N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1994
N. 417 Ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Trento nel procedimento penale a carico di Nanci Elena Regione Trentino-Alto Adige - Reati elettorali - Sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni del consiglio regionale - Previsione, con legge regionale, dell'applicazione, nel caso, del piu' favorevole trattamento sanzionatorio stabilito dal d.P.R. n. 361/1957 per la sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni della Camera dei deputati, in luogo di quello previsto dalla legge n. 108/1968 per lo stesso illecito se commesso in occasione della elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario - Ingiustificata disparita' di trattamento con violazione dei limiti posti dallo statuto speciale alla potesta' legislativa regionale. (Legge regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1993, n. 7, art. 75, in relazione all'art. 18, primo comma, stessa legge). (Cost., art. 3; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 23).(GU n.28 del 6-7-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2710/94 r.g.g.i.p. a carico di Nanci Elena nata a Catanzaro il 12 novembre 1957 e residente in Trento, via S. Marco, 4, "imputata del reato previsto e punito dall'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come richiamato dall'art. 75 l.r. T.-A.A. 8 agosto 1983, n. 7, per avere, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige dell'anno 1993, sottoscritto piu' di una lista di candidati; precisamente per aver sottoscritto la lista dei candidati di Solidarieta' e nel contempo la lista dei candidati di Alleanza Democratica. Fatto commesso in Trento, in data anteriore e prossima al 9 novembre 1993. RILEVATO IN FATTO In data 13 aprile 1994 il pubblico ministero formulava ai sensi degli artt. 459 e 565 del c.p.p. richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Nanci Elena per il reato indicato in epigrafe. Tuttavia in via pregiudiziale il p.m. chiedeva "la declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 75 della l.r. T.-A.A. n. 7/1983". Sosteneva il p.m. che detta norma introdurrebbe per il territorio della regione Trentino-Alto Adige un trattamento sanzionatorio penale piu' favorevole rispetto a quello applicabile in identica fattispecie nel resto del territorio nazionale in quanto richiama l'art. 106 del d.P.R. n. 361/1957 (che prevede una pena della reclusione fino a tre mesi o la multa fino a L. 50.000), anziche' il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 108/1968, 28 e 93 della legge n. 570/1960 (che prevede una pena della reclusione fino a due anni ed una multa fino a L. 100.000). Di conseguenza a detta del p.m. l'art. 75 della l.r. T.-A.A. sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione in quanto, introducendo un trattamento sanzionatorio penale dell'ipotesi di plurima sottoscrizione di liste in elezioni amministrative diverso e piu' favorevole rispetto a quello stabilito con legge statale per il rimanente territorio nazionale, contrasta sia con il principio di eguaglianza sia con il principio di riserva di legge statale in materia penale. RITENUTO IN DIRITTO Viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 (in relazione al divieto previsto dall'art. 18, primo comma, della l.r. 8 agosto 1983, n. 7 nella parte in cui, in riferimento all'illecito della sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, richiama, per quanto riguarda le disposizioni penali, le disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati") - in particolare l'art. 106 -, anziche' quelle della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale"), le quali a sua volta richiamano quelle del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali") - in particolare l'art. 93 ultima parte. Sulla rilevanza nel giudizio a quo Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in quanto allo stato si dovrebbe procedere all'applicazione della norma impugnata. E' noto che nel nostro ordinamento il contrasto tra precetto costituzionale e norma di legge ordinaria (anche di fonte non statale) non puo' essere superato autonomamente dal giudice mediante disapplicazione (che e' potere esercitabile solo nei confronti di provvedimenti amministrativi illegittimi) della norma di legge ordinaria. Cosi' facendo il giudice violerebbe i precetti ex art. 137, primo comma, della Costituzione ed ex l.c. 9 febbraio 1948, n. 1, che impongono al giudice di rinviare alla Corte costituzionale le questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Allo stesso modo deve essere risolto il contrasto tra le disposizioni dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, che, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, ha valore di legge costituzionale, e le leggi emanate dalla regione e dalle due province autonome nell'esercizio della loro potesta' legislativa. Non sembra dover escludere la rilevanza dalla questione la circostanza che anche nel caso la Corte costituzionale dovesse addivenire ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale nel giudizio a quo si dovrebbe comunque applicare, in virtu' del principio di irretroattivita' della norme penali sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanzionatorio piu' favorevole (ossia quello stabilito dall'art. 106 del d.P.R. n. 361/1957). Infatti, se e' vero che in piu' occasioni (ex plurimis sentt. nn. 90/1979, 122/1977, 85/1976, 26/1975 e 62/1969) la Corte costituzionale ha ritenuto l'impossibilita' della rilevanza delle questioni di costituzionalita' concernenti norme penali di favore in quanto il principio di irretroattivita' delle sanzioni penali piu' sfavorevoli al reo impedirebbe che in ogni caso un'eventuale sentenza di accoglimento possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo, tuttavia nel caso in esame si procederebbe all'applicazione non gia' della norma regionale impugnata (l'art. 75 della l.r. T.-A.A. 7/1983), ma di una norma statale incriminatrice, che rimane estranea al giudizio di costituzionalita'. D'altra parte se cosi' non fosse, non si comprenderebbe il motivo per cui la Corte costituzionale abbia ritenuto rilevante la questione tutte le volte (si vedano ad esempio le sentenze piu' oltre citate) in cui ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme regionali, che, in violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale, scriminavano alcune condotte previste dalla legge statale come reato. Sulla non manifesta infondatezza La questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata. E' consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis sentt. nn. 231/93, 437/92, 504/91, 213/91, 197/91, 117/91, 18/1991, 487/1989, 179/1986) l'orientamento secondo cui la riserva di legge statale in materia penale, prevista dall'art. 25 della Costituzione, costituisce un principio di rango costituzionale, che condiziona l'autonomia legislativa regionale anche nel caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Un siffatto condizionamento e' previsto nello stesso statuto laddove (art. 4) e' stabilito che la potesta' legislativa regionale (ivi compresa quella di tipo esclusivo) deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico". Ne consegue che anche la legge regionale, la quale ai sensi dell'art. 25, primo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) disciplina le elezioni del Consiglio regionale, e' assoggettata a quel limite. Inoltre l'art. 23 dello statuto speciale prevede che "la regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie". Si legge nella relazione governativa al disegno di legge costituzionale (poi divenuto l.c. 11 novembre 1971, n. 1) che questa norma costituisce "l'applicazione in sede normativa dell'insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni in materia penale" e che "resta fermo il principio che la fonte del potere penale e' quella esclusiva dello Stato e che la norma penale (eventualmente posta dalla legge regionale o provinciale) non viene a far parte dell'ordinamento giuridico prodotto dalla regione o dalla provincia, la quale si limita esclusivamente a ricordare che per una determinata fattispecie esiste una sanzione penale prevista dalla legge statale". E' evidente come la fattispecie prevista dagli artt. 18, primo comma, e 75 della l.r. 8 agosto 1983, n. 7 (sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni del consiglio regionale) non e' identica a quella prevista dagli artt. 20, sesto comma, e 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni della Camera dei deputati). Tale indentita' (e comunque una maggior omogeneita') sussiste, invece, in relazione alla fattispecie prevista dal combinato disposto dell'art. 1 del 17 febbraio 1968, n. 108 e degli artt. 28, quarto comma, e 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale). Il legislatore regionale, utilizzando una sanzione penale prevista dalla legge statale per una fattispecie diversa, pur avendo a disposizione una norma penale statale dettata per una fattispecie piu' omogenea a quella disciplinata, ha violato l'art. 4 dello statuto speciale, che pone tra i limiti alla potesta' legislativa regionale il principio costituzionale di riserva di legge statale previsto dall'art. 25 della Costituzione, e l'art. 23 dello statuto speciale, che consente alla regione soltanto di "ricordare" l'esistenza di una sanzione penale prevista dalla legge statale per la medesima fattispecie. Sotto altro profilo la norma impugnata appare violare l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui determina per gli autori del reato (costituito dalla sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni del consiglio regionale) una disciplina piu' favorevole nella regione Trentino-Alto Adige rispetto al resto del territorio nazionale. Infatti la norma penale utilizzata dal legislatore regionale (art. 106 del d.P.R. n. 361/1957) prevede la sanzione della reclusione sino a tre mesi o della multa sino a L. 50.000, mentre la norma penale applicabile nel resto del territorio nazionale per l'identica fattispecie (art. 93 del d.P.R. n. 570/1960) prevede la piu' grave sanzione della reclusione fino a due anni e della multa fino a L. 100.000.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 (in relazione la divieto previsto dall'art. 18, primo comma) della l.r. 8 agosto 1983, n. 7 nella parte in cui, in riferimento all'illecito costituito dalla sottoscrizione di piu' liste di candidati alle elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, richiama, per quanto riguarda le disposizioni penali, le disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati") - in particolare l'art. 106 - anziche' quelle della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale"), le quali a sua volta richiamano quelle del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali") - in particolare l'art. 93 ultima parte -, violando cosi' i limiti alla potesta' legislativa regionale previsti dagli artt. 4 e 23 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonche' il principio di eguaglianza formale ex art. 3, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale. Cosi' deciso in Trento, addi' 7 maggio 1994. Il giudice per le indagini preliminari: FLAIM 94C0770