema dei conflitti di attribuzione,
 trovando, invece,  la  sua  collocazione  (e  l'eventuale  soluzione)
 nell'ambito  dei  normali  rimedi  previsti dall'ordinamento generale
 (sentt. nn. 309 del 1993, 217 del 1991, 223 del 1984).
    Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilita' del ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 proposto  dalla  Regione  Toscana in relazione alle note del Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato  prot.  n.  3278  in
 data 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                 Il Presidente e redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0653