N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1993- 17 giugno 1994
N. 420 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1994) dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Banca provinciale Lombarda e S.p.a. Edilmobiliare Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti sui crediti pecuniari - Interessi dovuti dall'inizio della procedura - Sospensione - Irrazionalita' in caso di residua disponibilita' di danaro dopo il pagamento integrale dei crediti (capitale e interessi maturati in epoca anteriore) e spese. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 13-7-1994 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero 747/93 r.g., vertente tra Banca provinciale Lombarda S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti Giampiero Donati di Bergamo e Agazio Maida di Bolzano, attrice, e Edilmobiliare S.p.a., in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore pro-tempore, con gli avvocati Arturo Giuliano di Trento e Hermann Moser di Bolzano, convenuta, e Dapra' dott. Riccardo, Furgler dott. Norbert e Nestico' dott. Renato, quali liquidatori del concordato preventivo Edilmobiliare S.p.a., con l'avv. Max W. Bauer di Bolzano, convenuti; in punto: pagamento somma; Ritenuto che l'art. 55 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto richiamato dall'art. 169 stessa legge, prevede la "sospensione" del corso degli interessi sui crediti (che non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio) verso il debitore concordatario "agli effetti del concorso", durante il tempo di svolgimento della procedura; che gli effetti del concordato comportano, in relazione alle previsioni di cui agli artt. 160, secondo comma, e 184 della legge fallimentare, che adempiuto il concordato, nulla puo' piu' richiedersi al debitore per i debiti pregressi; che la sospensione del corso degli interessi rappresenta differenza di trattamento del creditore concordatario rispetto al creditore di persona non assoggettata a procedure concorsuali, che ha la sua razionalita' ai fini di un equa distribuzione delle perdite tra tutti i creditori concorrenti; che tale razionalita' del differente trattamento viene meno nel caso che i creditori vengano interamente soddisfatti per capitale e interessi - precedenti alla procedura - e spese e avanzino fondi, venendosi in questo caso alla perdita per i creditori di parte delle loro spettanze di diritto in favore dello stesso debitore; che cio' appare poter costituire violazione del principio di pari trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione; che - in concreto - nella fattispecie in esame da parte di questo tribunale, della liquidazione dei beni ceduti, dopo il pagamento integrale dei crediti - per capitale e interessi maturati anteriormente all'inizio della procedura concordataria e spese - e' risultata una residua disponibilita' di denaro che consentirebbe il pagamento, quantomeno in percentuale, degli interessi maturati nel corso della procedura concordataria;
P. Q. M. Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 169 della legge fallimentare, ove fa richiamo all'art. 55, stessa legge, senza escluderne l'applicabilita' per gli interessi che siano soddisfacibili col ricavato della vendita dei beni (nel concordato con cessione) dopo soddisfatti per intero i crediti per capitale, spese e interessi precedenti; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano, addi' 10 dicembre 1993 Il presidente: MARTINOLLI 94C0773