N. 339 SENTENZA 19 - 25 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione  Piemonte  -  Emanazione,  con  legge regionale, di norme sul
 prestito e l'esporazione di beni culturali conservati in  Piemonte  -
 Mancata  distinzione  tra  i livelli di interesse nazionale o locale,
 dei beni considerati - Violazione del principio per cui,  in  materia
 di   "musei   e  biblioteche",  il  criterio  di  ripartizione  delle
 competenze conservate allo Stato rispetto  a  quelle  assegnate  alle
 regioni  non e' costituito dalla collocazione e dall'appartenenza del
 museo o dei beni, ma dal livello di interesse,  nazionale  o  locale,
 che  risulta coinvolto (cfr. sentenze n. 921/1988, 278/1991 e 277 del
 1993)  -  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di   altri
 profili.
 
 (Legge regione Piemonte riapprovata il 12 ottobre 1993).
 
 (Cost., artt. 9, 10, 25, 41, 42, 97 e 117).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,  dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Piemonte  riapprovata  il  12  ottobre  1993  dal Consiglio regionale
 (Norme sul prestito e l'esportazione di beni culturali conservati  in
 Piemonte),  promosso  con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 30 ottobre 1993, depositato in cancelleria  il
 9 novembre 1993 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente
 e l'avvocato Valerio Onida per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre 1993 il  Presidente  del
 Consiglio   dei   ministri  ha  proposto  questione  di  legittimita'
 costituzionale in via principale nei confronti della legge  regionale
 del  Piemonte, approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura a
 maggioranza assoluta  il  12  ottobre  1993,  che  detta  "norme  sul
 prestito  e l'esportazione di beni culturali conservati in Piemonte",
 denunciandone il contrasto con gli artt. 9, 10, 25, 41, 42, 97 e  117
 della Costituzione.
    Il   ricorrente   ritiene  che  la  legge  nel  suo  complesso  si
 risolverebbe in una vera e propria avocazione da parte della  Regione
 Piemonte di funzioni legislative ed amministrative che competono allo
 Stato, in quanto:
       a)  stabilisce  un  assetto di competenze regionali al di fuori
 del  necessario  quadro  di  riferimento  di  legislazione   statale,
 prescindendo  dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed in mancanza della
 legge  prevista  dal  d.P.R.  24  luglio  1977,   n.   616   per   la
 individuazione delle funzioni regionali in materia di beni culturali;
       b)  definisce  il  suo  campo di applicazione in base a criteri
 soggettivi e formali, quali l'appartenenza giuridica  dei  beni,  che
 non riflettono un carattere locale dell'interesse;
       c) interviene su aspetti, come l'esportazione, in cui la tutela
 e' inscindibilmente legata alla nazionalita' dell'interesse.
    L'art.  1, nel riassumere le finalita' della legge, afferma che la
 Regione  disciplina  nell'ambito   delle   proprie   competenze,   in
 attuazione  degli  artt.  9  e  117 della Costituzione, il prestito e
 l'esportazione dei beni culturali conservati in Piemonte.  Ad  avviso
 del  ricorrente  questa disposizione, in assenza dell'intermediazione
 di una legislazione statale di principio, sarebbe espressione di  una
 funzione  legislativa della regione a statuto ordinario con caratteri
 di potesta' legislativa esclusiva, in contrasto con l'art. 117  della
 Costituzione.
    Gli  artt.  1,  2,  3  e 4 disciplinano il "prestito", figura nota
 soltanto per i libri  delle  biblioteche,  ma  non  per  le  cose  di
 interesse storico e artistico; ne deriva un'ambiguita' di fondo della
 legge  regionale,  che  afferma  di  "normare" il prestito, ma non lo
 definisce e neppure lo regola.
    Con riguardo all'esportazione  dei  beni  librari,  il  ricorrente
 osserva che la relativa funzione e' stata delegata, e non trasferita,
 alle  regioni dall'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Pertanto,
 l'art. 2 (e gli artt. 1, 4, 5 e 6 nella parte in cui  si  riferiscono
 ai  libri) travalicherebbero i limiti posti alla potesta' legislativa
 regionale nelle  materie  delegate,  fissati  dall'art.  117,  ultimo
 comma, della Costituzione e dall'art. 7 del d.P.R. n. 616 del 1977.
    Gli  artt. 3, 4 e 5 prevedono che l'esportazione dei beni storico-
 artistici   conservati   in   Piemonte   sia   subordinata   ad   una
 autorizzazione,  licenza o nulla-osta dell'Amministrazione regionale.
 Richiamando  la  sentenza  n.  277  del  1993  di  questa  Corte,  il
 ricorrente  osserva  che  l'attribuzione della qualifica di interesse
 locale alla raccolta di un  museo  non  puo'  essere  automaticamente
 trasferita  ai  singoli beni. In attesa della preannunciata normativa
 di trasferimento o di delega, nella quale dovrebbero essere  definite
 le  diverse  competenze  e  il loro congiunto operare per la tutela e
 l'incremento  di  valori  culturali,  la  situazione   normativa   e'
 caratterizzata  dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla
 protezione del patrimonio  storico  e  artistico  della  Nazione.  Da
 queste  premesse  il  ricorrente  trae la conseguenza che l'attributo
 della nazionalita' dell'interesse culturale assume la sua  massima  e
 decisiva  rilevanza  proprio  in  relazione all'esportazione dei beni
 culturali, il cui controllo dovrebbe fondarsi  sul  valore  nazionale
 del bene culturale, sia in attuazione dell'art. 9 della Costituzione,
 sia  in  osservanza  degli  obblighi  che  derivano dall'appartenenza
 dell'Italia alla Comunita' europea.
    Oltre  a  questi  rilievi  generali, il ricorrente osserva che gli
 artt.  3  e  4  della  legge  denunciata  non  conterrebbero   alcuna
 disciplina  sostanziale  dell'autorizzazione  regionale, lasciando la
 piu' assoluta incertezza circa i criteri legali di rilascio o diniego
 dell'autorizzazione.
    Gli artt. 4, 5, 6  e  7  della  legge  regionale,  riferendosi  ad
 aspetti  consequenziali  a  quelli contenuti negli artt. 1, 2 e 3, ne
 dovrebbero condividere la sorte, per la lesione  dei  principi  della
 Costituzione.  Un vizio autonomo e' dedotto per l'art. 6, che applica
 alle violazioni della legge  regionale  le  sanzioni  previste  dagli
 artt.  65  e  66  della  legge  n. 1089 del 1939, quindi anche quelle
 penali, determinando un'indebita interferenza nella  materia  penale,
 riservata esclusivamente alla legge statale.
    2.  - Si e' costituita in giudizio la Regione Piemonte, in persona
 del  Presidente  della  Giunta  regionale,  concludendo  per  la  non
 fondatezza delle questioni.
    In  una  memoria depositata in prossimita' dell'udienza la Regione
 osserva che la materia del controllo sull'esportazione  temporanea  o
 definitiva,  e piu' in generale sul trasferimento temporaneo dei beni
 appartenenti a musei e biblioteche di enti locali o di interesse  lo-
 cale, e' caratterizzata da incertezze, legate alla perdurante inerzia
 del  legislatore  statale nell'emanare la legge sulla tutela dei beni
 culturali prevista dall'art. 48 del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  che
 rischiano di tradursi di fatto in vuoto o insufficienza di controllo.
    La  legge  regionale  denunciata  avrebbe  inteso  disciplinare  i
 procedimenti per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia alla
 Regione, senza sottrarre competenze allo Stato, muovendosi  entro  il
 vigente  assetto  di  attribuzioni, nel quale le competenze proprie e
 delegate della Regione si riferiscono non solo ai beni librari, ma  a
 tutti  i  beni culturali di interesse locale. In proposito la Regione
 richiama la sentenza della Corte n.  278  del  1991,  in  materia  di
 licenza  o  nulla  osta  per  l'esportazione.  La legge regionale non
 pretende di sostituire la disciplina sostanziale delle leggi statali,
 ma si limita a disciplinare  i  procedimenti  per  l'esercizio  delle
 competenze  proprie,  colmando  un  vuoto  che  rischia altrimenti di
 tradursi in un difetto di protezione dei beni culturali, giacche'  e'
 incerto  il  modo in cui si esercitano i controlli sulle esportazioni
 temporanee di opere conservate in musei di enti locali.
    Per quanto attiene alla figura del prestito, essa  si  riferirebbe
 ai  casi in cui un'opera conservata in un museo viene temporaneamente
 trasferita in un luogo diverso al fine  di  consentirne  la  migliore
 fruizione  pubblica,  ad  esempio  mediante  l'esposizione in mostre.
 Cosi'  configurato,  il  prestito   costituirebbe   una   fattispecie
 agevolmente  riconducibile  alla  conservazione  e manutenzione delle
 cose raccolte nei musei, in quanto controllare il trasferimento delle
 cose stesse consente di evitare possibili pregiudizi,  come  pure  al
 funzionamento  dei  musei,  che non sono solo una raccolta statica di
 beni, ma organismi culturali il cui funzionamento richiede  anche  lo
 svolgimento  delle  attivita',  compreso  il  prestito  delle proprie
 opere, necessarie ed opportune per realizzare la  migliore  fruizione
 dei beni culturali.
    Per la materia dell'esportazione la disciplina dettata dalla legge
 censurata  non  esorbiterebbe, quanto all'oggetto, dalle attribuzioni
 regionali. Anche per i beni storico-artistici, infatti, la competenza
 regionale  si  porrebbe  come  strumentale  e   connessa   a   quella
 concernente   il   funzionamento  dei  musei  e  la  conservazione  e
 manutenzione dei beni in essi custoditi.
    La Regione sostiene che il patrimonio storico ed  artistico  della
 Nazione, tutelato dalla norma costituzionale, non e' limitato ai beni
 di  interesse  nazionale,  contrapposti a quelli di interesse locale.
 Anche i beni culturali di  interesse  locale  sono  parte  di  questo
 patrimonio  e  debbono  ricevere  quella  specifica protezione che si
 realizza con il controllo sull'esportazione.
    La Regione esclude, inoltre, che l'art. 6  della  legge  contrasti
 con  l'art.  25  della  Costituzione,  in  quanto  si  limiterebbe  a
 precisare che resta  ferma  l'applicabilita'  delle  sanzioni  penali
 previste  dall'art.  66  della  legge  n.  1089 del 1939, anche se le
 funzioni  amministrative  nella  materia  vengono  esercitate   dalla
 Regione.
                        Considerato in diritto
    1.  - La questione di legittimita' costituzionale, promossa in via
 principale dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  concerne  la
 legge  regionale Piemonte, approvata in seconda lettura dal Consiglio
 regionale il 12  ottobre  1993,  che  detta  "norme  sul  prestito  e
 l'esportazione di beni culturali conservati in Piemonte".
    Il   ricorrente   assume  che  la  legge  nel  suo  complesso  sia
 costituzionalmenteillegittima in quanto:
       a) stabilisce un assetto di competenze regionali  al  di  fuori
 del  necessario  quadro  di  riferimento  della legislazione statale,
 configurando  una  funzione  legislativa  della  regione  a   statuto
 ordinario   con  caratteri  di  potesta'  legislativa  esclusiva,  in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione;
       b) definisce il suo campo di applicazione in base  al  criterio
 soggettivo  e formale dell'appartenenza del bene, che non riflette il
 carattere locale dell'interesse, che, riconosciuto ad un  museo,  non
 puo'  essere trasferito ai singoli beni, i quali possono rivestire un
 interesse nazionale;
       c) interviene sul controllo all'esportazione, che si fonda  sul
 valore nazionale del bene culturale.
    In  particolare l'art. 1 della legge denunciata, stabilendo che la
 regione  "norma  il  prestito  e  l'esportazione  di  beni  culturali
 conservati  in Piemonte", collocherebbe la legge regionale al livello
 direttamente attuativo degli artt. 9 e 117 della Costituzione,  senza
 intermediazione della legislazione statale di principio e senza alcun
 riferimento  alla  legge 1 giugno 1939, n. 1089, di tutela delle cose
 d'interesse artistico e storico.
    Il ricorrente sottolinea che gli  artt.  2,  3  e  4  della  legge
 regionale regolano: il prestito, istituto che non si attaglierebbe ai
 beni  culturali  diversi  dai libri delle biblioteche; l'esportazione
 dei beni librari, con norme che violerebbero i limiti relativi ad una
 funzione  che  e'  stata  delegata  e  non  trasferita  alle  regioni
 dall'art.  9  del  d.P.R.  14  gennaio  1972,  n. 3; l'autorizzazione
 all'esportazione di beni storico-artistici  conservati  in  Piemonte,
 senza  tener  conto che taluni di essi possono rivestire un interesse
 nazionale.
    Le  altre disposizioni della stessa legge sarebbero, ad avviso del
 ricorrente, conseguenziali rispetto a  quelle  ora  indicate  oppure,
 come l'art. 6 che assoggetta le violazioni della legge regionale alle
 sanzioni  penali previste dagli artt. 65 e 66 della legge n. 1089 del
 1939, interferirebbero nella materia penale, riservata alla Stato.
    2. - La Corte ha ripetutamente precisato che la materia  "musei  e
 biblioteche  di  enti locali", attribuita dagli artt. 117 e 118 della
 Costituzione alla potesta' legislativa concorrente ed alla competenza
 amministrativa delle regioni, ha assunto, nelle successive  leggi  di
 trasferimento  delle funzioni (in particolare il titolo II del d.P.R.
 14 gennaio 1972, n. 3 ed il  capo  dedicato  ai  beni  culturali  del
 d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616), una dimensione che si estende oltre
 l'ambito soggettivo dell'appartenenza del museo o  della  biblioteca,
 per  collegare  la  competenza  regionale  al  profilo  oggettivo del
 carattere locale dell'interesse che tali istituzioni rivestono.
    Il criterio di ripartizione delle competenze conservate allo Stato
 rispetto a quelle assegnate alle regioni  non  e'  quindi  costituito
 dall'appartenenza  del museo o dei beni, ma dal livello di interesse,
 nazionale o locale, che risulta coinvolto (sentenze n. 921 del  1988,
 n. 278 del 1991, 277 del 1993).
    Per  quanto  riguarda  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei beni
 culturali,   il   trasferimento   di   competenze   e   le   funzioni
 amministrative  delle  regioni  avrebbero dovuto essere stabilite con
 una apposita legge, prevista dall'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977.
 Sicche' in questa materia vi e' l'aspettativa di una investitura  non
 ancora  attuata,  ben  al  di la' della data indicata dal legislatore
 delegato del 1977. Ed "in attesa  della  preannunciata  normativa  di
 trasferimento  o di delega, nella quale dovrebbero essere definite le
 diverse competenze ed il loro  congiunto  operare  per  la  tutela  e
 l'incremento   di   valori  culturali,  la  situazione  normativa  e'
 caratterizzata dall'attribuzione allo Stato dei  poteri  inerenti  al
 patrimonio  storico  ed artistico della Nazione" (sentenza n. 921 del
 1988).
    Cio' non esclude che, estendendosi l'area dei beni protetti sino a
 comprendere quelli che sono significativa  manifestazione  di  valori
 culturali  legati  alla comunita' locale, senza tuttavia attingere il
 livello   dell'interesse   nazionale,   possa   essere    prefigurato
 l'esercizio  di  una  immediata  competenza  regionale  per  la  loro
 protezione e valorizzazione.
    La normativa regionale in quest'ambito non puo' prescindere  dalla
 chiara  ed  univoca  delimitazione  del  suo  oggetto, in ragione del
 livello di interesse  culturale,  esclusivamente  locale,  coinvolto,
 rimanendo  espressamente  entro  un  limite che non tocchi, senza uno
 specifico trasferimento o delega di funzioni, le  competenze  statali
 relative alle cose storico-artistiche di interesse nazionale.
    3.  -  La  legge  della Regione Piemonte sottoposta a scrutinio di
 legittimita' costituzionale non distingue  in  alcun  modo,  nel  suo
 impianto  generale,  il  livello  dell'interesse che esprimono i beni
 culturali cui la disciplina normativa si riferisce.
    Nel primo articolo della legge denunciata la competenza  regionale
 e'  affermata  per  il  prestito  e  l'esportazione di beni culturali
 "conservati in Piemonte". Viene cosi' attribuito rilievo al luogo  di
 collocazione  delle  cose,  senza  che  in  alcun modo risulti che la
 disciplina dettata dalla legge regionale riguarda beni  culturali  di
 interesse  locale e non nazionale. Neppure le disposizioni successive
 consentono   di   ricavare  utili  elementi  di  delimitazione  della
 affermata competenza regionale in rapporto al livello di interesse di
 cui  i  singoli  beni  culturali  sono  espressione.  Nel   delineare
 l'oggetto  dei  provvedimenti di autorizzazione all'esportazione o al
 prestito, queste  disposizioni  indicano  l'ambito  della  competenza
 regionale  ricorrendo  al  criterio  dell'appartenenza  del bene alla
 Regione, alle Province, ai Comuni e  agli  altri  enti  pubblici  non
 statali.
    Questa  Corte  ha  gia'  rilevato  che,  anche  quando  si rimanga
 nell'ambito di musei appartenenti ad enti locali, non di rado  si  e'
 in  presenza  di  beni  di  tale  rilevanza  artistica  e storica, da
 attingere  ad  un  interesse  nazionale.  Ha  quindi   ritenuto   che
 l'appartenenza  del  museo  e  le  attribuzioni in ordine ad esso non
 rappresentano un decisivo  criterio  di  discrimine  in  ordine  alla
 competenza  relativa all'autorizzazione per il restauro delle singole
 cose  (sentenza  n.  277  del  1993).  Allo  stesso  modo  i  criteri
 soggettivo  dell'appartenenza e territoriale della localizzazione del
 bene non possono costituire decisivo elemento  di  distinzione  delle
 competenze   statali   e   regionali,   anche   per  quanto  concerne
 l'esportazione o il  prestito.  La  prima  puo'  riguardare  cose  di
 interesse  storico  artistico appartenenti ad enti locali e custodite
 nella  regione,  ma  che  esprimono  valori  culturali  di  interesse
 nazionale. La medesima considerazione vale anche per il prestito, che
 implica  lo  spostamento della cosa dal luogo di custodia e richiede,
 in alcuni  casi,  valutazioni,  prescrizioni  tecniche  e  metodi  di
 trasporto  e  conservazione, diretti a salvaguardare la stessa fisica
 consistenza di un bene che puo'  rappresentare  un  valore  culturale
 nazionale.
    Non  e'  consentito  alla legge regionale disciplinare procedure e
 provvedimenti di autorizzazione all'esportazione o  al  prestito  che
 possano  riguardare  beni  culturali  di  interesse  nazionale. Anche
 prefigurando  una   competenza   regionale   in   ordine   a   questi
 provvedimenti  relativi  a beni culturali di interesse esclusivamente
 locale,  non  puo'  inoltre  essere  omessa  la  previsione   di   un
 collegamento  con  gli  organi  dello Stato competenti nella medesima
 materia e di una comunicazione delle procedure in corso, perche' tali
 organi siano posti in grado di  apprezzare  se  l'esportazione  o  il
 prestito,  per  il  valore  culturale  dei  beni,  tocchi l'interesse
 nazionale.
    E' evidente tuttavia la necessita',  piu'  volte  segnalata  dalla
 Corte  e  che  va ribadita, di superare i margini di indeterminatezza
 che risultano nella definizione e  nel  coordinamento  delle  diverse
 competenze,  emanando  la  legge  sulla  tutela  dei  beni  culturali
 preannunciata sin dal 1977.
    La legge regionale denunciata non opera alcuna distinzione  tra  i
 livelli   di  interesse,  nazionale  o  locale,  dei  beni  culturali
 considerati e dunque nel suo complesso e' in contrasto con l'art. 117
 della Costituzione.
    Ogni altra questione rimane cosi' assorbita.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge regionale  del
 Piemonte,  approvata  in  seconda  lettura a maggioranza assoluta dal
 Consiglio regionale il 12 ottobre 1993, recante "norme sul prestito e
 l'esportazione di beni culturali conservati in Piemonte".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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