N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1994

                                N. 582
 Ordinanza  emessa  il  23  giugno  1994  dal  pretore  di Firenze nel
 procedimento civile vertente tra Nahiry Saaidia e Zatini Lidia
 Lavoro (rapporto di) - Sanzioni disciplinari - Divieto per il  datore
 di  lavoro  di  adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del
 lavoratore senza  avergli  preventivamente  contestato  l'addebito  e
 senza  averlo  sentito  a sua difesa - Possibilita' del lavoratore di
 farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale  cui
 aderisce  o  conferisce mandato - Inapplicabilita' di detta normativa
 al rapporto di lavoro domestico (fattispecie:  collabotrice domestica
 licenziata ufficialmente per assenza ingiustificata o uso  arbitrario
 di  un'autovettura,  ma  di  fatto  perche' in stato di gravidanza) -
 Deteriore trattamento della collaboratrice  domestica  rispetto  agli
 altri lavoratori.
 Lavoro  (rapporto  di) - Licenziamento - Inapplicabilita' al rapporto
 di lavoro domestico dell'art. 2110,  secondo  comma,  del  c.c.,  che
 consente  al  giudice  di determinare secondo equita', in mancanza di
 altre leggi, norme collettive e usi, il periodo decorso il quale, nei
 casi di gravidanza e puerperio, il datore di lavoro puo' recedere dal
 rapporto -  Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee  ed
 incidenza  sul  principio  della  tutela  delle  donne  lavoratrici -
 Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale  nn.  61/1991  e
 86/1994.
 (Legge  20 maggio 1970, n. 300, artt. 7, secondo e terzo comma, e 35;
 legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4; c.c., artt. 2239, 2240 e  2110,
 secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 5-10-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa iscritta al n.
 1035/1994 r.g.;
    Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
    Con ricorso depositato il 2 marzo 1994, e  poi  notificato  il  26
 marzo  1994  insieme con il decreto emesso a norma dell'art. 415 cod.
 proc. civ., Nahiry Saadia  conveniva  in  giudizio  Zatini  Lidia  ed
 esponeva:  di  avere  prestato  attivita'  lavorativa alle dipendenze
 della  convenuta,  come  collaboratrice  domestica, e di essere stata
 licenziata con lettera 3 febbraio 1994, dopo che essa aveva confidato
 alla Zatini il proprio stato di gravidanza.
    Piu' in particolare, Nahiry Saadia, pur  deducendo  che  il  reale
 motivo   del   licenziamento   derivava  appunto  dal  suo  stato  di
 gravidanza, sottolineava che,  nella  lettera  3  febbraio  1994,  la
 Zatini  aveva  motivato  il proprio recesso con una serie di addebiti
 disciplinari   ("assenze   ingiustificate",   "uso   arbitrario    di
 un'autovettura",    "danni   con   riserva   di   sporgere   denuncia
 all'autorita'"), senza che  fosse  stata  esperita  la  procedura  di
 contestazione  degli  addebiti  a  norma  dell'art. 7 secondo e terzo
 comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
    Pertanto,  la  ricorrente  concludeva  per  la  dichiarazione   di
 inefficacia  e  inesistenza del licenziamento in esame per violazione
 del citato art. 7 e per la condanna al  pagamento  delle  conseguenti
 somme retributive dovute.
    Costituitosi ritualmente il contraddittorio, Zatini Lidia eccepiva
 l'inapplicabilita'  al  caso di specie della normativa invocata dalla
 ricorrente, versandosi in ipotesi di lavoro domestico (con orario  di
 quaranta ore settimanali, e corresponsione di vitto e alloggio).
    Datosi  termine  per  memorie,  la  difesa  della  Nahiry  Saaidia
 denunziava l'illegittimita' costituzionale degli artt. 35 della legge
 20 maggio 1970, n. 300 e 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  nella
 parte  in  cui  non  consentono  l'applicabilita' del secondo e terzo
 comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
    In proposito si deve osservare:
      1) Corte costituzionale 25 luglio 1989, n. 427, ha dichiarato la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 7,  secondo  e  terzo  comma,
 della  legge  n.  300/1970  nella  parte  in  cui  e' esclusa la loro
 applicabilita' al licenziamento per motivi disciplinari  irrogato  da
 imprenditore  che  abbia  meno  di sedici dipendenti. Al riguardo, la
 Corte ha osservato che, in questa materia, devono  prevalere  ragioni
 di  dignita'  personale e professionale, attinenti alla sfera morale,
 che "prescindono dal numero dei dipendenti impiegati nell'impresa".
    A seguito della pronuncia ora  citata,  la  procedura  di  cui  al
 citato  art.  7  risulta  applicabile  anche  ad  imprese  di  minima
 consistenza (per esempio imprese artigiane con  un  solo  dipendente,
 studi professionali).
    Ne  consegue  che  la questione di illegittimita' denunziata dalla
 ricorrente - in relazione all'art. 3  della  Costituzione  -  risulta
 direttamente rilevante per la decisione della causa e non puo' essere
 considerata manifestamente infondata;
      2)  d'altro canto, il pretore non puo' esimersi dal pronunziarsi
 in ordine all'ulteriore questione relativa  alla  possibile  nullita'
 del  licenziamento  in  quanto  determinato  dall'unico e vero motivo
 dell'obbiettivo stato  di  gravidanza  della  lavoratrice,  la  quale
 espressamente  dedotto  la  circostanza  e  non a caso ha prodotto il
 certificato medico 10 febbraio 1994 della locale u.s.l./n. 10 E.
    Ne' la questione puo', in ogni caso,  dirsi  assorbita  da  quella
 sopra indicata sub 1), poiche' l'eventuale nullita' del licenziamento
 per  gravidanza  della  collaboratrice  domestica  implicherebbe  una
 tutela economica piu' estesa  e  comunque  ragguagliata  alle  minime
 esigenze  di  tutela  connese al periodo finale della gestazione e al
 puerperio.
    Diversamente,  la  piu'  recente  giurisprudenza  della  Corte  di
 cassazione (nn. 4844, 4845 e 4846 del 1994) ha  limitato,  sul  piano
 economico,   le  conseguenze  del  licenziamento  nullo  per  mancata
 osservanza delle procedure garantistiche in materia di  licenziamento
 disciplinare.
    Raccogliendo  dunque  gli  insegnamenti  di Corte costituzionale 8
 febbraio 1991, n. 61, e, soprattutto, 15 aprile  1994,  n.  86,  deve
 sollevarsi  di ufficio questione di illegittimita' degli artt. 2239 e
 2240 del codice civile - per contrasto con gli artt.  3  e  37  della
 Costituzione  -  nella  parte in cui non consentono l'applicazione al
 rapporto di lavoro  domestico  dell'art.  2110,  secondo  comma,  del
 codice  civile,  e  non  consentono  quindi al giudice di determinare
 secondo equita' - in mancanza di altre leggi, norme collettive e  usi
 - il periodo decorso il quale puo' recedere dal rapporto il datore di
 lavoro di collaboratrice domestica la quale si trovi ad affrontare la
 gravidanza e il puerperio.
    E' il caso di notare che entrambe le questioni sopra illustrate si
 appalesano  rilevanti ai fini della decisione: e' bensi' vero infatti
 che l'accoglimento di quella sopra indicata sub 2 assorbirebbe quella
 di cui al n. 1, ma non  viceversa,  per  le  implicazioni  di  ordine
 economico  alle  quale si e' fatto cenno, e anche perche' la donna in
 gravidanza ha diritto  che  il  suo  equilibrio  psico-fisico  (Corte
 costituzionale   n.   61/1991)   non   sia  turbato  nemmeno  con  un
 licenziamento ad efficacia differita.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondate:
      la questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  7,
 secondo  e  terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 4
 della legge 11 maggio 1990, n. 108, -  per  contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione  -  nella  parte  in cui lo stesso art. 7 risulta
 inapplicabile al rapporto di lavoro domestico;
      la questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  2239,
 2240  e  2110,  secondo comma, del cod. civ., nella parte in cui - in
 mancanza di leggi, contratti collettivi e usi  -  non  consentono  al
 giudice di determinare secondo equita' il periodo decorso il quale il
 datore   di   lavoro  ha  diritto  di  recesso  da  un  rapporto  con
 collaboratrice domestica in stato di gravidanza;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, addi' 23 giugno 1994
                         Il pretore: BRONZINI

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