N. 539 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1994
N. 539 Ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianita' contributiva fino a cinquantacinque anni, anziche' fino a sessanta come per il lavoratore - Ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratrici e lavoratori in base al sesso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503 del 1991 di illegittimita' costituzionale di norme di contenuto analogo. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.39 del 21-9-1994 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con ricorso depositato in data 25 ottobre 1993, le due ricorrenti esponevano di aver lavorato presso la Siderlandini S.p.a., stabilimento di Colognola ai Colli (Verona), cessando il servizio in data 29 febbraio 1992 e di aver presentato domanda di prepensionamento ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e relativo regolamento di attuazione; che il primo comma dell'art. 27 della legge prevede, per i lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lett. a) e b) dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche, la facolta' di chiedere entro un certo termine, la concessione di un trattamento anticipato di pensione di anzianita'; che il citato primo comma dell'art. 27 legge n. 223/1991 stabilisce che il trattamento di pensione venga calcolato sulla base della predetta anzianita' di trenta anni, maggiorata dall'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessairo per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dall'art. 22 della legge 30 aprile, n. 153, primo comma lett. a) e b), ed in ogni caso non superiore al perido compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne; che la signora Giuliana Spulzaro, nata il 5 maggio 1944, poteva vantare al momento della cessazione del rapporto di lavoro n. 1654 settimane di anzianita' contributiva (pari a 31 anni e 42 settimane) e poiche' la decorrenza della pensione e' del marzo 1992, si e' vista beneficiata, in forza della disposizione suddetta, di un periodo pari a 7 anni e 2 mesi di contribuzione (55 anno al 5 maggio 1999), mentre un collega di sesso maschile avrebbe goduto, a parita' di condizioni, di ulteriori 2 anni e 10 mesi (infatti il compimento del 60 anno sarebbe al 5 maggio 2004, ma occorre calcolare al massimo 40 anni di contribuzione); che la signora Luisa Fiocco, nata il 7 maggio 1939, poteva vantare al momento della cessazione del rapporto di lavoro n. 1726 settimane di contribuzioe (pari a 33 anni e 10 settimane) e di conseguenza, poiche' ha compiuto 55 anni in data 7 maggio 1994, si e' vista beneficiata di 2 anni e 2 mesi di contribuzione, mentre un collega di sesso maschile nella identica situazione, si sarebbe visto riconoscere ulteriori 5 anni (fino al compimento del 60 anno); che le stesse lamentano, pertanto, l'illegittimita' costituzionale della norma citata, in quanto operante un'arbitraria discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e femminile; che la disparita' di trattamento nel riconoscimento dell'anzianita' contributiva appare effettivamente arbitraria in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione; che infatti, in base a tali norme, sia l'uomo che la donna hanno il diritto di lavorare fino alla stessa eta' e, in ipotesi di eccezionale cessazione anticipata del rapporto, hanno il diritto di vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva; che i suddetti principi sono stati piu' volte affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503 del 1991; che la questione, oltre a non essere manifestamente infondata, appare rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma comporterebbe il riconoscimento, per le ricorrenti, della maggiore anzianita' contributiva richiesta in ricorso; che deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per le lavoratrici del settore ivi indicato, in materia di pensionamento anticipato, un accredito di anzianita' contributiva pari a quello riconosciuto ai lavoratori di sesso maschile; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 23 giugno 1994 Il pretore: DI SILVESTRO 94C1024