N. 19 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 giugno 1994

                                 N. 19
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16
 giugno 1994 (della regione Lombardia)
 Consorzi - Soppressione e messa in liquidazione del Consorzio del
    Canale  Milano-Cremona-Po  - Asserita non spettanza allo Stato del
    potere di procedere unilateralmente alla soppressione e alla messa
    in liquidazione dell'ente in  questione  e  all'incamerazione  dei
    relativi  beni,  sul  presupposto dell'avvenuto trasferimento alle
    regioni delle funzioni dell'ente stesso (artt. 87,  88  e  92  del
    d.P.R.  n.  616/1977)  -  Violazione delle competenze regionali in
    materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione
    interna,  nonche'  di  ordinamento   degli   enti   amministrativi
    dipendenti dalla regione.
 (Decreto del Ministro del tesoro 29 marzo 1994, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1994).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzioni della regione Lombardia, in
 persona  del  Presidente  della  giunta  regionale   dott.   Fiorinda
 Ghilardotti,  autorizzata con deliberazione della giunta regionale n.
 51960 del 5 maggio 1994, rappresentata e difesa  dagli  avv.ti  prof.
 Valerio  Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia n.  1,  come  da  delega  in
 calce  al  presente  atto,  contro  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri pro-tempore in relazione al decreto del Ministro del  tesoro
 19 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo
 1994, recante "soppressione e messa in liquidazione del consorzio del
 canale Milano-Cremona-Po".
                               F A T T O
    Il  consorzio  del canale Milano-Cremona-Po fu istituito con legge
 24  agosto  1941,  n.  1044,  "per  la  costruzione  delle  opere  di
 navigazione  interna  del  canale  Milano-Cremona-Po  e  dai porti di
 Milano e di Cremona". Facevano parte del consorzio,  ai  sensi  della
 legge  istitutiva,  lo Stato, la provincia, e il comune di Milano, la
 provincia e il comune di Cremona (art. 1,  secondo  comma,  legge  n.
 1044/1941).   Alle  spese  per  la  costruzione  delle  opere  doveva
 provvedersi con contributi a carico dello Stato e degli  enti  locali
 interessati (artt. 4, 7, 8, 9, 10 legge n. 1044/1941).
    Con la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, si
 dispose che il Consorzio provvedesse anche alla costruzione di porti,
 scali  e  banchine  nelle  localita' attraversate dal canale (art. 1,
 legge  n.  1549/1962),  e  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
 impianti,  nonche'  al ristabilimento e alla manutenzione delle opere
 idroviarie e degli impianti medesimi (art. 1, legge n. 295/1968).
    Il termine fissato  dall'art.  9  della  legge  n.  1549/1162  per
 l'attuazione  dei  piani  e  per la realizzazione delle opere fu piu'
 volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 1989 con  l'art.  1,  primo
 comma,  del  d.l. 3 gennaio 1987, n. 1, convertito con legge 6 marzo
 1987, n. 64, e poi al 31 dicembre 1991, con l'art. 16 della legge  31
 maggio 1990, n. 128.
    Un'ulteriore  proroga  al 31 dicembre 1995 fu prevista dal d.l. 1
 luglio 1992, n. 325, peraltro non convertito in legge.
    Pur non essendo finora stata realizzata l'intera opera,  parti  di
 questa  sono  invece  state  realizzate e sono in esercizio (cosi' il
 tratto di canale navigabile da Cremona a  Pizzaghettone,  l'avanconca
 di  Acquanegra,  il porto di Cremona e le relative infrastrutture), e
 il consorzio ha acquisito un rilevante patrimonio anche di aree.
    A seguito del trasferimento alla regione delle funzioni in materia
 di opere di navigazione interna, con esclusione solo delle opere  per
 le vie navigabili di prima classe (artt. 87 e 88, n. 3, del d.P.R. n.
 616/1977),  la regione rivendico' ogni competenza in ordine all'opera
 in questione, che e' opera navigabile di seconda classe;  e  per  suo
 conto,  da  un lato, intervenne con finanziamenti per l'esecuzione di
 opere, dall'altro lato, con la legge regionale 22 febbraio  1980,  n.
 21,  successivamente  integrata  e modificata dalla legge regionale 4
 gennaio 1983, n. 1, istitui' l'azienda regionale per i porti fluviali
 di Cremona e di Mantova, con lo scopo di assicurare il completamento,
 la gestione e gli eventuali ampliamenti dei porti interni  costituiti
 dalle  aree  e attrezzature comprese nelle zone portuali di Cremona e
 di Mantova, nonche' la costruzione e la gestione di  altre  strutture
 idroviarie  e  portuali (art. 1, secondo comma, della legge regionale
 n. 21/1980): senza peraltro disciplinare  l'attivita'  del  consorzio
 del  canale,  le  cui  competenze sono lasciate "ferme" dall'art. 17,
 secondo comma, della stessa legge regionale n. 21/1980.
    L'azienda regionale ha  fra  l'altro  assunto  la  gestione  delle
 attivita'  del porto di Cremona, di pertinenza della regione ai sensi
 dell'art.  97  del  d.P.R.  n.  616/1977,  pur  non   essendosi   mai
 definitivamente chiariti i rapporti con il consorzio del canale.
    Il  trasferimento  alla  regione  delle  funzioni  e  dei beni del
 consorzio (operante, come  e'  pacifico,  in  materia  di  competenza
 regionale), ovvero, in alternativa, della partecipazione che spettava
 originariamente  allo Stato in detto consorzio e di ogni altro potere
 gia' esercitato dallo Stato sul consorzio medesimo,  non  si  e'  mai
 perfezionato.
    E  tuttavia  le opere inerenti al canale e agli impianti correlati
 non hanno perso ragion d'essere ne' attualita'. Quando gli artt. 2  e
 3  della  legge 20 marzo 1975, n. 70, disposero la soppressione degli
 enti pubblici non piu' utili e la formazione di  elenchi  degli  enti
 "ritenuti   necessari  ai  fini  dello  sviluppo  economico,  civile,
 culturale   e   democratico   del   paese",   il   consorzio   canale
 Milano-Cremona-Po  fu del resto incluso in tali elenchi con d.P.R. 16
 giugno 1977, n. 669.
    Ora invece, inopinatamente, il Ministro del tesoro,  senza  alcuna
 consultazione  della  regione  ne'  degli  enti locali, e riferendosi
 esclusivamente alla mancata riproposizione del d.l. n. 325/1992  che
 aveva  previsto  la  proroga  del  termine  per  le opere al 1995, ha
 disposto la soppressone del consorzio e la sua messa in  liquidazione
 con  le  modalita'  stabilite  dalla  legge 4 dicembre 1956, n. 1404:
 legge,  che,  come  si  sa,  disciplinava  -   peraltro   prima   che
 intervenisse  la  legge  n.  75/1970  - la soppressione degli enti di
 diritto pubblico "soggetti a vigilanza  dello  Stato  e  interessanti
 comunque  la  finanza  statale,  i  cui scopi sono cessati o non piu'
 perseguibili, o che si trovano  in  condizioni  economiche  di  grave
 dissesto  o  sono  nella  impossibilita' concreta di attuare i propri
 fini  statutari"  (art. 1, primo comma). La liquidazione disciplinata
 da tale legge e' effettuata dallo speciale ufficio previsto dall'art.
 1, terzo comma, e comporta l'alienazione degli immobili o, per quelli
 che non risultano alienabili, la loro devoluzione  al  demanio  dello
 Stato  (art.  10-  bis); il licenziamento del personale (art. 12); la
 devoluzione allo Stato dell'avanzo finale  della  liquidazione  (art.
 14).
    E'  peraltro  evidente  che,  nel  caso  del consorzio de quo, non
 sussistono  i  presupposti  per  l'applicazione  della  procedura  di
 liquidazione  di cui alla legge n. 1404/1956: l'ente non e' (o almeno
 non dovrebbe  piu'  essere)  soggetto  alla  vigilanza  dello  Stato,
 operando  in  materia  di competenza regionale; non interessa piu' la
 finanza statale; i suoi scopi non sono affatto cessati.
    Il provvedimento di  soppressione  appare  comunque  lesivo  delle
 attribuzioni della regione ricorrente, per le seguenti ragioni di
                             D I R I T T O
    Si e' gia' detto come il consorzio, creato per la realizzazione di
 opere  concernenti  una  via  navigabile  di  seconda  classe,  operi
 interamente in  materia  di  competenza  regionale,  come  del  resto
 espressamente ammette, nelle premesse, il decreto impugnato, il quale
 si  richiama all'art. 88, n. 3, del d.P.R. n. 616/1977 affermando che
 esso "ha trasferito alle regioni le  funzioni  in  materia  di  opere
 inerenti alle vie navigabili di seconda classe".
    Dal  riconoscimento,  pacifico,  che  le  opere  in questione sono
 divenute di competenza della  regione  non  puo'  pero'  derivare  la
 conseguenza  che lo Stato sia abilitato a sopprimere semplicemente il
 consorzio incamerando il relativo patrimonio.
    O,  infatti,  le  funzioni  dell'ente  stesso  sono  passate  alla
 regione,  e  allora  anche beni e personale ad esso pertinenti devono
 essere trasferiti alla regione, ai sensi degli artt. 87, 88 e 92  del
 d.P.R.  n.  616/1977;  ovvero - forse piu' correttamente - si ritiene
 che il consorzio si  configuri  come  ente  funzionale  di  carattere
 locale,  operante in materia di competenza regionale, e allora devono
 ritenersi trasferite alle regioni tutte le  funzioni  gia'  spettanti
 allo  Stato  nei confronti di detto ente, comprese guelle concernenti
 "la soppressione e l'estinzione", ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n.
 616/1977 che trasferisce le funzioni in materia di ordinamento  degli
 enti  amministrativi  dipendenti  dalla  regione  ed  enti locali non
 territoriali.
    In  ogni  caso,  e'  del  tutto  escluso  che   lo   Stato   possa
 unilateralmente   procedere   alla   soppressione  e  alla  messa  in
 liquidazione  dell'ente  dichiarandone  "cessate"   le   funzioni   e
 incamerando i relativi beni.
    Il decreto impugnato e' dunque in contrasto con gli artt. 117, 118
 e  119  della Costituzione, con riferimento alle competenze regionali
 in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di navigazione
 interna, nonche' in materia di ordinamento degli enti  amministrativi
 dipendenti dalla regione.
                                P. Q. M.
    La  regione  ricorrente  chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, disporre la
 soppressione e la messa in liquidazione, ai sensi dell'art.  1  della
 legge   4   dicembre   1956,   n.  1404,  del  consorzio  del  canale
 Milano-Cremona-Po; e per l'effetto annullare  il  decreto  impugnato,
 meglio indicato in epigrafe dal presente ricorso.
      Roma, addi' 27 maggio 1994
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 94C0748