N. 292 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Elezioni  -  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Elezioni  comunali   -
 Legislazione  della regione - Mancato adeguamento alla legge 25 marzo
 1993, n. 81 - Presunta limitazione del diritto di voto -  Genericita'
 della deliberazione governativa di impugnazione - Inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, secondo e terzo comma)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
    FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANTA,
    prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,  dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5, 6, 8,
 11, 14, 15, 33, 65, lettera b) della legge regionale 6  aprile  1956,
 n.  5  (Composizione  ed  elezione degli organi delle amministrazioni
 comunali); dell'art. 24 della legge regionale 21 ottobre 1963, n.  29
 (Ordinamento  dei comuni); degli artt. 2 e 4 della legge regionale 14
 agosto 1967, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali  6
 aprile  1956,  n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed
 elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 21
 della  legge  regionale  10  agosto  1974,  n.  6  (Modificazioni  ed
 integrazioni  alla  legge  regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive
 modificazioni, concernente: "Composizione ed  elezione  degli  organi
 delle  amministrazioni  comunali"); degli artt. 5 e 6, secondo comma,
 della  legge  regionale  6  dicembre  1986,  n.  11   (Modifiche   ed
 integrazioni  alla  legge  regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive
 modificazioni "Leggi regionali sulla composizione ed  elezione  degli
 organi  delle  amministrazioni  comunali"  ed  alla legge regionale 8
 agosto 1983, n. 7 e successive  modificazioni  "Leggi  regionali  per
 l'elezione  del  consiglio  regionale"); degli artt. 4, 7, 9, secondo
 comma, 10, 13, secondo comma, lettera n) e 15 della legge regionale 4
 gennaio 1993, n.  1  (Nuovo  ordinamento  dei  comuni  della  Regione
 Trentino-Alto   Adige),  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, notificato il 24 dicembre 1993, depositato in
 cancelleria il 13 gennaio 1994 ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
 ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
 Massimo Vari;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Gaetano Zotta, per il ricorrente, e
 l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  in  data  24  dicembre  1993,  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'art.
 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di  attuazione
 dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige concernenti il
 rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
 provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
 coordinamento), che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale di
 varie  disposizioni  contenute  nella  legislazione   della   Regione
 Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  elezioni comunali, a causa del
 mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta
 del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e
 del consiglio provinciale).
    La Regione Trentino-Alto Adige, che gode, giusta gli artt. 4  e  5
 dello  Statuto,  cosi'  come modificati dalla legge costituzionale 23
 settembre 1993, n. 2, di potesta' legislativa esclusiva in materia di
 ordinamento degli  enti  locali,  non  avrebbe  adeguato  la  propria
 normazione  ai  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e alle
 norme fondamentali di riforma contenute nella legge n. 81 del 1993.
    Il ricorso, nello svolgere  un  puntuale  ed  analitico  raffronto
 delle  singole  disposizioni  di  quest'ultima legge con gli articoli
 delle  leggi  regionali  che  risulterebbero  non  adeguati,  rileva,
 altresi', che il mancato adeguamento della legislazione della Regione
 comporta una limitazione del diritto di voto, in violazione del terzo
 comma dell'art. 48 della Costituzione.
    Inoltre,  la  diversa durata del mandato del sindaco e degli altri
 organi comunali, la mancata previsione della nomina  degli  assessori
 da  parte del sindaco e della non rieleggibilita' del sindaco e degli
 assessori dopo due mandati consecutivi, la differenza nella  adozione
 di  due  sistemi elettorali in relazione alla popolazione, la mancata
 attuazione della parita'  tra  i  sessi  nell'ambito  dell'elettorato
 passivo,  contrasterebbero  con l'art. 3 della Costituzione, attuando
 trattamenti diversi a parita' di condizioni. Viene lamentato altresi'
 il  mancato  adeguamento  alle disposizioni relative alla pubblicita'
 delle spese elettorali che, secondo il ricorso,  configurerebbero  un
 principio generale dell'ordinamento.
    2.  -  Nel costituirsi in giudizio, la Regione Trentino-Alto Adige
 ha fatto rilevare come, in conseguenza dell'approvazione della  legge
 n.  81  del 1993, la giunta regionale abbia elaborato e presentato al
 consiglio un disegno di legge  di  recepimento,  che  non  ha  potuto
 essere approvato a causa della scadenza della legislatura.
    La  memoria  della  Regione,  nel  replicare  ai singoli motivi di
 ricorso, osserva, tra l'altro, che, per i comuni della  Provincia  di
 Bolzano,  lo  Statuto di autonomia prevede una normativa particolare,
 dalla quale  discenderebbe  il  necessario  mantenimento  del  metodo
 proporzionale per la elezione del consiglio, con conseguenze anche in
 ordine alla eventuale elezione diretta del sindaco, per cui si chiede
 alla  Corte  un  chiarimento sulla portata della riforma in ordine al
 complesso della normativa  relativa  ai  comuni  della  Provincia  di
 Bolzano.
    Riguardo a tutti i comuni della Regione, la resistente sostiene di
 non  opporsi  ad  una  pronuncia  che  renda  applicabile  la riforma
 disposta dalla legge n.  81  del  1993,  ricordando,  pero',  che  la
 Regione   dispone  di  potesta'  normativa  primaria  in  materia  di
 ordinamento degli enti locali,  per  cui  quelle  disposizioni  della
 legge  n.  81 che non rappresentano norme inderogabili di riforma non
 potrebbero costituire vincoli in vista  del  futuro  esercizio  della
 potesta' legislativa regionale.
    Inoltre,  sarebbe  inappropriato  il  riferimento,  contenuto  nel
 ricorso statale, all'art. 48 della Costituzione (non vedendo di quale
 limitazione del diritto di voto possa trattarsi) e all'art.  3  della
 Costituzione  (apparendo  la  differenziazione  tra  i  comuni  della
 Regione rispetto agli altri connaturata al  principio  costituzionale
 di  autonomia  e  alla  natura  primaria  della  potesta' legislativa
 regionale). Il riferimento  all'art.  3  della  Costituzione  sarebbe
 appropriato   solo  per  le  disposizioni  statali  che  disciplinino
 direttamente i diritti  dei  cittadini,  come  quelle  relative  alla
 tutela della parita' dei sessi.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha
 presentato  una  ulteriore  memoria, avanzando la pregiudiziale della
 inammissibilita'  del  ricorso,  per  "assoluta   genericita'   della
 deliberazione  governativa  di impugnazione". Sostiene la Regione che
 la determinazione adottata nella riunione del Consiglio dei  ministri
 del  18  dicembre  1993  ha  carattere  generico,  non precisando ne'
 l'oggetto, ne' i motivi della impugnazione,  la  cui  definizione  e'
 stata,  in  conseguenza,  totalmente delegata all'Avvocatura generale
 dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  chiede,  con
 riferimento all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
 che   sia   dichiarata   la   illegittimita'   costituzionale   delle
 disposizioni, riportate in  epigrafe,  contenute  nella  legislazione
 della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di elezioni comunali, a
 causa del mancato adeguamento alla legge 25 marzo 1993, n. 81.
    2.  -  La  Regione  resistente,  oltre a replicare nel merito alle
 censure  formulate   nei   ricorsi,   ha   sollevato   eccezione   di
 inammissibilita'   del   ricorso   per   assoluta  genericita'  della
 deliberazione governativa di impugnazione.
    L'eccezione e' fondata.
    Nella seduta del  18  dicembre  1993  il  Consiglio  dei  ministri
 approvava  la  "determinazione  di sollevare ricorso per legittimita'
 costituzionale per il mancato adeguamento della Regione Trentino-Alto
 Adige ai principi generali ed alle norme  fondamentali  recati  dalla
 legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente elezione diretta del sindaco,
 del   presidente  della  provincia,  del  consiglio  comunale  e  del
 consiglio provinciale".
    Trattasi di una formulazione in cui, come rileva la  difesa  della
 Regione,  manca qualsiasi riferimento alle leggi regionali impugnate,
 in contrasto con l'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo  n.
 266  del  1992  e con l'art. 97 dello Statuto di autonomia, secondo i
 quali il Governo puo' impugnare le disposizioni legislative regionali
 e provinciali, senza dunque potersi limitare a contestare un generico
 mancato adeguamento.
    Al riguardo, va rammentato che questa Corte ha gia' avuto modo  di
 precisare  quali  siano  i requisiti minimi richiesti per la delibera
 governativa autorizzativa del giudizio di  cui  all'art.  2,  secondo
 comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992: requisiti che - tanto
 con  riferimento alle disposizioni impugnate quanto in relazione alle
 norme e  ai  principi  rispetto  ai  quali  si  contesta  il  mancato
 adeguamento  -  devono rendere la questione proposta sufficientemente
 determinata o quanto meno determinabile nella sua sostanza  (vedi  da
 ultimo  sentenza  n.  256/1994).  Con la conseguenza che, sia pure in
 modo sintetico, la deliberazione del Consiglio dei ministri intesa  a
 promuovere   il  giudizio  di  costituzionalita'  nei  modi  previsti
 dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del  1992  deve  indicare,
 oltre  alla  legge  regolante la materia di competenza delle Province
 autonome e della Regione Trentino-Alto Adige non sottoposta al dovuto
 adeguamento, le disposizioni statali innovatrici  che  richiedono  la
 predetta attivita' legislativa di adeguamento (sentenza n. 172/1994).
    Il che non si riscontra nel caso in esame.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto, con
 riferimento   all'art.   2,   secondo  e  terzo  comma,  del  decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0913