N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 1994

                                 N. 50
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 17 giugno  1994  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Parchi nazionali e riserve naturali - Previsione nel territorio della
    riserva naturale parziale "Selva del Lamone" della possibilita' di
    catturare  animali selvatici solo a scopo di ricerca scientifica e
    sulla base di un piano organico, funzionale alle  finalita'  della
    riserva,  preventivamente  approvato  dall'ente  gestore,  sentito
    l'assessorato    regionale    all'ambiente    ed    il    comitato
    tecnico-scientifico  -  Mancata  previsione  delle  due condizioni
    poste dalla normativa statale in materia  (art.  4,  primo  comma,
    della   legge   n.   157/1992):  preventivo  parere  dell'Istituto
    nazionale  per  la  fauna  selvatica e autorizzazione alla cattura
    esclusivamente a istituti scientifici, universitari o  del  C.N.R.
    oppure  a  musei  di  storia  naturale  -  Previsione altresi' del
    divieto di caccia e uccellagione  in  detta  riserva  non  in  via
    assoluta come nella normativa statale (art. 21, primo comma, lett.
    a),  della legge n. 157/1992) bensi' "fatti salvi i diritti di uso
    civico e delle aziende private  ivi  inserite  relativamente  alla
    semina, pascolo, legnatico, erbatico".
 (Legge regione Lazio 4 maggio 1994, artt. 9, primo comma, lett. a), e
    10, primo comma, lett. a)).
 (Cost., art. 117).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
 via dei Portoghesi n. 12, contro la regione  Lazio,  in  persona  del
 presidente  della  Giunta regionale in carica per la dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale della legge "istituzione della  riserva
 natura  parziale  Selva del Lamone" approvata dal consiglio regionale
 del Lazio nella seduta del 2 marzo 1994, rinviata dal Governo in data
 16 aprile 1994 e riapprovata a  maggioranza  assoluta  del  Consiglio
 nella  seduta  del  4  maggio  1994, limitatamente agli artt. 9 primo
 comma lett. a) e 10, primo comma lett. a), per contrasto  con  l'art.
 117  della  Costituzione  in  relazione  alle  leggi  dello  Stato n.
 157/1992 e n. 394/1. (Deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  in
 data 7 giugno 1994).
    1.  -  La  legge  regionale  indicata in epigrafe fu approvata dal
 consiglio regionale della regione Lazio  nella  seduta  del  2  marzo
 1994.
    Su  di  essa  il Governo ha esercitato il rinvio in data 16 aprile
 1994 formulando cinque rilievi.
    La legge e' stata riapprovata a maggioranza assoluta il  4  maggio
 1994  in un testo che, mentre e' stato modificato in accoglimento dei
 rilievi 3, 4 e 5  del  Governo,  e'  rimasto  inalterato  per  quanto
 concerne  l'art.  9,  primo  comma  lett. a) e l'art. 10 primo comma,
 lett. a), investiti rispettivamente dal primo e dal  secondo  rilievo
 governativo.
    2.  - L'art. 9, primo comma lett. a) recita: "Nel territorio della
 riserva natura parziale 'Selva del Lamone' e' consentito:
       a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di  ricerca
 scientifica  e  sulla  base  di  un  piano  organico, funzionale alle
 finalita' della riserva, preventivamente approvato dall'ente gestore,
 sentito l'assessorato regionale all'ambiente ed il  comitato  tecnico
 scientifico di cui all'articolo 5".
    Su  questo  disposto  il  Governo  aveva rilevato che la cattura a
 scopo di  ricerca  scientifica  viene  regolata  in  difformita'  dal
 principio posto dall'art. 4.1 della legge n. 157/1992.
    In  effetti  la  predetta  norma  della legge statale subordina la
 cattura per motivi di studio e ricerca scietifica a  due  condizioni:
 che  sia  preventivamente udito il parere dell'Istituto Nazionale per
 la fauna selvatica  e  che  i  beneficiari  dell'autorizzazione  alla
 cattura  siano esclusivamente istituti scentifici, universitari o del
 C.N.R. oppure musei di storia naturale.
    Non e' chi non veda che trattasi di due condizioni essenziali  per
 garantire  l'effettiva  sussistenza di una motivazione scientifica ed
 altrettanto scientifica utilizzazione delle specie catturate.
    La  norma  regionale  impugnata  regola  in modo compiuto, sia dal
 punto di vista  sostanziale  che  procedurale,  la  cattura  a  scopi
 scientifici senza subordinarla alle anzidette condizioni; e pertanto,
 atteso il suo contrasto con la norma statale di principio, e' affetta
 da   illegittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'art.  117  della
 Costituzione.
    3. - L'art.  10  primo  comma,  lett.  a)  della  legge  regionale
 impugnata  statuisce: "Nel territorio della riserva naturale parziale
 'Selva del Lamone', sono vietati, fatti salvi i diritti di uso civico
 e di quelle aziende private ivi inserite relativamente  alla  semina,
 pascolo, legnatico, erbatico:
       a) "la caccia e l'uccellagione".
    Con  questa previsione la legge regionale istitutiva della riserva
 naturale Selva del Lamone sottomette la nuova  area  protetta  ad  un
 regime  di  tutela  faunistica  che, facendo salvi, in via generale e
 pregiudiziale,  i  diritti  di  uso   civico,   ammette   la   caccia
 nell'esercizio di tali diritti.
    In  tal  guisa, come osservato nel rilievo governativo, si pone in
 contrasto con il  coordinato  disposto  delle  leggi  n.  157/1992  e
 394/1991  che  rispettivamente stabiliscono, in via di principio, per
 un verso il divieto assoluto di  esercizio  venatorio  nei  parchi  e
 nelle  riserve  naturali  (art.  21.1  lett.  a  legge  n. 157) e per
 l'altro, coerentemente, (art. 11  quinto  comma,  legge  n.  394)  la
 liquidazione  dei  diritti  esclusivi  di  caccia delle collettivita'
 locali e di altri usi civici di prelievo faunistico.
    D'altra parte, il contrasto della norma regionale con le anzidette
 disposizioni delle leggi dello Stato non puo' essere escluso in  base
 a  presunte  situazioni  di  fatto  (assenza,  sul  territorio  della
 riserva, di usi civici di  caccia,  allegata  nella  relazione  della
 prima  commissione consiliare); esse possono avere un rilievo solo in
 sede di applicazione delle norme, non per la valutazione del precetto
 nella sua astrattezza e generalita'.
    A tutto concedere, la formulazione della norma regionale e'  fonte
 di  grave  incertezza giuridica sul pieno ed effettivo rispetto delle
 citate posizioni  delle  leggi  n.  157  e  394;  incertezza  che  il
 legislatore  regionale avrebbe potuto facilmente evitare, dettando il
 divieto  di  caccia  in  forma  assoluta   e   incondizionata   senza
 sottomettere  tale  divieto  alla  generale  clausola di salvaguardia
 degli usi civici.
   E pertanto si chiede che l'ecc.ma Corte,  accogliendo  il  presente
 ricorso,   dichiari   l'illegittimita'   costituzionale  della  norma
 denunciata.
      Roma, addi' 9 giugno 1994
               Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato

 94C0762