N. 269 SENTENZA 22 - 30 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego   pubblico   -  Regione  Liguria  -  Dipendenti  regionali  -
 Inquadramento nella seconda qualifica  dirigenziale  -  Decorrenza  -
 Identica   questione   gia'   dichiarata  inammissibile  dalla  Corte
 (sentenza n. 371/1992) - Estraneita' della norma  impugnata  rispetto
 al giudizio principale - Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 24, 25, 97 e 113).
 
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma,  della  legge  della  Regione  Liguria  5  marzo  1992,  n.  7
 (Inquadramento  del  personale  regionale),  promosso  con  ordinanza
 emessa il 28 gennaio  1993  dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 della  Liguria sul ricorso proposto da Lodi Andrea ed altri contro la
 Regione Liguria, iscritta al n. 50  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Udito l'avv. Giovanni Bormioli per la Regione Liguria;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio   di   ottemperanza,   il   Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria ha sollevato, per contrasto
 con i principi contenuti negli  articoli  24,  25,  97  e  113  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992.
    Il TAR della  Liguria,  pronunciandosi  sul  ricorso  avanzato  da
 alcuni  dipendenti,  aveva  annullato,  con la sent. 436 del 1987, la
 delibera  della  Giunta  regionale   recante   l'approvazione   della
 graduatoria  del  concorso  svoltosi  ai sensi dell'art. 27, comma 6,
 della  legge  regionale  n.  44   del   1984   e,   conseguentemente,
 l'inquadramento   nella  seconda  qualifica  dirigenziale  dei  primi
 cinquantuno dipendenti della predetta graduatoria. Gravata innanzi al
 Consiglio  di  Stato  dai  controinteressati  e  dalla  Regione,   la
 decisione  era  confermata  dalla  quarta  sezione con sent. 1108 del
 1990.
    Lungi  dal  riesaminare  la  posizione  dei   dipendenti   e   dal
 predisporre  diversi criteri per l'attribuzione del punteggio, con la
 nomina di una  nuova  commissione,  la  Regione  dapprima  confermava
 quanto  in  precedenza disposto con una nuova delibera (annullata dal
 Comitato regionale di controllo nel marzo 1992) e, poi, approvava  la
 gia'  citata  legge  n.  7  del  1992,  ove,  all'art. 1, comma 2, si
 stabiliva che "a seguito di provvedimenti giurisdizionali" a coloro i
 quali "abbiano perduto la titolarita'" di un posto  superiore  veniva
 attribuita  la qualifica corrispondente, anche in soprannumero, dalla
 data di inizio delle funzioni.
    In   applicazione   di   tale   normativa,   la   Regione   faceva
 sostanzialmente rivivere la deliberazione di cui alla legge regionale
 n. 44 del 1984; ma in seguito a tale atto i  ricorrenti  notificavano
 formale  diffida  ad  adempiere  la sentenza, senza tuttavia ottenere
 alcuna risposta. Di qui, il successivo ricorso che ha dato origine al
 presente giudizio, volto a ottenere la nomina di  un  commissario  ad
 acta  per  l'adempimento  di  entrambe  le  pronunce;  e,  di qui, la
 questione al nostro esame in  riferimento  ai  gia'  citati  articoli
 della  Costituzione per aver eluso la Regione (o addirittura violato)
 il   precedente   giudicato,   cosi'    vanificando    l'annullamento
 giurisdizionale  degli  atti  compiuti  dalla  Regione. La previsione
 normativa avrebbe infatti dispiegato  effetti  paralizzanti  rispetto
 alla  sentenza  n.  436  del 1987, tali da far venir meno, ope legis,
 ogni possibilita' di adempimento.
    La delibera applicativa della legge regionale n.  7  priverebbe  i
 ricorrenti  della  facolta'  d'un ulteriore sindacato di legittimita'
 sull'atto di amministrazione attiva. Nel  caso  di  specie,  poi,  il
 legislatore  regionale  si sarebbe appropriato illegittimamente di un
 potere  sostanzialmente  amministrativo,  sottraendolo  all'esecutivo
 dell'Ente  ed  esercitandolo  con  un atto formalmente legislativo e,
 quindi, non soggetto al  sindacato  giurisdizionale  di  legittimita'
 riservato ai provvedimenti amministrativi. E illegittimamente avrebbe
 privato    i    ricorrenti    della   possibilita'   d'un   controllo
 giurisdizionale sugli atti (ove lesivi) conseguenti al giudicato.
    Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Liguria,  eccependo
 l'inammissibilita'   con   l'esplicito   richiamo  -  trattandosi  di
 questione analoga - alla sent. n. 371 del 1992 di  questa  Corte,  la
 quale  -  valutando  la legittimita' costituzionale dell'art. 5 della
 legge Regione Lazio  n.  13  del  1991  -  avrebbe  chiarito  che  la
 posizione  giuridica  dei  ricorrenti non sarebbe stata "incisa dalla
 norma impugnata", in quanto questa si sarebbe "limitata a consolidare
 situazioni derivanti  dalla  procedura  selettiva  in  contestazione,
 senza  che ne derivi impedimento alcuno all'attivita' giurisdizionale
 in  corso  e  senza   precludere   l'eventuale   rinnovamento   della
 graduatoria".
    In  subordine  la  Regione Liguria ne ha sostenuto l'infondatezza,
 giacche' nessuna norma precluderebbe alle  Regioni  di  prevedere  il
 reinquadramento  in  qualifiche  superiori  ne'  di  procedere  a  un
 ulteriore inquadramento con riguardo all'esercizio (di  fatto)  delle
 mansioni proprie della qualifica superiore gia' riconosciuta con atto
 formale.  E  non  avendo  il  giudice  a  quo  dedotto  la violazione
 dell'art.  117  della  Costituzione  ne  risulterebbe,  inoltre,  una
 ulteriore inammissibilita', poiche' la Corte non puo' ingerirsi nelle
 valutazioni di merito del legislatore regionale.
    In prossimita' dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato
 una  memoria,  insistendo  nella declaratoria di inammissibilita': vi
 sarebbe infatti identita' piena con la  sent.  371  del  1992,  anche
 nelle  considerazioni dei giudici a quibus (TAR del Lazio e TAR della
 Liguria). Di conseguenza, identico dovrebbe  essere  il  giudizio  di
 inammissibilita', poiche' l'art. 1, comma 2, della legge in esame non
 inciderebbe  sulla posizione giuridica dei ricorrenti, potendo essere
 utilmente collocati (anche in soprannumero) i cinquantuno  dipendenti
 dichiarati soccombenti con la sentenza n. 436 del TAR della Liguria e
 la sentenza, confermativa, n. 1108 del Consiglio di Stato.
                        Considerato in diritto
    Viene   all'esame  della  Corte,  per  contrasto  con  i  principi
 costituzionali  contenuti  negli  artt.  24,  25,  97  e  113   della
 Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 2,
 della  legge  Regione  Liguria  5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del
 personale  regionale),   che   ha   previsto   l'attribuzione   della
 corrispondente  qualifica  a  decorrere  dalla  data  di inizio delle
 funzioni per quei dipendenti regionali risultati vincitori  o  idonei
 nella   procedura  selettiva  per  il  conferimento  della  qualifica
 superiore, ma che a seguito di provvedimenti  giudiziari  ne  abbiano
 perduto la titolarita'.
    2.  -  Con  la  sentenza  n.  371  del  1992, questa Corte ha gia'
 dichiarato inammissibile altra, sostanzialmente  identica,  questione
 di costituzionalita' relativa alla norma contenuta nell'art. 25 della
 legge  Regione  Lazio  dell'11  gennaio  1985,  n.  6, la quale si e'
 limitata  a  "consolidare"  alcune  situazioni   derivanti   da   una
 "procedura  selettiva",  i  cui  esiti erano stati contestati in sede
 giudiziaria. In tal caso, infatti, la Corte ha precisato che la norma
 denunziata non rendeva intangibile la  graduatoria  conclusiva  della
 selezione   (ben   potendo   quella  essere  "annullata  dal  giudice
 amministrativo   e    rinnovata,    in    sede    di    ottemperanza,
 dall'amministrazione").
    3.   -   Nella   specie,   l'ordine  logico-giuridico  insito  nel
 sottolineato thema decidendum non differisce affatto da  quello  gia'
 chiarito  con  la  detta sentenza n. 371 del 1992: unica variante del
 caso  e'  la  definitivita'  dell'annullamento  operato  dal  giudice
 amministrativo  e  l'attualizzazione  della  vertenza nell'ambito del
 giudizio di ottemperanza  (non  avendo  l'amministrazione  provveduto
 alla nuova selezione imposta dalla decisione, definitiva, dei giudici
 amministrativi).   Ne'   la  ratio  decidendi  puo'  essere  diversa,
 fondandosi  del  pari  sulla  "estraneita'  della  norma   sospettata
 rispetto  al  giudizio principale": il che renderebbe la pronuncia di
 merito  sulla  sua  costituzionalita'  inutiliter  data  rispetto  al
 giudizio in essere avanti il giudice rimettente.
    Tale  estraneita' della norma - va precisato - deriva non soltanto
 dalla   sua   non   incidenza    sulla    graduatoria,    ma    anche
 dall'impossibilita'  che  la  stessa  possa  recare  un  qualsivoglia
 pregiudizio ai vincitori della nuova selezione compiuta,  in  via  di
 spontaneo  adempimento o in via di ottemperanza, dall'amministrazione
 regionale.  A  tal  fine  il  meccanismo   adottato   dal   comma   1
 dell'articolo   impugnato  (collocamento  anche  soprannumerario  dei
 dipendenti gia' selezionati con la  procedura  annullata)  sterilizza
 ogni effetto ulteriore della norma di inquadramento, che e' del tutto
 eccezionale.
    Coloro   che   saranno   ricollocati   nella   nuova   graduatoria
 prenderanno, infatti, la nuova posizione,  mentre  coloro  che  erano
 invece  rimasti esclusi potranno eventualmente occupare una posizione
 prioritaria rispetto ai non confermati (ma riconfermati  per  effetto
 della norma impugnata).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 marzo 1992, n.  7
 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli
 artt.   24,   25,   97   e  113  della  Costituzione,  dal  Tribunale
 amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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