N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994

                                N. 418
 Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  1994 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Albini Luigi
 ed altri contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra.
 Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
    la norma impugnata, dell'art. 1 della legge  24  maggio  1970,  n.
    336,  che  ha  previsto  detti benefici, nel senso (difforme dalla
    interpretazione della giurisprudenza) che non si  debba  procedere
    al  computo  della  maggiore  anzianita' per gli ex combattenti in
    sede   di   successiva   ricostruzione   economica   prevista   da
    disposizioni  di  carattere  generale e che gli eventuali maggiori
    trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad  personam
    e   debbano  essere  riassorbiti  -  Incidenza  sul  principio  di
    eguaglianza sotto il profilo della  lesione  del  principio  della
    salvezza   dei   diritti   quesiti  nonche'  sul  principio  della
    retribuzionie  proporzionata  ed  adeguata  -   Riferimento   alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi nn. 793, 794, 795,
 823,  827,  828, 829, 830 del 1991 r.g.r. proposti rispettivamente da
 Albini Luigi, Cuccodoro Antonio,  Centore  Pasquale,  Lepri  Augusto,
 Bozzano  Mario,  Brignone  Raffaele,  D'Alessandro  Antonio,  Del  Re
 Gaetano, elettivamente domiciliati in Genova, via D. Fiasella, 16/18,
 presso l'avv. Maurizio  Spano'  che  li  rappresenta  e  difende  per
 mandato  a margine dei ricorsi; ricorrenti, contro il Ministero delle
 poste e telecomunicazioni in persona del  Ministro  in  carica  e  la
 Direzione  compartimentale p.t. di Genova in persona del direttore in
 carica domiciliati in Genova, viale  Brigate  Partigiane,  2,  presso
 l'avvocatura  distrettuale  dello  Stato che li rappresenta e difende
 per   legge;   resistenti,   per   ottenere   la   dichiarazione   di
 illegittimita'  del  silenzio  seguito  ad  istanza e formale diffida
 volte a conseguire il ripristino dei benefici di cui all'art. 1 della
 legge n. 336/1970 estesa al personale p.t. con  legge  n.  27/1974  e
 comunque l'accertamento al diritto di tali benefici;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione dell'amministrazione p.t.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 13 gennaio 1994 la  relazione  del
 consigliere  R.  Vigotti  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Spano'  per i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello   Stato   Guerra   per   la   resistente
 amministrazione;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con  ricorsi  notificati  il  19,  il  23  ed  il 24 aprile 1991 i
 ricorrenti epigrafati - tutti dipendenti dell'amministrazione p.t.  -
 richiedevano  che  venisse  dichiarata  l'illegittimita' del silenzio
 serbato dalla p.a. sulle loro istanze e formali diffide in ordine  al
 riconoscimento  dei  benefici  di  cui  alla  legge n. 336/1970 e che
 venisse    accertato   il   loro   diritto   a   vedersi   attribuiti
 retroattivamente  tali  benefici   (nella   specie   la   valutazione
 aggiuntiva  convenzionale  di  due  anni  ai  fini della progressione
 economica).
    Deducevano  i  ricorrenti   l'illegittimita'   del   comportamento
 dell'amministrazione  p.t.  nel  non provvedere sulle istanze da essi
 stessi avanzate ed inoltre prospettavano i seguenti motivi:
    1.  -  Violazione  di  legge,  mancata  e/o  errata   applicazione
 dell'art.  1  della  legge  24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui
 alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti ai ricorrenti, sono stati poi
 riassorbiti in sede di nuovi inquadramenti dei dipendenti p.t.: dalla
 nuova disciplina giuridica  non  era  in  realta'  desumibile  alcuna
 abrogazione  dei  miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova
 anzianita'  di  servizio  da  riconoscersi  a  carattere  generale  e
 definitivo.
    2.  -  Violazione  di  legge  per errata applicazione del d.P.R. 9
 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R.
 5 gennaio 1982, n.  23,  del  d.P.R.  25  giugno  1983,  n.  344,  ed
 ulteriori   accordi   di  lavoro,  nonche'  di  ogni  atto  normativo
 presupposto, connesso e conseguente al d.P.R. 9 giugno 1981, n.  310.
 L'art.  2  del  d.P.R.  n.  310/1981  prevede  che l'inquadramento ai
 livelli stipendiali vada effettuato sulla base degli anni di servizio
 effettivo prestato, dunque con il computo dell'intera  anzianita'  di
 servizio gia' riconosciuta.
    I ricorrenti concludevano per l'accoglimento dei ricorsi, vinte le
 spese di causa.
    L'amministrazione  pp.tt.  si  e'  costituita  in  tutti i ricorsi
 sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
    All'odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Gli otto ricorsi, stante la loro identita', possono essere riuniti
 per essere decisi con un'unica pronuncia.
    La domanda dei ricorrenti - tutti ex combattenti  o  assimilati  -
 dovrebbe  essere  accolta,  in  quanto,  secondo  un ormai concorde e
 consolidato orientamento  giurisprudenziale  (cfr.  da  ultimo  cons.
 Stato,  VI,  da  nn. 144 a 157 del 13 febbraio 1993), l'anzianita' di
 servizio attribuita agli ex combattenti  ed  assimilati  dall'art.  1
 della  legge  n.  336/1970,  non  differisce da quella che deriva dal
 servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua  validita'
 anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti
 per  effetto  di  inquadramenti  in nuovi livelli stipendiali in base
 all'anzianita' pregressa, in attuazione degli  accordi  nazionali  di
 lavoro.
    Nelle more processuali il legislatore, con l'art. 4, quinto comma,
 della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha pero' ritenuto che l'art. 1
 della legge n. 336/1970 vada interpretato "nel senso che  ..  non  si
 procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede di successiva
 ricostruzione   economica   prevista  da  disposizioni  di  carattere
 generale",  disponendo  inoltre  il   riassorbimento   dei   maggiori
 trattamenti spettanti o in godimento.
    Ritiene il collegio che sia da sollevare questione di legittimita'
 costituzionale  in  ordine  al  predetto  art. 4, quinto comma, della
 legge n. 498/1992 in relazione agli artt. 3 e 36 della  Costituzione,
 osservando  che  esso  non e' sostenuto da alcun valido presupposto -
 incertezze  interpretative  del  menzionato  art.  1  della  legge n.
 336/1970 - e che in realta' il suo scopo e' quello  di  abrogare  con
 effetto  retroattivo  per  ragioni  di  finanza pubblica il beneficio
 dell'anzianita' previsto a favore degli ex combattenti o  equiparati,
 determinando una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai
 dipendenti che gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita'
 di trattamento potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei
 maggiori   trattamenti   in   godimento   perche'  la  situazione  di
 uguaglianza potrebbe prodursi solo in un arco di  tempo  di  ampiezza
 cosi' incerta da perpetuare di fatto la disparita'.
    Nessun  dubbio  appare  prospettabile  circa  la  rilevanza  della
 questione ai fini del presente giudizio.
    Per le ragioni suesposte deve quindi essere disposta la remissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                                P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
 agli  artt.  3  e 36 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, quinto comma,  della  legge  23  dicembre
 1992, n. 498;
    Sospende  il  giudizio  e  ordina  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio  del  13  gennaio
 1994.
                         Il presidente: BALBA
   Il consigliere, estensore: VIGOTTI
                                             Il referendario: PROSPERI
 94C0771