N. 216 ORDINANZA 23 maggio - 2 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  e  urbanistica  -  Vincoli  paesaggistici  -  Installazioni
 industriali  in  assenza  di  concessione  -  Normativa  regionale  e
 normativa  statale  -  Contrasto - Identica questione gia' dichiarata
 infondata con sentenza n. 178/1994  e  manifestamente  infondata  con
 ordinanza n. 200/1994 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt.
 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett.  f)).
 
 (Cost.,  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e  116;   statuto   regione
 Friuli-Venezia Giulia, art. 4)
 
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.    Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 78, primo
 comma, e 68,  terzo  comma,  lett.  f),  della  legge  regionale  del
 Friuli-Venezia  Giulia  19  novembre  1991, n. 52 (Norme regionali in
 materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  21  maggio  1993  dal  Pretore  di Trieste nel
 procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n.  412  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio dell'11  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
 penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro,  del  reato
 di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in
 riferimento  all'art.  7  del  decreto-legge n. 9 del 1982, per avere
 fatto installare, nella sua qualita' di proprietaria-committente,  in
 assenza  di  concessione  edilizia,  un  serbatoio di gas di petrolio
 liquefatto  e  relativa  recinzione  in  rete   metallica,   su   una
 piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico
 di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21
 maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto
 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  78,  primo  comma,  e  68,  terzo  comma, lett. f) della legge
 regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,  n.  52  (Norme
 regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  fonda  le  proprie  censure
 sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale  prevede
 che  la  realizzazione  di  nuovi impianti tecnologici sul patrimonio
 edilizio  gia'  esistente,  anche  in  zona  sottoposta   a   vincolo
 paesaggistico  o  di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e
 n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione,  e  la  normativa
 statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;
      che   identica  questione  e'  stata  dichiarata  infondata  con
 sentenza n. 178 del 1994  e,  quindi,  manifestamente  infondata  con
 ordinanza n. 200 del 1994;
      che  l'ordinanza  di  rimessione  non  prospetta  motivi nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e
 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo  comma,  lett.
 f)  della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
 n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione  territoriale  ed
 urbanistica),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 25, secondo
 comma, 116 della  Costituzione  e  4  dello  Statuto  speciale  della
 Regione  Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963,
 n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                 Il Presidente e redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0658