N. 416 SENTENZA 24 novembre - 7 dicembre 1994

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Province autonome di Trento e Bolzano -
 Programma triennale 1994-96 - Deliberazione CIPE 21 dicembre 1993  di
 esclusione  delle  province  dalla ripartizione delle somme destinate
 all'attuazione del  piano  triennale  -  Intervenuta  modifica  della
 precedente  deliberazione  a  cura  della deliberazione 3 agosto 1994
 estensiva degli interventi di spesa - Cessazione  della  materia  del
 contendere
 
(GU n.51 del 14-12-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e
 Trento, notificati il  10  maggio  1994,  depositati  in  cancelleria
 rispettivamente il 18 e 23 maggio 1994, per conflitti di attribuzione
 sorti  a  seguito  della deliberazione del Comitato interministeriale
 per la programmazione economica  del  21  dicembre  1993,  intitolata
 "Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale", ed iscritti
 ai nn. 15 e 16 del registro conflitti 1994;
    Udito  nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 1994 il Giudice
 relatore Prof. Antonio Baldassarre;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  Provincia
 di Bolzano e l'Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia di Trento.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  10 maggio 1994 e depositato il
 successivo 18 maggio, la Provincia autonoma di Bolzano  ha  sollevato
 conflitto  di  attribuzione  nei  confronti dello Stato, in relazione
 alla   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per    la
 programmazione  economica del 21 dicembre 1993, intitolata "Programma
 triennale  1994-1996  per  la  tutela  ambientale",  pubblicata   nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 58 dell'11 marzo
 1994.
    Oggetto di censura e',  in  particolare,  il  punto  5.1.1.  della
 citata  deliberazione,  il  quale,  in ottemperanza a quanto previsto
 dall'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
 266,  esclude  le  Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano dalla
 distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione  del
 piano   triennale.   Questa  disposizione  violerebbe  le  competenze
 attribuite alla ricorrente  da  numerose  norme  statutarie,  nonche'
 l'autonomia  finanziaria  alla  stessa garantita dall'art. 119, terzo
 comma, della Costituzione e dal titolo VI dello Statuto, come attuato
 dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  dall'art.  12  del
 decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 268 e dall'art. 4 del decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    Il contrasto con quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della
 legge n. 386 del 1989 (legge rinforzata perche' approvata,  ai  sensi
 dell'art.  104 dello Statuto, su richiesta del Governo, della Regione
 Trentino-Alto Adige e  delle  due  Province  autonome),  sarebbe,  ad
 avviso  della ricorrente, evidente. Infatti, mentre l'art. 5, secondo
 comma, stabilisce che "i  finanziamenti  recati  da  qualunque  altra
 disposizione  di  legge  statale,in  cui  sia  previsto  il riparto o
 l'utilizzo a favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle  province
 autonome   e   affluiscono   al  bilancio  delle  stesse  per  essere
 utilizzati, secondo norme provinciali, nell'ambito del corrispondente
 settore, con riscontro nei conti consuntivi  delle  rispettive  prov-
 ince", al contrario l'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo n.
 266  del 1992, mira soltanto ad impedire allo Stato la concessione di
 finanziamenti a terzi, nelle materie di competenza delle province,  e
 non gia' ad escludere che i finanziamenti possano affluire alle prov-
 ince  in  base  a  leggi  di settore, per essere poi utilizzati dalle
 province stesse in base alla propria normativa.
    Del  resto,  prosegue la ricorrente, ove la disposizione dell'art.
 4, comma terzo, del decreto  legislativo  n.  266  del  1992  dovesse
 essere interpretata nel senso indicato dalla deliberazione impugnata,
 la  disposizione  stessa,  lungi dal tutelare l'autonomia provinciale
 preservandola da interferenze statali, precluderebbe definitivamente,
 a partire dalla sua entrata in vigore, il trasferimento di risorse in
 tutte le materie di competenza provinciale.
    La ricorrente conclude, quindi, chiedendo alla Corte di dichiarare
 che non spetta allo Stato escludere la Provincia autonoma di  Bolzano
 dalla attribuzione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione
 del  piano  triennale,  come  previsto  dalla  deliberazione  CIPE 21
 dicembre 1993, nonche' di annullare, in parte qua,  la  deliberazione
 stessa.
    2.  -  Con  ricorso  notificato  il 10 maggio 1994 e depositato il
 successivo 23 maggio, la Provincia autonoma di  Trento  ha  sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla
 medesima  deliberazione  del  CIPE  oggetto  del  ricorso  illustrato
 precedentemente, chiedendo alla Corte di dichiarare  che  non  spetta
 allo  Stato,  e  per  esso al CIPE, escludere la Provincia stessa dal
 riparto e dall'assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge 28
 agosto 1989, n. 305 e dal programma triennale 1994-1996 per la tutela
 ambientale  deliberato  in  applicazione  della  legge,  nonche'   di
 annullare  il  punto  5.1.1.,  secondo  periodo,  del  capitolo V del
 programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con
 la citata deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993.
    La  ricorrente  osserva  che  l'atto   impugnato   si   fonda   su
 un'interpretazione  erronea  dell'art.  4,  comma  terzo, del decreto
 legislativo  n.  266  del  1992  e  comunque  lesiva   dell'autonomia
 provinciale.   Tale   articolo,  infatti,  lungi  dal  precludere  il
 trasferimento alle province autonome dei finanziamenti a  carico  del
 bilancio  statale, pure previsti dalla legge come destinati ad essere
 ripartiti tra le regioni, non e' certo vo'lto, come  affermato  dalla
 Corte  costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, a precludere il
 finanziamento di funzioni amministrative delle Province autonome.
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano
 ha depositato una memoria, con la quale insiste, sulla base di quanto
 affermato nella  sent.  n.  165  del  1994,  per  l'accoglimento  del
 ricorso.
    4.  -  All'udienza dell'8 novembre 1994, le ricorrenti, preso atto
 che, con deliberazione 3 agosto 1994 ""Rettifiche e aggiustamenti  al
 Programma  triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il
 21 dicembre 1993"), il CIPE ha modificato la deliberazione impugnata,
 ed in particolare la disposizione di cui al punto 5.1.,  introducendo
 una   disciplina   conforme   alla  interpretazione  delle  norme  di
 attuazione   dello   Statuto   speciale   affermata    dalla    Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n.  165  del 1994, hanno chiesto che
 venga dichiarata cessata la materia del contendere.
                        Considerato in diritto
   1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato la
 deliberazione  del  CIPE  21  dicembre  1993,  intitolata  "Programma
 triennale  1994-1996  per la tutela ambientale", ed in particolare la
 disposizione contenuta nel punto 5.1.1.  della  stessa,  chiedendo  a
 questa  Corte  di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al
 CIPE,  escludere  le province autonome dalla ripartizione delle somme
 destinate alla attuazione del piano triennale 1994-1996 per la tutela
 ambientale e di annullare, in parte qua, la deliberazione stessa.
    Poiche' i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi  giudizi
 possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
    2.  -  Come  riferito  in  narrativa, il CIPE, con deliberazione 3
 agosto  1994,  ha  modificato   in   alcune   parti   la   precedente
 deliberazione 21 dicembre 1993. In particolare, il CIPE ha preso atto
 della  sentenza  di  questa  Corte  n.  165 del 1994, con la quale la
 stessa Corte ha affermato che l'art.  4,  comma  terzo,  del  decreto
 legislativo  n.  266 del 1992 e' vo'lto a "garantire l'ente locale da
 possibili invasioni  della  sua  competenza  a  mezzo  di  interventi
 diretti  di  spesa,  non  certo  a  precludere  il  finanziamento  di
 attivita' amministrative dell'ente  stesso.  (  ..)  La  ratio  della
 previsione    sta,    in    sostanza,   nel   ripartire   la   misura
 dell'amministrazione  nel  senso   di   destinare   i   finanziamenti
 esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, cosi' da evitare, fra
 l'altro,  il  verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore
 dei medesimi soggetti  per  attivita'  che  siano  contemporaneamente
 disciplinate  dalle  regioni  o  dalle province autonome in quanto si
 svolgono nel loro territorio".
    Per effetto di tale decisione, la  predetta  deliberazione  del  3
 agosto 1994 ha esteso l'ambito di applicazione della deliberazione 21
 dicembre 1993 alle Province autonome di Trento e di Bolzano, dettando
 una  specifica  disciplina  per  l'attribuzione  alle province stesse
 delle risorse finanziarie previste dal programma  triennale.  Con  la
 deliberazione  integrativa  del  3  agosto  1994,  e'  stata, quindi,
 recepita l'interpretazione secondo la quale la disposizione dell'art.
 4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  266,  non
 incide sulla operativita' delle disposizioni di cui all'art. 5, terzo
 comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 12 del decreto
 legislativo 6 marzo 1992, n. 268.
    Pertanto,  poiche'  questa disciplina trova applicazione per tutto
 il  periodo  di  vigenza  del  programma  triennale  per  la   tutela
 ambientale,  e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in
 vigore  della  deliberazione  integrativa,  deve,   conseguentemente,
 dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara cessata la materia del contendere in
 ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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