N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 dicembre 1994

                                 N. 83
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 2 dicembre 1994 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Sanita' pubblica - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
    delle  unita' sanitarie locali - Minuziosa disciplina della nomina
    e revoca dei direttori generali delle uu.ss.ll. anche per le prov-
    ince di Trento e di Bolzano - Previsione: a) della nullita'  delle
    nomine  effettuate in difformita' delle dispozioni di cui ai commi
    nono e undicesimo dell'art. 3 del decreto legislativo 30  dicembre
    1992,  n.  502;  b)  della  nomina di commissari straordinari (con
    compenso   pari   a   quello   precedentemente   attribuito   agli
    amministratori  straordinari);  c)  della  conferma dei revisori o
    della loro costituzione, ove mancanti -  Previsione,  in  caso  di
    mancato   adempimento   nei   termini   prescritti   dei  predetti
    adempimenti, della loro esecuzione, previa diffida, da  parte  del
    Consiglio  dei  Ministri  su proposta del Ministro della sanita' -
    Sanatoria delle nomine dei direttori generali effettuate  fino  al
    24  giugno  1994  nonche' degli atti adottati e dei rapporti sorti
    sulla base del d.l. 24 giugno 1994, n. 401 - Lesione della  sfera
    di  competenza  della  provincia  autonoma  in materia di igiene e
    sanita'  nonche' dei principi della tutela del bilinguismo e della
    proporzionale etnica.
 (D.L. 27 agosto 1994, n. 512, artt. 1, primo, secondo, quarto,
    quinto e sesto comma, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590;
    legge 17 ottobre 1994, n. 590, secondo comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 4, primo comma,
    n. 7, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, 89, 99, 100 e 101  e
    relative  norme  di  attuazione;  d.P.R.  28  marzo 1975, n. 474 e
    d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, art. 2).
(GU n.51 del 14-12-1994 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Dumwalder,
 giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6849 del 21 novembre
 1994,    rappresentanta    e    difesa,   tanto   unitamente   quanto
 disgiuntamente, in virtu'  di  procura  speciale  22  novembre  1994,
 autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti Drioli, ufficiale rogante
 dell'amministrazione  provinciale  (rep.  n.  17349),  dagli   avv.ti
 proff.ri  Roland  Riz  e  Sergio  Panunzio,  presso il qual'ultimo e'
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3; contro:  la
 presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica;  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 dell'art.  1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, del d.l.
 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e
 dell'art. 1, secondo comma della legge 17 ottobre 1994, n.  590,  che
 dichiara  validi  tutti  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati e fa
 genericamente salvi  tutti  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
 giuridici  sorti sulla base del d.l. 24 giugno 1994, n. 401, nonche'
 dell'art. 1, primo e terzo comma del d.l. 24 giugno 1994, n. 401.
                               F A T T O
    In materia sanitaria (compresa quella della  organizzazione  delle
 unita'  sanitarie  locali) sono stati emanati nel 1994 i seguenti due
 decreti legge: il decreto legge 24 giugno 1994, n. 401 ed il  decreto
 legge 27 agosto 1994, n. 512.
   La  legge  17  ottobre  1994,  n.  590,  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, ha convertito in legge il d.l.
 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
 organizzazione  delle  unita' sanitarie locali (art. 1, primo comma),
 ed ha dichiarato che "restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
 adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
 giuridici sorti sulla base del d.l. 24  giugno  1994,  n.  401,  che
 recava disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita'
 sanitarie locali" (art. 1, secondo comma).
    Le disposizioni surrichiamate sono lesive:
      delle  competenze  provinciali  in  materia di igiene e sanita',
 art. 9, primo comma, n. 10 ed art. 16,  primo  comma,  dello  statuto
 speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
      della  normativa  vigente in provincia di Bolzano in ordine alle
 assunzioni e alla  disciplina  e  organizzazione  dei  servizi  anche
 riguardo  alle  norme  sul  bilinguismo  e sulla proporzionale etnica
 (artt. 89, 99, 100 e 101 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige);
      delle molteplici norme di attuazione statutarie in materia ed in
 particolare del d.P.R. 28 marzo  1975,  n.  474  e  dell'art.  2  del
 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, che prevede quanto segue:
    "La   regione   Trentino-Alto   Adige  disciplina  il  modello  di
 organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
    Alle  province  autonome  competono  le  potesta'  legislative  ed
 amministrative  attinenti  al  funzionamento  ed  alla gestione delle
 istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di  tali  potesta'  esse
 devono  garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-
 sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti
 dalle normative nazionale e comunitaria.
    Le  competenze  provinciali  relative  allo  stato  giuridico   ed
 economico  del  personale  addetto alle istituzioni ed enti di cui al
 secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto":
      delle  norme  che  riservano  in  via  esclusiva  alla   regione
 Trentino-Alto  Adige l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri
 (art. 4, primo comma,  n.  7  dello  statuto  speciale  Trentino-Alto
 Adige),  ivi  compresa  ogni  forma  di  disciplina  del  modello  di
 organizzazione  delle  istituzioni   e   degli   enti   sanitari   ed
 ospedalieri,  competenza  che in larga parta e' passata alle province
 autonome di Bolzano e di Trento, che hanno regolato  la  materia  con
 un'ampia disciplina legislativa.
    Le  disposizioni  impugnate  sono  incostituzionali e lesive delle
 competenze costituzionalmente riservate alla  provincia  autonoma  di
 Bolzano che, pertanto, la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I.  Violazione  delle  competenze  costituzionali  della provincia
 ricorrente di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma, n. 7; 9,
 primo comma, n. 10 e 16, primo  comma;  89;  99;  100;  e  101  dello
 statuto  speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
 e relative norme di attuazione ed in particolare del d.P.R. 28  marzo
 1975,  n. 474 ed art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, da
 parte dell'art. 1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto  comma  del
 d.l.  27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994 n.
 590.
    1. - La regione Trentino-Alto  Adige  ha  competenza  primaria  ai
 sensi dell'art. 4, n. 7 in materia di ordinamento degli enti sanitari
 ed  ospedalieri  e  la  provincia  autonoma  di Bolzano ha competenza
 concorrente ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 10  in  materia  di
 igiene e sanita'.
    Ai  sensi  dell'art.  16 statuto speciale Trentino-Alto Adige alla
 provincia spettano anche tutte le  potesta'  amministrative  in  tali
 materie.
    Per quanto riguarda l'ambito ed i confini materiali delle suddette
 competenze,  va  ricordato che secondo quanto stabilito dal secondo e
 terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo  16  marzo  1992,  n.
 267,  recante  le  nuove  morme  d'attuazione  dello statuto speciale
 Trentino-Alto Adige (che ha modificato l'art. 2 del d.P.R.  28  marzo
 1975,  n. 474), competono alle provincie autonome di Trento e Bolzano
 le potesta' legislative ed amministrative attinenti al  funzionamento
 ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di
 garantire   nell'esercizio   di   tali   potesta',   l'erogazione  di
 prestazioni di  assistenza  igienico  sanitaria  ed  ospedaliera  non
 inferiori  agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e
 comunitaria; cosi' come spettano pure alle medesime province autonome
 le  competenze  relative  allo  stato  giuridico  ed  economico   del
 personale  addetto  alle  istituzioni ed enti suddetti (da esercitare
 nei limiti previsti dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige).
    2.   -  La  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  provincie  hanno
 esercitato appieno le loro competenze statutarie.
    La regione Trentino-Alto Adige ha emanato la  legge  regionale  30
 aprile  1980, n. 6, sull'ordinamento delle unita' sanitarie locali, e
 dettato disposizioni transitorie con leggi regionali 14 agosto  1986,
 n. 5 e 26 agosto 1988, n. 21.
    La  provincia  autonoma di Bolzano ha emanato le leggi provinciali
 29 luglio 1990, n. 30 e 10 novembre 1983, n.  22,  sul  riordino  del
 servizio  sanitario  provinciale,  ed  ha  dettato  altresi' norme di
 raccordo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art.  4
 della  l.p. n. 22/1993), dando un quadro completo ed ordinato a tutta
 la materia.
    3. - Giova precisare a questo punto che la provincia  autonoma  di
 Bolzano   aveva   gia'  impugnato  davanti  a  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993.
    La Corte ecc.ma ha accolto il ricorso con  sentenza  n.  354/1994,
 affermando  che: "E' vero che i principi concernenti l'organizzazione
 delle  strutture  del  servizio  sanitario   nazionale   sono   stati
 considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v.
 ad es. sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni
 di  dettaglio  che  accompagnano  dette  norme  fondamentali  possono
 vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo  ove  siano
 legate  ai  principi  stessi  da  un rapporto di coessenzialita' e di
 necessaria  integrazione",  per  concludere   che   "non   tutte   le
 disposizioni  desumibili dagli articoli e commi in questione, ma solo
 i principi informatori degli  stessi"  possono  essere  "innalzate  a
 'principi fondamentali di riforma economico-sociale'".
    La Corte ecc.ma in pieno rispetto della competenza della provincia
 autonoma   di   Bolzano   ha,  quindi,  dichiarato  "l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 19, secondo comma, del  decreto  legislativo
 30  dicembre  1992,  n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto
 legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella  parte  in  cui  qualifica
 come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica
 le  disposizioni  ivi  indicate,  e  non  solo  i  principi  da  esse
 desumibili" (sent. 27 luglio 1994, n. 354).
    4. - Un mese dopo  tale  sentenza  e'  stato  emanato  l'impugnato
 decreto  legge 27 agosto 1994, n. 512, che ha introdotto una serie di
 cosiddette "disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle
 unita'  sanitarie  locali"  ed in particolare precise prescrizioni in
 ordine alla nomina dei direttori generali delle U.S.L., da  applicare
 anche  alla  provincia  autonoma  di Bolzano (art. 1, primo, secondo,
 quarto, quinto e sesto comma) e  per  giunta  ha  abrogato  il  terzo
 periodo  del  sesto  comma  e il decimo comma dell'art. 3 del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni  che
 contenevano   almeno  alcune  norme  di  salvaguardia  dell'autonomia
 provinciale.
    Per la provincia autonoma di Bolzano il decimo comma  dell'art.  3
 del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, aveva, infatti,
 previsto  l'istituzione  di  un  apposito  elenco:  "Nella  provincia
 autonoma  di  Bolzano  e  nella  regione  Valle  d'Aosta  i direttori
 generali sono  individuati  tra  gli  iscritti  in  apposito  elenco,
 rispettivamente   provinciale   e   regionale,   predisposto  da  una
 commissione nominata  dal  presidente  della  provincia  autonoma  di
 Bolzano  e  della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati
 con le stesse modalita' previste per la commissione nazionale.
    Gli  elenchi  sono  predisposti   nel   rispetto   delle   vigenti
 disposizioni  in  materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma
 di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego".
    Il testo del decimo comma abrogato prevedeva l'istituzione  di  un
 apposito  elenco  per la provincia autonoma di Bolzano, facendo salve
 le disposizioni in materia di bilinguismo e di riserva proporzionale,
 lasciando  inoltre  alle  provincie  autonome  un  certo  margine   -
 ancorche'  limitato  -  di  autonomia  che  ora si tende ad eliminare
 totalmente.
    5. - L'art. 1 dell'impuganto decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
 prevede ora una  minuziosa  disciplina  che  regola  fin  nei  minimi
 dettagli la nomina e la revoca dei direttori generali.
    Il  primo  comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 512/1994 dispone
 che: "Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
 previo  avviso  da  pubblicarsi  almeno  trenta  giorni  prima  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nominano  i  direttori
 generali  delle  unita'  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
 tra  coloro  che  ne  abbiano  inoltrato  domanda.  La  domanda  deve
 contenere  la  dichiarazione  del candidato di non trovarsi in alcuna
 delle condizioni di cui al nono e undicesimo comma  dell'art.  3  del
 decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
 modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi
 al vero e' punito con la  reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  I
 candidati  devono  essere  in  possesso  di un diploma di laurea e di
 specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni  da
 svolgere    ed   attestanti   qualificata   funzione   ed   attivita'
 professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  in  enti  o
 strutture  pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita
 per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita'
 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il
 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda
 nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina  dei
 direttori  generali  e'  effettuata  previa  diffida, con le medesime
 modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  della
 sanita', ai sensi del sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo
 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
    Da  parte  nostra  rileviamo  la incostituzionalita' di tale primo
 comma dell'art. 1 del d.l. n. 512/1994, laddove  prevede  un  potere
 sostitutivo  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro
 della sanita', alla nomina dei direttori generali, in quanto le norme
 statutarie non prevedono nessuna competenza del Governo o dello Stato
 in tale  materia  e  tantomeno  un  potere  sostitutivo  del  Governo
 centrale.
    6.  - Il primo comma dell'art. 1 e' incostituzionale anche laddove
 prevede una disciplina fissata nei minimi particolari  e  dettagliate
 modalita'  per  il  procedimento  riguardante la nomina dei direttori
 generali, mentre, come e' stato  costantemente  ribadito  da  codesta
 Corte  ecc.ma,  le  norme  statali  possono fissare solo dei principi
 fondamentali.
    7. - Incostituzionale  e  lesiva  dei  principi  che  disciplinano
 l'organizzazione  del  personale  sanitario e dei relativi servizi in
 provincia di Bolzano e' anche l'inosservanza da parte  del  d.l.  n.
 512/1994 delle disposizioni statutarie in materia di bilinguismo e di
 proporzionale  (artt.  89,  99,  100  e  101  dello  statuto speciale
 Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione) che erano  state,
 invece,  espressamente  rispettate  dal  decimo comma dell'art. 3 del
 decreto legislativo n. 502/1992, cioe'  della  precedente  disciplina
 statale in campo sanitario ed ospedaliero.
    Il  d.l.  n.  512/1994, qui impuganto dalla provincia autonoma di
 Bolzano, abroga expressis verbis, sia  il  terzo  periodo  del  sesto
 comma,  sia  il  decimo  comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30
 dicembre 1992, n. 502, incorrendo  in  una  palese  violazione  delle
 norme statutarie.
    8.   -   Anche   il   secondo  comma  del  d.l.  n.  512/1994  e'
 incostituzionale e lesivo dell'autonomia  laddove  prevede  che:  "Le
 nomine effettuate in difformita' rispetto alle disposizioni di cui al
 nono  e  undicesimo  comma,  dell'art.  3  del decreto legislativo 30
 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  sono  nulle.  Le
 regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano revocano la
 nomina non appena  diviene  noto  che  il  nominato  si  trova  nelle
 condizioni di cui ai citati nono e undicesimo comma".
    Qui la norma impugnata non si limita ad affermare un principio, ma
 dispone  direttamente  la nullita' delle nomine fatte dalla provincia
 qualora fossero o fossero state fatte in contrasto con l'art. 3, nono
 e undicesimo comma del decreto legislativo n. 502/1992.
    L'ingerenza nell'autonomia provinciale e' grave  anche  in  questo
 punto,  visto che la provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato la
 materia, in perfetta esecuzione  del  decreto  legislativo  16  marzo
 1992,  n. 266, con propria legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22,
 dando attuazione all'art. 4 della legge stessa.
    9. - Parimenti incostituzionale e lesivo delle norme dello statuto
 speciale Trentino-Alto Adige e' il quarto comma del d.l. n. 512/1994
 impugnato laddove dispone: "Entro trenta giorni dalla data di entrata
 in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
 e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  definiscono  la
 disciplina  sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  delle  unita'
 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e
 4 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
 modificazioni,  e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli
 amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a  quello
 attribuito    agli    amministratori   straordinari,   i   commissari
 straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari
 si provvede alla conferma  dei  collegi  dei  revisori  o  alla  loro
 costituzione, ove mancanti.
    Ove  la  regione  o  la provincia autonoma non adempia nei termini
 alle disposizioni di  cui  al  presente  comma,  vi  provvede  previa
 diffida,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della
 sanita'".
    Anche qui vale quanto e' gia' stato detto sopra.
    Anzitutto non  rientra  nella  competenza  dello  Stato  ma  della
 provincia  stabilire  il  compenso  degli  amministratori (ordinari e
 straordinari), ovvero definire  "i  termini"  e  la  "disciplina"  di
 organizzazione  e funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle
 aziende ospedaliere. Inoltre, non spetta al Consiglio  dei  ministri,
 su  proposta  del Ministro della sanita', alcun potere sostitutivo di
 nomina dei commissari  straordinari  e  del  collegio  dei  revisori,
 poteri che rientrano esclusivamente nella competenza provinciale.
    Il  quarto  comma  del  d.l. n. 512/1994 prevede, inoltre, che il
 compenso dei commissari straordinari deve essere pari  a  quello  dei
 pregressi  amministratori straordinari. Anche tale disposizione e' in
 contrasto con  lo  statuto  di  autonomia  e  le  relative  norme  di
 attuazione.
    Ai  sensi  dell'art.  2  del  d.P.R.  28  marzo 1975, n. 474, come
 modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267,
 le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed  economico
 del   personale   addetto   alle  istituzioni  ed  enti  del  settore
 ospedaliero e sanitario (citati nel secondo  comma)  sono  esercitati
 nei termini previsti dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige.
    10  - Parimenti incostituzionale ed in contrasto con lo statuto di
 autonomia e relative norme di attuazione e' il quinto comma del d.l.
 n. 512/1994 che dispone: "Restano valide ed efficaci  le  nomine  dei
 direttori  generali  delle  unita'  sanitarie  locali e delle aziende
 ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle  provincie  autonome  di
 Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994".
    L'incostituzionalita' risulta sotto un duplice motivo.
    In  primo  luogo  non  spetta  ad  una  legge  statale  dichiarare
 direttamente  la   validita'   o   meno   delle   nomine   effettuate
 dall'autorita' competente nella provincia autonoma di Bolzano.
    In  secondo  luogo  e'  incostituzionale  quella parte della norma
 impugnata che prevede a contrario, che  non  sono  valide  le  nomine
 provinciali fatte dopo il 24 giugno 1994.
    Qui si ribadisce e si da per trascritto quanto detto sopra: spetta
 solo  alla  provincia  autonoma  disciplinare  e regolare le relative
 nomine per cui il relativo disposto del d.l. n. 512/1994 e'  viziato
 di incostituzionalita'.
    11.  -  Parimenti  incostituzionale  per  contrasto con lo statuto
 speciale e le norme di attuazione e' il  sesto  comma  del  d.l.  n.
 512/1994  che  dispone:  "Trascorso  un  anno dalla nomina di ciascun
 direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e  di
 Bolzano  provvedono  alla  verifica dei risultati amministrativi e di
 gestione ottenuti  secondo  i  criteri  e  i  principi  recati  dalla
 normativa  vigente  e  dispongono,  con  provvedimento  motivato,  la
 conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto".
    L'incostituzionalita' e' palese: tutta la materia della verifica e
 della vigilanza e' devoluta  alla  competenza  provinciale  anche  ai
 sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 settembre 1992, n. 266.
    Le   disposizioni   del   decreto   legge  impugnato  non  possono
 legittimamente prescrivere alla provincia autonoma di Bolzano come ed
 in che modo tale verifica si deve svolgere, ma e' la provincia stessa
 che con propria legge adotta e provvede su  come  "le  verifiche  dei
 risultati amministrativi e di gestione" dovranno svolgersi.
    II.  Violazione  delle  competenze  costituzionali della provincia
 ricorrente di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma, n. 7; 9,
 primo comma, n.  10;  e  16,  primo  comma,  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme
 di attuazione ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474  ed
 art.  2  d.lgs.  16 marzo 1992, n. 267, da parte dell'art. 1, primo e
 terzo comma del d.l.  non  convertito  24  giugno  1994,  n.  401  e
 dell'art.  1,  secondo  comma  della  legge di conversione 17 ottobre
 1994, n. 590.
    1.   -   La   provincia  autonoma  di  Bolzano  impugna  anche  la
 disposizione della legge di conversione 17 ottobre 1994, n. 590, art.
 1, secondo comma, nella parte in cui dispone che: "Restano validi gli
 atti ed i provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
 prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base del d.l. 24
 giugno 1994, n. 401".
    2. - La legge di conversione fa rivivere gli atti e fa  salvi  gli
 effetti  di  un  d.l.  incostituzionale e lesivo delle competenze ed
 attribuzioni provinciali fissate dallo statuto di autonomia.
    Il  controllo  sulla  legittimita'  costituzionale  del  d.l.  n.
 401/1994,  non  convertito, va eseguito in questa sede essendo chiaro
 che "se il terzo comma dell'art. 77  della  Costituzione  abilita  il
 legislatore  a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti,
 la relativa disciplina non puo' in alcun modo prescindere  dal  pieno
 rispetto  delle norme costituzionali" (Corte costituzionale, sent. n.
 89/1966).
    3. - Sempre in materia di enti ospedalieri e di igiene  e  sanita'
 l'art.  1 del d.l. n. 401/1994, non convertito, disponeva al primo e
 terzo comma che: "La conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
 Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
 entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto,  propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  gli
 interventi necessari per assicurare  la  tempestiva  definizione,  da
 parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita'
 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e
 4  del  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs 7
 dicembre 1993, n. 517 ..".
    "Fino alla  data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
 dell'aggiornamento di cui al secondo comma sono sospese tutte le pro-
 cedure  concernenti  la  nomina  dei  direttori generali delle unita'
 sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di  detto
 termine  si  attivano  le  procedure per la selezione. Quelle sospese
 vengono riattivate con nuovi avvisi per la  selezione  dei  candidati
 alla nomina a direttore generale".
    4.  - L'attribuzione alla Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
 del  potere  di  proporre  al Presidente del Consiglio gli interventi
 necessari  inerenti  alla  disciplina   dell'organizzazione   e   del
 funzionamento  delle  u.s.l.  e  delle  unita' ospedaliere, significa
 esautorare la provincia autonoma di Bolzano dei poteri che lo statuto
 le attribuisce (artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo  comma,  n.  10;
 16,  primo  comma)  e  che  le norme di attuazione, in particolare il
 d.P.R.  28  marzo  1975,  n.  474  e  successive   modificazioni   ed
 integrazioni, le assicurano.
    5.  -  Altrettanto  lesivo  delle norme statutarie e di attuazione
 sopra citate e' l'ordine di sospendere tutte le procedure concernenti
 la nomina  dei  direttori  generali  delle  u.s.l.  e  delle  aziende
 ospedaliere (art. 1, terzo comma).
    Si   tratta   di   una   disposizione  invasiva  delle  competenze
 provinciali in materia di enti ospedalieri ed igiene  e  sanita',  in
 quanto  spetta  solo alla provincia autonoma decidere se sospendere o
 meno  le  proprie  procedure  concernenti  la  nomina  dei  direttori
 generali delle u.s.l. e degli enti ospedalieri esistenti in provincia
 che, peraltro, funzionano egregiamente.
                               P. Q. M.
    Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare incostituzionale, in parte qua, l'art. 1, primo,
 secondo, quarto, quinto e sesto comma del d.l. 27  agosto  1994,  n.
 512,  convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e l'art. 1, secondo
 comma della legge 17 ottobre 1994, n. 590, che dichiara validi  tutti
 gli  atti  ed i provvedimenti adottati e fa genericamente salvi tutti
 gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla  base  del
 d.l.  24  giugno 1994, n. 401, nonche' l'art. 1, primo e terzo comma
 del d.l. 24 giugno 1994, n. 401.
    Si depositano con il presente atto:
      1) autorizzazione a  stare  in  giudizio  (deliberazione  giunta
 provinciale di Bolzano n. 6849 del 21 novembre 1994);
      2) procura speciale rep. n. 17349, dd. 22 novembre 1994.
        Bolzano-Roma, addi' 22 novembre 1994
          Avv. prof. Roland RIZ - Avv. prof. Sergio PANUNZIO

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