N. 698 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 1994
N. 698 Ordinanza emessa l'8 agosto 1994 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Alessandrini Attilio ed altri e O.P.A.F.S. Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione dell'indipendenza dei giudici - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4). (Cost., artt. 3, 24 e 102).(GU n.49 del 30-11-1994 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19 maggio 1994; O S S E R V A Con ricorso depositato il 16 ottobre 1931 ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza ed assistenza ferrovieri) chiedendo l'indennita' di buonuscita percepita al momento della cessazione dal servizio fosse riliquidata computando nella base di calcolo anche l'indennita' integrativa speciale e che, conseguentemente, l'ente fosse condannato al pagamento delle somme pari alla differenza tra l'importo risultante e quanto gia' percepito. Radicatosi il contraddittorio l'O.P.A.F.S. si e' costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio e' stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87 e, all'udienza del 19 maggio 1994, il difensore dei ricorrenti ha sollevato la questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 87/1994, in relazione agli artt. 24, 102 e 108 della Costituzione; nonche' della norma di cui al quarto comma dell'art. 2 della predetta legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tanto premesso, il pretore ritiene che la prima, delle due questioni di legittimita' costituzionale sollevate, sia rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, e' sufficiente osservare che l'art. 4 della legge n. 87/1994 trova immediata applicazione nel presente giudizio, incidendo su aspetti processuali (imponendo declaratoria di estinzione) e su aspetti sostanziali (prevedendo la compensazione delle spese di lite). Quanto alla non manifesta infondatezza, a parere del giudicante, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti disposta dall'art. 4 della legge n. 87/1994 non sfugge al sospetto di incostituzionalita' per violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela delle loro posizioni soggettive. L'estinzione d'ufficio del processo con la compensazione delle spese di lite, senza l'accoglimento integrale delle domande proposte, vanifica, infatti, il ricorso alla tutela giurisdizionale e comporta la negazione, almeno parziale, della tutela del diritto che si assume leso. La norma in questione presenta, peraltro, anche altri profili di illegittimita'. La disciplina delle spese di lite, che l'art. 4 della legge n. 87/1994 pone per una serie di casi concreti (intervenendo a regolare direttamente alcuni procedimenti in corso), contrasta infatti con il principio di riserva della giurisdizione di cui al primo comma dell'art. 102 della Costituzione, sottraendo al giudicante la possibilita' di esplicare la potesta' giurisdizionale, in relazione a determinati processi. In ultimo, si ritiene che la previsione della compensazione delle spese di lite, violi l'art. 3 della Costituzione. In proposito si osserva che non si puo' dubitare della soccombenza dell'O.P.A.F.S., tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 243/1993 ha riconosciuto il diritto dei ferrovieri ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale nei rispettivi trattamenti di fine rapporto. La disciplina delle spese prevista dalla norma censurata costituisce pertanto una deroga al principio che vuole che le spese di lite siano regolate in base alla soccombenza, tuttavia non emerge alcuna giustificazione razionale che legittimi l'eccezione al principio anzidetto. La norma crea dunque una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni identiche, poiche' la soccombenza, nel processo civile, funge da parametro di riferimento per la generalita' delle pronunce dei giudici.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 24, 102 e 3 della Costituzione; Sospende il processo e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Roma, addi' 8 agosto 1994 Il pretore: GADDI 94C1245