N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994
N. 418 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Albini Luigi ed altri contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra. Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzionie proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.28 del 6-7-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente sentenza sui ricorsi nn. 793, 794, 795, 823, 827, 828, 829, 830 del 1991 r.g.r. proposti rispettivamente da Albini Luigi, Cuccodoro Antonio, Centore Pasquale, Lepri Augusto, Bozzano Mario, Brignone Raffaele, D'Alessandro Antonio, Del Re Gaetano, elettivamente domiciliati in Genova, via D. Fiasella, 16/18, presso l'avv. Maurizio Spano' che li rappresenta e difende per mandato a margine dei ricorsi; ricorrenti, contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni in persona del Ministro in carica e la Direzione compartimentale p.t. di Genova in persona del direttore in carica domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende per legge; resistenti, per ottenere la dichiarazione di illegittimita' del silenzio seguito ad istanza e formale diffida volte a conseguire il ripristino dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 336/1970 estesa al personale p.t. con legge n. 27/1974 e comunque l'accertamento al diritto di tali benefici; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione dell'amministrazione p.t.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 13 gennaio 1994 la relazione del consigliere R. Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Spano' per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Guerra per la resistente amministrazione; Ritenuto e considerato quanto segue; ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorsi notificati il 19, il 23 ed il 24 aprile 1991 i ricorrenti epigrafati - tutti dipendenti dell'amministrazione p.t. - richiedevano che venisse dichiarata l'illegittimita' del silenzio serbato dalla p.a. sulle loro istanze e formali diffide in ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336/1970 e che venisse accertato il loro diritto a vedersi attribuiti retroattivamente tali benefici (nella specie la valutazione aggiuntiva convenzionale di due anni ai fini della progressione economica). Deducevano i ricorrenti l'illegittimita' del comportamento dell'amministrazione p.t. nel non provvedere sulle istanze da essi stessi avanzate ed inoltre prospettavano i seguenti motivi: 1. - Violazione di legge, mancata e/o errata applicazione dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti ai ricorrenti, sono stati poi riassorbiti in sede di nuovi inquadramenti dei dipendenti p.t.: dalla nuova disciplina giuridica non era in realta' desumibile alcuna abrogazione dei miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova anzianita' di servizio da riconoscersi a carattere generale e definitivo. 2. - Violazione di legge per errata applicazione del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, ed ulteriori accordi di lavoro, nonche' di ogni atto normativo presupposto, connesso e conseguente al d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310. L'art. 2 del d.P.R. n. 310/1981 prevede che l'inquadramento ai livelli stipendiali vada effettuato sulla base degli anni di servizio effettivo prestato, dunque con il computo dell'intera anzianita' di servizio gia' riconosciuta. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento dei ricorsi, vinte le spese di causa. L'amministrazione pp.tt. si e' costituita in tutti i ricorsi sostenendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli otto ricorsi, stante la loro identita', possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia. La domanda dei ricorrenti - tutti ex combattenti o assimilati - dovrebbe essere accolta, in quanto, secondo un ormai concorde e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo cons. Stato, VI, da nn. 144 a 157 del 13 febbraio 1993), l'anzianita' di servizio attribuita agli ex combattenti ed assimilati dall'art. 1 della legge n. 336/1970, non differisce da quella che deriva dal servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua validita' anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti in nuovi livelli stipendiali in base all'anzianita' pregressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro. Nelle more processuali il legislatore, con l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha pero' ritenuto che l'art. 1 della legge n. 336/1970 vada interpretato "nel senso che .. non si procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale", disponendo inoltre il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento. Ritiene il collegio che sia da sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine al predetto art. 4, quinto comma, della legge n. 498/1992 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, osservando che esso non e' sostenuto da alcun valido presupposto - incertezze interpretative del menzionato art. 1 della legge n. 336/1970 - e che in realta' il suo scopo e' quello di abrogare con effetto retroattivo per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianita' previsto a favore degli ex combattenti o equiparati, determinando una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti che gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita' di trattamento potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento perche' la situazione di uguaglianza potrebbe prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza cosi' incerta da perpetuare di fatto la disparita'. Nessun dubbio appare prospettabile circa la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio. Per le ragioni suesposte deve quindi essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del 13 gennaio 1994. Il presidente: BALBA Il consigliere, estensore: VIGOTTI Il referendario: PROSPERI 94C0771