LEGGE 18 gennaio 1994, n. 44 

  Disposizioni in materia di cooperative agricole.
(GU n.18 del 24-1-1994)
 
 Vigente al: 25-1-1994  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del numero 5- bis) dell'articolo 2751-  bis  del
codice  civile,  introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  si  applicano   anche   ai   crediti   sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59
del  1992. Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto
valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in  corso  alla
data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
  2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata
in  vigore  della  citata  legge  n. 59 del 1992 possono contestare i
crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo
2751-bis, numero 5- bis), del codice civile, sono stati anteposti  ai
loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma
dell'articolo   512   del  codice  di  procedura  civile,  fino  alla
distribuzione   della   somma   ricavata   dalla   vendita,    oppure
l'impugnazione   prevista   dall'articolo   100   delle  disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  fino  a  che  il
giudice  competente  non  abbia  reso  esecutivo  il  riparto finale,
secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO