N. 698 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 1994

                                N. 698
 Ordinanza emessa l'8 agosto 1994 dal pretore di Roma nei procedimenti
 civili  riuniti  vertenti  tra  Alessandrini  Attilio  ed   altri   e
 O.P.A.F.S.
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
    determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso
    -  Prevista  automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di
    compensazione  delle   spese   -   Compressione   della   funzione
    giurisdizionale  -  Limitazione  dell'indipendenza  dei  giudici -
    Incidenza sul diritto di difesa in  giudizio  -  Riferimento  alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.
 (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).
 (Cost., artt. 3, 24 e 102).
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19 maggio 1994;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato  il  16  ottobre  1931  ricorrenti  hanno
 convenuto in giudizio l'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza ed assistenza
 ferrovieri) chiedendo l'indennita' di buonuscita percepita al momento
 della cessazione dal servizio fosse riliquidata computando nella base
 di   calcolo   anche   l'indennita'   integrativa   speciale  e  che,
 conseguentemente, l'ente fosse condannato al  pagamento  delle  somme
 pari   alla   differenza  tra  l'importo  risultante  e  quanto  gia'
 percepito.
    Radicatosi  il  contraddittorio  l'O.P.A.F.S.  si  e'   costituito
 chiedendo il rigetto del ricorso.
    Nelle more del giudizio e' stata emanata la legge 29 gennaio 1994,
 n.  87 e, all'udienza del 19 maggio 1994, il difensore dei ricorrenti
 ha sollevato la  questione  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma  di  cui  al primo comma dell'art. 4 della legge n. 87/1994, in
 relazione agli artt. 24, 102 e 108 della Costituzione; nonche'  della
 norma  di  cui  al  quarto comma dell'art. 2 della predetta legge, in
 relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Tanto premesso,  il  pretore  ritiene  che  la  prima,  delle  due
 questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate, sia rilevante e
 non manifestamente infondata.
    Quanto alla rilevanza, e' sufficiente osservare che l'art. 4 della
 legge n. 87/1994 trova immediata applicazione nel presente  giudizio,
 incidendo   su   aspetti   processuali   (imponendo  declaratoria  di
 estinzione) e su aspetti  sostanziali  (prevedendo  la  compensazione
 delle spese di lite).
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza, a parere del giudicante,
 l'estinzione d'ufficio dei  giudizi  pendenti  disposta  dall'art.  4
 della  legge n. 87/1994 non sfugge al sospetto di incostituzionalita'
 per violazione dell'art. 24,  primo  comma,  della  Costituzione,  il
 quale  riconosce  ai cittadini il diritto di agire in giudizio per la
 tutela delle loro posizioni soggettive.  L'estinzione  d'ufficio  del
 processo   con   la   compensazione   delle   spese  di  lite,  senza
 l'accoglimento integrale delle domande proposte,  vanifica,  infatti,
 il  ricorso  alla  tutela  giurisdizionale  e  comporta la negazione,
 almeno parziale, della tutela del diritto che si assume leso.
    La norma in questione presenta, peraltro, anche altri  profili  di
 illegittimita'.
    La  disciplina  delle  spese  di lite, che l'art. 4 della legge n.
 87/1994 pone per una serie di casi concreti (intervenendo a  regolare
 direttamente  alcuni procedimenti in corso), contrasta infatti con il
 principio di riserva  della  giurisdizione  di  cui  al  primo  comma
 dell'art.   102  della  Costituzione,  sottraendo  al  giudicante  la
 possibilita' di esplicare la potesta' giurisdizionale, in relazione a
 determinati processi.
    In ultimo, si ritiene che la previsione della compensazione  delle
 spese di lite, violi l'art. 3 della Costituzione.
    In proposito si osserva che non si puo' dubitare della soccombenza
 dell'O.P.A.F.S.,  tenuto  conto del fatto che la Corte costituzionale
 con la sentenza n. 243/1993 ha riconosciuto il diritto dei ferrovieri
 ad un  adeguato  computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  nei
 rispettivi  trattamenti  di  fine rapporto. La disciplina delle spese
 prevista dalla norma censurata costituisce  pertanto  una  deroga  al
 principio  che vuole che le spese di lite siano regolate in base alla
 soccombenza, tuttavia non emerge alcuna giustificazione razionale che
 legittimi l'eccezione al principio anzidetto. La  norma  crea  dunque
 una   ingiustificata   disparita'   di   trattamento  tra  situazioni
 identiche, poiche' la soccombenza,  nel  processo  civile,  funge  da
 parametro  di  riferimento  per  la  generalita'  delle  pronunce dei
 giudici.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per
 contrasto con gli artt. 24, 102 e 3 della Costituzione;
    Sospende il processo e dispone che, a cura della  cancelleria,  la
 presente  ordinanza  sia  notificata  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei  deputati  e  al
 Presidente del Senato della Repubblica;
    Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, gli atti siano trasmessi
 alla Corte costituzionale.
      Roma, addi' 8 agosto 1994
                           Il pretore: GADDI

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