N. 402 ORDINANZA 10 - 23 novembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge penale - Tutela delle  acque  dall'inquinamento  -  Trattamento
 sanzionatorio  penale  -  Sanzioni  sostituitive delle pene detentive
 brevi - Applicabilita'  -  Esclusione  -  Questione  gia'  dichiarata
 costituzionalmente  illegittima con sentenza n.  254/1994 - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 30-11-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 60, secondo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dal Pretore
 di  Bologna  -  Sezione  distaccata  di  Budrio, il 14 marzo 1994 dal
 Pretore di Venezia, - Sezione distaccata di Mestre, il 28 marzo  1994
 dal Pretore di Mantova, il 2 marzo 1994 dal Pretore di Piacenza (n. 2
 ordinanze),  l'8 aprile, il 17 e 16 marzo 1994 dal Pretore di Padova,
 il 19 gennaio 1994 dal Pretore di Genova, il 7 marzo 1994 dal Pretore
 di Brescia, il 13  aprile  1994  dal  Pretore  di  Milano  -  Sezione
 distaccata  di Legnano, il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, il
 9 maggio 1994 dalla Corte di appello di Bologna, il  21  aprile  1994
 dal  Pretore  di  Padova,  il  3  maggio 1994 dal Pretore di Modena -
 Sezione distaccata di Carpi, il  21  febbraio  1994  dal  Pretore  di
 Milano,  il  12  maggio  1994  dal  Pretore di Modena - distaccata di
 Carpi, il 19 maggio 1994 dalla Corte di  appello  di  Torino,  il  27
 maggio  1994 dal Pretore di Camerino ed il 26 maggio 1994 dal Pretore
 di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo, rispettivamente  iscritte
 ai  nn.  234,  306,  330, da 333 a 337, 341, 351, 354, 382, 393, 398,
 403, 404,  416,  426,  440  e  441  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 23, 24,
 25, 26, 27, 28, 29 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 26  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio
 con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), il Pretore  di
 Genova  con  ordinanza  del  19  gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), il
 Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994  (R.O.  382  del
 1994),  il Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O.
 404 del 1994), il Pretore di Piacenza con due ordinanze del  2  marzo
 1994  (R.O.  333 e 334 del 1994), il Pretore di Brescia con ordinanza
 del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), il Pretore di Venezia - Sezione
 distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994  (R.O.  306  del
 1994),  il  Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994
 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336  del  1994),  dell'8
 aprile  1994  (R.O.  335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del
 1994), il Pretore di Mantova con ordinanza del 28  marzo  1994  (R.O.
 330  del  1994),  il  Pretore  di  Milano - distaccata di Legnano con
 ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O.  354  del  1994),  il  Pretore  di
 Modena  - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994
 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994  (R.O.  416  del  1994),  la
 Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393
 del  1994), la Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio
 1994 (R.O. 426 del 1994), il Pretore di Rovigo -  Sezione  distaccata
 di  Ficarolo  con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) ed
 il Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del
 1994) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3,  24  e  27  della
 Costituzione,   talora   anche   congiuntamente  chiamati  in  causa,
 questione di legittimita' dell'art. 60, secondo comma, della legge 24
 novembre 1981, n. 689, nella parte in  cui  esclude  l'applicabilita'
 delle  sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli
 artt.  53 e seguenti della stessa legge relativamente al reato di cui
 agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme  per  la
 tutela delle acque dall'inquinamento);
      che in nessuno dei giudizi si e' costituita la parte privata ne'
 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che,  attesa  l'identita' delle questioni, i relativi
 giudizi vanno riuniti;
      che questa  Corte,  con  sentenza  n.  254  del  1994,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  secondo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte  in
 cui  esclude  che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
 dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per  la
 tutela delle acque dall'inquinamento)";
      e  che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24   novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale)  gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  n.  254  del
 1994,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  le  pene  sostitutive si
 applichino ai reati previsti dagli artt.  21  e  22  della  legge  10
 maggio   1976,   n.   319   (norme   per   la   tutela   delle  acque
 dall'inquinamento)", questione sollevata dal  Pretore  di  Bologna  -
 distaccata  di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del
 1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994  (R.O.
 341  del  1994),  dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio
 1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del  21
 febbraio  1994  (R.O.  404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due
 ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore  di
 Brescia  con  ordinanza  del  7  marzo  1994 (R.O. 351 del 1994), dal
 Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con  ordinanza  del
 14  marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro
 ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del  17  marzo  1994
 (R.O.  336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21
 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza
 del 28 marzo 1994 (R.O. 330  del  1994),  dal  Pretore  di  Milano  -
 Sezione  distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O.
 354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione  distaccata  di  Carpi
 con  ordinanze  del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio
 1994 (R.O. 416 del 1994), dalla  Corte  di  appello  di  Bologna  con
 ordinanza  del  9  maggio  1994  (R.O.  393 del 1994), dalla Corte di
 appello di Torino con ordinanza del 19  maggio  1994  (R.O.  426  del
 1994),  dal  Pretore  di  Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con
 ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994)  e  dal  Pretore  di
 Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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