N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 1994
N. 50 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Parchi nazionali e riserve naturali - Previsione nel territorio della riserva naturale parziale "Selva del Lamone" della possibilita' di catturare animali selvatici solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito l'assessorato regionale all'ambiente ed il comitato tecnico-scientifico - Mancata previsione delle due condizioni poste dalla normativa statale in materia (art. 4, primo comma, della legge n. 157/1992): preventivo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e autorizzazione alla cattura esclusivamente a istituti scientifici, universitari o del C.N.R. oppure a musei di storia naturale - Previsione altresi' del divieto di caccia e uccellagione in detta riserva non in via assoluta come nella normativa statale (art. 21, primo comma, lett. a), della legge n. 157/1992) bensi' "fatti salvi i diritti di uso civico e delle aziende private ivi inserite relativamente alla semina, pascolo, legnatico, erbatico". (Legge regione Lazio 4 maggio 1994, artt. 9, primo comma, lett. a), e 10, primo comma, lett. a)). (Cost., art. 117).(GU n.28 del 6-7-1994 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lazio, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge "istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone" approvata dal consiglio regionale del Lazio nella seduta del 2 marzo 1994, rinviata dal Governo in data 16 aprile 1994 e riapprovata a maggioranza assoluta del Consiglio nella seduta del 4 maggio 1994, limitatamente agli artt. 9 primo comma lett. a) e 10, primo comma lett. a), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione alle leggi dello Stato n. 157/1992 e n. 394/1. (Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1994). 1. - La legge regionale indicata in epigrafe fu approvata dal consiglio regionale della regione Lazio nella seduta del 2 marzo 1994. Su di essa il Governo ha esercitato il rinvio in data 16 aprile 1994 formulando cinque rilievi. La legge e' stata riapprovata a maggioranza assoluta il 4 maggio 1994 in un testo che, mentre e' stato modificato in accoglimento dei rilievi 3, 4 e 5 del Governo, e' rimasto inalterato per quanto concerne l'art. 9, primo comma lett. a) e l'art. 10 primo comma, lett. a), investiti rispettivamente dal primo e dal secondo rilievo governativo. 2. - L'art. 9, primo comma lett. a) recita: "Nel territorio della riserva natura parziale 'Selva del Lamone' e' consentito: a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito l'assessorato regionale all'ambiente ed il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 5". Su questo disposto il Governo aveva rilevato che la cattura a scopo di ricerca scientifica viene regolata in difformita' dal principio posto dall'art. 4.1 della legge n. 157/1992. In effetti la predetta norma della legge statale subordina la cattura per motivi di studio e ricerca scietifica a due condizioni: che sia preventivamente udito il parere dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e che i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano esclusivamente istituti scentifici, universitari o del C.N.R. oppure musei di storia naturale. Non e' chi non veda che trattasi di due condizioni essenziali per garantire l'effettiva sussistenza di una motivazione scientifica ed altrettanto scientifica utilizzazione delle specie catturate. La norma regionale impugnata regola in modo compiuto, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, la cattura a scopi scientifici senza subordinarla alle anzidette condizioni; e pertanto, atteso il suo contrasto con la norma statale di principio, e' affetta da illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. 3. - L'art. 10 primo comma, lett. a) della legge regionale impugnata statuisce: "Nel territorio della riserva naturale parziale 'Selva del Lamone', sono vietati, fatti salvi i diritti di uso civico e di quelle aziende private ivi inserite relativamente alla semina, pascolo, legnatico, erbatico: a) "la caccia e l'uccellagione". Con questa previsione la legge regionale istitutiva della riserva naturale Selva del Lamone sottomette la nuova area protetta ad un regime di tutela faunistica che, facendo salvi, in via generale e pregiudiziale, i diritti di uso civico, ammette la caccia nell'esercizio di tali diritti. In tal guisa, come osservato nel rilievo governativo, si pone in contrasto con il coordinato disposto delle leggi n. 157/1992 e 394/1991 che rispettivamente stabiliscono, in via di principio, per un verso il divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve naturali (art. 21.1 lett. a legge n. 157) e per l'altro, coerentemente, (art. 11 quinto comma, legge n. 394) la liquidazione dei diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali e di altri usi civici di prelievo faunistico. D'altra parte, il contrasto della norma regionale con le anzidette disposizioni delle leggi dello Stato non puo' essere escluso in base a presunte situazioni di fatto (assenza, sul territorio della riserva, di usi civici di caccia, allegata nella relazione della prima commissione consiliare); esse possono avere un rilievo solo in sede di applicazione delle norme, non per la valutazione del precetto nella sua astrattezza e generalita'. A tutto concedere, la formulazione della norma regionale e' fonte di grave incertezza giuridica sul pieno ed effettivo rispetto delle citate posizioni delle leggi n. 157 e 394; incertezza che il legislatore regionale avrebbe potuto facilmente evitare, dettando il divieto di caccia in forma assoluta e incondizionata senza sottomettere tale divieto alla generale clausola di salvaguardia degli usi civici.
E pertanto si chiede che l'ecc.ma Corte, accogliendo il presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale della norma denunciata. Roma, addi' 9 giugno 1994 Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato 94C0762