N. 706 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1994

                                N. 706
 Ordinanza emessa l'8 e 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti,  sezioni
 riunite,  negli  appelli  riuniti  proposti  dall'assemblea regionale
 siciliana ed altri
 Corte dei conti - Nuovo assetto - Istituzione delle sezioni
    giurisdizionali regionali -  Funzione  di  appello  devoluta  alla
    competenza  delle  sezioni  giurisdizionali  centrali  - Lamentata
    omessa previsione per la regione siciliana dell'istituzione di una
    di tali sezioni nel territorio - Violazione di espressa previsione
    dello   statuto   regionale   secondo   il   quale   gli    organi
    giurisdizionali  centrali  devono  avere  in Sicilia le rispettive
    sezioni per gli affari concernenti la regione.
 (D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, quinto comma; legge 14
    gennaio 1994, n. 19).
 (Statuto regione Sicilia, art. 23).
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sui  sottoindicati  appelli
 avverso  pronunce,  ove  non  diversamente specificato, della sezione
 giurisdizionale della Corte dei  conti  per  la  Sicilia,  depositati
 nella segreteria delle sezioni riunite in s.g.:
      1)  n.  1390/SRA  depositato  il  3 dicembre 1992 dall'assemblea
 regionale siciliana, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Giuseppe
 Fazio  e  Federico  Sorrentino, avverso ordinanza 27 ottobre 1992, n.
 189/92;
      2) n. 1516/SRA depositato  il  21  ottobre  1993  dall'assemblea
 regionale siciliana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fazio,
 avverso declaratoria di incompetenza resa dalle sezioni riunite della
 Corte dei conti in sede giurisdizionale nelle camere di consiglio del
 21  aprile  e  12  maggio  1993  sulla  istanza  di  sospensiva della
 richiamata ordinanza n. 189/92;
      3) n. 900/SRA depositato  il  28  luglio  1986  dal  procuratore
 generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985,
 n. 1423 (appellato sig. Paesano Pietro);
      4)  n.  909/SRA  depositato  il  27 ottobre 1986 dal procuratore
 generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985,
 n. 1423 (appellato sig. Messina Francesco);
      5) n. 1387/SRA depositato il 27 novembre 1992  dal  sig.  Basile
 Giuseppe  ed  altri, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Macri',
 avverso decisione 10 marzo 1992, n. 37/92;
      6) n. 1345/SRA depositato il 25 giugno 1992 dal  sig.  Caldarone
 Teodoro,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Salvatore Di Mattia per
 delega dell'avv. Luigi Manzi, avverso decisione 20  maggio  1992,  n.
 2/92;
      7)  n.  1289/SRA  depositato  il  26  marzo 1992 dal procuratore
 generale presso la Corte dei  conti  avverso  decisione  26  febbraio
 1992,   n.   31/92  (appellati  signori  Ferlisi  Francesco  e  Falco
 Vincenzo);
      8) n. 1433/SRA depositato il 2  aprile  1993  dal  sig.  Fazzuni
 Giuseppe  ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare Lentini,
 avverso decisione 23 novembre 1992, n. 258/92;
      9) n. 1556/SRA depositato l'11 dicembre 1993 dal sig. La  Loggia
 Enrico  ed  altri, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Scardina,
 avverso decisione 4 novembre 1993, n. 103/93;
      10)  n.  1563/SRA  depositato  il  29  dicembre  1993  dal  sig.
 Caltalbiano Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lupo,
 avverso decisione 4 ottobre 1993, n. 91/93;
      11)  n.  1564/SRA  depositato  il 30 dicembre 1993 dall'istituto
 regionale  siciliano  "Fernando  Santi",   rappresentato   e   difeso
 dall'avv.  Rosario  Targia,  avverso  decisione  2  novembre 1993, n.
 99/93;
      12) n. 1227/SRA depositato il 23 ottobre  1991  dal  procuratore
 generale  presso la Corte dei conti avverso la decisione 23 settembre
 1991, n. 66/91 (appellati signori Marotta Francesco, Morisani Paolo e
 Marsala Francesco);
      13) n. 1226/SRA depositato il 22 ottobre 1991 dal sig.  Morisani
 Paolo,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giuseppe  Fazio, avverso
 decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;
      14) n. 1232/SRA depositato il 2 novembre 1991 dal  sig.  Marsala
 Francesco,   rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Alberto  Pannuccio,
 avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;
      15) n. 1244/SRA depositato il 30 novembre 1991 dal sig.  Marotta
 Francesco,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  V. Grosso e A.
 Antonucci, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;
      16) n. 1424/SRA depositato il  20  marzo  1993  dal  procuratore
 generale  presso  la  Corte  dei  conti avverso decisione 22 febbraio
 1993, n. 22/93 (appellato Felici Salvatore);
      17) n. 1427/SRA depositato il  29  marzo  1993  dal  procuratore
 generale presso la Corte dei conti avverso decisione 5 marzo 1993, n.
 26/93  (appellati  signori Lanaia Alfio, Boscarino Michele, Dell'Erba
 Giuseppe, Franco Vito e Sambataro Santo, tutti rappresentati e difesi
 dall'avv. Salvatore Pensabene Lionti);
      18)  n.  1367/SRA  depositato il 12 ottobre 1992 dal procuratore
 generale presso la Corte dei conti avverso decisione 12 agosto  1992,
 n. 180/92 (appellato sig. Fanale Rosolino).
    I gravami:
       a) 1390/SRA e 1516/SRA;
       b) 900/SRA e 909/SRA;
       c)  1227/SRA,  1226/SRA,  1232/SRA  e  1244/SRA; stante la loro
 connessione soggettiva ed oggettiva, vengono riuniti ai sensi  e  per
 gli effetti dell'art. 335 del c.p.c.;
 Visti  gli  atti  e documenti di causa.  Uditi nella pubblica udienza
 dell'8 giugno 1994 il relatore consigliere dott. Michele Cuppone, gli
 avvocati Giuseppe  Fazio  e  Federico  Sorrentino,  per  gli  appalti
 rubricati  in  epigrafe  sub nn. 1 e 2 (1390/SRA e 1516/SRA), Carmine
 Macri' per il gravame n. 1387/SRA, Salvatore Di Mattia per il gravame
 n. 1345/SRA, Giuseppe Fazio  per  il  gravame  1226/SRA,  nonche'  il
 Pubblico  Ministero nella persona del vice procuratore generale dott.
 Lucio Todaro.  Premesso che in ordine  agli  appelli  specificati  in
 epigrafe  il  procuratore  generale  ha  preliminarmente  eccepito il
 difetto di giurisdizione delle adite Sezioni Riunite  trattandosi  di
 competenza  demandata,  ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del d.l.
 15 novembre 1993, n. 453,  nel  testo  coordinato  con  la  legge  di
 conversione   14   gennaio   1994,  n.  19,  alle  istituite  sezioni
 giurisdizionali centrali di appello; nella  udienza  pubblica  dell'8
 giugno   1994,   puntualizzando   quanto   gia'   allegato  nell'atto
 introduttivo del giudizio depositato il 21 ottobre  1993,  in  ordine
 agli  appelli nn. 1390/SRA e 1516/SRA (in epigrafe sub nn. 1 e 2), la
 difesa dell'assemblea regionale siciliana ha sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, quinto comma, del d.l. n.
 453/1993, convertito con legge n. 19/1994, in relazione all'art.  23,
 primo  comma,  dello statuto della regione siciliana in quanto appare
 del tutto obliterata la  espressa  disposizione  secondo  gli  Organi
 giurisdizionali  centrali  debbono  avere in Sicilia apposite sezioni
 per gli affari concernenti la regione;  il  pubblico  ministero,  con
 articolate   argomentazioni,  nella  medesima  udienza  pubblica,  ha
 conclusivamente aderito alla questione di costituzionalita' sollevata
 dalla difesa, come  sopra  indicato.    A  tal  riguardo  ritiene  il
 collegio  che:  a) la prospettata questione di costituzionalita' come
 sopra enunciata nei confronti dell'art. 1, quinto comma, del d.l. 15
 novembre  1993,  n.  453,  nel  testo  coordinato  con  la  legge  di
 conversione  14  gennaio 1994, n. 19, in relazione all'art. 23, primo
 comma, dello statuto della regione  siciliana  sia  rilevante  e  non
 manifestamente infondata; b) oltre che per quanto attiene gli appelli
 nn.  1390/SRA  e  1516/SRA,  per i quali essa e' stata attivata dalla
 difesa, analoga questione debba essere promossa d'ufficio  anche  per
 gli  altri  gravami  indicati  in  epigrafe.  Trattasi,  infatti,  di
 fattispecie del tutto identiche  attesoche'  si  verte  sempre  nelle
 ipotesi  di  giudizi  pendenti  innanzi  alle sezioni riunite in sede
 giurisdizionale alla data del 1 gennaio 1993  ovvero  ivi  depositati
 successivamente  al  10  marzo  1993,  come  rilevasi  dalle  date di
 deposito  dei  rispettivi  atti  introduttivi  del   giudizio   sopra
 riportate.
 Considerato in punto di rilevanza:
      giova,  intanto,  premettere  che  il problema concerne i limiti
 della competenza delle sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  e
 delle  sezioni  giurisdizionali  centrali  di appello a conoscere dei
 gravami presentati anteriormente alla conversione in legge del  d.l.
 da  ultimo  ricordato  (n.  453/1993)  e nella vigenza dei precedenti
 decreti-legge che in materia si  sono  susseguiti  (dd.-ll.  8  marzo
 1993,  n.  54;  15  maggio  1993,  n. 143; 17 luglio 1993, n. 232; 14
 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453);
      a tal riguardo, ritiene il collegio essere  fuor  di  dubbio  la
 competenza  delle  sezioni  giurisdizionali  centrali  a decidere sui
 gravami avverso  pronunce  delle  sezioni  giurisdizionali  regionali
 depositati  successivamente  al  10  marzo  1993,  data di entrata in
 vigore del primo dei decreti  legge  innanzi  indicati  (n.  54/1993)
 istitutivo  del  nuovo  sistema  giuridizionale, fatto salvo il breve
 periodo dal 9 al 16 maggio 1993 rimasto scoperto  fra  la  cessazione
 degli effetti del d.l. n. 54/1993 e l'entrata in vigore del d.-l. n.
 143/1993;
      per  la  individuazione  del  giudice competente a conoscere dei
 gravami avverso decisioni  delle  sezioni  giurisdizionali  regionali
 pendenti  avanti le sezioni riunite alla data del 1 gennaio 1993, per
 effetto delle protrazioni nel tempo della entrata in vigore dell'art.
 5 del c.p.c. nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353
 (da ultimo, 3  luglio  1994,  ai  sensi  dell'art.  6  del  d.l.  n.
 105/1994),  e'  da rilevare che sono pienamente applicabili, in forza
 del pre vigente art. 5 del c.p.c., le modifiche  normative  afferenti
 la  competenza  intervenute  con il d.l. 8 marzo 1993, n. 54, con il
 conseguente spostamento della competenza alle sezioni giurisdizionali
 centrali.
    Quanto sopra si ritiene anche in conformita' alla  decisione  1/QM
 in  data  9-22 marzo 1994 resa, al riguardo, dalle sezioni riunite in
 sede  giurisdizionale  sulla  questione  di  massima  sollevata   dal
 procuratore generale in ordine al tema di cui trattasi;
      alla  soluzione  della  questione  afferente la competenza, come
 sopra individuata, consegue tuttavia la necessita'  di  indicare,  ai
 sensi dell'art. 50 del c.p.c., il giudice innanzi al quale riassumere
 la  causa,  giudice  che  e'  ben  diverso  a  seconda dell'esito del
 giudizio di costituzionalita' che ne occupa.
    Considerato in punto di non manifesta infondatezza:
      l'art. 23, primo comma, dello statuto  della  regione  siciliana
 approvato  con  d.lgs.  15  maggio 1946, n. 455, convertito con legge
 costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2,  prevede  che  gli  organi
 giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per
 gli affari concernenti la regione;
      in  contrasto  con  la  predetta  norma di rango costituzionale,
 l'art. 1, quinto comma, del menzionato d.l. n. 453/1993,  nel  testo
 coordinato con la legge di conversione 1994 n. 19, nel prefigurare le
 nuove  sezioni  giurisdizionali  centrali,  ha omesso ogni previsione
 circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede  in
 quel  territorio, cosi' come, peraltro, legislativamente disciplinato
 per la funzione di appello della giurisdizione amministrativa assolta
 dal consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale per
 la regione siciliana, con sede in Palermo.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del  d.l.  15
 novembre  1993,  n.  453,  nel  testo  coordinato  con  la  legge  di
 conversione 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione all'art.  23,  primo
 comma,  dello  statuto della regione siciliana approvato con d.l. 15
 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26  febbraio
 1948, n. 2;
    Dispone  la  sospensione  dei  giudizi  specificati in epigrafe in
 attesa della decisione della Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della segreteria,  gli  atti  vengono  rimessi
 alla  Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
 dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, nelle  camere  di  consiglio  delle  sezioni
 riunite in sede giurisdizionale dell'8 e 17 giugno 1994.
                       Il presidente: SPADACCINI

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